Articolo 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 61Articolo 63
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13 luglio 1980
Art. 62. (Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze)

Il servizio militare e valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedera' la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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