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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 702 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paolo De Parte_1
Iorio, presso il cui studio in Benevento, via Leonardo Bianchi 4, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 20/02/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3289/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di “Accertare e dichiarare, previo rinnovo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, - il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'invalidità, ex art. 1 Legge n.
222/84, per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, legittimante la pretesa in ordine alla prestazione azionata dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.04.2024) e/o nella diversa data che sarà accertata in giudizio;
- conseguentemente CP_ condannare l' in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della suddetta indennità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(11.04.2024) e/o nella diversa data che sarà accertata in giudizio, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni di legge con maggiorazione degli interessi legali sui ratei scaduti e non pagati”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del
12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del
25/07/2000).
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.
222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica),
i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del
09/03/2001).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Ipertensione arteriosa senza danno d'organo (FE 65 %). Spondilodiscartrosi lombare, artrosi acromion claveare e tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con globale impegno funzionale di grado medio lieve.
Ernia discale L5-S1 senza danno neurologico. Esiti meniscectomia ginocchio sin. Ernia inguinale dx.
Sindrome ansioso depressiva reattiva” e ha concluso che il complesso patologico accertato non determina la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del ricorrente – operaio con mansioni di operatore bordo pressa con prescrizioni – in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorrente contesta tali conclusioni, ritenendole non condivisibili in quanto non sarebbero state adeguatamente valutate le patologie da cui è affetto, come emergono dalla documentazione agli atti.
Ebbene, la perizia è sorretta da un'esaustiva e convincente motivazione di carattere medico-legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato che non sono compromessi seriamente organi apparati e sistemi il cui impegno è indispensabile per l'espletamento dell'attività lavorativa svolta dall'istante,
2 conclusione che ha ulteriormente argomentato, con riferimento alle varie patologie riscontrate, nel prendere posizione sulle osservazioni del ricorrente.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dal ricorrente, peraltro con riferimento a documentazione già tutta sottoposta al CTU – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 702 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Paolo De Parte_1
Iorio, presso il cui studio in Benevento, via Leonardo Bianchi 4, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 20/02/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3289/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di “Accertare e dichiarare, previo rinnovo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, - il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'invalidità, ex art. 1 Legge n.
222/84, per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, legittimante la pretesa in ordine alla prestazione azionata dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.04.2024) e/o nella diversa data che sarà accertata in giudizio;
- conseguentemente CP_ condannare l' in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della suddetta indennità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(11.04.2024) e/o nella diversa data che sarà accertata in giudizio, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni di legge con maggiorazione degli interessi legali sui ratei scaduti e non pagati”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del
12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del
25/07/2000).
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.
222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica),
i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del
09/03/2001).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Ipertensione arteriosa senza danno d'organo (FE 65 %). Spondilodiscartrosi lombare, artrosi acromion claveare e tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con globale impegno funzionale di grado medio lieve.
Ernia discale L5-S1 senza danno neurologico. Esiti meniscectomia ginocchio sin. Ernia inguinale dx.
Sindrome ansioso depressiva reattiva” e ha concluso che il complesso patologico accertato non determina la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del ricorrente – operaio con mansioni di operatore bordo pressa con prescrizioni – in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorrente contesta tali conclusioni, ritenendole non condivisibili in quanto non sarebbero state adeguatamente valutate le patologie da cui è affetto, come emergono dalla documentazione agli atti.
Ebbene, la perizia è sorretta da un'esaustiva e convincente motivazione di carattere medico-legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato che non sono compromessi seriamente organi apparati e sistemi il cui impegno è indispensabile per l'espletamento dell'attività lavorativa svolta dall'istante,
2 conclusione che ha ulteriormente argomentato, con riferimento alle varie patologie riscontrate, nel prendere posizione sulle osservazioni del ricorrente.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dal ricorrente, peraltro con riferimento a documentazione già tutta sottoposta al CTU – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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