Versione
23 aprile 1958
23 aprile 1958
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente".
Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente".
Commentari • 16
- 1. Cassazione civile n. 15342/2007https://www.brocardi.it/ · 9.706074
[…] Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2022, n. 481Provvedimento: […] L'appellante ha, quindi, richiamato la disciplina di cui all'art. 11, del R.D. n. 1611/1933, così come modificato dall'art. 1 della legge 260/1958, il quale dispone quanto segue: […]Leggi di più...
- art. 144 c.p.c.·
- contumacia·
- spese processuali·
- responsabilità genitoriale·
- art. 354 c.p.c.·
- art. 11 R.D. n. 1611/1933·
- nullità notifica·
- rimessione al giudice di primo grado