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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3672/2022 promosso da
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Valparadiso n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
pag. 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 02.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe,
esponeva che in data 03.03.2020 aveva subito un infortunio in itinere per il quale riportava “lesione del tendine sovraspinoso della spalla dx con successiva riparazione
della cuffia dei rotatori spalla dx con deficit dell'elevazione attiva e passiva associata a
dolore funzionale” e conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
di un danno biologico del 12% e, per l'effetto, la condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo, oltre interessi come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 15.07.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…Discussione Medico-Legale A seguito dell'infortunio in
itinere agli atti la pz ha presentato all' domanda per aver riconosciuto CP_1
l'infortunio sul lavoro e un indennizzo per danno biologico;
dopo aver istruito la
pratica, l' le riconosceva unicamente una inabilità temporanea al lavoro che non CP_1
le veniva indennizzata in quanto dipendente da pubblica amministrazione, escludendo
la sussistenza di un danno biologico. Occorre adesso esaminare se la patologia di cui
soffre la pz. sia derivata dall'infortunio accusato. Dalla documentazione agli atti risulta
che la pz., dopo circa un mese dal trauma, eseguiva RM spalla dx che evidenziava, oltre
ai fenomeni degenerativi dell'articolazione acromion-claveare e l'osteocondropatia
erosiva della testa omerole, anche una lesione tendinea non a tutto spessore del tendine
del muscolo sovra spinoso, che presenta anche fenomeni di degenerazione ipotonica, per
cui fu sottoposta successivamente ad intervento di suturazione della cuffia dei rotatori.
Per concretizzarsi un infortunio è necessario che vi sia una causa violenta esterna che
con azione rapida e concentrata nel tempo determini una lesione;
caratteristiche
pag. 3 fondamentali della causa violenta sono la repentinità e immediatezza della successione
cronologica tra il fattore causale e quello consequenziale data dalla lesione. Per quanto
sopra esposto il trauma riportato dalla ricorrente presenta le caratteristiche
dell'infortunio; resta da stabilire se la caduta possa aver determinato la lesione del
tendine del sovra spinoso;
dalla documentazione sanitaria agli atti (RMN) chiaramente
è esplicitato e risulta che la spalla della pz. presentava alla data dell'infortunio notevoli
fenomeni degenerativi a carico delle strutture componenti la cuffia dei rotatori della
spalla dx con osteocondropatia erosiva della testa omerale e fenomeni degenerativi
dell'articolazione acromion-clavicolare, per cui esiste un elevato grado di probabilità
che la lesione del tendine del sovraspinoso sia il risultato della degenerazione articolare
presente nella spalla e non vi è alcuna ragionevole certezza che sia il risultato della
caduta a terra della pz;
pertanto non si può riconoscere alcuna danno biologico da
infortunio. Conclusioni in seguito all'infortunio del 03.03.20 non Parte_1
presenta lesioni da ricondurre con ragionevole certezza e elevato grado di
probabilità all'evento accaduto e pertanto la patologia che la pz. presenta non può
essere indennizzata come danno biologico.” (cfr. CTU in atti).
Il CTU ha accertato che la ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' che CP_1
riconoscevano il suddetto evento come infortunio sul lavoro e corrispondevano alla ricorrente l'indennità per inabilità temporanea al lavoro, mentre pag. 4 escludevano la sussistenza di danno biologico in percentuale indennizzabile.
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' liquidate come in dispositivo e della CTU (liquidate con CP_1
separato decreto) non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
pag. 5 Così deciso in Termini Imerese il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3672/2022 promosso da
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Valparadiso n. 3, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
pag. 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 02.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe,
esponeva che in data 03.03.2020 aveva subito un infortunio in itinere per il quale riportava “lesione del tendine sovraspinoso della spalla dx con successiva riparazione
della cuffia dei rotatori spalla dx con deficit dell'elevazione attiva e passiva associata a
dolore funzionale” e conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
di un danno biologico del 12% e, per l'effetto, la condanna dell' al CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo, oltre interessi come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 15.07.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…Discussione Medico-Legale A seguito dell'infortunio in
itinere agli atti la pz ha presentato all' domanda per aver riconosciuto CP_1
l'infortunio sul lavoro e un indennizzo per danno biologico;
dopo aver istruito la
pratica, l' le riconosceva unicamente una inabilità temporanea al lavoro che non CP_1
le veniva indennizzata in quanto dipendente da pubblica amministrazione, escludendo
la sussistenza di un danno biologico. Occorre adesso esaminare se la patologia di cui
soffre la pz. sia derivata dall'infortunio accusato. Dalla documentazione agli atti risulta
che la pz., dopo circa un mese dal trauma, eseguiva RM spalla dx che evidenziava, oltre
ai fenomeni degenerativi dell'articolazione acromion-claveare e l'osteocondropatia
erosiva della testa omerole, anche una lesione tendinea non a tutto spessore del tendine
del muscolo sovra spinoso, che presenta anche fenomeni di degenerazione ipotonica, per
cui fu sottoposta successivamente ad intervento di suturazione della cuffia dei rotatori.
Per concretizzarsi un infortunio è necessario che vi sia una causa violenta esterna che
con azione rapida e concentrata nel tempo determini una lesione;
caratteristiche
pag. 3 fondamentali della causa violenta sono la repentinità e immediatezza della successione
cronologica tra il fattore causale e quello consequenziale data dalla lesione. Per quanto
sopra esposto il trauma riportato dalla ricorrente presenta le caratteristiche
dell'infortunio; resta da stabilire se la caduta possa aver determinato la lesione del
tendine del sovra spinoso;
dalla documentazione sanitaria agli atti (RMN) chiaramente
è esplicitato e risulta che la spalla della pz. presentava alla data dell'infortunio notevoli
fenomeni degenerativi a carico delle strutture componenti la cuffia dei rotatori della
spalla dx con osteocondropatia erosiva della testa omerale e fenomeni degenerativi
dell'articolazione acromion-clavicolare, per cui esiste un elevato grado di probabilità
che la lesione del tendine del sovraspinoso sia il risultato della degenerazione articolare
presente nella spalla e non vi è alcuna ragionevole certezza che sia il risultato della
caduta a terra della pz;
pertanto non si può riconoscere alcuna danno biologico da
infortunio. Conclusioni in seguito all'infortunio del 03.03.20 non Parte_1
presenta lesioni da ricondurre con ragionevole certezza e elevato grado di
probabilità all'evento accaduto e pertanto la patologia che la pz. presenta non può
essere indennizzata come danno biologico.” (cfr. CTU in atti).
Il CTU ha accertato che la ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' che CP_1
riconoscevano il suddetto evento come infortunio sul lavoro e corrispondevano alla ricorrente l'indennità per inabilità temporanea al lavoro, mentre pag. 4 escludevano la sussistenza di danno biologico in percentuale indennizzabile.
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' liquidate come in dispositivo e della CTU (liquidate con CP_1
separato decreto) non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
pag. 5 Così deciso in Termini Imerese il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6