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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5818/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 maggio 2025 da
1) , nata a [...], il [...], residente a [...]
Pablo Picasso n. 1, codice fiscale , cittadina Italiana con l'avv. Paola Boano CodiceFiscale_1
presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato a [...] il [...], residente a Cernusco sul Naviglio (MI), Parte_2 via Pablo Picasso n. 1, codice fiscale , cittadino Italiano con l'avv. Paola CodiceFiscale_2
Boano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Messina il 20 luglio 1996 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 455, Serie A, Parte 2 in separazione dei beni dal 27 aprile 2022.con atto Notaio Per_1
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_2
nata a [...] il [...], cittadina Italiana Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con Ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta personalmente sottoscritto e depositato in data 14 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) I figli restano collocati presso l'abitazione familiare sita in Cernusco sul Naviglio via Pablo
Picasso n. 1, ove già vivono e risiedono ed ove i genitori si alterneranno a pari tempo una settimana ciascuno a fronte della necessità per stante la patologia autistica di cui è affetta, di stabilità Per_3
nelle abitudini e nei luoghi e consentendo così ad di mantenere inalterato la modalità di Per_2
rapporto con la sorella.
3) Nessun contributo per il mantenimento ordinario di e è posto a carico di padre e Per_2 Per_3
madre poiché la collocazione dei figli è da considerarsi a pari tempo pertanto ciascuno dei genitori sosterrà direttamente le spese necessarie durante la permanenza settimanale alternata nell'abitazione familiare.
gode altresì, a causa della patologia autistica di cui è affetta, di indennità di accompagnamento Per_3 pari ad € 542,02 mensili erogata dall' accreditata sul libretto postale n. 000047762020 (IBAN CP_1
[...]) Ufficio postale di Cernusco sul Naviglio di cui entrambi i genitori possono disporre per le esigenze della figlia.
4) e trascorreranno le vacanze invernali ed estive, e le altre festività annuali, Per_2 Per_3
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, in egual misura con il padre e con la madre secondo gli accordi che i genitori prenderanno via via congiuntamente.
5) Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere ciascuno nella misura del 50%:
- le spese relative il contratto di assunzione dell'assistente familiare sig.ra Persona_4
sottoscritto dalla moglie.
- la retta della scuola privata Istituto Scolastico Maria Immacolata di Gorgonzola di circa € 5.360,00 annuali frequentata dal figlio sino al conseguimento del diploma. Per_2 - le spese mediche non coperte dal SSN inerenti la patologia da disturbo dello spettro autistico da cui è affetta la figlia Per_3
- il costo delle attività sportive di entrambe i figli.
6) Dato atto delle attuali condizioni economiche essendo entrambe i coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento o indennità;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio del passaporto dei figli;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, ulteriori rispetto quelle già regolamentate al punto
5), sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) il marito si impegna a trasferire alla moglie, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la quota di sua proprietà identificata nel 50% del box autorimessa sita la piano interrato in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) via Pablo Picasso n. 1, censito all'NCEU di detto comune- giusta Mod D7A registrato all'UTE di Milano il 1 dicembre 1998 al n 256671 al foglio 28, map 275 sub 69, Via Picasso 1, PS 1; C/6 di 6^, mq 16, RC Euro 52,89. Confini al nord in senso orario: box sub 68, cortile condominiale, box sub 70 e infine corsia comune di manovra. Il trasferimento della quota di proprietà sarà redatto dal notaio Dott. di Garbagnate Persona_5
Milanese, entro 6 mesi dall'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. . Lo stesso avverrà in adempimento delle presenti condizioni di separazione e pertanto beneficerà delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
10) la moglie si impegna a trasferire al marito, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il 50% dell'abitazione familiare sita in Comune di Cernusco sul Naviglio
(MI) via Pablo Picasso n. 1 costituita da un appartamento ad uso abitazione posto su due livelli sito al piano quarto, composto da tre locali, cucina e servizio con annessi locale sottotetto e servizio al piano quinto sottotetto ed un vano di cantina al piano interrato. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) come segue: foglio 28 (ventotto), particella 275 (duecentosettantacinque), già subalterno 19 (diciannove), ora subalterno 706
(settecentosei), categoria A/2, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita catastale euro 695,93, via P.
Picasso n.
1 - piano 4- S1.Confini dell'appartamento: enti comuni, appartamento di proprietà di terzi, area comune, appartamento di proprietà di terzi, prospetto su area comune. Confini della cantina: cantina di proprietà di terzi, terrapieno, corridoio comune d'accesso. Con annessa la proporzionale quota di comproprietà delle parti ed enti comuni dell'intero stabile ed in genere su tutto quanto è da considerarsi condominiale ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civile;
2) il diritto di proprietà in ragione della quota di 1/2 (un mezzo) del seguente immobile, in ditta alla parte venditrice: In
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) via Pablo Picasso n. 1 b) vano ad uso autorimessa posto al piano interrato. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) come segue: foglio 28 (ventotto), particella 275 (duecentosettantacinque), subalterno 60 (sessanta), categoria C/6, classe 6, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq
21,rendita catastale euro 69,41, via P. Picasso n.
1 - piano S1.Confini del vano ad uso autorimessa: altro vano ad uso autorimessa di proprietà di terzi, corsello comune d'accesso, enti comuni, proprietà di terzi. Con annessa la proporzionale quota di comproprietà delle parti ed enti comuni dell'intero stabile ed in genere su tutto quanto è da considerarsi condominiale ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Il trasferimento della quota di proprietà sarà redatto dal notaio Dott. Persona_5 di Garbagnate Milanese, entro sei mesi dall'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. Lo stesso avverrà in adempimento delle presenti condizioni di separazione e pertanto beneficerà delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
11) Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere ciascuno nella misura del 50%:
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione familiare,
- le spese condominiali, il riscaldamento, le utenze e tutte le altre spese inerenti la gestione dell'abitazione familiare.
- le tasse e le imposte gravanti sull'abitazione familiare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * * Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Messina il 20 luglio 1996
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo