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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NINO CERVETTO 38/1 16100 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
ALBERT ALESSANDRO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2
in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
NINO CERVETTO, 38/1 16152 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ALBERT ALESSANDRO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non richiedono nulla vicendevolmente per il reciproco mantenimento;
3) la sig.ra resterà nella casa coniugale di sua proprietà mentre il sig. si trasferirà Pt_2 Pt_1
altrove quanto prima e comunque entro e non oltre la pronuncia della separazione;
4) i cani resteranno nella casa coniugale ma il sig. avrà diritto di frequentarli e tenerli con sé Pt_1
liberamente, contribuendo al loro mantenimento ed alle spese sanitarie concordate nella misura del 50%;
5) i coniugi dichiarano di aver già diviso i beni mobili in comune;
6) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016,
Numero 146, Parte I , Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova all'esito della camera di consiglio dell'8/11/2024
Il Presidente Est
Dott. Giovanni Maddaleni.
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NINO CERVETTO 38/1 16100 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
ALBERT ALESSANDRO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2
in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
NINO CERVETTO, 38/1 16152 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ALBERT ALESSANDRO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non richiedono nulla vicendevolmente per il reciproco mantenimento;
3) la sig.ra resterà nella casa coniugale di sua proprietà mentre il sig. si trasferirà Pt_2 Pt_1
altrove quanto prima e comunque entro e non oltre la pronuncia della separazione;
4) i cani resteranno nella casa coniugale ma il sig. avrà diritto di frequentarli e tenerli con sé Pt_1
liberamente, contribuendo al loro mantenimento ed alle spese sanitarie concordate nella misura del 50%;
5) i coniugi dichiarano di aver già diviso i beni mobili in comune;
6) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016,
Numero 146, Parte I , Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova all'esito della camera di consiglio dell'8/11/2024
Il Presidente Est
Dott. Giovanni Maddaleni.
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri