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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT CO Presidente dott.ssa Marco GA Consigliere rel. dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 355/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 275 / 2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. 831/2018
DA
, nato a [...] il [...] , residente in [...]
n. 17, che si rappresenta e difende da se, appellante -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alia Cogliati Dezza ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale Trieste 131 preso l'avv. Rosalia Mariateresa Grande
- appellata -
Conclusioni delle parti
Parte appellante precisava le conclusioni riportandosi all'atto di appello: sollecitava CTU e comunque, in riforma della impugnata sentenza, ne chiedeva l'annullamento ovvero la trasmissione degli atti
Giudice del Lavoro di Caltanissetta.
Parte appellata concludeva per l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Svolgimento del processo
ha impugnato la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Caltanisetta, con cui Parte_1
è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dallo stesso, esaurita la fase interinale dinanzi
1 al giudice dell'esecuzione, quale debitore esecutato nell'espropriazione mobiliare intrapresa dalla in forza delle sentenze del Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta nn. 1010/2011 e 167/1999 e del decreto del medesimo Tribunale n 549/2004, per l'importo complessivo di euro 309.530,89, oltre interessi e spese, con pignoramento presso il terzo
Assemblea Regionale Siciliana (ARS).
In data 23 febbraio 2017 la aveva notificato Controparte_1 all'Avv. un atto di precetto per il recupero del complessivo importo di Euro 309.530,89, da Pt_1 quest'ultimo dovuto:
- a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali in favore della accertati CP_1 giudizialmente giusta sentenza n. 2010/2011 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del
Lavoro, di condanna per euro 293.338,67, oltre interessi a far data dal 29.04.2010 sino al soddisfo;
- per omesso pagamento di spese di lite, riconosciute alla con provvedimenti giurisdizionali CP_1 emessi in contenziosi inter partes in tema di debito contributivo (sentenza Tribunale di Caltanissetta n.
167/99 del 26-30 marzo 1999 e provvedimento cron. 549 depositato il 6 novembre 2004 dal Tribunale di Caltanissetta nella procedura esecutiva n. 265/01 promossa dalla per il mancato pagamento CP_1 del precetto relativo al debito di cui alla richiamata sentenza n. 167/99).
Stante il mancato pagamento del suddetto importo da parte del debitore, la notificava al CP_1 Pt_1 in data 4 aprile 2017 e all'Assemblea Regionale Siciliana in data 10 aprile 2017 formale atto di pignoramento presso terzi per l'assegnazione della relativa somma, oltre interessi successivamente maturati e maturandi fino ad effettivo soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di esecuzione, il tutto aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. per complessivi Euro 464.296,34.
Con successiva memoria e domanda di sospensione della esecuzione, l'avv. si opponeva alla Pt_1 pignorabilità delle somme a questi erogate dall'ARS, rilevando che, comunque, le stesse non potevano essere pignorate per la misura eccedente il quinto. Il debitore invocava altresì un preteso “abuso dei mezzi di espropriazione”, perché il creditore procedente aveva in precedenza già avviato due procedure esecutive di pignoramento presso terzi nella misura di 1/5 nei confronti dell'ARS fino a soddisfo dell'intero credito vantato, il cui ammontare nella presente procedura risultava decurtato dei versamenti medio tempore effettuati dall'ARS in favore della CP_1
Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7 febbraio 2018 sospendeva la procedura, assegnando alla parte interessata “il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà”
In data 7 aprile 2018 l'Avv. notificava alla creditrice e all'ARS terzo pignorato l'atto di Pt_1 CP_1 citazione per il merito e per l'opposizione all'esecuzione ex art. 624 e 616 c.p.c. meglio indicato in epigrafe, rivendicando, da un canto, l'impignorabilità integrale degli importi allo stesso versati dall'ARS quale ex deputato e, dall'altro, l'illegittimità del pignoramento azionato dalla a fronte CP_1 dei provvedimenti di assegnazione dalla stessa già ottenuti per il medesimo credito.
2 La si costituiva nel giudizio di opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'avversaria domanda - proposta mediante a mezzo di citazione, laddove avrebbe dovuto essere introdotta mediante ricorso, trattandosi di crediti aventi natura previdenziale, a norma dell'art. 618bis c.p.c. – per mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di sospensione comunicata il 7 febbraio 2018.
La causa veniva decisa con la sentenza impugnata, nella quale l'opposizione veniva dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta, in accoglimento dell'eccezione proposta.
Osservava il Giudice che, esaurita la fase cautelare dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione,
l'introduzione del successivo ed eventuale giudizio cognizione piena deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena (art. 616 c.p.c.).
Pertanto, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice;
se, invece, il rito applicabile è quello delle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss.
c.p.c., l'introduzione segue le modalità previste dagli artt. 414 e 415 cod. proc. civ. e il giudizio va introdotto con ricorso redatto ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., da depositarsi nella cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ. entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
Nel caso in esame (così il giudice nella sentenza appellata):
- i titoli esecutivi posti a fondamento dell'incoata procedura esecutiva, di formazione giudiziale, sono rappresentati dalle sentenze del Tribunale di Caltanissetta nn. 1010/2011 e 167/1999 e dal decreto del medesimo Tribunale n. 549/2004;
- il primo dei predetti provvedimenti (con il quale l'odierno opponente è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente convenuto, della somma di euro 293.338,67, oltre interessi, a titolo di omessa contribuzione previdenziale, e di ulteriori euro 4.693.03 a titolo di spese processuali) è relativo ad una controversia afferente alla materia previdenziale ed il relativo giudizio si è correttamente svolto secondo il rito del lavoro a norma dell'art. 442 c.p.c.
In virtù di ciò, il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione era soggetto al rito lavoro, stante l'assoluta prevalenza del rito speciale in presenza di rapporti che rientrano tra le attribuzioni del giudice del lavoro (arg. ex art. 40, comma 3, c.p.c.), sicché l'opponente avrebbe dovuto introdurre il giudizio con ricorso depositato in cancelleria, anziché con atto di citazione notificato alla controparte.
Orbene, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del giorno 07.02.2018, comunicata ad ambo le parti in pari data (circostanza rimasta incontestata), aveva fissato, per l'introduzione del giudizio di merito,
“il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del… provvedimento” (cfr. doc. 7 depositato da parte convenuta): il termine era scaduto, quindi, il giorno 09.04.2018 mentre l'atto di citazione era stato depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., il successivo 17.04.2018, ben oltre la scadenza del termine perentorio fissato per l'introduzione del merito.
3 Nell'atto di appello il ha chiesto l'annullamento della decisione, o la rimessione della causa al Pt_1 giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta, poiché, al di là della forma dell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, “deve considerarsi rispettato l'ordine del Giudice, nel rispetto degli articoli 3,
24 e 111 della Costituzione in forza del principio della uguaglianza del diritto, del diritti di difesa e di quello del giusto processo e del principio generale della sanatoria degli atti processuali soprattutto quando, come nella fattispecie, il risultato, soprattutto quello di garantire il contradditorio, è stato garantito e raggiunto”.
Si è ritualmente costituito parte appellata, la quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'atto di impugnazione proposto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025
L'appello è infondato.
La decisione impugnata risulta sul punto del tutto è conforme al condivisibile indirizzo, ormai consolidato, della Corte di Cassazione in materia di opposizioni esecutive (più recentemente, Sez. 3,
Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 33138 del 18/12/2024), secondo il quale
«l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009 n. 69 - 3 dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui
l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez.
6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055;
Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n.
9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3,
08/06/2017, n. 14337). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto dalla legge di sei mesi dalla data della pubblicazione impugnata, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Analogamente, ove l'opposizione sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014).
4 Nella vicenda in esame, tenuto conto che il titolo giudiziale di cui alla sentenza 1010/2011 si era formato a seguito di un procedimento che si era svolto dinanzi al Giudice del Lavoro poiché afferente ad una controversia previdenziale ex art. 442 c.p.c., doveva trovare applicazione il comma 3 dell'art. 40 c.p.c. che prevede la prevalenza del rito speciale in caso di cause cumulativamente proposte, talune delle quali assoggettate al rito ordinario e altre al rito lavoro.
Se così è – e il punto non è stato neppure oggetto di contestazione nell'atto di appello - correttamente il Giudice a quo ha rilevato la tardiva introduzione del giudizio di cognizione da parte del Pt_1 avvenuta con atto di citazione notificato alla controparte e depositato nella Cancelleria del Tribunale il
17.04.2018.
Invero, poiché il giudizio di merito era assoggettato al rito speciale del lavoro, esso avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione, che avrebbe potuto produrre gli effetti del primo, per il principio del 'raggiungimento dello scopo dell'atto', se depositato entro e non oltre il termine del 09.04.2018.
Non è fondato il richiamo di parte appellante “al principio della uguaglianza del diritto, del diritti di difesa e di quello del giusto processo e del principio generale della sanatoria degli atti processuali soprattutto quando, come nella fattispecie, il risultato, soprattutto quello di garantire il contradditorio,
è stato garantito e raggiunto”.
Come osservato da Cass. S.U. nella sentenza n. 927 del 13/01/2022, il raggiungimento dello scopo dell'atto non si identifica nella semplice instaurazione del contraddittorio, bensì nella instaurazione di un valido rapporto processuale, ossia nella instaurazione del contraddittorio con modalità rituali e tempestive che, a prescindere dalla volontà sostanziale dell'agente, abbiano impedito il formarsi di una decadenza processuale e che giustifichino, dunque, l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito: “l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito
(arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti
5 interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., Sez.
Unite 6 novembre 2014, n. 23675)”
Infine, come giustamente osservato dal Tribunale a quo, in questo caso non si verte in un'ipotesi di incompetenza. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, infatti, “la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza
(Cass., sez. 6-1, 22 novembre 2011 n.24.656; Cass., sez.3, 23 settembre 2009 n. 20.494): onde, neppure la configurazione della controversia come causa di lavoro dà luogo ad una questione di competenza per materia” (Cass. Sez. VI, 23 maggio 2014, n. 11448).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché si impone la condanna di parte appellante al pagamento di esse, per l'importo indicato in dispositivo, applicando i valori minimi per le fasi del giudizio dinanzi la Corte d'Appello, esclusa quella istruttoria, che non si è svolta, secondo lo scaglione di valore della controversia (superiore ad euro 260.0000, inferiore ad euro 520.000).
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
355/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello proposto da
, sopra generalizzato, contro la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Caltanisetta, sezione civile, pubblicata l'11/04/2022.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore che si Controparte_1 liquidano in € 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 22.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Marco GA RT CO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT CO Presidente dott.ssa Marco GA Consigliere rel. dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 355/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 275 / 2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. 831/2018
DA
, nato a [...] il [...] , residente in [...]
n. 17, che si rappresenta e difende da se, appellante -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alia Cogliati Dezza ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale Trieste 131 preso l'avv. Rosalia Mariateresa Grande
- appellata -
Conclusioni delle parti
Parte appellante precisava le conclusioni riportandosi all'atto di appello: sollecitava CTU e comunque, in riforma della impugnata sentenza, ne chiedeva l'annullamento ovvero la trasmissione degli atti
Giudice del Lavoro di Caltanissetta.
Parte appellata concludeva per l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Svolgimento del processo
ha impugnato la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Caltanisetta, con cui Parte_1
è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dallo stesso, esaurita la fase interinale dinanzi
1 al giudice dell'esecuzione, quale debitore esecutato nell'espropriazione mobiliare intrapresa dalla in forza delle sentenze del Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta nn. 1010/2011 e 167/1999 e del decreto del medesimo Tribunale n 549/2004, per l'importo complessivo di euro 309.530,89, oltre interessi e spese, con pignoramento presso il terzo
Assemblea Regionale Siciliana (ARS).
In data 23 febbraio 2017 la aveva notificato Controparte_1 all'Avv. un atto di precetto per il recupero del complessivo importo di Euro 309.530,89, da Pt_1 quest'ultimo dovuto:
- a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali in favore della accertati CP_1 giudizialmente giusta sentenza n. 2010/2011 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del
Lavoro, di condanna per euro 293.338,67, oltre interessi a far data dal 29.04.2010 sino al soddisfo;
- per omesso pagamento di spese di lite, riconosciute alla con provvedimenti giurisdizionali CP_1 emessi in contenziosi inter partes in tema di debito contributivo (sentenza Tribunale di Caltanissetta n.
167/99 del 26-30 marzo 1999 e provvedimento cron. 549 depositato il 6 novembre 2004 dal Tribunale di Caltanissetta nella procedura esecutiva n. 265/01 promossa dalla per il mancato pagamento CP_1 del precetto relativo al debito di cui alla richiamata sentenza n. 167/99).
Stante il mancato pagamento del suddetto importo da parte del debitore, la notificava al CP_1 Pt_1 in data 4 aprile 2017 e all'Assemblea Regionale Siciliana in data 10 aprile 2017 formale atto di pignoramento presso terzi per l'assegnazione della relativa somma, oltre interessi successivamente maturati e maturandi fino ad effettivo soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di esecuzione, il tutto aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. per complessivi Euro 464.296,34.
Con successiva memoria e domanda di sospensione della esecuzione, l'avv. si opponeva alla Pt_1 pignorabilità delle somme a questi erogate dall'ARS, rilevando che, comunque, le stesse non potevano essere pignorate per la misura eccedente il quinto. Il debitore invocava altresì un preteso “abuso dei mezzi di espropriazione”, perché il creditore procedente aveva in precedenza già avviato due procedure esecutive di pignoramento presso terzi nella misura di 1/5 nei confronti dell'ARS fino a soddisfo dell'intero credito vantato, il cui ammontare nella presente procedura risultava decurtato dei versamenti medio tempore effettuati dall'ARS in favore della CP_1
Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 7 febbraio 2018 sospendeva la procedura, assegnando alla parte interessata “il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà”
In data 7 aprile 2018 l'Avv. notificava alla creditrice e all'ARS terzo pignorato l'atto di Pt_1 CP_1 citazione per il merito e per l'opposizione all'esecuzione ex art. 624 e 616 c.p.c. meglio indicato in epigrafe, rivendicando, da un canto, l'impignorabilità integrale degli importi allo stesso versati dall'ARS quale ex deputato e, dall'altro, l'illegittimità del pignoramento azionato dalla a fronte CP_1 dei provvedimenti di assegnazione dalla stessa già ottenuti per il medesimo credito.
2 La si costituiva nel giudizio di opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'avversaria domanda - proposta mediante a mezzo di citazione, laddove avrebbe dovuto essere introdotta mediante ricorso, trattandosi di crediti aventi natura previdenziale, a norma dell'art. 618bis c.p.c. – per mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di sospensione comunicata il 7 febbraio 2018.
La causa veniva decisa con la sentenza impugnata, nella quale l'opposizione veniva dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta, in accoglimento dell'eccezione proposta.
Osservava il Giudice che, esaurita la fase cautelare dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione,
l'introduzione del successivo ed eventuale giudizio cognizione piena deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena (art. 616 c.p.c.).
Pertanto, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice;
se, invece, il rito applicabile è quello delle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss.
c.p.c., l'introduzione segue le modalità previste dagli artt. 414 e 415 cod. proc. civ. e il giudizio va introdotto con ricorso redatto ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., da depositarsi nella cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ. entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
Nel caso in esame (così il giudice nella sentenza appellata):
- i titoli esecutivi posti a fondamento dell'incoata procedura esecutiva, di formazione giudiziale, sono rappresentati dalle sentenze del Tribunale di Caltanissetta nn. 1010/2011 e 167/1999 e dal decreto del medesimo Tribunale n. 549/2004;
- il primo dei predetti provvedimenti (con il quale l'odierno opponente è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente convenuto, della somma di euro 293.338,67, oltre interessi, a titolo di omessa contribuzione previdenziale, e di ulteriori euro 4.693.03 a titolo di spese processuali) è relativo ad una controversia afferente alla materia previdenziale ed il relativo giudizio si è correttamente svolto secondo il rito del lavoro a norma dell'art. 442 c.p.c.
In virtù di ciò, il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione era soggetto al rito lavoro, stante l'assoluta prevalenza del rito speciale in presenza di rapporti che rientrano tra le attribuzioni del giudice del lavoro (arg. ex art. 40, comma 3, c.p.c.), sicché l'opponente avrebbe dovuto introdurre il giudizio con ricorso depositato in cancelleria, anziché con atto di citazione notificato alla controparte.
Orbene, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del giorno 07.02.2018, comunicata ad ambo le parti in pari data (circostanza rimasta incontestata), aveva fissato, per l'introduzione del giudizio di merito,
“il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del… provvedimento” (cfr. doc. 7 depositato da parte convenuta): il termine era scaduto, quindi, il giorno 09.04.2018 mentre l'atto di citazione era stato depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., il successivo 17.04.2018, ben oltre la scadenza del termine perentorio fissato per l'introduzione del merito.
3 Nell'atto di appello il ha chiesto l'annullamento della decisione, o la rimessione della causa al Pt_1 giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta, poiché, al di là della forma dell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, “deve considerarsi rispettato l'ordine del Giudice, nel rispetto degli articoli 3,
24 e 111 della Costituzione in forza del principio della uguaglianza del diritto, del diritti di difesa e di quello del giusto processo e del principio generale della sanatoria degli atti processuali soprattutto quando, come nella fattispecie, il risultato, soprattutto quello di garantire il contradditorio, è stato garantito e raggiunto”.
Si è ritualmente costituito parte appellata, la quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'atto di impugnazione proposto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025
L'appello è infondato.
La decisione impugnata risulta sul punto del tutto è conforme al condivisibile indirizzo, ormai consolidato, della Corte di Cassazione in materia di opposizioni esecutive (più recentemente, Sez. 3,
Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 33138 del 18/12/2024), secondo il quale
«l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009 n. 69 - 3 dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui
l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez.
6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n. 27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055;
Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n.
9654; Cass., sez. 6 - 3, 10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3,
08/06/2017, n. 14337). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto dalla legge di sei mesi dalla data della pubblicazione impugnata, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Analogamente, ove l'opposizione sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014).
4 Nella vicenda in esame, tenuto conto che il titolo giudiziale di cui alla sentenza 1010/2011 si era formato a seguito di un procedimento che si era svolto dinanzi al Giudice del Lavoro poiché afferente ad una controversia previdenziale ex art. 442 c.p.c., doveva trovare applicazione il comma 3 dell'art. 40 c.p.c. che prevede la prevalenza del rito speciale in caso di cause cumulativamente proposte, talune delle quali assoggettate al rito ordinario e altre al rito lavoro.
Se così è – e il punto non è stato neppure oggetto di contestazione nell'atto di appello - correttamente il Giudice a quo ha rilevato la tardiva introduzione del giudizio di cognizione da parte del Pt_1 avvenuta con atto di citazione notificato alla controparte e depositato nella Cancelleria del Tribunale il
17.04.2018.
Invero, poiché il giudizio di merito era assoggettato al rito speciale del lavoro, esso avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione, che avrebbe potuto produrre gli effetti del primo, per il principio del 'raggiungimento dello scopo dell'atto', se depositato entro e non oltre il termine del 09.04.2018.
Non è fondato il richiamo di parte appellante “al principio della uguaglianza del diritto, del diritti di difesa e di quello del giusto processo e del principio generale della sanatoria degli atti processuali soprattutto quando, come nella fattispecie, il risultato, soprattutto quello di garantire il contradditorio,
è stato garantito e raggiunto”.
Come osservato da Cass. S.U. nella sentenza n. 927 del 13/01/2022, il raggiungimento dello scopo dell'atto non si identifica nella semplice instaurazione del contraddittorio, bensì nella instaurazione di un valido rapporto processuale, ossia nella instaurazione del contraddittorio con modalità rituali e tempestive che, a prescindere dalla volontà sostanziale dell'agente, abbiano impedito il formarsi di una decadenza processuale e che giustifichino, dunque, l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito: “l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito
(arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti
5 interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., Sez.
Unite 6 novembre 2014, n. 23675)”
Infine, come giustamente osservato dal Tribunale a quo, in questo caso non si verte in un'ipotesi di incompetenza. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, infatti, “la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza
(Cass., sez. 6-1, 22 novembre 2011 n.24.656; Cass., sez.3, 23 settembre 2009 n. 20.494): onde, neppure la configurazione della controversia come causa di lavoro dà luogo ad una questione di competenza per materia” (Cass. Sez. VI, 23 maggio 2014, n. 11448).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché si impone la condanna di parte appellante al pagamento di esse, per l'importo indicato in dispositivo, applicando i valori minimi per le fasi del giudizio dinanzi la Corte d'Appello, esclusa quella istruttoria, che non si è svolta, secondo lo scaglione di valore della controversia (superiore ad euro 260.0000, inferiore ad euro 520.000).
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
355/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello proposto da
, sopra generalizzato, contro la sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Caltanisetta, sezione civile, pubblicata l'11/04/2022.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore che si Controparte_1 liquidano in € 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 22.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Marco GA RT CO
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