Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10.01.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SA Germani e l'Avv. Alessandro Fusco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
E
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Marco Marrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
2. ordinare al Comune di Desio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
4. Affidamento dei figli. I figli minori SA, e vengono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento preminente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
5. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Lentate sul Seveso (MB), Via Pierre
e Marie Curie 12, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla SI.ra che la abiterà unitamente ai figli. CP_1
6. Mantenimento dei figli.
a) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la complessiva somma di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), che sarà versata alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di ON (prot. n. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, specificando che le spese per il trasporto privato casa/scuola della figlia SA saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
b) l'Assegno Unico, se spettante, verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , CP_1
salvo diverso accordo scritto tra le parti;
c) la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Modalità di visita. Salvo diverso accordo tra i genitori, e compatibilmente agli impegni lavorativi di questi ultimi e alle eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, le parti concordano che:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle 14:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il venerdì (di cui uno con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva) dalle ore 18:30 alle ore 21:00, allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna;
c) i figli minori, compatibilmente con le eSIenze lavorative dei genitori, trascorreranno le festività natalizie con ciascun genitore ad anni alternati secondo il seguente calendario: dalle ore 16:00 del
24 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre i minori staranno con un genitore;
dalle ore 16:00 del
31 dicembre alle ore 21:00 del 2 gennaio con l'altro genitore. Se i minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore, trascorreranno il giorno di Pasqua con l'altro genitore;
d) i figli trascorreranno tutte le altre festività e i c.d. “ponti” con ciascun genitore ad anni alternati;
e) durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi, secondo un piano che verrà concordato dalle Parti entro il 31maggio di ogni anno;
f) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i figli minori;
g) i genitori continueranno a seguire i figli nelle attività extrascolastiche secondo le modalità già in essere e nell'ottica della massima collaborazione nell'interesse esclusivo dei minori;
h) il tutto salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta dai genitori.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento, non avendo reciprocamente nulla a pretendere a tale titolo.
9. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per i figli minori.
10. Altre pattuizioni. I coniugi concordano che:
a) tutte le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno a carico della SI.ra , genitore assegnatario dell'immobile, mentre le spese di manutenzione CP_1
straordinaria saranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
b) il veicolo Toyota RAV4, targato GE429NP, intestato al SI. resterà in uso alla moglie, Pt_1
che contribuirà nella misura del 50% a tutte le relative spese. A mero titolo esemplificativo: rimborso del finanziamento in essere, bollo, assicurazione RCA e garanzie accessorie, manutenzione ordinaria e straordinaria. Avendone l'uso esclusivo, la SI.ra si farà carico del pagamento di eventuali CP_1
sanzioni per violazioni al codice della strada, manlevando il SI. da qualsivoglia relativa Pt_1
obbligazione.
Qualora le spese dovessero rivelarsi troppo onerose per uno o entrambi i coniugi, le parti concordano fin d'ora che il predetto veicolo venga venduto e il ricavato, previa estinzione del finanziamento, suddiviso al 50% tra i coniugi;
c) il conto corrente n. 42578754 acceso su filiale di Desio intestato ad entrambi i CP_2
coniugi verrà estinto ed eventuali debiti o crediti saranno ripartiti nella misura del 50% tra entrambi i coniugi;
d) gli animali domestici (cane e gatto) resteranno presso la casa coniugale e tutte le relative spese saranno a carico della SI.ra alla quale sono intestati. CP_1
11. I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Desio in data
24.02.2001;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 6, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in ON, nella Camera di ConSIlio in data 06.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti