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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 3525/2022 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970 da (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Levi n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA MAGNANI, nei confronti di
[...]
(C.F.: ) nato in [...] il [...] e residente a [...], letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 13.11.2024, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 l n. 898/1970 depositato in data
07.10.2022, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in Parte_2 CP_1 composizione collegiale, deducendo quanto segue:
- che, con sentenza emessa in data 10.07.2014, il Tribunale di Biucani in Moldavia pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio da lei contratto con il resistente, stabilendo altresì il domicilio della figlia minore , nata a [...] in data [...], presso la sua Persona_1 abitazione;
- di aver depositato in data 17.11.2014 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio che veniva iscritto al r.g.v.g. n. 2145/2014, chiedendo al Tribunale di Ravenna di stabilire un contributo al mantenimento per sé e per la figlia e che, con decreto cron n. 1968/2015 emesso in data
20.04.2015, il Tribunale adito prendeva atto dell'impegno del sig. a corrisponderle a titolo CP_1 di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 200,00 e poneva a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 400,00;
- che sia la sentenza di divorzio moldava che il decreto del Tribunale di Ravenna nulla avevano disposto in merito al regime di affidamento della figlia minore, alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre e all'assegnazione della casa familiare sita a Ravenna, via Carlo Levi n.
29, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna;
- di aver presentato atto di denuncia-querela nei confronti del resistente per episodi di violenza domestica ed assistita in relazione ai quali il sig. veniva rinviato a giudizio nell'ambito del CP_1 procedimento penale r.g.n.r. n. 2184/2021;
- che il sig. da circa un anno aveva lasciato l'abitazione familiare portando con sé i propri CP_1 beni ed effetti personali ma tuttavia aveva trattenuto le chiavi dell'appartamento e, per vedere la figlia, si recava presso l'abitazione familiare senza che vi fosse alcuna regola relativa agli orari di visita;
- di svolgere attività lavorativa a tempo parziale come collaboratrice domestica, di aver percepito redditi da lavoro pari ad euro 4.139,45 nel 2020 e ad euro 1924,77 nel 2021, con i quali ha dovuto provvedere, oltre al mantenimento proprio e della figlia, al pagamento del 50 % della rata mensile del mutuo fondiario pari alla somma di euro 232,00 contratto per l'acquisto della casa familiare;
- che il sig. svolge attività lavorativa a tempo indeterminato per Co.Ra. Servizi S.r.l., ha CP_1 dichiarato nell'anno 2020 un reddito netto pari ad euro 22.644,21, e non ha mai contribuito al pagamento della propria quota per le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
- che, stante le accresciute esigenze della minore legate alla crescita e tenuto conto della discrepanza dei redditi percepiti dalle parti, risulta indispensabile richiedere un aumento degli assegni già corrisposti dal resistente.
Alla luce di quanto addotto, la sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 legge n. 898/1970 e successive mod. – in modifica della sentenza di divorzio, come modificata dal decreto del Tribunale di Ravenna in data 20.04.2015: Pers 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione della figlia presso la residenza della madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ravenna, via Carlo Levi n. 29, alla signora in forza Pt_1 Pers della collocazione della figlia minore presso di sé;
3) stabilire che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e per CP_1 due volte nella settimana in cui non ha con sé la figlia durante il weekend;
Pers
4) stabilire a carico del signor un contributo di mantenimento per la figlia nella CP_1 misura di € 500,00 mensili, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora oltre al 50 % delle spese straordinarie per la minore Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
5) stabilire a carico del signor un assegno divorzile a favore della signora in CP_1 Pt_1 misura non inferiore ad € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora Pt_1
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
In data 25.10.2022, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per . CP_1
A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 19.07.2023, con decreto emesso in data 10.10.2023, il Collegio, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del resistente, assegnava in via provvisoria alla sig.ra la casa familiare e incaricava i Servizi Sociali territorialmente Parte_1 competenti di prendere in carico e monitorare il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni della minore e la natura e qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare. I Servizi Sociali depositavano apposita relazione in data 16.07.2024.
All'udienza del 13.11.2024, la difesa di parte ricorrente, alla luce della relazione dei Servizi Sociali, insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e alla legge applicabile in relazione a ciascuna delle domande oggetto di ricorso, posto che la cittadinanza moldava di entrambe le parti comporta un conflitto di normative astrattamente applicabili, da risolvere in base alle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea, internazionali e nazionali.
Con riferimento dapprima alle domande relative al regime di affidamento e alle modalità di esercizio del diritto-dovere di visita, si rileva come l'art. 7 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisca al primo comma che “(l)e autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove i genitori non sono cittadini dell'Unione europea. Si rammenta infatti che la Corte di Giustizia ha chiarito come i criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 per la determinazione del giudice competente nelle controversie di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68,
C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Ebbene, applicando analogicamente i principi enunciati dalla suddetta sentenza non vi è dubbio che, essendo sia i genitori che il figlio minore residenti in Italia, sussista la giurisdizione del giudice italiano.
Ma anche a non voler ritenere applicabile il suddetto regolamento, si pervenirebbe alla medesima conclusione applicando la convenzione internazionale dell'Aja del 19.10.1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale, ratificata dall'Italia con la l. n. 101/2015 e applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016, che, all'art. 5, primo paragrafo, stabilisce che “(l)e autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei sui beni”. Quanto alla legge applicabile, la suddetta Convenzione ha previsto, all'art. 15, che “(n)ell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”. In relazione invece alle domande aventi ad oggetto l'aumento del contributo al mantenimento per sé e per la figlia e l'assegnazione della casa familiare, la normativa di riferimento ai fini della determinazione della giurisdizione è contenuta nel regolamento CE n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, da ritenersi applicabile anche ai cittadini di
Paesi terzi ove abitualmente residenti in uno Stato membro, che, all'art. 3, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”. Quanto alla legge applicabile, l'art. 15 del predetto regolamento prevede che “(l)a legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (“protocollo dell'Aia del 2007”) negli
Stati membri vincolati da tale strumento”. Alla legge determinata dal regolamento CE n. 4/2009 fa d'altronde espresso rinvio l'art. 45 della legge n. 218/1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in tema di obbligazioni alimentari in materia di famiglia, come riformulato dal d.lgs. n. 7/2017. Part Il richiamato protocollo dell' stabilisce all'art. 3, con norma di carattere generale, che “(s)alvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore”. Pers Posto che le parti in causa e la minore risiedono abitualmente in Italia, alcun dubbio può esservi dunque circa la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana in applicazione dei criteri sopra esaminati in relazione alle varie domande oggetto del ricorso.
Procedendo dapprima alle domande che riguardano l'affidamento, reputa il Collegio che, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei Servizi Sociali, debba essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Dalla relazione dei Servizi Sociali, non emergono criticità significative all'interno del nucleo familiare e anzi, come si legge nella stessa, è la sig.ra ad aver riferito all'assistente sociale di Pt_1 aver un buon rapporto con il resistente, soprattutto per quanto concerne la gestione degli impegni della figlia.
Tenuto conto però dell'allegazione, seppur generica, di condotte di violenza assistita e della circostanza che il resistente è imputato in relazione a tali comportamenti per il reato di lesioni aggravate, reputa il Collegio che debba essere disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni psico- fisiche ed il benessere della minore.
I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno altresì provvedere a regolamentare la frequentazione padre-figlia, che dovrà aver luogo tendenzialmente a weekend alternati e, nel corso della settimana, per una o due giornate dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena con eventualità di pernottamento sino alla mattina successiva, da individuarsi sulla base degli impegni professionali dei genitori e delle esigenze della minore.
La minore starà poi con ciascun genitore per due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da individuarsi dalle parti entro il 15 maggio di ogni anno, per sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la permanenza della figlia presso ciascun genitore rispettivamente nei giorni di Natale e Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la permanenza della minore presso ciascun genitore nel giorno di Pasqua
e nel giorno del Lunedì di Pasqua.
Stante la collocazione prevalente della minore presso la madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita a Ravenna, via Carlo Levi n. 29, deve essere assegnata a favore della madre.
Venendo alla domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia, si osserva come la stessa si fondi esclusivamente sul preteso aumento delle esigenze della minore in ragione della sua crescita di età.
Osserva il Collegio come il Tribunale di Ravenna abbia fissato nel decreto cron. n. 1968/2015 un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili a carico del padre e che tale somma, come maggiorata in virtù dell'applicazione ex lege della rivalutazione monetaria, pur considerando le aumentate esigenze della minore, appare tuttora congrua ed adeguata.
Si deve altresì rilevare come, stante l'assenza di informazioni sulle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti al momento dell'introduzione del giudizio iscritto al r.g.v.g. n. 2145/2014 conclusosi con l'emissione del decreto suddetto, non sia possibile valutare in alcun modo se la situazione economica di entrambe le parti sia mutata e in che termini. Pers La domanda finalizzata ad aumentare il contributo al mantenimento a favore della figlia minore deve essere pertanto rigettata.
Parimenti deve essere respinta la domanda relativa all'aumento dell'assegno a favore della sig.ra
Pt_1
In primo luogo, si deve evidenziare come il Tribunale di Ravenna, nel decreto n. 1968/2015, non abbia in alcun modo attribuito alla ricorrente un assegno divorzile ma abbia semplicemente preso atto dell'impegno spontaneamente assunto dal sg. di corrispondere una somma mensile pari CP_1 ad euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
Trattasi, dunque, di un negozio privato che non trova la propria fonte costitutiva nel provvedimento giudiziale.
Ebbene, alla luce di tale precisazione, si deve rilevare come parte ricorrente nulla abbia dedotto al fine di fondare il proprio diritto attuale a percepire un assegno divorzile, d'importo oltretutto superiore alla somma che il sig. si è già impegnato a corrispondere. CP_1
La ricorrente ha allegato genericamente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, senza addurre alcun mutamento sopravvenuto rispetto all'epoca del divorzio, avvenuto ormai oltre dieci anni fa.
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, ad integrazione di quanto disposto dal decreto cron. n. 1968/2015, così decide: Pers
- STABILISCE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti della figlia minore venga disciplinato dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo le indicazioni di cui in parte motiva;
- ASSEGNA alla sig.ra la casa familiare sita a Ravenna, via Carlo Levi n. 29; Parte_1
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, verificando in particolare le condizioni psico-fisiche ed il benessere della minore;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla sig.ra Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 3525/2022 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970 da (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Levi n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA MAGNANI, nei confronti di
[...]
(C.F.: ) nato in [...] il [...] e residente a [...], letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 13.11.2024, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 l n. 898/1970 depositato in data
07.10.2022, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in Parte_2 CP_1 composizione collegiale, deducendo quanto segue:
- che, con sentenza emessa in data 10.07.2014, il Tribunale di Biucani in Moldavia pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio da lei contratto con il resistente, stabilendo altresì il domicilio della figlia minore , nata a [...] in data [...], presso la sua Persona_1 abitazione;
- di aver depositato in data 17.11.2014 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio che veniva iscritto al r.g.v.g. n. 2145/2014, chiedendo al Tribunale di Ravenna di stabilire un contributo al mantenimento per sé e per la figlia e che, con decreto cron n. 1968/2015 emesso in data
20.04.2015, il Tribunale adito prendeva atto dell'impegno del sig. a corrisponderle a titolo CP_1 di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 200,00 e poneva a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 400,00;
- che sia la sentenza di divorzio moldava che il decreto del Tribunale di Ravenna nulla avevano disposto in merito al regime di affidamento della figlia minore, alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre e all'assegnazione della casa familiare sita a Ravenna, via Carlo Levi n.
29, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna;
- di aver presentato atto di denuncia-querela nei confronti del resistente per episodi di violenza domestica ed assistita in relazione ai quali il sig. veniva rinviato a giudizio nell'ambito del CP_1 procedimento penale r.g.n.r. n. 2184/2021;
- che il sig. da circa un anno aveva lasciato l'abitazione familiare portando con sé i propri CP_1 beni ed effetti personali ma tuttavia aveva trattenuto le chiavi dell'appartamento e, per vedere la figlia, si recava presso l'abitazione familiare senza che vi fosse alcuna regola relativa agli orari di visita;
- di svolgere attività lavorativa a tempo parziale come collaboratrice domestica, di aver percepito redditi da lavoro pari ad euro 4.139,45 nel 2020 e ad euro 1924,77 nel 2021, con i quali ha dovuto provvedere, oltre al mantenimento proprio e della figlia, al pagamento del 50 % della rata mensile del mutuo fondiario pari alla somma di euro 232,00 contratto per l'acquisto della casa familiare;
- che il sig. svolge attività lavorativa a tempo indeterminato per Co.Ra. Servizi S.r.l., ha CP_1 dichiarato nell'anno 2020 un reddito netto pari ad euro 22.644,21, e non ha mai contribuito al pagamento della propria quota per le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
- che, stante le accresciute esigenze della minore legate alla crescita e tenuto conto della discrepanza dei redditi percepiti dalle parti, risulta indispensabile richiedere un aumento degli assegni già corrisposti dal resistente.
Alla luce di quanto addotto, la sig.ra chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 legge n. 898/1970 e successive mod. – in modifica della sentenza di divorzio, come modificata dal decreto del Tribunale di Ravenna in data 20.04.2015: Pers 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione della figlia presso la residenza della madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ravenna, via Carlo Levi n. 29, alla signora in forza Pt_1 Pers della collocazione della figlia minore presso di sé;
3) stabilire che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e per CP_1 due volte nella settimana in cui non ha con sé la figlia durante il weekend;
Pers
4) stabilire a carico del signor un contributo di mantenimento per la figlia nella CP_1 misura di € 500,00 mensili, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora oltre al 50 % delle spese straordinarie per la minore Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
5) stabilire a carico del signor un assegno divorzile a favore della signora in CP_1 Pt_1 misura non inferiore ad € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora Pt_1
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
In data 25.10.2022, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per . CP_1
A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 19.07.2023, con decreto emesso in data 10.10.2023, il Collegio, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del resistente, assegnava in via provvisoria alla sig.ra la casa familiare e incaricava i Servizi Sociali territorialmente Parte_1 competenti di prendere in carico e monitorare il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni della minore e la natura e qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare. I Servizi Sociali depositavano apposita relazione in data 16.07.2024.
All'udienza del 13.11.2024, la difesa di parte ricorrente, alla luce della relazione dei Servizi Sociali, insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e alla legge applicabile in relazione a ciascuna delle domande oggetto di ricorso, posto che la cittadinanza moldava di entrambe le parti comporta un conflitto di normative astrattamente applicabili, da risolvere in base alle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea, internazionali e nazionali.
Con riferimento dapprima alle domande relative al regime di affidamento e alle modalità di esercizio del diritto-dovere di visita, si rileva come l'art. 7 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisca al primo comma che “(l)e autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove i genitori non sono cittadini dell'Unione europea. Si rammenta infatti che la Corte di Giustizia ha chiarito come i criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 per la determinazione del giudice competente nelle controversie di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68,
C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Ebbene, applicando analogicamente i principi enunciati dalla suddetta sentenza non vi è dubbio che, essendo sia i genitori che il figlio minore residenti in Italia, sussista la giurisdizione del giudice italiano.
Ma anche a non voler ritenere applicabile il suddetto regolamento, si pervenirebbe alla medesima conclusione applicando la convenzione internazionale dell'Aja del 19.10.1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale, ratificata dall'Italia con la l. n. 101/2015 e applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016, che, all'art. 5, primo paragrafo, stabilisce che “(l)e autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei sui beni”. Quanto alla legge applicabile, la suddetta Convenzione ha previsto, all'art. 15, che “(n)ell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”. In relazione invece alle domande aventi ad oggetto l'aumento del contributo al mantenimento per sé e per la figlia e l'assegnazione della casa familiare, la normativa di riferimento ai fini della determinazione della giurisdizione è contenuta nel regolamento CE n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, da ritenersi applicabile anche ai cittadini di
Paesi terzi ove abitualmente residenti in uno Stato membro, che, all'art. 3, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”. Quanto alla legge applicabile, l'art. 15 del predetto regolamento prevede che “(l)a legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (“protocollo dell'Aia del 2007”) negli
Stati membri vincolati da tale strumento”. Alla legge determinata dal regolamento CE n. 4/2009 fa d'altronde espresso rinvio l'art. 45 della legge n. 218/1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in tema di obbligazioni alimentari in materia di famiglia, come riformulato dal d.lgs. n. 7/2017. Part Il richiamato protocollo dell' stabilisce all'art. 3, con norma di carattere generale, che “(s)alvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore”. Pers Posto che le parti in causa e la minore risiedono abitualmente in Italia, alcun dubbio può esservi dunque circa la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana in applicazione dei criteri sopra esaminati in relazione alle varie domande oggetto del ricorso.
Procedendo dapprima alle domande che riguardano l'affidamento, reputa il Collegio che, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei Servizi Sociali, debba essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Dalla relazione dei Servizi Sociali, non emergono criticità significative all'interno del nucleo familiare e anzi, come si legge nella stessa, è la sig.ra ad aver riferito all'assistente sociale di Pt_1 aver un buon rapporto con il resistente, soprattutto per quanto concerne la gestione degli impegni della figlia.
Tenuto conto però dell'allegazione, seppur generica, di condotte di violenza assistita e della circostanza che il resistente è imputato in relazione a tali comportamenti per il reato di lesioni aggravate, reputa il Collegio che debba essere disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare al fine di verificare le condizioni psico- fisiche ed il benessere della minore.
I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno altresì provvedere a regolamentare la frequentazione padre-figlia, che dovrà aver luogo tendenzialmente a weekend alternati e, nel corso della settimana, per una o due giornate dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena con eventualità di pernottamento sino alla mattina successiva, da individuarsi sulla base degli impegni professionali dei genitori e delle esigenze della minore.
La minore starà poi con ciascun genitore per due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da individuarsi dalle parti entro il 15 maggio di ogni anno, per sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la permanenza della figlia presso ciascun genitore rispettivamente nei giorni di Natale e Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la permanenza della minore presso ciascun genitore nel giorno di Pasqua
e nel giorno del Lunedì di Pasqua.
Stante la collocazione prevalente della minore presso la madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita a Ravenna, via Carlo Levi n. 29, deve essere assegnata a favore della madre.
Venendo alla domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia, si osserva come la stessa si fondi esclusivamente sul preteso aumento delle esigenze della minore in ragione della sua crescita di età.
Osserva il Collegio come il Tribunale di Ravenna abbia fissato nel decreto cron. n. 1968/2015 un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili a carico del padre e che tale somma, come maggiorata in virtù dell'applicazione ex lege della rivalutazione monetaria, pur considerando le aumentate esigenze della minore, appare tuttora congrua ed adeguata.
Si deve altresì rilevare come, stante l'assenza di informazioni sulle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti al momento dell'introduzione del giudizio iscritto al r.g.v.g. n. 2145/2014 conclusosi con l'emissione del decreto suddetto, non sia possibile valutare in alcun modo se la situazione economica di entrambe le parti sia mutata e in che termini. Pers La domanda finalizzata ad aumentare il contributo al mantenimento a favore della figlia minore deve essere pertanto rigettata.
Parimenti deve essere respinta la domanda relativa all'aumento dell'assegno a favore della sig.ra
Pt_1
In primo luogo, si deve evidenziare come il Tribunale di Ravenna, nel decreto n. 1968/2015, non abbia in alcun modo attribuito alla ricorrente un assegno divorzile ma abbia semplicemente preso atto dell'impegno spontaneamente assunto dal sg. di corrispondere una somma mensile pari CP_1 ad euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
Trattasi, dunque, di un negozio privato che non trova la propria fonte costitutiva nel provvedimento giudiziale.
Ebbene, alla luce di tale precisazione, si deve rilevare come parte ricorrente nulla abbia dedotto al fine di fondare il proprio diritto attuale a percepire un assegno divorzile, d'importo oltretutto superiore alla somma che il sig. si è già impegnato a corrispondere. CP_1
La ricorrente ha allegato genericamente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, senza addurre alcun mutamento sopravvenuto rispetto all'epoca del divorzio, avvenuto ormai oltre dieci anni fa.
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, ad integrazione di quanto disposto dal decreto cron. n. 1968/2015, così decide: Pers
- STABILISCE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti della figlia minore venga disciplinato dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo le indicazioni di cui in parte motiva;
- ASSEGNA alla sig.ra la casa familiare sita a Ravenna, via Carlo Levi n. 29; Parte_1
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare il nucleo familiare, verificando in particolare le condizioni psico-fisiche ed il benessere della minore;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla sig.ra Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini