Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1094 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso Del Popolo n.63, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Camilli che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Pamela Camerieri, la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, anche nella sua Controparte_2 articolazione territoriale Controparte_3
nonché , in persona dei
[...] Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo ufficio in Perugia, via degli Offici n.14
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
l' Controparte_2 Controparte_3 e l' rassegnando le seguenti
[...] Controparte_5 conclusioni: - previo annullamento e/o disapplicazione del Decreto
Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A. - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspiranti A.T.A. - che hanno maturato il servizio civile in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, il detto periodo , in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio civile “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti
0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6,00 computati in virtù del servizio civile svolto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti (pari alla differenza dei 6,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto presso la di Viterbo, successivamente al CP_6 conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di punti 15,35 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 16,35 con riferimento sia al profilo CS (Collaboratore scolastico) sia al profilo OS
(Operatore Scolastico), conseguentemente;
- condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio civile di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
- per l'effetto emettere, ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha allegato in fatto: - di aver presentato domanda di inserimento come personale ATA nella III fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell' - di aver conseguito il Diploma per Controparte_3 attività sociali “Dirigenti di comunità” presso l'Istituto di Istruzione secondaria superiore “J.J. Rousseau” di Viterbo nell'anno scolastico 2006/2007 e l'attestato di qualifica di operatore socio – sanitario;
- di aver svolto, altresì, il servizio civile presso di Viterbo, per il periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2009 e CP_7 di aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data antecedente a quella in cui ha prestato il servizio civile;
- che il ha pubblicato Decreto n.89 che, nell'Allegato A (TABELLA DI CP_1
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE
A.T.A.),opera un ingiustificato discrimine tra il servizio di leva e quello civile ad esso assimilato svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando ai sensi dell'OM n. 88/2024 (già articolo 15, comma 6, O.M. 112/2022) che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, la tabella riconosce solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
- di aver presentato per il triennio 2021/2024 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare nelle sedi indicate in ricorso;
- che alla ricorrente veniva riconosciuto per il servizio civile prestato, soltanto 0,60 punti (anziché 6 punti); - che il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, le ha arrecato un grave danno, in quanto si è vista scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.
Sosteneva in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art.20 della Legge n.958/1986, dell'art.62 della Legge n.312/1980, nonché dell'art.569, comma 3°, in analogia con l'art.485, comma 7° del D.Lgs.n.297/1994 ed, infine, violazione dell'art.52 della Costituzione richiamando giurisprudenza favorevole di Tribunali e Corti d'Appello di cognizione ordinaria e di TAR e Consiglio di Stato.
Si è costituito il , anche nelle sue articolazioni territoriali, CP_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva sia dell'
[...]
che della singola istituzione scolastica, posto Controparte_2 che, nelle cause relative al rapporto di lavoro del personale della scuola, l'unico soggetto passivamente legittimato è il e Controparte_1 nel merito, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nell'attribuire il punteggio relativo al servizio civile prestato non in costanza di nomina alla parte ricorrente, ha insistito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente rilevare che oggetto del presente giudizio non è
l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza con esito, ormai consolidato, favorevole ai ricorrenti, quanto, piuttosto, l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale, come viene spesso riportato nei ricorsi) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto.
Giurisdizione. Occorre in primo luogo affermare la giurisdizione dell'adito giudice, richiamando, da ultimo quanto statuito dal Consiglio di Stato. Secondo il Supremo Consesso infatti: “In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba - come non è nella fattispecie - costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto. Il Collegio ritiene di fare pertanto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ai quali si è adeguata l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 11 del 12 luglio 2011. Con tale sentenza,
l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che, quando si tratti di controversie proposte avverso le 'graduatorie d'istituto, "si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato
(d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2)".
In considerazione dell'art. 99 del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità proposte avverso la normativa che ha devoluto la giurisdizione al giudice civile per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro c.d. privatizzati, l'appello va pertanto accolto, sicché - in riforma della sentenza appellata - va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa”. (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).
Legittimazione passiva. Il nel costituirsi ha sollevato l'eccezione di difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' e delle sue articolazioni Controparte_2 territoriali. L'eccezione è fondata per quanto di ragione. L' , a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio Controparte_2
2009, n.17, "costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa".
La medesima disposizione attribuisce poi all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico.
Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la CP_1 sua articolazione organizzativa.
La Corte di Cassazione "nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979,
n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)" (Cass., 26 marzo 2008, n.
7862).
Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8
D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001.
Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' (né tantomeno altre articolazioni Controparte_2 territoriali del . Unico legittimato passivo nel presente giudizio è pertanto CP_8 il CP_8
Secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass. sent. n.6372/2011): “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” con particolare riferimento alla citazione in giudizio dell' . Controparte_4
Merito.
Con riferimento allo stretto merito questo Tribunale ritiene di dover aderire alle recenti sentenze gemelle emesse dalla Suprema Corte di Cassazione su fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa (Cass Civ. Sez. Lav. sentenze dell'08/08/2024, n.22429 e n. 22432) che di seguito vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., non ravvisando chi scrive convincenti ragioni per doversi discostare dalla motivazione che di seguito si riporta.
Innanzitutto, mette conto evidenziare che la pronuncia della Cassazione nasce da ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, la quale aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chieti aveva disatteso la domanda del ricorrente volta all'attribuzione del punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto, ai fini delle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024 in cui egli è iscritto, in luogo del punteggio di 0,60 attribuito per assolvimento degli obblighi di leva anteriormente all'instaurazione del rapporto di lavoro, fattispecie identica a quella per cui è causa. La Corte territoriale riteneva condivisibile quanto rilevato dal giudice di primo grado circa la legittimità del D.M. n. 50 del 30 marzo 2021 e la distinzione in esso chiaramente contenuta tra il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione.
La Corte d'Appello rilevava come il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituivano due situazioni non comparabili tra di loro, in quanto per la prima vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost., mentre per la seconda la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Non si poneva quindi - aggiungeva la Corte di merito - un problema di illegittima disparità di trattamento dell'una situazione rispetto all'altra, essendo anzi richiesto un trattamento differenziato, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso, ancora rimarcandosi come nel caso di servizio militare o sostitutivo svolto in corso di rapporto vi era il rischio di pregiudicare, in conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità all'art. 52 Cost., mentre nel secondo caso, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo esservi ancora un pregiudizio, si trattava unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato.
Neppure poteva essere validamente invocato l'art. 485 comma 7 D.Lgs. n.
297-1994, per la parte in cui prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e ciò in quanto nel giudizio non si discuteva se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego dovesse essere valutato o meno ai fini delle graduatorie per il personale ATA, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego dovesse essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o potesse Controparte_1 essere valutato in misura inferiore, dovendosi pertanto ritenere non pertinente il richiamo da parte dell'appellante a decisioni della Corte di Cassazione che si riferivano all'illegittimità di un D.M. antecedente a quello applicabile al caso in esame.
Tale soluzione, secondo la Corte territoriale, si poneva anzi in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ove si era rilevato che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 cit., ponendo entrambe le norme un principio di fondo secondo cui "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma
1 cit.)".
Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione affidato ad un solo motivo, vale a dire “violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, dell'art. 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del D.M. n.
50 del 3.3.2021, dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986 n. 958, dell'art. 52 della costituzione, nonché degli artt. 1 e 4 delle c.d. preleggi”, norme in parte invocate anche dall'odierna deducente nel presente giudizio. La Suprema Corte nel respingere il ricorso ha espresso il seguente principio di diritto al quale lo scrivente Giudice intende uniformarsi in quanto esportabile anche al servizio civile in sostituzione del servizio di leva, vale a dire: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
La Cassazione è giunta a tale conclusione argomentando quanto segue:
“Il motivo prende le mosse dal principio di non discriminazione espresso dall'art. 52, co. 2, della Costituzione e richiama l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297-1994, per sottolineare come tali norme prevedano la valutazione del periodo di servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo di quello di leva "a tutti gli effetti", sicché il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare andrebbe riconosciuto anche quando quest'ultimo non sia espletato in costanza di nomina. Il motivo evidenzia altresì come si tratti di disposizioni di rango primario che, anche in una logica di interpretazione costituzionalmente orientata, non sono suscettibili, anche per i principi sulla gerarchia delle fonti di cui agli artt. 1
e 4 delle c.d. "preleggi", di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50-2021 e il Decreto n. 9256-2021 che prevedono l'attribuzione di n. 0,60 punti e non di n. 6,00 punti per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, decreti che devono pertanto essere ritenuti illegittimi e disapplicati.
2. Il motivo è infondato.
3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del
2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
"nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C.
(Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre
2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non
è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del
2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile
"universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
"generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità”.
Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. n.11458/2018): “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.”
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sussistenti, affrontati per la prima volta dalle sentenze della
Suprema Corte sopra riportate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
dell' e dell'
[...] Controparte_9 [...]
CP_4
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Terni, il 3 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri