Art. 1. Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800 , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 .
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 .
4. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 , la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi ((cinque anni)) , alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di' cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni. A decorrere dall'anno ((2010)) , la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)) .
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 .
4. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 , la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi ((cinque anni)) , alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di' cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni. A decorrere dall'anno ((2010)) , la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)) .