Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2024, n. 22429
CASS
Sentenza 8 agosto 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 8 maggio 2024, con il Consigliere estensore Roberto Bellè. Le parti in causa erano il Ministero dell'Istruzione e un ricorrente, il quale aveva richiesto l'attribuzione di un punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto, in contrasto con il punteggio di 0,60 precedentemente assegnato. La questione centrale riguardava la legittimità della differenziazione dei punteggi per il servizio militare a seconda che fosse stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o meno.

Il giudice ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che il D.M. n. 50 del 2021 fosse legittimo nel prevedere un punteggio maggiore per il servizio militare prestato in costanza di rapporto. La Corte ha argomentato che tale differenziazione non violava il principio di non discriminazione sancito dall'art. 52 della Costituzione, poiché il riconoscimento del servizio militare in costanza di rapporto rispondeva a esigenze di equità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il servizio militare prestato non in costanza di rapporto meritava comunque un riconoscimento, ma in misura inferiore. La sentenza ha quindi rigettato la domanda del ricorrente, compensando le spese processuali.

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Massime1

In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.

Commentari2

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in primo grado - non costituito nel presente giudizio in appello - adiva il T.A.R. per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale del Ministero dell'istruzione prot. n. 88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della l. 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze, nella parte in cui, all'art. 15, comma 6 (disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) disponeva che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e il servizio civile erano interamente valutabili solo ove …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2024, n. 22429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22429
Data del deposito : 8 agosto 2024

Testo completo