2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita' militare.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.