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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 44/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Tinghino
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marchese Gaetana Angela
Appellato
OGGETTO: appello- indennità di disoccupazione agricola- ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 422 del 12 luglio 2022 il Tribunale di Caltagirone rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto la condanna dell' alla Parte_1 CP_1
reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Mazzarone
1 per 51 giornate nell'anno 2002, 110 giornate nel 2003 e 152 giornate nel 2009 e, per l'effetto, il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i suddetti anni.
Il primo giudice reputava anzitutto infondata l'eccezione di nullità dei provvedimenti di rigetto per asserita prescrizione del potere dell' di riesaminare CP_1
la posizione previdenziale, non essendo soggetto il potere dell'ente di cancellare i lavoratori dagli elenchi dei braccianti agricoli ad alcun termine di decadenza ed essendo la conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, nella specie non maturato.
Riteneva altresì infondata l'eccezione di violazione degli artt. 1, 3 e 21 septies l. n.
241/90. Il procedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo risultava soggetto alla disciplina speciale di cui al d.l. n.7/1970, convertito in l. n. 83/1970, e comunque i provvedimenti impugnati contenevano una motivazione idonea a consentire all'interessato di valutare le ragioni della mancata iscrizione.
Il primo giudice riteneva inoltre insussistente la violazione degli artt. 7 e 9 della l.
n. 241/90, poiché l'apporto partecipativo del lavoratore non avrebbe comunque potuto incidere sull'esito dei provvedimenti di cancellazione, di natura vincolata.
Giudicava, altresì, non meritevole di accoglimento l'eccezione di mancata notifica dei provvedimenti di disconoscimento in quanto l'art. 38, comma 7, del d.l. 98/2011 attribuiva efficacia di notifica alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione;
evidenziava che, in ogni caso, il ricorrente era venuto a conoscenza della cancellazione mediante i provvedimenti notificatigli personalmente in data 8.12.2013 e 13.12.2013, rispettivamente, per l'anno 2003 e per gli anni dal
2003 al 2009.
Riteneva che il ricorrente non fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970, poiché, non avendo l'ente dato prova del momento in cui si era perfezionata la notifica della pubblicazione dell'elenco dei lavoratori agricoli, doveva applicarsi il criterio alternativo previsto dalla norma, vale a dire il momento dell'effettiva conoscenza da parte del lavoratore dell'avvenuta cancellazione, che, nel caso di specie,
2 era coincisa con la notifica dei provvedimenti dell' 8 e del 13 dicembre 2013. Riteneva il ricorso giudiziale tempestivo, atteso che il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo chiedendo l'annullamento dell'indebito il 3.01.2014; da tale data decorrevano 90 giorni per la definizione del silenzio rigetto e ulteriori 30 giorni per la definitività dello stesso ed il termine di 120 giorni previsti dal citato art. 22 doveva farsi decorrere dal 5 maggio 2014.
Nel merito, il Tribunale reputava infondate le domande poiché - a fronte dell'accertamento ispettivo effettuato dall' attestante il carattere fittizio delle CP_1
aziende presso le quali il ricorrente aveva asseritamente prestato attività lavorativa come bracciante agricolo - non aveva provato la sussistenza del rapporto di Pt_1
lavoro subordinato, omettendo di allegare con sufficiente dettaglio gli indici sintomatici tipici della subordinazione. In particolare, il ricorrente non aveva indicato il luogo di lavoro, l'eventuale presenza di colleghi che potessero testimoniare lo svolgimento dell'attività bracciantile, i nominativi dei soggetti che impartivano direttive e le modalità di retribuzione.
Disattendeva, infine, la contestazione sul quantum dell'importo richiesto dall'Istituto a titolo d'indebito per genericità e per mancata contestazione della documentazione prodotta dall' compensava tra le parti le spese del giudizio. CP_1
Appellava la sentenza con atto depositato il 12 gennaio 2023. Parte_1
Ripristinatosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante, assumendo che i provvedimenti relativi all'accertamento della domanda di disoccupazione agricola soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l non decaduto dal potere di cancellare il lavoratore dagli CP_1
3 elenchi nominativi agricoli. Rileva che l' ha provveduto a riesaminare la CP_1
posizione previdenziale con riferimento agli anni dal 2002 al 2009 solo alla fine del
2013; assume che l'eccepita prescrizione “non riguardava genericamente il potere dell' di procedere alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi agricoli, bensì CP_1
il potere di riesaminare la posizione del lavoratore con riferimento agli anni in già decorsi e durante i quali lo stesso ha mantenuto l'iscrizione nel suddetto elenco”.
2. Con il secondo motivo, deduce l'illegittimità della pronuncia per aver escluso la nullità dei provvedimenti impugnati per mancanza dell'atto presupposto, in violazione dell'art. 8, comma 5, l n. 375/1993. Sostiene che l'art. 38, comma 7, del d.l. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011 - laddove richiama il disposto di cui all'art. 12bis R.D. n.
1949/40, come modificato dal comma 6 del citato art. 38 - non è applicabile al caso di specie, in quanto prescrive la pubblicazione dell'elenco annuale attraverso modalità telematiche solo per i rapporti lavorativi successivi al 31.12.2010. Assume che l'interpretazione del giudice di primo grado si pone, innanzitutto, in contrasto con l'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile perché implica l'applicazione retroattiva di una norma sostanziale. Aggiunge che, considerato il disposto dalla circolare dell' 43/2012 - secondo cui gli elenchi nominativi annuali valevoli per CP_1
l'anno 2011 sono pubblicati sul sito istituzionale a decorrere dal 30 marzo 2012 e che con le medesime modalità devono pubblicarsi anche gli elenchi trimestrali di variazione per i riconoscimenti e/o disconoscimenti delle giornate lavorative successive la pubblicazione degli elenchi nominativi per il 2011 -, intendere il riferimento alla pubblicazione annuale sganciato dalla data di costituzione del rapporto lavorativo “avrebbe invero imposto, per i rapporti del 2010 e per gli anni precedenti, di procedere alla pubblicazione con valenza notificatoria degli elenchi in variazione fin dall'entrata in vigore del d.l. 98/2011”. Di conseguenza, non potendo procedersi alla notifica telematica in periodo antecedente alla pubblicazione dell'elenco del 2012,
l'unica ratio della norma era quella di riferire la modalità di pubblicazione telematica ai rapporti lavorativi successivi al 2010. Aggiunge che il richiamo all'art. 12 bis non
4 si limita solo alle modalità di pubblicazione, ma anche ai relativi termini, imponendo di pubblicare gli elenchi trimestrali di variazione entro il mese di marzo successivo a quello della pubblicazione dell'elenco annuale e che, al contrario, non appare ipotizzabile che la norma preveda la pubblicazione degli elenchi in assenza di qualsiasi dato temporale, limitando la pubblicazione telematica a soli 15 giorni, in contrasto con il diritto di difesa del lavoratore.
Infine, rileva che il giudice ha errato nel ritenere che ad fosse stata data Pt_1
comunicazione della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o della cancellazione degli stessi, in quanto l' si era limitato a comunicare il rigetto delle CP_1
domande di disoccupazione agricola e la conseguente richiesta di restituzione di indebito, senza indicare i motivi dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi.
3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza per aver negato che il ricorrente avesse dimostrato in giudizio il rapporto di lavoro subordinato. L'appellante rileva che con il ricorso introduttivo erano state depositate le buste paga e le dichiarazioni CUD, dalle quali poteva facilmente evincersi la natura del rapporto di lavoro, le ore e i giorni lavorati, le mansioni svolte nonché il carattere oneroso della prestazione, elementi dal Tribunale ritenuti ininfluenti in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 66/2015).
Reitera la richiesta istruttoria di assunzione della prova per testimoni, formulata nel primo grado di giudizio, richiamando un precedente di questa Corte che, in materia analoga, ha ritenuto essenziale ammettere la prova per testi.
4. L'appello è infondato.
4.1 Il primo motivo di gravame è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, “il provvedimento di indebito impugnato (cfr. all. n. 9) con cui l' ha richiesto la restituzione dell'importo CP_1
corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione in relazione all'anno 2003 è stato notificato in data 8.12.2013; pertanto, atteso che la predetta indennità è stata corrisposta in data 6.08.2004 (quanto all'anno 2003) ed in data 15.07.2010 (anche se
5 non specificatamente sollevata dal ricorrente la relativa eccezione) quanto all'anno
2009, documenti entrambi prodotti agli atti e non specificatamente contestati, il termine di prescrizione decennale non può considerarsi maturato”.
L'appellante non contesta il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, né sembra invero contestare, “in generale”, che “il potere dell di procedere alla CP_1
cancellazione del lavoratore dagli elenchi agricoli” non sia soggetto a termini di prescrizione (cfr. ricorso in appello, pag. 7); assume viceversa che “il potere di riesaminare la posizione del lavoratore con riferimento agli anni in già decorsi e durante i quali lo stesso ha mantenuto l'iscrizione nel suddetto elenco” sarebbe venuto meno in quanto “i provvedimenti relativi all'accettazione della domanda di disoccupazione agricola ed alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi agricoli soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale … come è noto, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici dell' la dichiarazione degli CP_1
operai agricoli occupati al fine dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale”, così confondendo, all'evidenza, l'obbligo datoriale di versamento dei contributi - soggetto al termine di prescrizione quinquennale - con il piano del tutto diverso afferente la potestà accertativa dell'ente (cfr. anche Cass. 809/2021: “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni,
l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni CP_1
giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente,
e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”).
6 4.2 Il secondo motivo è in parte inammissibile per difetto d'interesse, avendo il
Tribunale reputato comunque infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell'ente, e in parte infondato, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo sul correlato rapporto previdenziale.
4.3 Il terzo motivo non può trovare accoglimento, attesa l'inidoneità della documentazione (buste paga, CUD) rilasciata dal datore di lavoro apparente a provare l'effettività del rapporto ed avendo l'appellante rinunciato all'unico teste indicato ed ammesso (cfr. verbale d'udienza del 25 febbraio 2025).
5. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili (art. 152 disp.att.cpc).
La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
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