TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1428
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, in particolare l'art. 40, comma 1, lett. g) del cod. proc. amm. che richiede una procura speciale che indichi l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità competente. Ha escluso che la procura, redatta su foglio separato e depositata in copia informatica, potesse essere considerata 'apposta in calce' al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in quanto non garantisce la contezza del contenuto dell'atto da parte del sottoscrittore né l'anteriorità del rilascio rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., data la chiarezza dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1428
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1428
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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