Decreto presidenziale 10 luglio 2025
Sentenza breve 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 25/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2025, proposto da
LO VA e IR Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 25.6.2025 con cui la Prefettura di Foggia, Sportello unico per l’immigrazione ha respinto l’istanza P-FG/L/Q/2025/100650.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Roberta Valla per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, impresa agricola che regolarmente si avvale di manodopera extra UE, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia ha rigettato la sua istanza per l'assunzione di lavoratori stagionali, presentata tramite l'associazione di categoria AGCI, in considerazione della presunta "non associabilità" della ricorrente, società a scopo di lucro, all'AGCI, associazione di cooperative.
Premesso che la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere, sostenendo che la Prefettura non avesse competenza a sindacare il rapporto associativo interno, anche considerando il contenuto specifico dello Statuto dell’associazione (art. 3, comma 2), che avrebbe consentito la partecipazione anche di soggetti privi della qualifica di cooperativa ma aventi scopi e finalità compatibili con quelli dell’associazione, la cui attività sarebbe finalizzata allo sviluppo del movimento cooperativo.
Premesso altresì che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Preso atto che all’udienza pubblica del 23.07.2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Rilevato che il ricorso è fondato e va accolto.
Considerato che il diniego impugnato si basa esclusivamente sull'interpretazione dello statuto dell'AGCI e sulla ritenuta incompatibilità tra la natura giuridica della società ricorrente e quella dell'associazione.
Considerato, tuttavia, che spetta all'associazione di categoria, firmataria del protocollo d'intesa con il Ministero, valutare la sussistenza dei presupposti per ammettere un'impresa o accettarne il mandato, assumendosene la relativa responsabilità di garante e che, nel caso di specie, l'AGCI ha accettato il mandato della ricorrente e ha inoltrato l'istanza, compiendo una valutazione positiva e ammettendo la società nel proprio ambito di rappresentanza.
Ritenuto quindi, che l'Amministrazione, sia incorsa nel vizio di eccesso di potere per sviamento, non considerando adeguatamente l’apertura che la stessa previsione statutaria contiene a fenomeni di adesione o rappresentanza da parte di società terze, se comunque in linea con gli obbiettivi dell’associazione medesima.
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso vada accolto e, per l'effetto, che vada annullato il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 25.6.2025 con cui la Prefettura di Foggia ha respinto l’istanza P-FG/L/Q/2025/100650.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO