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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2024, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di novembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1253/2017 R.G.
Sono comparsi per gli attori, l 'Avv. Trussardi e che precisano le Tes_1 conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Ramorino, su Controparte_1 delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato , l'Avv. Antonio Gatto che Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono presenti personalmente gli attori e . CP_2 Controparte_3
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1253/2017 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_2
), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2
(C.F. , (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._6 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Trussardi del foro C.F._7 di Bergamo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Stefanizzi, sito in Messina, Via dei Mille 89/bis, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
(già Controparte_4 [...]
) (C.F. e P.IVA ) in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello Parrinello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Via Lodi n. 283, giusta procura in atti
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._8
Antonio Gatto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, via Dei 2 Mille n. 243, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
ASSICURATRICE Controparte_6
TERZA CHIAMATA contumace
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_3 CP_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio
[...] minore , unitamente ai nonni di quest'ultimo, ovvero Persona_1 [...]
, , e , agivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, imputati alle condotte negligenti poste in essere dai sanitari dell' Controparte_4
.
[...]
A sostegno della domanda gli attori evidenziavano quanto segue:
- La , in stato di gravidanza avanzata, veniva ricoverata in data Controparte_3
14.11.2014 presso la divisione ostetrico-ginecologica del presidio ospedaliero di Messina, presso il quale riferiva forti algie pelviche. La visita CP_5 ostetrica di accettazione evidenziava che la stessa era nullipara, vagina regolare, collo raccorciato pervio al dito, parte presentata cefalica, fondo uterino corrispondente all'epoca gestazionale, membrane integre, leucorrea abbondante.
Venivano somministrati 12 mg di NT e trattamento tocolitico con tractocile.
La paziente veniva sottoposta a monitoraggio CTG che dimostrava attività contrattile e benessere fetale. Venivano eseguiti esami ematochimici;
- il 15 novembre venivano eseguiti nuovi esami ed il 16 novembre riferiva forti dolori alla schiena ed all'epigastrio; le veniva, quindi, somministrato per coliche renali. Il 18 novembre, tra l'una e le tre del mattino, Per_2
3 veniva colta da fortissimi dolori e faceva ripetutamente richiesta di assistenza, senza risposta da parte del personale infermieristico di turno;
- al mattino, prima delle sei, veniva trovata giacente a terra in stato di incoscienza dal personale delle pulizie che allertava il reparto;
la paziente veniva, pertanto, assistita per gravissime crisi eclamptiche ed i medici decidevano di effettuare un taglio cesareo - ritenuto indifferibile stante lo stato di incoscienza della paziente - a seguito del quale la paziente veniva trasferita in rianimazione;
- il tracciato CTG iniziato alle 06:31 rilevava un'importante decellerazione che si protraeva fino alle 06:41 ed il taglio cesareo (eseguito dal primo operatore, dott. , coadiuvato dal dott. , dal Persona_3 Persona_4
“ferrista” dott. , dall'anestesista dott. e Persona_5 Persona_6 dall'infermiere ), come riportato nella cartella clinica, Persona_7 iniziava alle 07:05 e terminava alle 07:20. Al neonato veniva attribuito un indice di Apgar di quattro a un minuto e di sei a tre minuti, valori patologici che imponevano una rianimazione neonatale e l'immediato trasferimento in terapia intensiva neonatale.
In particolare, quanto al decorso della paziente veniva riferito quanto segue:
- trasferita in rianimazione, il 20 novembre veniva nuovamente ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia;
il 21 novembre veniva eseguito un esame elettroencefalico, dal quale risultava “attività elettrica cerebrale patologica per la presenza di onde lente (theta e delta) polimorfe a tratti. Tutte medio ipervoltate diffuse”; in data 1 dicembre veniva sottoposta a risonanza magnetica encefalica che riscontrava “in sede cortico sotto corticale destra, nei giri occipitali superiore e medio, presenza di due piccole alterazioni di segnale di 56 mm max, vicine tra loro…si possono interpretare come due focolai di sofferenza neuronale (edema) da microinsulto”; il giorno successivo veniva dimessa;
- in data 17.01.2015 si sottoponeva a RMN encefalo che non rilevava aree di alterata densità parenchimale, valutava nei limiti il volume del sistema ventricolare, regolare l'ampiezza degli spazi subaracnioidei e in asse le strutture della linea mediana, con lieve asimmetria dei conrni temporali dei ventricoli laterali per destro maggiore di sinistro;
in data 08.07.2015 il successivo RMN dell'encefalo rilevava
4 reperti nella norma;
in data 16.03.2015 veniva eseguita eco transvaginale, che rilevava una diffusa fibrosi intramurale con isterocele 9x6 mm;
in data 21.03.2015 allo stesso esame si rilevava isterocele in corrispondenza della cicatrice uterina;
- la paziente veniva ricoverata dal 24.06.15 al 04.08.2015 presso Struttura la
Nostra Famiglia di Bosisio Parini ove veniva rilasciata diagnosi di livello di funzionamento cognitivo lievemente deficitario, depressione reattiva;
l'attrice veniva nuovamente ricoverata in data 04.04.2016 presso la Casa di Cura
San Camillo di Messina con diagnosi di istmocele, riferendo algie pelviche e spotting da circa un anno e dimessa in data 06.04.2016.
Quanto al decorso di si evidenziava quanto segue: Persona_1
- alla nascita (18.11.2014) veniva ricoverato presso la Divisione di Rianimazione
Neonatale degli Ospedali Riuniti di Messina, ove una serie di ecografie cerebrali evidenziavano reperti indicativi di sofferenza anossico ischemica e l'esame EEG evidenziava asimmetria di voltaggio per sx < dx senza chiari elementi patologici. Il piccolo veniva dimesso il 23.12.2014;
- dopo circa un mese si presentava edema scroto/addominale per il quale fu inizialmente ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'ospedale di Messina e poi presso l'Istituto Gaslini, ove venivano eseguiti esami che confermavano quanto in precedenza rilevato: l'EEG rilevava anomalie centroccipitali bilaterali di significato irritativo, l'eco addome e testicolare rappresentò inibizione della parete scrotale e addominale inferiore, la consulenza urologica segnalò un edema diffuso alla cute del pene, dello scroto, del perineo, della radice delle cosce e della regione sovrapubica;
- persistendo il linfedema scrotale e all'arto inferiore sinistro veniva messa in atto massoterapia e linfodrenaggio e ad aprile 2015 la Commissione medica di Messina per l'accertamento di handicap accertava la disabilità;
- il 19.06.2015 veniva ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale di
Pavia per crisi comiziale con video EEG dimostrativo di tracciato scarsamente strutturato con caratteristiche riferibili a ipsaritmia. Il 24.06.2015 veniva nuovamente ricoverato presso l'U.O.C. Controparte_7
ove l'esame EEG in sonno con poligrafia del 26.06.2015
[...] rilevava totale disorganizzazione ed alto voltaggio dell'attività di fondo, sequenze di
5 anomalie lente parossistiche ed anomalie epilettiformi bilaterali, diffuse asincrone ad andamento subcontinuo e continuo in veglia e sonno. L'esame RMN rilevò microcrania, importante riduzione di volume della sostanza bianca, il margine ventricolare giunge in prossimità della corteccia sia a sede frontale che parietale, atrofia talamica bilaterale con segni di gliosi della porzione dorsale dei talami stessi e della porzione retrolenitcolare delle PLIC, corpo calloso marcatamente sottile in esiti, importanti esiti gliotici corticosottocorticali a carico dell'emisfero cerebellare di sinistra che appare nettamente ridotto di dimensioni rispetto al destro, a livello cerebellare, sia in sede emisferica bilaterale che vermiana;
sono inoltre apprezzabili numerose puntiformi petecchie emorragiche in esiti, lieve ipoplasia del tronco encefalico, assottigliati i nervi ottici e il chiasma. In conclusione, l'esame documenta importanti esiti parenchimali cerebrali sia sovra che sottotentoriali compatibili con esiti di sofferenza perinatale;
- successivamente, l'esame EEG in sonno con poligrafia del 06.07.2015 rilevava scarsa organizzazione dell'attività di fondo, anomalie lente parossistiche bilaterali e diffuse, asincrone, in veglia e sonno solo lievemente ridotte rispetto al precedente tracciato. Con consulenza epilettologica del 07.07.2015 e del 28.07.2015 veniva prescritto ACTH e trattamento anticomiziale;
- l'esame EEG in sonno con poligrafia del 23.07.2015 rilevava l'assenza di anomalie epilettiformi e la permanenza di scarsa organizzazione del tracciato in veglia e sonno. L'esame EEG in sonno con poligrafia del 31.07.2015 rappresentava il permanere di rallentamento e scarsa organizzazione del tracciato, sporadiche anomalie lente talvolta cuspidate prevalenti posteriori;
- veniva, altresì, sottoposto ad una serie di accertamenti oculistici che Persona_1 rilevavano un apparente quadro di danno visivo di origine centrale con otticopatia, alla PEV risposta non evocabile, grave deficit visivo con disattenzione visiva e riduzione di acuità;
- veniva dimesso in data 04.08.2015 e poi nuovamente ricoverato a settembre 2015 presso l'Istituto Gaslini per esame EEG che rilevava attività elettrica malmodulata per l'età in cui persistono elementi puntuti sulle derivazioni centrali bilateralmente,
PEV, visita oculistica con esiti nella norma e visita genetica con cariotipo molecolare riferito negativo;
- successivamente si manifestavano episodi critici tipo spasmo in flessione in brevi
6 salve sia in veglia che in sonno ed episodio critico generalizzato in corso di iperpiressia. L'U.O. di neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina certificava in data 23.01.2016 la necessità di un trattamento riabilitativo domiciliare di logopedia e fisiokinesiterapia;
- in data 11.02.2016 veniva nuovamente ricoverato presso l'
[...]
ove venivano eseguiti esami: Controparte_8 esame EEG, controllo poligrafico che rilevava anomalie epilettiformi prevalenti posteriori a destra e più rare controbilaterali;
accertamenti oculistici evidenziavano bulbi divergenti e rivolti spesso in alto (POD), movimenti oculari non finalizzati all'esplorazione visiva, fissazione e inseguimento non evocabili, in OO nervo ottico pallido in toto, incoordinazione oculomotoria e atrofia ottica, alla PEV flash risposta non evocabile;
- veniva dimesso il 23.02.2016 con prescrizione di Depakin 150/100/150 mg/die,
0,3+0,3 mg/die, Nexium 10 mg/die. Per_8
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, a seguito di infruttuoso tentativo di conciliazione, gli attori ritenevano che l'attrice fosse stata vittima di malpractice, nella misura in cui la stessa, a rischio di parto prematuro, non veniva monitorata a livello pressorio, non le venivano eseguiti esami delle urine per la valutazione di eventuale proteinuria, le veniva erroneamente diagnosticato un dolore a barra come colica renale e somministrato il farmaco AL (controindicato nel terzo trimestre di gestazione per il potere antiaggregante della molecola in paziente già piastrinopenca), non veniva tempestivamente ipotizzata l'esistenza della sindrome
HELLP nonostante la patologica riduzione delle piastrine, l'incremento degli enzimi epatici e lo stato ipertensivo.
Quanto al minore , nato del peso di 1690 Kg e con indice patologico Persona_1 di Apgar di quattro a un minuto e di sei a tre minuti, risulta attualmente affetto da tetraparesi spastica, sindrome di West in esiti di encefalopatia ipossico ischemica perinatale.
Gli attori, sulla scorta della perizia eseguita dal dott. lamentavano che lo Per_9 stato del minore fosse da ascrivere ad un insulto ipossico ischemico Persona_1 patito dal feto nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2014, quando la gestante venne colta da eclampia e susseguente stato comatoso, senza che le venisse garantita la dovuta sorveglianza e assistenza ostetrico infermieristica, peraltro inutilmente
7 richiesta dalla paziente.
Deducevano, quindi, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e del personale dipendente e le lesioni subite da CP_3
e , riconducendole, nello specifico a: 1) sottovalutazione della
[...] Persona_1 sintomatologia riferita dalla paziente;
2) mancata diagnosi di sindrome HELLP;
3) imperita sorveglianza delle condizioni cliniche della gestante;
4) negligente monitoraggio della P.A. sino all'attacco eclamptico;
5) superficiale tenuta della cartella clinica, mancante di quella anestesiologica relativa al taglio cesareo.
Pertanto, veniva contestata nel presente giudizio la responsabilità contrattuale dell' e dei sanitari in ragione del difetto/errore nella diagnosi e dell'omesso CP_1 intervento in occasione della crisi manifestata dalla paziente tra il 17 e il 18 novembre 2014 da parte del personale della struttura.
Ciò posto, veniva avanzata domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi il danno riflesso, il danno biologico, morale, alla vita di relazione, psichico da perdita di chances nonché di danno emergente e lucro cessante e incapacità specifica al lavoro, per le spese sostenute e sostenende per le cure mediche e riabilitative) patiti da e (in Controparte_3 CP_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ) Persona_1
e dai nonni, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre alla condanna alla rifusione
[...] delle spese di giudizio, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U., di C.T.P. e le spese di mediazione.
Nello specifico, quanto a , veniva richiesto il risarcimento del Controparte_3 danno non patrimoniale per la lesione procurata alla salute della stessa, laddove in sede di visita medico-legale il dott. accertava un persistente Persona_10 stato depressivo ansioso, con difficoltà di memoria, attenzione e concentrazione, rigidità articolare, parestesie agli arti e dispaurenia, e quantificava nei termini seguenti il danno biologico: “specificato che sono da attribuire alla patologia di cui alla diagnosi il periodo di ricovero effettuato dal 24.06.15 al 04.08.15 e il successivo ricovero dal 04.04.16 al 06.04.14, è inoltre da riconoscersi un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% della durata di giorni 10, seguito da un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di giorni 10, e da un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% della durata
8 di giorni 10, residuando un danno biologico permanente del 12%”.
Inoltre, veniva formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla stessa per la lesione del rapporto parentale, in ragione delle sofferenze interiori patite dalla madre per la gravissima disabilità del piccolo, compreso il danno esistenziale.
Analoga domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale veniva proposta anche dal padre e dai nonni di . _1
Quanto a quest'ultimo, gli attori agivano per il ristoro del danno non patrimoniale, quantificato dal consulente di parte, dott. , in un danno biologico _10 permanente pari al 95%, in ragione della accertata tetraparesi spastica da PCI con grave ritardo neuropsicomotorio, epilessia sintomatica e difetto visivo di origine centrale da sofferenza ipossico ischemica perinatale, chiedendo il risarcimento del danno per le gravissime lesioni e per il danno alla vita di relazione, comprensivo del danno esistenziale, con la personalizzazione massima.
Ulteriormente, gli attori avanzavano domanda per il risarcimento del danno patrimoniale (eventualmente sotto forma di rendita vitalizia per il minore _1
) per l'accertata impossibilità di ogni futura attività produttiva di reddito e
[...] per la necessità di assistenza continua per il resto della vita, oltre che per le spese mediche, sostenute e da sostenersi in futuro.
Con atto del 26.05.2017 si costituiva in giudizio l' Controparte_4
, che contestava integralmente quanto dedotto dagli attori sia in relazione
[...] all'an che al quantum della pretesa, in particolare assumendo la correttezza dell'operato dei sanitari, deducendo che ebbe a ricoverarsi per Controparte_3 una patologia completamente diversa da quella per cui successivamente fu operata, ossia la minaccia di parto pre termine alla 33° settimana di amenorrea e che la rapidità con cui i fatti si erano svolti evidenziava l'assoluta inevitabilità dell'evento, anche sulla scorta di quanto verificato con la relazione medica a firma del Dott.
, che concludeva per la non prevedibilità della crisi convulsiva. _11
Pertanto, l' , che provvedeva nella comparsa di costituzione e risposta a CP_1 chiamare in manleva il dott. quale Direttore del reparto di Parte_1 ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Piemonte all'epoca dei fatti, chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli attori, compresa quella formulata nell'interesse dei
9 nonni, eccependo per questi il difetto di legittimazione attiva, in ragione dell'assenza del requisito della convivenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa del 12.04.2018 si costituiva il dott. il quale - in Parte_1 esecuzione della polizza assicurativa n. 777081007 - chiamava in manleva la ed eccepiva il difetto di Parte_6 giurisdizione del Tribunale adito in favore della competenza della Corte dei Conti
(relativa tanto alla domanda di rivalsa che all'accertamento della natura dolosa o colposa della responsabilità del dipendente), e, in via subordinata e preliminare, rilevava l'improponibilità dell'azione, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio (ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. n. 28/2010), rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva dello stesso, atteso che questi all'epoca dei fatti (14.11.2014) non rivestiva la carica di Direttore del reparto, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda di rivalsa perché inammissibile in forza dell'art. 25 CCNL che prevede che “le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”, e nel merito perché infondata per assenza di responsabilità oggettiva e per l'imprevedibilità dell'evento.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo con provvedimento del 13 aprile 2018 ed il Dott. chiamava in causa la propria Compagnia Assicurativa, che Pt_1 tuttavia rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio, venivano articolate istanze istruttorie, sulle quali il Giudice si pronunciava con provvedimento del 22.12.2020, col quale autorizzava l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. limitatamente ai capitolati indicati in parte motiva (da 6 a 11, 23, 24, 27, 28, 29, 31).
Di tale ordinanza veniva richiesta la modifica da parte dell'Azienda ospedaliera, istanza che, però, veniva rigettata con provvedimento del 13.05.2021, con il quale il Giudice rinviava all'esito della prova orale la decisione in ordine alla chiesta
10 consulenza tecnica d'ufficio, che veniva disposta con provvedimento del
15.12.2022.
Quindi, nominato il Collegio peritale, questi provvedeva a depositare la relazione medico legale, relazione successivamente integrata, su richiesta del Giudicante del
22 maggio 2024, al fine di indicare la percentuale di danno biologico patito dal minore.
Pertanto, istruita la causa, questa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, occorre valutare le questioni di rito sollevate dal dott. Pt_1
terzo chiamato in manleva dall' .
[...] Controparte_9
Superata l'eccezione di improponibilità dell'azione in ragione dell'avvenuto esperimento (con esito negativo) del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva quanto segue.
Quanto alla prima eccezione, afferente al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice contabile, la stessa è infondata;
sul punto, la
Suprema Corte ha precisato come “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni" (Cass. S.U. sent. n. 21922/2020).
Sul punto, si rammenta anche l'ordinanza in forza della quale le Sezioni Unite della
Corte hanno statuito che, qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità (Cass. civ., sez. Unite, ord., 26 giugno 2024, n.
17634).
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal dott. Pt_1
11 la stessa è fondata.
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince che l' abbia Controparte_9 chiamato in giudizio il dott. esclusivamente per la manleva della stessa ed Pt_1 in ragione della carica asseritamente rivestita dal primo all'epoca dei fatti, ovvero di Direttore del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Piemonte, coinvolto nell'iter clinico.
Tale dato, però, risulta confutato e smentito dal dott. mediante la Pt_1 produzione documentale (lo stato di servizio allegato gli atti) che attesta che questi
è stato incaricato di sostituzione temporanea del Direttore dell' Parte_7
del per sei mesi a fare data dal 26.08.2013, risultando
[...] Parte_8 quindi che alla data dell'evento (novembre 2014) questi non rivestiva la carica di
Direttore del Reparto, con conseguente carenza di legittimazione passiva. Evidenza, peraltro, non contestata dall' convenuta, che ha fondato la sua chiamata CP_1 in manleva sul presupposto della compartecipazione del sanitario nel trattamento della paziente asseritamente risultante dal proprio atto difensivo, laddove, invece, emerge che lo stesso abbia semplicemente riportato i fatti come risultanti dalle cartelle cliniche e dai documenti che sono stati prodotti in giudizio dagli attori, in ragione della domanda svolta nei suoi riguardi.
Per l'effetto, ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del dott. si rigettano le domande di manleva rispettivamente formulate Pt_1 dall' nei suoi confronti e dal sanitario stesso nei confronti Controparte_4 dell' , rimasta peraltro contumace. Parte_6
Quanto al merito della controversia, vale precisare come l'azione di risarcimento dei danni proposta nel presente giudizio vada sussunta nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Sul punto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, per il solo fatto dell'accettazione in una struttura sanitaria, non importa se pubblica o privata, viene a costituirsi tra il paziente e la struttura stessa un rapporto di tipo contrattuale, qualificato come contratto atipico di spedalità, senza che rilevi il fatto che il chirurgo che debba eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente stesso non dipendente della struttura.
In questo senso si è espressa di recente anche Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio
12 2018, n. 2060, secondo cui la Corte ha più volte ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo. Le Sezioni unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere atteso che, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Pertanto, la responsabilità della struttura ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c. A fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura (ente ospedaliero o casa di cura), accanto a obblighi di tipo lato sensu alberghieri, quelli di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Con la conseguenza che la responsabilità della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può dirsi "diretta" ex art. 1218 c.c. in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione dei medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) e che può dirsi, sia pur soltanto lato sensu, "indiretta" ex art. 1228 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo "un collegamento" tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia"
13 dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Così, Cass. S.U. 11 gennaio
2008, n. 577; tra le tante, di recente, Cass. n. 16488 del 2017; Cass. n. 21090 del
2015; Cass. n. 1620 del 2012; Cass. n. 20547 del 2009; Cass. n. 8826 del 2007)”.
In punto di prova, si rammenta che qualora venga dedotta in giudizio una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass. 29.03.2022 n.
10050). L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre 2021 n.
34813). Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nel caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento
(Cass. ord., sez. 6^, 29-07-2010, n. 17694).
Pertanto il Giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma
14 necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo compito ricade interamente sull'ente ospedaliero, facilitando così il percorso processuale dei pazienti danneggiati dalle strutture sanitarie, poiché non obbligati a dimostrare nel dettaglio il percorso terapeutico subìto alla ricerca di comportamenti non idonei
(Corte Cass. Sez. 3 Civ. Ord. 5 marzo 2024 n. 5922).
Nel caso in oggetto, gli attori hanno provato l'esistenza del rapporto con l'
[...]
, così come risulta dimostrato l'aggravamento del quadro clinico del CP_4 prematuro, laddove l' non contesta l'accaduto, ma ne riconduce la causa CP_1 ad un fatto imprevedibile, insistendo in atti sulla conformità alle linee guida della condotta tenuta dalla stessa e dal personale sanitario in servizio.
Sul tema, si rammenta che, in ogni caso, la conformità della condotta professionale alle linee guida non esime da responsabilità se le stesse sono mal applicate o inadatte al caso concreto, salva l'ipotesi di presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, espressione di un criterio di razionalità cui attenersi nella valutazione della colpa del medico, con riguardo a quelle «situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall'urgenza» che implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione.
Quanto al dato dell'imprevedibilità dell'evento, tale assunto risulta, nella specie, privo di riscontro probatorio e, peraltro, smentito dagli accertamenti eseguiti dal
Collegio peritale che rinveniva, per quanto si dirà in seguito, profili di responsabilità in capo ai sanitari della struttura per gli esiti cerebrali riportati dal minore in ragione della negligente gestione sanitaria della madre, che riportava disturbi psichiatrici in seguito all'accaduto.
In via istruttoria, si è proceduto all'interrogatorio formale ed all'escussione di testi su capitoli di prova autorizzati;
in particolare sono state acquisite le deposizioni di
, e ma le le stesse non hanno Persona_12 Tes_2 Testimone_3 fornito elementi concludenti ai fini della decisione, rilevandosi in alcuni casi incongruenti (deposizione , in altri, come detto, non decisive, risolvendosi _12 in un racconto de relato (deposizione . Tes_2
Deve, di contro, valorizzarsi ai fini della decisione l'elaborato tecnico versato in atti, da intendersi integralmente acquisito e condiviso sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivato sotto il profilo logico-espositivo e metodologico.
15 Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, si rileva che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Dagli accertamenti del Collegio peritale emerge che nel caso in esame l'attrice era affetta dalla cosiddetta Sindrome HELLP, una forma severa di preeclampsia, in relazione alla quale sono state adottate condotte non conformi alle Linee Guida ed evidentemente negligenti nel trattamento della paziente, alla quale durante il ricovero non sarebbe stata prelevata urina, né ripetuto il D-dimero e rilevata la pressione arteriosa, non risultando nella cartella clinica alcuna annotazione di quanto accaduto nella notte tra il 17 novembre e la mattina del 18 novembre nella cartella clinica.
In particolare, i CCTTUU evidenziano la totale assenza del personale della struttura nel momento in cui la paziente doveva essere monitorata con maggiore frequenza ed
16 attenzione, nonché l'errata diagnosi di colica renale, specificando quanto segue
“risulta evidente che la diagnosi di Sindrome HELLP poteva essere quanto meno sospettata nel momento in cui è arrivato l'esito dell'emocromo del 14 novembre e, a quel punto, gli accertamenti andavano approfonditi con il dosaggio della bilirubina e degli indici di emolisi. Bisognava eseguire esame delle urine per la ricerca della proteinuria e soprattutto andava monitorizzata la Pressione Arteriosa, come anche il cardiologo aveva raccomandato. Gli esami dovevano essere ripetuti anche il 16 e il 17
e, soprattutto, bisognava fare diagnosi quando la signora, nel pomeriggio del 16 novembre, ha manifestato dolore epigastrico e crisi di vomito ripetuto con emissione di materiale sanguinolento”.
I CCTTUU portano all'evidenza che “Il personale infermieristico ed ostetrico non è stato adeguatamente istruito sulla circostanza che si trattava di gravidanza a rischio e che la gestante andava monitorata attentamente. Risulta incomprensibile come in una gravida che riferisce di essere sottoposta a terapia con Eparina non si sia approfondito il motivo di tale terapia e, una volta ricevuti gli esami con un
Di-dimero alterato, non si sia impostata una adeguata terapia e non si sia pensato quanto meno di ripeterlo nei giorni seguenti. La signora è stata CP_3 praticamente abbandonata al suo destino sino al grave malore della notte tra il 17
e il 18 novembre che ha avuto come conseguenza la grave crisi eclamptica con innalzamento della pressione arteriosa”.
Ancora “Non è dato sapere quanto tempo la signora sia rimasta priva di coscienza per terra così come è stata trovata dalla donna addetta alle pulizie, ma certamente la vasocostrizione cerebrale prolungata ha avuto modo di creare sia la sofferenza cerebrale sulla gestante, per fortuna transitoria, sia la sofferenza ipossica nel feto che ha riportato conseguenze non più emendabili”, specificando che “I nati a 32 settimane con un peso compatibile all'epoca gestazionale, come nel caso del piccolo
, hanno il 96% di percentuale di sopravvivenza dopo la nascita con il 63% di _1 possibilità di non avere alcun esito a distanza. La possibilità di poter avere una grave emorragia intraventricolare con leucomalacia periventricolare è inferiore all'1%”.
I CCTTUU concludono nel senso che “il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura la signora sino al momento in cui è stato effettuato il taglio CP_3 cesareo è stato del tutto difforme da quanto le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali raccomandano. Infatti, non avendo fatto una diagnosi della sindrome
17 pur avendone tutti i segnali, non hanno adeguatamente trattato la gravida”, esprimendo che “Se la gravida fosse stata adeguatamente controllata, se gli esami ematochimici fossero stati ripetuti, se fosse stata misurata la pressione arteriosa e se, soprattutto, i sintomi del pomeriggio di giorno 16 novembre fossero stati correttamente interpretati non si sarebbe lasciata la signora senza CP_3 alcun controllo per tutta la giornata del 17 sino a quando, dopo la crisi eclamptica, ha perso conoscenza da sola e è stata trovata a terra vicino al suo letto. La patologia insorta sulla signora a livello cerebrale e documentata dall'esame
Elettroencefalografico e dalla RMN dell'encefalo dimostrano indubitabilmente che la sindrome eclamptica ha causato un insulto transitorio a livello cerebrale. Per fortuna tale patologia è completamente guarita senza alcuna conseguenza. La patologia psichiatrica, insorta dopo i primi mesi di vita del neonato, è la logica conseguenza delle condizioni gravissime del bambino, che ha costretto e costringerà i genitori ad una vita difficile e complicata senza alcuna speranza di miglioramento”.
Evidenziato quanto enunciato in sede di CTU, quale fonte tecnica oggettiva di convincimento, conforme al mandato, si ritengono individuati in capo alla struttura sanitaria profili di responsabilità della stessa per l'operato dei suoi dipendenti, laddove si riscontra che “Gli esami del sangue non sono stati ripetuti, non è stato fatto l'esame delle urine, non si è predisposta adeguata terapia per
l'innalzamento patologico del Di-dimero, indicativo di una grave alterazione della emocogulazione…non sono stati predisposti accertamenti clinici anche per confermare o escludere che si fosse trattato proprio di una “colica renale”: la manovra del infatti, è risultata “debolmente” positiva perché la gravida _13 aveva il classico “dolore a barra” che si irradia dall'epigastrio alla schiena. Il dolore
a barra, legato ad una improvvisa distensione della capsula epatica, è un sintomo patognonomico di gestosi grave con eclampsia imminente.
In particolare, si evidenzia la sussistenza del nesso per quanto riguarda la condizione della gestante e del minore, ove il Collegio mette in luce che “questa è certamente da ricondursi alla sofferenza endouterina patita nel periodo in cui la signora. La Camera ha avuto le crisi eclamptiche e ha perso la coscienza senza essere adeguatamente assistita. Dal momento che la gravidanza si trovava alla 32 settimana è altamente probabile che, se il taglio cesareo fosse stato eseguito nei giorni successivi al ricovero, il feto sarebbe nato in [...] condizioni senza i segni
18 inequivocabili della anossia perinatale. Le condizioni della madre e del bambino sono certamente da mettere in nesso causale con l'inadeguato monitoraggio della situazione clinica della gestante. Se la gestante fosse stata adeguatamente monitorizzata non sarebbe andata incontro alle crisi eclamptiche e non ci sarebbero stati gli effetti negativi sul minore che è affetto da esiti gravi di sofferenza ipossica perinatale. Di conseguenza la signora non soffrirebbe della patologia CP_3 psichiatrica documentata”.
Ancora si legge nella CTU che “un neonato nato alla 32 settimana, con un peso di circa 1700 g, ha una alta probabilità di sopravvivere senza esiti (circa 70%) e una bassissima probabilità (1%) di sviluppare una emorragia cerebrale”; a fronte di ciò
l'Azienda si limitava a contestare gli assunti di parte attrice, riferendo di un evento assolutamente imprevedibile, che però non trova conforto nella letteratura scientifica, nelle Linee Guida e nelle buone pratiche, nonché nell'elaborato peritale, a tenore del quale “Le condizioni cliniche del minore non sono il risultato della estrema prematurità ma dell'insulto ipossico in epoca prenatale”.
In tema di nesso di causalità la Suprema Corte ha precisato come “In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti
o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”
(Cass. 26304/2021).
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui sono integralmente richiamati, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un'accurata valutazione della stessa, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono, pertanto, essere condivisi.
Ciò posto, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati ed alle specifiche contestazioni mosse in
19 giudizio dalle parti, in ordine alle quali il Collegio ha ribadito le conclusioni in termini di responsabilità.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori nei termini di seguito indicati.
Partendo dalla posizione del minore , si osserva quanto segue. Persona_1
Nell'interesse di questi è stata avanzata domanda di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
Preliminarmente si osserva che, quanto ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65). La Corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quale mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (id est, lo stesso danno) definendola in modo diverso.
Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad es. come danno biologico e come danno esistenziale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie. Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale
(...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Sennonché, subito, dopo aggiungono che, "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
20 nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il “vecchio” danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano – tenendo conto dei superiori principi. In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Si ritiene, in omaggio alle suesposte esigenze di omogeneizzazione, e tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata, di dover adottare le “tabelle del danno biologico” elaborate dal Tribunale di Milano che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso con riferimento alle lesioni derivanti da responsabilità per colpa medica (sulla validità delle tabelle di Milano vedi Cass. 37002/2022
e Cass. 5474/2023).
Dette tabelle valutano altresì la componente di danno- generalmente- derivato dalle sofferenze.
Relativamente al danno non patrimoniale, è documentalmente accertata la presenza di un danno non patrimoniale patito dal minore sia in termini di danno biologico permanente che temporaneo, rispettivamente quantificati in questa sede – anche sulla scorta delle indicazioni rese in sede di CTU che stimano lo stesso “in misura prossima al 100% (certamente superiore al 95%)” – nella misura
21 del 98% ed in mesi 3 in misura assoluta per i periodi di ricovero.
Quindi, nell'interesse del minore, deve riconoscersi un danno non patrimoniale risarcibile nella misura di € 938.125,00 per il danno biologico ed € 10.350,00 come posta di danno biologico temporaneo, per un ammontare complessivo pari ad € 948.475,00.
Relativamente al danno patrimoniale, gli attori formulavano domanda di risarcimento per la perdita della capacità di reddito del minore, per le spese relative all'assistenza continua da fornire a quest'ultimo e per le spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro.
Sul punto, si riporta l'orientamento della Suprema Corte che ha avuto modo di precisare come “in presenza di un soggetto che è divenuto invalido al 100 per cento fin dalla nascita a causa di una malpractice sanitaria, ogni discussione circa la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica e sulla possibile ricomprensione del danno patrimoniale in quello biologico è del tutto fuor di luogo.
In tali casi, il danneggiato, non solo non è in grado di svolgere, all'attualità, alcuna attività lavorativa, ma neppure potrà mai svolgerla in futuro, data la gravità e
l'irreversibilità della sua condizione. In una situazione del genere non ha senso compiere alcuna previsione di quella che potrà essere, in futuro, l'attività lavorativa svolta dalla danneggiata;
ma è palese che la persona danneggiata certamente ha patito, in conseguenza del fatto dannoso, la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che la parte non ha mai lavorato. E tale perdita dovrà essere risarcita a titolo (anche) di danno patrimoniale e non certo (soltanto) di danno biologico, proprio per il fatto che la vittima non potrà mai svolgere alcuna attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso…. Tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato e, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento (v. la sentenza in ultimo citata, nonché le ordinanze 4 maggio 2016, n. 8896, e 12 ottobre 2018, n. 25370, le quali ribadiscono il carattere residuale del criterio della liquidazione con il triplo della pensione sociale). Cass. 16844/2023 e Cass. 19922/2023
Invero, a detta della Corte “un danno patrimoniale risarcibile può essere
22 legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima”. Sulla scorta di ciò, tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato e, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento (Cass. Civ., sent. del 9 novembre 2021, n. 32649; ordinanze del 4 maggio 2016, n. 8896 e del 12 ottobre 2018, n. 25370).
Alla luce di quanto messo in evidenza, in mancanza di dichiarazioni dei redditi, può assumersi a parametro il triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, pari a € 6.947,33 annui e moltiplicarlo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di nascita di anni zero (coeff. 37,9045), tratto dalle tabelle dell'incontro di studi del CSM del 1989 (vd. Cass. 20615/15 per la loro applicabilità): l'importo così calcolato di € 790.005,20, va ridotto al 98%, determinandosi quindi una somma finale di € 774.205,09 calcolata all'attualità
e quindi non suscettibile di alcuna rivalutazione. Su detta somma spettano gli interessi legali da calcolarsi sulla stessa devalutata alla data del fatto oggetto di causa e quindi rivalutata anno per anno e sino al soddisfo.
Quanto alle spese richieste per l'assistenza, il tema del risarcimento delle spese di assistenza domiciliare dei macrolesi veniva già affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7774/2016 nella quale, in punto di danno permanente futuro, consistente nella spesa periodica per assistenza da sostenere vita natural durante, questo può essere presunto sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza, tra le quali quella secondo cui chi non
è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente.
Tale danno futuro non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente
23 di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Dal credito risarcitorio così liquidato vanno detratti i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, quale emolumento volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale, come quello consistente nella necessità di dovere retribuire un collaboratore od assistente per fronteggiare le necessità della vita quotidiana, per cui la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte.
Nel caso di specie, non risulta riportata una quantificazione delle voci di spesa futura astrattamente preventivabile dalle parti e non emerge dagli atti la prova documentale di una percezione da parte del minore di un'indennità di accompagnamento.
Pertanto, non risultando alcun supporto probatorio inerente eventuali costi di assistenza domiciliare/medica/inferimieristica/di personale specializzato dedicato all'assistenza quotidiana diurna e/o notturna, la domanda non può ritenersi provata e, pertanto, non può essere accolta.
Quanto alle spese mediche sostenute e da sostenersi, non risulta in atti fornita alcuna prova delle spese sanitarie sostenute e da sostenersi, le quali sono rimaste asserite e indimostrate.
Quanto alle richieste avanzate da , vale rilevare quanto Controparte_3 segue.
Quanto al danno non patrimoniale, veniva accertata in sede di CTU una forma di danno biologico temporaneo patito dalla stessa, che ha preceduto la stabilizzazione clinica del disturbo psichiatrico documentato di “sindrome da disadattamento mista ansioso depressiva grave”.
Può ritenersi accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale biologico temporaneo, per mesi 6 in misura parziale non superiore al 15%, complessivamente ammontante ad € 3.105,00.
Relativamente al danno derivante dalla sofferenza psicologica patita, si rammenta l'orientamento espresso in sede di legittimità, per il quale la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibile, ma non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale.
24 Invero, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10787 del 22 aprile 2024 chiarisce che, in caso di una sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, tanto da assumere una configurazione medicalmente accertabile, alla pari di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non si parlerà di danno morale, ma di un vero e proprio danno biologico. Infatti, occorre distinguere, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione fisica, il danno morale dal danno psichico, senza dunque confondere tali voci di danno con la cosiddetta “personalizzazione del danno biologico”, intesa come posta incrementale volta ad eventualmente maggiorare il risarcimento in presenza di conseguenze straordinarie arrecate dalla lesione ad un determinato danneggiato (in relazione ad alcune sue, del tutto peculiari e irripetibili, caratteristiche individuali).
In particolare, in relazione al danno non patrimoniale richiesto dalla madre, dal padre e dai nonni per la lesione del rapporto parentale, si evidenzia quanto segue.
La Corte di Cassazione (Sent. n. 469/2009) ha stabilito che in caso di lesioni gravissime al neonato, i genitori hanno diritto al danno morale iure proprio. Tale diritto deve essere riconosciuto sia in considerazione del dictum delle SU civili n.
9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato, sia in considerazione dell'arresto delle
Sezioni Unite civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale in adesione alle sentenze innovative di queste stessa sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell'art. 2059 del codice civile". In particolare, la Corte specifica che nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento può avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che
25 anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più è elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.
Al riguardo, la Suprema Corte (v. ex multis, Cass. 8 aprile 2020, n. 7748) ha affermato, con iter motivazionale dal quale non vi è ragione di discostarsi, che
“in tema di lesioni non lievi conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (si veda anche Cass. 24 aprile 2019, n. 11212). Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.
Nel caso in esame lo stretto rapporto tra i genitori ed il minore, le consulenze di parte attestanti le condizioni dei predetti genitori, quale conseguenza delle gravissime lesioni patite dal figlio e lo sconvolgimento di vita determinato _1 dal fatto occorso a quest'ultimo, rilevano ai fini del riconoscimento della relativa voce di danno in capo ai prossimi congiunti del minore;
per la Persona_1 relativa liquidazione, la Suprema Corte precisato come “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” Cass.
13540/2023 e Cass. 36560/2023.
Ciò posto, quanto al danno non patrimoniale dedotto dalle parti e derivante dalle sofferenze psicologiche patite dai genitori per le lesioni riportate dal neonato
(danno morale soggettivo e da alterazione delle condizioni di vita anche in ragione dell'assistenza da prestare al minore), in applicazione delle tabelle di Roma, si
26 ritiene lo stesso quantificabile (tenuto conto del rapporto parentale, dell'età dei genitori e della vittima, dell'assenza di prova di percezione di una indennità di accompagnamento da parte di ) nella misura di € 196.000,00 Persona_1 ciascuno.
Relativamente ai nonni, si ritiene non provato il danno asseritamente patito dagli stessi, con rigetto della relativa domanda, avendo questi limitato la propria pretesa alla circostanza che il risarcimento non possa essergli negato per l'assenza della stabile convivenza.
Tale conclusione deve confermarsi anche all'esito del tenore delle comparse conclusioni in cui il difensore cita, a supporto delle proprie argomentazione, la recente ordinanza della Cass. 25200/2024.
Nel premettere come nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte la vittima fosse morta, le stessa Cassazione evidenziava come “Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e TE consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cass. n.
29332/2017; Cass. n. 21230/2016; Cass. n. 7743/2020)”.
Nel caso in esame nulla di tutto ciò si verificava.
Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice
è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019).
27 Nel caso di specie, non risultano allegati elementi probatori a dimostrazione della estrema solidità del legame esistente con i nonni, tali da far ritenere che l'evento che ci occupa li abbia negativamente incisi e possa ritenersi fondato un credito risarcitorio.
La relativa richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
Si ritiene, pertanto, di liquidare in favore degli attori le somme di seguito indicate:
- a titolo di danno biologico patito da la somma di Euro Persona_1
948.475,00;
- a titolo di perdita totale della capacità lavorativa da parte di _1
, la somma di Euro 774.205,09;
[...]
- a titolo di danno non patrimoniale riflesso a e Controparte_3
la somma complessiva di Euro 196.000,00 ciascuno; CP_2
- a titolo di danno biologico temporaneo a la somma Controparte_3 di Euro 3.105,00.
Le predette somme, in assenza di elementi che facciano ritenere il contrario, paiono integralmente satisfattive delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dedotte dagli odierni attori.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno - 14.11.2014 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli attori, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante
28 rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” Cass. 30999/2023, ai valori medi, con compenso unitario stante la coincidenza delle difese, per un importo pari ad € 30.000,00 (con riduzione della fase istruttoria, in concreto mancante) oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e altri accessori, come per legge, contributo unificato (Euro 545,00) e spese di mediazione che l' dovrà Controparte_4 corrispondere in favore degli attori e del terzo chiamato (nei Parte_1 termini indicati in dispostivo).
Quanto alle spese della CTU poste provvisoriamente a carico degli attori, le stesse devono essere definitivamente poste a carico dell' convenuta. CP_1
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente Co pronunciando sulla domanda proposta da camera , CP_3 CP_2
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti dell' , ogni altra
[...] Controparte_4 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
➢ accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere: Controparte_4
- a titolo di danno biologico patito da la somma di Euro Persona_1
948.475,00;
- a titolo di perdita totale della capacità lavorativa da parte di , Persona_1 la somma di Euro 774.205,09;
- a titolo di danno non patrimoniale riflesso a e Controparte_3 CP_2 la somma complessiva di Euro 196.000,00 ciascuno;
[...]
- a titolo di danno biologico temporaneo a la somma di Controparte_3
Euro 3.105,00.
➢ per l'effetto condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite CP_1
29 che liquida, in favore di , e , Controparte_3 CP_2 Persona_1 nella misura complessiva di Euro € 30.000,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA se dovute come per legge, contributo unificato (Euro 545,00) e spese di mediazione;
➢ dichiara il difetto di legittimazione passiva di e rigetta la Parte_1 domanda di manleva formulata dall'Azienda ospedaliera nei confronti del primo;
➢ per l'effetto condanna l' alla Controparte_4 rifusione delle spese del giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano, in ragione dell'attività in concreto svolta, ai parametri minimi secondo l'originaria iscrizione a ruolo (indeterminabile complessità media), nella misura complessiva di Euro 7.122,00, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA se dovute come per legge;
➢ rigetta la domanda proposta , , La camera Parte_2 Parte_3
e per le ragioni di cui in parte;
Pt_4 Parte_5
➢ condanna , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in Parte_5 favore dell' convenuta che liquida nella misura complessiva di Euro CP_1
€ 30.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute come per legge;
➢ pone definitivamente a carico dell' Controparte_4 le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 12 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di novembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1253/2017 R.G.
Sono comparsi per gli attori, l 'Avv. Trussardi e che precisano le Tes_1 conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Ramorino, su Controparte_1 delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato , l'Avv. Antonio Gatto che Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono presenti personalmente gli attori e . CP_2 Controparte_3
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1253/2017 R.G., riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_2
), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2
(C.F. , (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._6 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Trussardi del foro C.F._7 di Bergamo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Stefanizzi, sito in Messina, Via dei Mille 89/bis, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
(già Controparte_4 [...]
) (C.F. e P.IVA ) in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello Parrinello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Via Lodi n. 283, giusta procura in atti
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._8
Antonio Gatto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, via Dei 2 Mille n. 243, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
ASSICURATRICE Controparte_6
TERZA CHIAMATA contumace
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_3 CP_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio
[...] minore , unitamente ai nonni di quest'ultimo, ovvero Persona_1 [...]
, , e , agivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, imputati alle condotte negligenti poste in essere dai sanitari dell' Controparte_4
.
[...]
A sostegno della domanda gli attori evidenziavano quanto segue:
- La , in stato di gravidanza avanzata, veniva ricoverata in data Controparte_3
14.11.2014 presso la divisione ostetrico-ginecologica del presidio ospedaliero di Messina, presso il quale riferiva forti algie pelviche. La visita CP_5 ostetrica di accettazione evidenziava che la stessa era nullipara, vagina regolare, collo raccorciato pervio al dito, parte presentata cefalica, fondo uterino corrispondente all'epoca gestazionale, membrane integre, leucorrea abbondante.
Venivano somministrati 12 mg di NT e trattamento tocolitico con tractocile.
La paziente veniva sottoposta a monitoraggio CTG che dimostrava attività contrattile e benessere fetale. Venivano eseguiti esami ematochimici;
- il 15 novembre venivano eseguiti nuovi esami ed il 16 novembre riferiva forti dolori alla schiena ed all'epigastrio; le veniva, quindi, somministrato per coliche renali. Il 18 novembre, tra l'una e le tre del mattino, Per_2
3 veniva colta da fortissimi dolori e faceva ripetutamente richiesta di assistenza, senza risposta da parte del personale infermieristico di turno;
- al mattino, prima delle sei, veniva trovata giacente a terra in stato di incoscienza dal personale delle pulizie che allertava il reparto;
la paziente veniva, pertanto, assistita per gravissime crisi eclamptiche ed i medici decidevano di effettuare un taglio cesareo - ritenuto indifferibile stante lo stato di incoscienza della paziente - a seguito del quale la paziente veniva trasferita in rianimazione;
- il tracciato CTG iniziato alle 06:31 rilevava un'importante decellerazione che si protraeva fino alle 06:41 ed il taglio cesareo (eseguito dal primo operatore, dott. , coadiuvato dal dott. , dal Persona_3 Persona_4
“ferrista” dott. , dall'anestesista dott. e Persona_5 Persona_6 dall'infermiere ), come riportato nella cartella clinica, Persona_7 iniziava alle 07:05 e terminava alle 07:20. Al neonato veniva attribuito un indice di Apgar di quattro a un minuto e di sei a tre minuti, valori patologici che imponevano una rianimazione neonatale e l'immediato trasferimento in terapia intensiva neonatale.
In particolare, quanto al decorso della paziente veniva riferito quanto segue:
- trasferita in rianimazione, il 20 novembre veniva nuovamente ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia;
il 21 novembre veniva eseguito un esame elettroencefalico, dal quale risultava “attività elettrica cerebrale patologica per la presenza di onde lente (theta e delta) polimorfe a tratti. Tutte medio ipervoltate diffuse”; in data 1 dicembre veniva sottoposta a risonanza magnetica encefalica che riscontrava “in sede cortico sotto corticale destra, nei giri occipitali superiore e medio, presenza di due piccole alterazioni di segnale di 56 mm max, vicine tra loro…si possono interpretare come due focolai di sofferenza neuronale (edema) da microinsulto”; il giorno successivo veniva dimessa;
- in data 17.01.2015 si sottoponeva a RMN encefalo che non rilevava aree di alterata densità parenchimale, valutava nei limiti il volume del sistema ventricolare, regolare l'ampiezza degli spazi subaracnioidei e in asse le strutture della linea mediana, con lieve asimmetria dei conrni temporali dei ventricoli laterali per destro maggiore di sinistro;
in data 08.07.2015 il successivo RMN dell'encefalo rilevava
4 reperti nella norma;
in data 16.03.2015 veniva eseguita eco transvaginale, che rilevava una diffusa fibrosi intramurale con isterocele 9x6 mm;
in data 21.03.2015 allo stesso esame si rilevava isterocele in corrispondenza della cicatrice uterina;
- la paziente veniva ricoverata dal 24.06.15 al 04.08.2015 presso Struttura la
Nostra Famiglia di Bosisio Parini ove veniva rilasciata diagnosi di livello di funzionamento cognitivo lievemente deficitario, depressione reattiva;
l'attrice veniva nuovamente ricoverata in data 04.04.2016 presso la Casa di Cura
San Camillo di Messina con diagnosi di istmocele, riferendo algie pelviche e spotting da circa un anno e dimessa in data 06.04.2016.
Quanto al decorso di si evidenziava quanto segue: Persona_1
- alla nascita (18.11.2014) veniva ricoverato presso la Divisione di Rianimazione
Neonatale degli Ospedali Riuniti di Messina, ove una serie di ecografie cerebrali evidenziavano reperti indicativi di sofferenza anossico ischemica e l'esame EEG evidenziava asimmetria di voltaggio per sx < dx senza chiari elementi patologici. Il piccolo veniva dimesso il 23.12.2014;
- dopo circa un mese si presentava edema scroto/addominale per il quale fu inizialmente ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'ospedale di Messina e poi presso l'Istituto Gaslini, ove venivano eseguiti esami che confermavano quanto in precedenza rilevato: l'EEG rilevava anomalie centroccipitali bilaterali di significato irritativo, l'eco addome e testicolare rappresentò inibizione della parete scrotale e addominale inferiore, la consulenza urologica segnalò un edema diffuso alla cute del pene, dello scroto, del perineo, della radice delle cosce e della regione sovrapubica;
- persistendo il linfedema scrotale e all'arto inferiore sinistro veniva messa in atto massoterapia e linfodrenaggio e ad aprile 2015 la Commissione medica di Messina per l'accertamento di handicap accertava la disabilità;
- il 19.06.2015 veniva ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale di
Pavia per crisi comiziale con video EEG dimostrativo di tracciato scarsamente strutturato con caratteristiche riferibili a ipsaritmia. Il 24.06.2015 veniva nuovamente ricoverato presso l'U.O.C. Controparte_7
ove l'esame EEG in sonno con poligrafia del 26.06.2015
[...] rilevava totale disorganizzazione ed alto voltaggio dell'attività di fondo, sequenze di
5 anomalie lente parossistiche ed anomalie epilettiformi bilaterali, diffuse asincrone ad andamento subcontinuo e continuo in veglia e sonno. L'esame RMN rilevò microcrania, importante riduzione di volume della sostanza bianca, il margine ventricolare giunge in prossimità della corteccia sia a sede frontale che parietale, atrofia talamica bilaterale con segni di gliosi della porzione dorsale dei talami stessi e della porzione retrolenitcolare delle PLIC, corpo calloso marcatamente sottile in esiti, importanti esiti gliotici corticosottocorticali a carico dell'emisfero cerebellare di sinistra che appare nettamente ridotto di dimensioni rispetto al destro, a livello cerebellare, sia in sede emisferica bilaterale che vermiana;
sono inoltre apprezzabili numerose puntiformi petecchie emorragiche in esiti, lieve ipoplasia del tronco encefalico, assottigliati i nervi ottici e il chiasma. In conclusione, l'esame documenta importanti esiti parenchimali cerebrali sia sovra che sottotentoriali compatibili con esiti di sofferenza perinatale;
- successivamente, l'esame EEG in sonno con poligrafia del 06.07.2015 rilevava scarsa organizzazione dell'attività di fondo, anomalie lente parossistiche bilaterali e diffuse, asincrone, in veglia e sonno solo lievemente ridotte rispetto al precedente tracciato. Con consulenza epilettologica del 07.07.2015 e del 28.07.2015 veniva prescritto ACTH e trattamento anticomiziale;
- l'esame EEG in sonno con poligrafia del 23.07.2015 rilevava l'assenza di anomalie epilettiformi e la permanenza di scarsa organizzazione del tracciato in veglia e sonno. L'esame EEG in sonno con poligrafia del 31.07.2015 rappresentava il permanere di rallentamento e scarsa organizzazione del tracciato, sporadiche anomalie lente talvolta cuspidate prevalenti posteriori;
- veniva, altresì, sottoposto ad una serie di accertamenti oculistici che Persona_1 rilevavano un apparente quadro di danno visivo di origine centrale con otticopatia, alla PEV risposta non evocabile, grave deficit visivo con disattenzione visiva e riduzione di acuità;
- veniva dimesso in data 04.08.2015 e poi nuovamente ricoverato a settembre 2015 presso l'Istituto Gaslini per esame EEG che rilevava attività elettrica malmodulata per l'età in cui persistono elementi puntuti sulle derivazioni centrali bilateralmente,
PEV, visita oculistica con esiti nella norma e visita genetica con cariotipo molecolare riferito negativo;
- successivamente si manifestavano episodi critici tipo spasmo in flessione in brevi
6 salve sia in veglia che in sonno ed episodio critico generalizzato in corso di iperpiressia. L'U.O. di neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina certificava in data 23.01.2016 la necessità di un trattamento riabilitativo domiciliare di logopedia e fisiokinesiterapia;
- in data 11.02.2016 veniva nuovamente ricoverato presso l'
[...]
ove venivano eseguiti esami: Controparte_8 esame EEG, controllo poligrafico che rilevava anomalie epilettiformi prevalenti posteriori a destra e più rare controbilaterali;
accertamenti oculistici evidenziavano bulbi divergenti e rivolti spesso in alto (POD), movimenti oculari non finalizzati all'esplorazione visiva, fissazione e inseguimento non evocabili, in OO nervo ottico pallido in toto, incoordinazione oculomotoria e atrofia ottica, alla PEV flash risposta non evocabile;
- veniva dimesso il 23.02.2016 con prescrizione di Depakin 150/100/150 mg/die,
0,3+0,3 mg/die, Nexium 10 mg/die. Per_8
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, a seguito di infruttuoso tentativo di conciliazione, gli attori ritenevano che l'attrice fosse stata vittima di malpractice, nella misura in cui la stessa, a rischio di parto prematuro, non veniva monitorata a livello pressorio, non le venivano eseguiti esami delle urine per la valutazione di eventuale proteinuria, le veniva erroneamente diagnosticato un dolore a barra come colica renale e somministrato il farmaco AL (controindicato nel terzo trimestre di gestazione per il potere antiaggregante della molecola in paziente già piastrinopenca), non veniva tempestivamente ipotizzata l'esistenza della sindrome
HELLP nonostante la patologica riduzione delle piastrine, l'incremento degli enzimi epatici e lo stato ipertensivo.
Quanto al minore , nato del peso di 1690 Kg e con indice patologico Persona_1 di Apgar di quattro a un minuto e di sei a tre minuti, risulta attualmente affetto da tetraparesi spastica, sindrome di West in esiti di encefalopatia ipossico ischemica perinatale.
Gli attori, sulla scorta della perizia eseguita dal dott. lamentavano che lo Per_9 stato del minore fosse da ascrivere ad un insulto ipossico ischemico Persona_1 patito dal feto nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2014, quando la gestante venne colta da eclampia e susseguente stato comatoso, senza che le venisse garantita la dovuta sorveglianza e assistenza ostetrico infermieristica, peraltro inutilmente
7 richiesta dalla paziente.
Deducevano, quindi, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e del personale dipendente e le lesioni subite da CP_3
e , riconducendole, nello specifico a: 1) sottovalutazione della
[...] Persona_1 sintomatologia riferita dalla paziente;
2) mancata diagnosi di sindrome HELLP;
3) imperita sorveglianza delle condizioni cliniche della gestante;
4) negligente monitoraggio della P.A. sino all'attacco eclamptico;
5) superficiale tenuta della cartella clinica, mancante di quella anestesiologica relativa al taglio cesareo.
Pertanto, veniva contestata nel presente giudizio la responsabilità contrattuale dell' e dei sanitari in ragione del difetto/errore nella diagnosi e dell'omesso CP_1 intervento in occasione della crisi manifestata dalla paziente tra il 17 e il 18 novembre 2014 da parte del personale della struttura.
Ciò posto, veniva avanzata domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi il danno riflesso, il danno biologico, morale, alla vita di relazione, psichico da perdita di chances nonché di danno emergente e lucro cessante e incapacità specifica al lavoro, per le spese sostenute e sostenende per le cure mediche e riabilitative) patiti da e (in Controparte_3 CP_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ) Persona_1
e dai nonni, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre alla condanna alla rifusione
[...] delle spese di giudizio, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U., di C.T.P. e le spese di mediazione.
Nello specifico, quanto a , veniva richiesto il risarcimento del Controparte_3 danno non patrimoniale per la lesione procurata alla salute della stessa, laddove in sede di visita medico-legale il dott. accertava un persistente Persona_10 stato depressivo ansioso, con difficoltà di memoria, attenzione e concentrazione, rigidità articolare, parestesie agli arti e dispaurenia, e quantificava nei termini seguenti il danno biologico: “specificato che sono da attribuire alla patologia di cui alla diagnosi il periodo di ricovero effettuato dal 24.06.15 al 04.08.15 e il successivo ricovero dal 04.04.16 al 06.04.14, è inoltre da riconoscersi un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% della durata di giorni 10, seguito da un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di giorni 10, e da un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 25% della durata
8 di giorni 10, residuando un danno biologico permanente del 12%”.
Inoltre, veniva formulata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla stessa per la lesione del rapporto parentale, in ragione delle sofferenze interiori patite dalla madre per la gravissima disabilità del piccolo, compreso il danno esistenziale.
Analoga domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale veniva proposta anche dal padre e dai nonni di . _1
Quanto a quest'ultimo, gli attori agivano per il ristoro del danno non patrimoniale, quantificato dal consulente di parte, dott. , in un danno biologico _10 permanente pari al 95%, in ragione della accertata tetraparesi spastica da PCI con grave ritardo neuropsicomotorio, epilessia sintomatica e difetto visivo di origine centrale da sofferenza ipossico ischemica perinatale, chiedendo il risarcimento del danno per le gravissime lesioni e per il danno alla vita di relazione, comprensivo del danno esistenziale, con la personalizzazione massima.
Ulteriormente, gli attori avanzavano domanda per il risarcimento del danno patrimoniale (eventualmente sotto forma di rendita vitalizia per il minore _1
) per l'accertata impossibilità di ogni futura attività produttiva di reddito e
[...] per la necessità di assistenza continua per il resto della vita, oltre che per le spese mediche, sostenute e da sostenersi in futuro.
Con atto del 26.05.2017 si costituiva in giudizio l' Controparte_4
, che contestava integralmente quanto dedotto dagli attori sia in relazione
[...] all'an che al quantum della pretesa, in particolare assumendo la correttezza dell'operato dei sanitari, deducendo che ebbe a ricoverarsi per Controparte_3 una patologia completamente diversa da quella per cui successivamente fu operata, ossia la minaccia di parto pre termine alla 33° settimana di amenorrea e che la rapidità con cui i fatti si erano svolti evidenziava l'assoluta inevitabilità dell'evento, anche sulla scorta di quanto verificato con la relazione medica a firma del Dott.
, che concludeva per la non prevedibilità della crisi convulsiva. _11
Pertanto, l' , che provvedeva nella comparsa di costituzione e risposta a CP_1 chiamare in manleva il dott. quale Direttore del reparto di Parte_1 ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Piemonte all'epoca dei fatti, chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli attori, compresa quella formulata nell'interesse dei
9 nonni, eccependo per questi il difetto di legittimazione attiva, in ragione dell'assenza del requisito della convivenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa del 12.04.2018 si costituiva il dott. il quale - in Parte_1 esecuzione della polizza assicurativa n. 777081007 - chiamava in manleva la ed eccepiva il difetto di Parte_6 giurisdizione del Tribunale adito in favore della competenza della Corte dei Conti
(relativa tanto alla domanda di rivalsa che all'accertamento della natura dolosa o colposa della responsabilità del dipendente), e, in via subordinata e preliminare, rilevava l'improponibilità dell'azione, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio (ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. n. 28/2010), rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione passiva dello stesso, atteso che questi all'epoca dei fatti (14.11.2014) non rivestiva la carica di Direttore del reparto, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda di rivalsa perché inammissibile in forza dell'art. 25 CCNL che prevede che “le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”, e nel merito perché infondata per assenza di responsabilità oggettiva e per l'imprevedibilità dell'evento.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo con provvedimento del 13 aprile 2018 ed il Dott. chiamava in causa la propria Compagnia Assicurativa, che Pt_1 tuttavia rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio, venivano articolate istanze istruttorie, sulle quali il Giudice si pronunciava con provvedimento del 22.12.2020, col quale autorizzava l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. limitatamente ai capitolati indicati in parte motiva (da 6 a 11, 23, 24, 27, 28, 29, 31).
Di tale ordinanza veniva richiesta la modifica da parte dell'Azienda ospedaliera, istanza che, però, veniva rigettata con provvedimento del 13.05.2021, con il quale il Giudice rinviava all'esito della prova orale la decisione in ordine alla chiesta
10 consulenza tecnica d'ufficio, che veniva disposta con provvedimento del
15.12.2022.
Quindi, nominato il Collegio peritale, questi provvedeva a depositare la relazione medico legale, relazione successivamente integrata, su richiesta del Giudicante del
22 maggio 2024, al fine di indicare la percentuale di danno biologico patito dal minore.
Pertanto, istruita la causa, questa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, occorre valutare le questioni di rito sollevate dal dott. Pt_1
terzo chiamato in manleva dall' .
[...] Controparte_9
Superata l'eccezione di improponibilità dell'azione in ragione dell'avvenuto esperimento (con esito negativo) del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva quanto segue.
Quanto alla prima eccezione, afferente al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice contabile, la stessa è infondata;
sul punto, la
Suprema Corte ha precisato come “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni" (Cass. S.U. sent. n. 21922/2020).
Sul punto, si rammenta anche l'ordinanza in forza della quale le Sezioni Unite della
Corte hanno statuito che, qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità (Cass. civ., sez. Unite, ord., 26 giugno 2024, n.
17634).
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal dott. Pt_1
11 la stessa è fondata.
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince che l' abbia Controparte_9 chiamato in giudizio il dott. esclusivamente per la manleva della stessa ed Pt_1 in ragione della carica asseritamente rivestita dal primo all'epoca dei fatti, ovvero di Direttore del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Piemonte, coinvolto nell'iter clinico.
Tale dato, però, risulta confutato e smentito dal dott. mediante la Pt_1 produzione documentale (lo stato di servizio allegato gli atti) che attesta che questi
è stato incaricato di sostituzione temporanea del Direttore dell' Parte_7
del per sei mesi a fare data dal 26.08.2013, risultando
[...] Parte_8 quindi che alla data dell'evento (novembre 2014) questi non rivestiva la carica di
Direttore del Reparto, con conseguente carenza di legittimazione passiva. Evidenza, peraltro, non contestata dall' convenuta, che ha fondato la sua chiamata CP_1 in manleva sul presupposto della compartecipazione del sanitario nel trattamento della paziente asseritamente risultante dal proprio atto difensivo, laddove, invece, emerge che lo stesso abbia semplicemente riportato i fatti come risultanti dalle cartelle cliniche e dai documenti che sono stati prodotti in giudizio dagli attori, in ragione della domanda svolta nei suoi riguardi.
Per l'effetto, ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del dott. si rigettano le domande di manleva rispettivamente formulate Pt_1 dall' nei suoi confronti e dal sanitario stesso nei confronti Controparte_4 dell' , rimasta peraltro contumace. Parte_6
Quanto al merito della controversia, vale precisare come l'azione di risarcimento dei danni proposta nel presente giudizio vada sussunta nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Sul punto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, per il solo fatto dell'accettazione in una struttura sanitaria, non importa se pubblica o privata, viene a costituirsi tra il paziente e la struttura stessa un rapporto di tipo contrattuale, qualificato come contratto atipico di spedalità, senza che rilevi il fatto che il chirurgo che debba eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente stesso non dipendente della struttura.
In questo senso si è espressa di recente anche Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio
12 2018, n. 2060, secondo cui la Corte ha più volte ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (talvolta definito come contratto di spedalità, talvolta come contratto di assistenza sanitaria) con effetti protettivi nei confronti del terzo. Le Sezioni unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere atteso che, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, la struttura ha l'obbligo di fornire una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Pertanto, la responsabilità della struttura ricondotta all'inadempimento di obblighi propri della medesima, per un verso, si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e, per l'altro, in relazione alle prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, consente di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 c.c. A fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura (ente ospedaliero o casa di cura), accanto a obblighi di tipo lato sensu alberghieri, quelli di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Con la conseguenza che la responsabilità della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può dirsi "diretta" ex art. 1218 c.c. in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione dei medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) e che può dirsi, sia pur soltanto lato sensu, "indiretta" ex art. 1228 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo "un collegamento" tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia"
13 dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Così, Cass. S.U. 11 gennaio
2008, n. 577; tra le tante, di recente, Cass. n. 16488 del 2017; Cass. n. 21090 del
2015; Cass. n. 1620 del 2012; Cass. n. 20547 del 2009; Cass. n. 8826 del 2007)”.
In punto di prova, si rammenta che qualora venga dedotta in giudizio una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass. 29.03.2022 n.
10050). L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre 2021 n.
34813). Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nel caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento
(Cass. ord., sez. 6^, 29-07-2010, n. 17694).
Pertanto il Giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma
14 necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo compito ricade interamente sull'ente ospedaliero, facilitando così il percorso processuale dei pazienti danneggiati dalle strutture sanitarie, poiché non obbligati a dimostrare nel dettaglio il percorso terapeutico subìto alla ricerca di comportamenti non idonei
(Corte Cass. Sez. 3 Civ. Ord. 5 marzo 2024 n. 5922).
Nel caso in oggetto, gli attori hanno provato l'esistenza del rapporto con l'
[...]
, così come risulta dimostrato l'aggravamento del quadro clinico del CP_4 prematuro, laddove l' non contesta l'accaduto, ma ne riconduce la causa CP_1 ad un fatto imprevedibile, insistendo in atti sulla conformità alle linee guida della condotta tenuta dalla stessa e dal personale sanitario in servizio.
Sul tema, si rammenta che, in ogni caso, la conformità della condotta professionale alle linee guida non esime da responsabilità se le stesse sono mal applicate o inadatte al caso concreto, salva l'ipotesi di presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, espressione di un criterio di razionalità cui attenersi nella valutazione della colpa del medico, con riguardo a quelle «situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall'urgenza» che implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione.
Quanto al dato dell'imprevedibilità dell'evento, tale assunto risulta, nella specie, privo di riscontro probatorio e, peraltro, smentito dagli accertamenti eseguiti dal
Collegio peritale che rinveniva, per quanto si dirà in seguito, profili di responsabilità in capo ai sanitari della struttura per gli esiti cerebrali riportati dal minore in ragione della negligente gestione sanitaria della madre, che riportava disturbi psichiatrici in seguito all'accaduto.
In via istruttoria, si è proceduto all'interrogatorio formale ed all'escussione di testi su capitoli di prova autorizzati;
in particolare sono state acquisite le deposizioni di
, e ma le le stesse non hanno Persona_12 Tes_2 Testimone_3 fornito elementi concludenti ai fini della decisione, rilevandosi in alcuni casi incongruenti (deposizione , in altri, come detto, non decisive, risolvendosi _12 in un racconto de relato (deposizione . Tes_2
Deve, di contro, valorizzarsi ai fini della decisione l'elaborato tecnico versato in atti, da intendersi integralmente acquisito e condiviso sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivato sotto il profilo logico-espositivo e metodologico.
15 Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, si rileva che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Dagli accertamenti del Collegio peritale emerge che nel caso in esame l'attrice era affetta dalla cosiddetta Sindrome HELLP, una forma severa di preeclampsia, in relazione alla quale sono state adottate condotte non conformi alle Linee Guida ed evidentemente negligenti nel trattamento della paziente, alla quale durante il ricovero non sarebbe stata prelevata urina, né ripetuto il D-dimero e rilevata la pressione arteriosa, non risultando nella cartella clinica alcuna annotazione di quanto accaduto nella notte tra il 17 novembre e la mattina del 18 novembre nella cartella clinica.
In particolare, i CCTTUU evidenziano la totale assenza del personale della struttura nel momento in cui la paziente doveva essere monitorata con maggiore frequenza ed
16 attenzione, nonché l'errata diagnosi di colica renale, specificando quanto segue
“risulta evidente che la diagnosi di Sindrome HELLP poteva essere quanto meno sospettata nel momento in cui è arrivato l'esito dell'emocromo del 14 novembre e, a quel punto, gli accertamenti andavano approfonditi con il dosaggio della bilirubina e degli indici di emolisi. Bisognava eseguire esame delle urine per la ricerca della proteinuria e soprattutto andava monitorizzata la Pressione Arteriosa, come anche il cardiologo aveva raccomandato. Gli esami dovevano essere ripetuti anche il 16 e il 17
e, soprattutto, bisognava fare diagnosi quando la signora, nel pomeriggio del 16 novembre, ha manifestato dolore epigastrico e crisi di vomito ripetuto con emissione di materiale sanguinolento”.
I CCTTUU portano all'evidenza che “Il personale infermieristico ed ostetrico non è stato adeguatamente istruito sulla circostanza che si trattava di gravidanza a rischio e che la gestante andava monitorata attentamente. Risulta incomprensibile come in una gravida che riferisce di essere sottoposta a terapia con Eparina non si sia approfondito il motivo di tale terapia e, una volta ricevuti gli esami con un
Di-dimero alterato, non si sia impostata una adeguata terapia e non si sia pensato quanto meno di ripeterlo nei giorni seguenti. La signora è stata CP_3 praticamente abbandonata al suo destino sino al grave malore della notte tra il 17
e il 18 novembre che ha avuto come conseguenza la grave crisi eclamptica con innalzamento della pressione arteriosa”.
Ancora “Non è dato sapere quanto tempo la signora sia rimasta priva di coscienza per terra così come è stata trovata dalla donna addetta alle pulizie, ma certamente la vasocostrizione cerebrale prolungata ha avuto modo di creare sia la sofferenza cerebrale sulla gestante, per fortuna transitoria, sia la sofferenza ipossica nel feto che ha riportato conseguenze non più emendabili”, specificando che “I nati a 32 settimane con un peso compatibile all'epoca gestazionale, come nel caso del piccolo
, hanno il 96% di percentuale di sopravvivenza dopo la nascita con il 63% di _1 possibilità di non avere alcun esito a distanza. La possibilità di poter avere una grave emorragia intraventricolare con leucomalacia periventricolare è inferiore all'1%”.
I CCTTUU concludono nel senso che “il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura la signora sino al momento in cui è stato effettuato il taglio CP_3 cesareo è stato del tutto difforme da quanto le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali raccomandano. Infatti, non avendo fatto una diagnosi della sindrome
17 pur avendone tutti i segnali, non hanno adeguatamente trattato la gravida”, esprimendo che “Se la gravida fosse stata adeguatamente controllata, se gli esami ematochimici fossero stati ripetuti, se fosse stata misurata la pressione arteriosa e se, soprattutto, i sintomi del pomeriggio di giorno 16 novembre fossero stati correttamente interpretati non si sarebbe lasciata la signora senza CP_3 alcun controllo per tutta la giornata del 17 sino a quando, dopo la crisi eclamptica, ha perso conoscenza da sola e è stata trovata a terra vicino al suo letto. La patologia insorta sulla signora a livello cerebrale e documentata dall'esame
Elettroencefalografico e dalla RMN dell'encefalo dimostrano indubitabilmente che la sindrome eclamptica ha causato un insulto transitorio a livello cerebrale. Per fortuna tale patologia è completamente guarita senza alcuna conseguenza. La patologia psichiatrica, insorta dopo i primi mesi di vita del neonato, è la logica conseguenza delle condizioni gravissime del bambino, che ha costretto e costringerà i genitori ad una vita difficile e complicata senza alcuna speranza di miglioramento”.
Evidenziato quanto enunciato in sede di CTU, quale fonte tecnica oggettiva di convincimento, conforme al mandato, si ritengono individuati in capo alla struttura sanitaria profili di responsabilità della stessa per l'operato dei suoi dipendenti, laddove si riscontra che “Gli esami del sangue non sono stati ripetuti, non è stato fatto l'esame delle urine, non si è predisposta adeguata terapia per
l'innalzamento patologico del Di-dimero, indicativo di una grave alterazione della emocogulazione…non sono stati predisposti accertamenti clinici anche per confermare o escludere che si fosse trattato proprio di una “colica renale”: la manovra del infatti, è risultata “debolmente” positiva perché la gravida _13 aveva il classico “dolore a barra” che si irradia dall'epigastrio alla schiena. Il dolore
a barra, legato ad una improvvisa distensione della capsula epatica, è un sintomo patognonomico di gestosi grave con eclampsia imminente.
In particolare, si evidenzia la sussistenza del nesso per quanto riguarda la condizione della gestante e del minore, ove il Collegio mette in luce che “questa è certamente da ricondursi alla sofferenza endouterina patita nel periodo in cui la signora. La Camera ha avuto le crisi eclamptiche e ha perso la coscienza senza essere adeguatamente assistita. Dal momento che la gravidanza si trovava alla 32 settimana è altamente probabile che, se il taglio cesareo fosse stato eseguito nei giorni successivi al ricovero, il feto sarebbe nato in [...] condizioni senza i segni
18 inequivocabili della anossia perinatale. Le condizioni della madre e del bambino sono certamente da mettere in nesso causale con l'inadeguato monitoraggio della situazione clinica della gestante. Se la gestante fosse stata adeguatamente monitorizzata non sarebbe andata incontro alle crisi eclamptiche e non ci sarebbero stati gli effetti negativi sul minore che è affetto da esiti gravi di sofferenza ipossica perinatale. Di conseguenza la signora non soffrirebbe della patologia CP_3 psichiatrica documentata”.
Ancora si legge nella CTU che “un neonato nato alla 32 settimana, con un peso di circa 1700 g, ha una alta probabilità di sopravvivere senza esiti (circa 70%) e una bassissima probabilità (1%) di sviluppare una emorragia cerebrale”; a fronte di ciò
l'Azienda si limitava a contestare gli assunti di parte attrice, riferendo di un evento assolutamente imprevedibile, che però non trova conforto nella letteratura scientifica, nelle Linee Guida e nelle buone pratiche, nonché nell'elaborato peritale, a tenore del quale “Le condizioni cliniche del minore non sono il risultato della estrema prematurità ma dell'insulto ipossico in epoca prenatale”.
In tema di nesso di causalità la Suprema Corte ha precisato come “In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti
o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”
(Cass. 26304/2021).
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui sono integralmente richiamati, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un'accurata valutazione della stessa, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono, pertanto, essere condivisi.
Ciò posto, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati ed alle specifiche contestazioni mosse in
19 giudizio dalle parti, in ordine alle quali il Collegio ha ribadito le conclusioni in termini di responsabilità.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori nei termini di seguito indicati.
Partendo dalla posizione del minore , si osserva quanto segue. Persona_1
Nell'interesse di questi è stata avanzata domanda di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
Preliminarmente si osserva che, quanto ai meccanismi concreti di liquidazione dei danni alla persona, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65). La Corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quale mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (id est, lo stesso danno) definendola in modo diverso.
Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad es. come danno biologico e come danno esistenziale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie. Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale
(...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Sennonché, subito, dopo aggiungono che, "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
20 nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il “vecchio” danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano – tenendo conto dei superiori principi. In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Si ritiene, in omaggio alle suesposte esigenze di omogeneizzazione, e tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata, di dover adottare le “tabelle del danno biologico” elaborate dal Tribunale di Milano che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso con riferimento alle lesioni derivanti da responsabilità per colpa medica (sulla validità delle tabelle di Milano vedi Cass. 37002/2022
e Cass. 5474/2023).
Dette tabelle valutano altresì la componente di danno- generalmente- derivato dalle sofferenze.
Relativamente al danno non patrimoniale, è documentalmente accertata la presenza di un danno non patrimoniale patito dal minore sia in termini di danno biologico permanente che temporaneo, rispettivamente quantificati in questa sede – anche sulla scorta delle indicazioni rese in sede di CTU che stimano lo stesso “in misura prossima al 100% (certamente superiore al 95%)” – nella misura
21 del 98% ed in mesi 3 in misura assoluta per i periodi di ricovero.
Quindi, nell'interesse del minore, deve riconoscersi un danno non patrimoniale risarcibile nella misura di € 938.125,00 per il danno biologico ed € 10.350,00 come posta di danno biologico temporaneo, per un ammontare complessivo pari ad € 948.475,00.
Relativamente al danno patrimoniale, gli attori formulavano domanda di risarcimento per la perdita della capacità di reddito del minore, per le spese relative all'assistenza continua da fornire a quest'ultimo e per le spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro.
Sul punto, si riporta l'orientamento della Suprema Corte che ha avuto modo di precisare come “in presenza di un soggetto che è divenuto invalido al 100 per cento fin dalla nascita a causa di una malpractice sanitaria, ogni discussione circa la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica e sulla possibile ricomprensione del danno patrimoniale in quello biologico è del tutto fuor di luogo.
In tali casi, il danneggiato, non solo non è in grado di svolgere, all'attualità, alcuna attività lavorativa, ma neppure potrà mai svolgerla in futuro, data la gravità e
l'irreversibilità della sua condizione. In una situazione del genere non ha senso compiere alcuna previsione di quella che potrà essere, in futuro, l'attività lavorativa svolta dalla danneggiata;
ma è palese che la persona danneggiata certamente ha patito, in conseguenza del fatto dannoso, la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che la parte non ha mai lavorato. E tale perdita dovrà essere risarcita a titolo (anche) di danno patrimoniale e non certo (soltanto) di danno biologico, proprio per il fatto che la vittima non potrà mai svolgere alcuna attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso…. Tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato e, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento (v. la sentenza in ultimo citata, nonché le ordinanze 4 maggio 2016, n. 8896, e 12 ottobre 2018, n. 25370, le quali ribadiscono il carattere residuale del criterio della liquidazione con il triplo della pensione sociale). Cass. 16844/2023 e Cass. 19922/2023
Invero, a detta della Corte “un danno patrimoniale risarcibile può essere
22 legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima”. Sulla scorta di ciò, tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato e, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento (Cass. Civ., sent. del 9 novembre 2021, n. 32649; ordinanze del 4 maggio 2016, n. 8896 e del 12 ottobre 2018, n. 25370).
Alla luce di quanto messo in evidenza, in mancanza di dichiarazioni dei redditi, può assumersi a parametro il triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, pari a € 6.947,33 annui e moltiplicarlo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di nascita di anni zero (coeff. 37,9045), tratto dalle tabelle dell'incontro di studi del CSM del 1989 (vd. Cass. 20615/15 per la loro applicabilità): l'importo così calcolato di € 790.005,20, va ridotto al 98%, determinandosi quindi una somma finale di € 774.205,09 calcolata all'attualità
e quindi non suscettibile di alcuna rivalutazione. Su detta somma spettano gli interessi legali da calcolarsi sulla stessa devalutata alla data del fatto oggetto di causa e quindi rivalutata anno per anno e sino al soddisfo.
Quanto alle spese richieste per l'assistenza, il tema del risarcimento delle spese di assistenza domiciliare dei macrolesi veniva già affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7774/2016 nella quale, in punto di danno permanente futuro, consistente nella spesa periodica per assistenza da sostenere vita natural durante, questo può essere presunto sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza, tra le quali quella secondo cui chi non
è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente.
Tale danno futuro non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente
23 di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Dal credito risarcitorio così liquidato vanno detratti i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, quale emolumento volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale, come quello consistente nella necessità di dovere retribuire un collaboratore od assistente per fronteggiare le necessità della vita quotidiana, per cui la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte.
Nel caso di specie, non risulta riportata una quantificazione delle voci di spesa futura astrattamente preventivabile dalle parti e non emerge dagli atti la prova documentale di una percezione da parte del minore di un'indennità di accompagnamento.
Pertanto, non risultando alcun supporto probatorio inerente eventuali costi di assistenza domiciliare/medica/inferimieristica/di personale specializzato dedicato all'assistenza quotidiana diurna e/o notturna, la domanda non può ritenersi provata e, pertanto, non può essere accolta.
Quanto alle spese mediche sostenute e da sostenersi, non risulta in atti fornita alcuna prova delle spese sanitarie sostenute e da sostenersi, le quali sono rimaste asserite e indimostrate.
Quanto alle richieste avanzate da , vale rilevare quanto Controparte_3 segue.
Quanto al danno non patrimoniale, veniva accertata in sede di CTU una forma di danno biologico temporaneo patito dalla stessa, che ha preceduto la stabilizzazione clinica del disturbo psichiatrico documentato di “sindrome da disadattamento mista ansioso depressiva grave”.
Può ritenersi accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale biologico temporaneo, per mesi 6 in misura parziale non superiore al 15%, complessivamente ammontante ad € 3.105,00.
Relativamente al danno derivante dalla sofferenza psicologica patita, si rammenta l'orientamento espresso in sede di legittimità, per il quale la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibile, ma non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale.
24 Invero, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10787 del 22 aprile 2024 chiarisce che, in caso di una sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, tanto da assumere una configurazione medicalmente accertabile, alla pari di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non si parlerà di danno morale, ma di un vero e proprio danno biologico. Infatti, occorre distinguere, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione fisica, il danno morale dal danno psichico, senza dunque confondere tali voci di danno con la cosiddetta “personalizzazione del danno biologico”, intesa come posta incrementale volta ad eventualmente maggiorare il risarcimento in presenza di conseguenze straordinarie arrecate dalla lesione ad un determinato danneggiato (in relazione ad alcune sue, del tutto peculiari e irripetibili, caratteristiche individuali).
In particolare, in relazione al danno non patrimoniale richiesto dalla madre, dal padre e dai nonni per la lesione del rapporto parentale, si evidenzia quanto segue.
La Corte di Cassazione (Sent. n. 469/2009) ha stabilito che in caso di lesioni gravissime al neonato, i genitori hanno diritto al danno morale iure proprio. Tale diritto deve essere riconosciuto sia in considerazione del dictum delle SU civili n.
9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato, sia in considerazione dell'arresto delle
Sezioni Unite civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale in adesione alle sentenze innovative di queste stessa sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell'art. 2059 del codice civile". In particolare, la Corte specifica che nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento può avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che
25 anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più è elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.
Al riguardo, la Suprema Corte (v. ex multis, Cass. 8 aprile 2020, n. 7748) ha affermato, con iter motivazionale dal quale non vi è ragione di discostarsi, che
“in tema di lesioni non lievi conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (si veda anche Cass. 24 aprile 2019, n. 11212). Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.
Nel caso in esame lo stretto rapporto tra i genitori ed il minore, le consulenze di parte attestanti le condizioni dei predetti genitori, quale conseguenza delle gravissime lesioni patite dal figlio e lo sconvolgimento di vita determinato _1 dal fatto occorso a quest'ultimo, rilevano ai fini del riconoscimento della relativa voce di danno in capo ai prossimi congiunti del minore;
per la Persona_1 relativa liquidazione, la Suprema Corte precisato come “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” Cass.
13540/2023 e Cass. 36560/2023.
Ciò posto, quanto al danno non patrimoniale dedotto dalle parti e derivante dalle sofferenze psicologiche patite dai genitori per le lesioni riportate dal neonato
(danno morale soggettivo e da alterazione delle condizioni di vita anche in ragione dell'assistenza da prestare al minore), in applicazione delle tabelle di Roma, si
26 ritiene lo stesso quantificabile (tenuto conto del rapporto parentale, dell'età dei genitori e della vittima, dell'assenza di prova di percezione di una indennità di accompagnamento da parte di ) nella misura di € 196.000,00 Persona_1 ciascuno.
Relativamente ai nonni, si ritiene non provato il danno asseritamente patito dagli stessi, con rigetto della relativa domanda, avendo questi limitato la propria pretesa alla circostanza che il risarcimento non possa essergli negato per l'assenza della stabile convivenza.
Tale conclusione deve confermarsi anche all'esito del tenore delle comparse conclusioni in cui il difensore cita, a supporto delle proprie argomentazione, la recente ordinanza della Cass. 25200/2024.
Nel premettere come nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte la vittima fosse morta, le stessa Cassazione evidenziava come “Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e TE consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cass. n.
29332/2017; Cass. n. 21230/2016; Cass. n. 7743/2020)”.
Nel caso in esame nulla di tutto ciò si verificava.
Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice
è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28989 del 11/11/2019).
27 Nel caso di specie, non risultano allegati elementi probatori a dimostrazione della estrema solidità del legame esistente con i nonni, tali da far ritenere che l'evento che ci occupa li abbia negativamente incisi e possa ritenersi fondato un credito risarcitorio.
La relativa richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
Si ritiene, pertanto, di liquidare in favore degli attori le somme di seguito indicate:
- a titolo di danno biologico patito da la somma di Euro Persona_1
948.475,00;
- a titolo di perdita totale della capacità lavorativa da parte di _1
, la somma di Euro 774.205,09;
[...]
- a titolo di danno non patrimoniale riflesso a e Controparte_3
la somma complessiva di Euro 196.000,00 ciascuno; CP_2
- a titolo di danno biologico temporaneo a la somma Controparte_3 di Euro 3.105,00.
Le predette somme, in assenza di elementi che facciano ritenere il contrario, paiono integralmente satisfattive delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale dedotte dagli odierni attori.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno - 14.11.2014 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli attori, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante
28 rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” Cass. 30999/2023, ai valori medi, con compenso unitario stante la coincidenza delle difese, per un importo pari ad € 30.000,00 (con riduzione della fase istruttoria, in concreto mancante) oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e altri accessori, come per legge, contributo unificato (Euro 545,00) e spese di mediazione che l' dovrà Controparte_4 corrispondere in favore degli attori e del terzo chiamato (nei Parte_1 termini indicati in dispostivo).
Quanto alle spese della CTU poste provvisoriamente a carico degli attori, le stesse devono essere definitivamente poste a carico dell' convenuta. CP_1
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente Co pronunciando sulla domanda proposta da camera , CP_3 CP_2
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti dell' , ogni altra
[...] Controparte_4 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
➢ accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere: Controparte_4
- a titolo di danno biologico patito da la somma di Euro Persona_1
948.475,00;
- a titolo di perdita totale della capacità lavorativa da parte di , Persona_1 la somma di Euro 774.205,09;
- a titolo di danno non patrimoniale riflesso a e Controparte_3 CP_2 la somma complessiva di Euro 196.000,00 ciascuno;
[...]
- a titolo di danno biologico temporaneo a la somma di Controparte_3
Euro 3.105,00.
➢ per l'effetto condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite CP_1
29 che liquida, in favore di , e , Controparte_3 CP_2 Persona_1 nella misura complessiva di Euro € 30.000,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA se dovute come per legge, contributo unificato (Euro 545,00) e spese di mediazione;
➢ dichiara il difetto di legittimazione passiva di e rigetta la Parte_1 domanda di manleva formulata dall'Azienda ospedaliera nei confronti del primo;
➢ per l'effetto condanna l' alla Controparte_4 rifusione delle spese del giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano, in ragione dell'attività in concreto svolta, ai parametri minimi secondo l'originaria iscrizione a ruolo (indeterminabile complessità media), nella misura complessiva di Euro 7.122,00, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA se dovute come per legge;
➢ rigetta la domanda proposta , , La camera Parte_2 Parte_3
e per le ragioni di cui in parte;
Pt_4 Parte_5
➢ condanna , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in Parte_5 favore dell' convenuta che liquida nella misura complessiva di Euro CP_1
€ 30.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute come per legge;
➢ pone definitivamente a carico dell' Controparte_4 le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 12 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
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