Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/06/2025, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11206/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11206 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Campanella, 21;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma e Prefettura di Roma, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del 20/05/2021 emesso dal Ministero dell’Interno, di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana protocollata con il numero -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data 03/09/2021;
nonché di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, cittadina straniera, con istanza presentata in data 28 gennaio 2017 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il Ministero dell’Interno, con decreto adottato in data 20 maggio 2021 e notificato in data 3 settembre 2021, ha rigetto la suddetta istanza in considerazione del fatto che il padre della ricorrente: a) era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di lesione personale, ingiuria, sequestro di persona, minaccia e rapina; b) era stato condannato nel 2010 per il reato di rissa, con sentenza di applicazione della pena su richiesta.
L’amministrazione ministeriale, in ragione della stabilità del rapporto di parentela intercorrente tra il soggetto richiedente e il familiare con precedenti penali, ha escluso che vi potessero essere prospettive di ottimale inserimento della parte ricorrente nel territorio nazionale e ha altresì ritenuto che l’eventuale concessione della cittadinanza italiana in suo favore avrebbe potuto agevolare la regolare permanenza in Italia dei conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Il Ministero dell’Interno, quindi, ha escluso la sussistenza dei presupposti di legittimità e opportunità per la concessione della cittadinanza italiana.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a un unico motivo, ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. In particolare, con l’unico motivo di ricorso articolato con il presente gravame è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti ”.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione ricorsuale, nella fattispecie in esame risulterebbe illegittima la valutazione compiuta dal Ministero resistente in quanto unicamente incentrata sui precedenti penali del padre e senza che siano stati evidenziati elementi tali da far emergere che ciò possa avere negativamente influito sulla integrazione nella comunità nazionale della parte ricorrente e sulla condivisione, da parte della stessa, dei valori dell’ordinamento e della comunità nazionale.
L’illegittimità del gravato provvedimento, inoltre, discenderebbe anche dalla totale assenza di considerazione dei restanti componenti del nucleo familiare, nel quale figurano la madre (che possiede un proprio reddito) e due fratelli, nati in Italia e che studiano e vivono a Roma.
Peraltro, il padre della ricorrente ha anche pagato la pena pecuniaria a suo tempo comminata per il reato di rissa (compiuto nel 2009), altresì presentando istanza di riabilitazione.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza nel presente giudizio e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 4 aprile 2025, ha rappresentato che nelle more del presente giudizio è stata concessa la cittadinanza italiana in favore di sua sorella. Con detta memoria ha, poi, precisato le proprie doglianze, instando per l’accoglimento del ricorso.
2.4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
4. Occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ex articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge n. 91/1992 costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e, pertanto, si qualifica quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis , morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4447 del 23 luglio 2018).
Per tali ragioni, la valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, solo limitatamente sindacabile in sede giurisdizionale, si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, le ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana, nonché le sue effettive possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, assumendo a tal uopo rilievo tutti gli aspetti da cui sia possibile desumere il livello di integrazione del richiedente sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, che farebbero dello straniero un buon cittadino (cfr., Cons. Stato, sez. III, sentt. nn. 3409 del 2 maggio 2022, 8133 del 17 dicembre 2020 e 8734 del 23 dicembre 2019).
5. Tanto premesso, nel caso in esame non risulta che la ricorrente presenti precedenti penali o segnalazioni di polizia, né che la stessa abbia posto in essere comportamenti idonei a denotare uno scarso grado di integrazione sociale.
Il provvedimento impugnato, infatti, non reca alcun riferimento a tali possibili aspetti, incentrando le ragioni del diniego unicamente sulle ipotizzate conseguenze discendenti dalla condotta penalmente rilevante del padre della ricorrente, ritenendo che il comportamento di tale componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente considerato come indice di una mancata idoneità dell’interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale.
5.1. Ad avviso del Collegio, siffatto ragionamento presuntivo – condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale della ricorrente, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione – rende illegittimo il gravato provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, così come contestato con il ricorso in esame.
Giova all’uopo rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha già accertato l’illegittimità di provvedimenti di diniego della cittadinanza italiana fondati su un apparato motivazionale analogo a quello posto a base del gravato provvedimento, evidenziando che una siffatta valutazione si pone “ in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’articolo 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le ‘colpe’ dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3409 del 2 maggio 2022).
5.2. Vale, altresì, evidenziare che se è vero che i reati commessi dai componenti del nucleo familiare del soggetto che richiede la concessione della cittadinanza italiana possono rilevare nella valutazione discrezionale cui è chiamata l’amministrazione, è del pari vero che ciò occorre solo nel caso in cui si tratti di reati “ che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7271 del 18 agosto 2022).
5.3. Nel caso di specie viene in rilievo la condanna del padre della ricorrente per un reato comune, quale la rissa, non meglio specificato sia in riferimento alla ritenuta rilevanza familiare, sia in ordine al fatto commesso e alle relative circostanze – acriticamente recepiti dall’amministrazione ministeriale nella loro storicità – il che avvalora l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto del 20 maggio 2021, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla parte ricorrente.
Il Ministero dell’Interno dovrà, quindi, rivalutare l’istanza avanzata dalla parte ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto del dictum giudiziale recato dalla presente sentenza.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni, alla luce della natura dei contrapposti interessi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con obbligo per il Ministero dell’Interno di rivalutare l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla parte ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto del dictum giudiziale recato dalla presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.