Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 899/2020
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Salandin;
Parte_1
PARTE ATTRICE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia
Selletti, Francesca Di Marco, Sara Bravi e Enrico Bertorelle;
, nato a [...] il [...], Controparte_2
contumace;
PARTI CONVENUTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco De Bonis Cristalli;
PARTE CHIAMATA oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni formulate dalla parte attrice : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 27
Tribunale di Bolzano, R.G. 2513/2018, Giudice Dott. Simon Tschanger.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, alla luce altresì della Legge Gelli n. 24 dell'08.03.2017, art. 8, per i titoli e le causali tutte di cui in narrativa e sulla base della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. 2513/2018 instaurato avanti al Tribunale di Bolzano, Giudice
Dott. Simon Tschanger, accertato e dichiarato che la responsabilità per quanto avvenuto ai danni della sig.ra è da imputare alla Parte_1 struttura ospedaliera “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cotignola (RA), Via Corriera
n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ed al Dott. P.IVA_1 CP_2
, residente in [...], Codice Fiscale
[...]
, in accoglimento del ricorso condannarli, sulla base CodiceFiscale_1
dei criteri indicati nel medesimo e secondo la propria responsabilità, al risarcimento in favore dell'attrice, sig.ra , di tutti i danni Parte_1
fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, lavorativi ed ogni altro tipo di danno, nessuno escluso, conseguenti alle indicate responsabilità, secondo i seguenti criteri di quantificazione: danni non patrimoniali quantificati, come illustrato in narrativa, nell'importo complessivo di € 392.318,40 (euro trecentonovantaduemilatrecentodiciotto/40) così determinato, facendo riferimento ai parametri aggiornati indicati dalle Tabelle di Milano, nonché sulla base della CTU del Prof. e del Prof. : danno Per_1 Per_2 biologico permanente: € 319.582,00 calcolato sulla base della CTU del Prof.
e del Prof. e delle valutazioni degli stessi come sopra Per_1 Per_2 riportate, danno biologico temporaneo totale € 2.205,00, danno biologico temporaneo parziale al 50% per 90 gg € 6.615,00, inclusa una congrua pagina 2 di 27 personalizzazione del danno che dovrà tener conto dell'età dell'attrice alla data dell'accaduto, delle conseguenze che la stessa deve tuttora sopportare, dei mutamenti occorsi alla vita della medesima in ambito fisico, psicologico e familiare e sentimentale, personalizzazione che si ritiene pertanto congruo di indicare nel 20% che importa il risarcimento di una somma di € 63.916,40, per tale sfera personale/relazionale; danno da perdita di chance di guarigione, da quantificarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
danno patrimoniale quantificato nell'importo di € 159.759,00 (euro centocinquantanovemilasettecentocinquantanove/00) così determinato sommando l'importo perduto a seguito del licenziamento a titolo di stipendio moltiplicato per almeno 12 anni lavorativi (la signora ha 53 anni ad oggi) e il 45% dell'importo del triplo dell'assegno sociale per un'aspettativa di vita pari a 37 anni (come meglio descritto in narrativa); oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
oltre al rimborso sempre a favore della sig.ra delle spese Parte_1
mediche e medico-legali poste a carico della stessa sia ante causam sia durante il procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. sia successivamente, quantificate in narrativa complessivamente, ad oggi, in € 21.290,30 (euro ventunomiladuecentonovanta/30) come da documentazione giustificativa allegata al ricorso.
O comunque, per l'attrice, le somme maggiori o minori che il Giudice dovesse ritenere di giustizia o congrue.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% relative al procedimento instaurato ex art. 696 - bis c.p.c., come da nota spese allegata al ricorso.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% della presente procedura, come da nota spese depositata.
Salvis iuribus.
pagina 3 di 27 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i danni lamentati della sig.ra a seguito dei trattamenti Parte_1 medici effettuati da parte dei sanitari della struttura ospedaliera “
[...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. e dal Dott. , residente in [...]P.IVA_1 CP_2
(BZ), Via Della Mendola n. 35, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1 venissero relegati nell'alveo di una perdita di chance di guarigione e/o di cura della paziente, in accoglimento del ricorso condannare i convenuti, sulla base dei criteri indicati nel medesimo e secondo la propria responsabilità, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni fisici, morali, patrimoniali, non patrimoniali, lavorativi ed ogni altro tipo di danno emergenti dalla narrativa del ricorso e dalla documentazione al medesimo allegata, conseguenti alle indicate responsabilità, secondo i seguenti criteri di quantificazione: danni da perdita di chance di guarigione e/o cura della paziente e danni morali quantificati sulla base dei parametri aggiornati indicati dalle Tabelle di Milano, nonché sulla base delle risultanze peritali della CTU del Prof. e del Prof. , nella somma che sarà Per_1 Per_2
ritenuta di giustizia;
una congrua personalizzazione del danno non patrimoniale che tenga conto dell'età dell'attrice alla data dell'occorso pari a trentasette anni e delle conseguenze che la stessa è costretta a sopportare come illustrate nella narrativa del ricorso;
le conseguenze lavorative del fatto liquidate in via equitativa o quantomeno come appesantimento del punto percentuale;
oltre al rimborso delle spese medico legali, sia ante causam sia relative al procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. poste a carico della stessa, pari complessivamente ad € 21.290,30 (euro ventunomiladuecentonovanta/30), come da documentazione giustificativa allegata al ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi, calcolati sulla base dei criteri indicati in narrativa, dal fatto all'effettivo soddisfo, ovvero quelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa o che il Giudice riterrà congrue.
pagina 4 di 27 Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% relative al procedimento instaurato ex art. 696 - bis c.p.c., come da nota spese allegata al ricorso.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% della presente procedura, come da nota spese depositata.
Salvis iuribus.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale, qualora non ritenesse di applicare i criteri sopraindicati, condannare i convenuti, ossia la struttura ospedaliera
“ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. , ed il Dott. , residente in P.IVA_1 CP_2
Bolzano (BZ), Via Della Mendola n. 35, Codice Fiscale C.F._1
, al risarcimento in favore della sig.ra di tutti i
[...] Parte_1
danni fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, lavorativi e di ogni tipo di danno, nessuno escluso, patiti dalla medesima, determinandoli in via equitativa, oltre al rimborso a favore della sig.ra delle Parte_1
spese medico-legali, poste a carico della medesima sia ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. sia successivamente, quantificate complessivamente, ad oggi, in € 21.290,30 (euro ventunomiladuecentonovanta/30), come da documentazione giustificativa allegata al ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi quantificati sulla base di quanto indicato in narrativa dall'evento al saldo a favore dell'attrice.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% relative al procedimento instaurato ex art. 696 - bis c.p.c., come da nota spese allegata al ricorso.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% della presente procedura, come da nota spese depositata.
Salvis iuribus.
pagina 5 di 27 IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]” formulate dalla convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e Controparte_1
in diritto e, conseguentemente, dichiarare la struttura esente da ogni responsabilità;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con il medico parte in causa, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare il dott. a rimborsare a CP_2 Controparte_1
qualsivoglia somma che quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
c) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualche responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_1
- dichiarare il dott. tenuto a manlevare e tenere indenne CP_2 CP_1 da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in
[...] conseguenza di accertate responsabilità del predetto medico e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura alla ricorrente rispetto alle prestazioni in questione e, in ogni caso,
- dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne CP_3 CP_1
da quanto sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza
[...]
dei fatti descritti nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, condannare la predetta assicurazione al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla concludente in favore della sig.ra oltre che alla rifusione delle Pt_1
pagina 6 di 27 spese legali sostenute dalla concludente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.;
d) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa” formulate dalla parte chiamata CP_3
“Voglia il Tribunale di Bolzano
a) respingere ogni domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di CP_3
b) con vittoria di spese, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
A seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Bolzano, R.G. 2513/2018), con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. d.d.
04.03.2020, ha evocato in giudizio la struttura ospedaliera Parte_1
e il dott. , chiedendo la loro Controparte_1 CP_2
condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza di un intervento neurochirurgico eseguito in data 31.05.2004 e facendo valere, in particolare, un danno non patrimoniale di complessivi € 392.318,40 (di cui € 2.205,00 a titolo di inabilità temporanea totale, € 6.615,00 a titolo di inabilità temporanea parziale, € 319.582,00 a titolo di invalidità permanente, €
63.916,40 a titolo di personalizzazione), un danno da perdita di chance di guarigione da quantificare in via equitativa, nonché un danno patrimoniale di complessivi € 159.759,00 per l'incapacità lavorativa (di cui € 24.975,00 per il lavoro casalingo, € 134.784,00 per l'attività di impiegata part time a seguito di licenziamento nel dicembre 2019), il tutto oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione e/o cura della paziente, nonché, in via ulteriormente subordinata, la determinazione del danno in via equitativa.
In ogni caso, ha chiesto il rimborso delle spese mediche e medico-legali di complessivi € 21.290,30, con vittoria delle spese di lite anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Costituitasi con comparsa d.d. 12.10.2020, ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, nonché, in pagina 7 di 27 via subordinata, la condanna del dott. a rimborsarle qualsivoglia CP_2
somma che fosse chiamata a corrispondere alla ricorrente. Ha inoltre chiamato in causa la propria assicurazione per essere tenuta indenne in caso di condanna.
Costituitasi con comparsa d.d. 22.12.2020, la chiamata in causa CP_3
ha eccepito il difetto di copertura assicurativa per danni cagionati da
[...]
personale non dipendente (della quale il dott. Controparte_1
, associandosi nel merito alle difese della CP_2 Controparte_1
[...]
All'udienza del 07.01.2021, il Giudice ha dichiarato la contumacia del dott.
e disposto il passaggio dal rito sommario ex art. 702 bis ss. CP_2
c.p.c. al rito ordinario di cognizione.
2. Decisione
2.1 Il fatto accertato
Le risultanze della relazione di consulenza tecnica preventiva medico legale e neurochirurgica d.d. 16.04.2019 (doc. 3 attrice), redatta dai consulenti prof.
e prof. , nonché integrata dagli stessi Persona_3 Persona_4
in data 26.06.2019 (doc. 4 attrice) e nel presente giudizio di merito con chiarimenti d.d. 29.11.2021, vengono interamente fatte proprie da questo
Tribunale, in quanto supportate da un corretto e logico iter motivazionale.
Tanto stabilito, si procede innanzitutto ad una succinta ricostruzione del fatto, così come accertato dai suddetti consulenti.
all'epoca trentasettenne, è stata ricoverata il 30.05.2004 Parte_1
presso la struttura ospedaliera con diagnosi Controparte_1
“Nevralgia del trigemino a sinistra”, insorta da circa un anno, “con sintomatologia dolorosa irradiata a tutto l'emivolto di sinistra e con comparsa di brevi scosse elettriche della durata di alcuni secondi associate a parestesie all'emilingua sinistra e a spasmo della orbicolare della bocca sinistra” (CTU d.d. 16.04.2019, pp 14-15).
In data 31.05.2004, è stata sottoposta ad intervento neurochirurgico di
“microdecompressione vascolare del nervo trigemino attraverso craniectomia retromastoidea sinistra”, suggerito ed eseguito dal dott. CP_2
pagina 8 di 27 . Rilevano i CTU che la sintomatologia era da inquadrare come CP_2
“nevralgia trigeminale atipica” e come tale suscettibile di “giovare di una decompressione mircrovascolare come quella descritta nell'intervento praticato alla signora [ma] il tasso di successo dell'intervento è Pt_1
notevolmente più basso di quanto si registra nei casi di nevralgia tipica e la percentuale di recidiva delle algie è notevolmente più alta” (CTU d.d.
16.04.2019, pp. 15-16). Non propongono, però, trattamenti alternativi.
Durante l'intervento, all'induzione dell'anestesia, si è verificato uno shock anafilattico. soffre di un'allergia al lattice, conosciuta dai Parte_2
sanitari (CTU d.d. 16.04.2019, pp. 16-17), ma secondo i CTU non è possibile chiarire se lo shock anafilattico verificatosi sia da imputare al lattice:
“Comunque che si sia verificato uno shock anafilattico da lattice o, meno probabilmente, da farmaci è un fatto grave, che di per sé deve indurre a sospendere l'intervento, tanto più se è un intervento non urgente” (CTU d.d.
16.04.2019, p. 23). Il chirurgo operatore, invece, anche se “la sospensione dell'intervento sarebbe stata condotta più prudente” (CTU d.d. 16.04.2019,
p. 17), non ha sospeso l'intervento.
Per quanto riguarda poi l'esecuzione dell'intervento chirurgico, risulta dal verbale operatorio che il cervelletto, all'apertura durale, era “notevolmente pulsante e protrudente dalla breccia durale”. Al riguardo scrivono i CTU:
“Viene posta 'una spatola di retrazione cerebellare', cosa tutt'altro che usuale in questi casi e che denota che era presente un rigonfiamento cerebellare. La detensione che viene ottenuta con la deliquorazione è definita
'discreta'. Non si comprende cosa significhi l'espressione 'Rimane tuttavia l'impressione che il sia spinto da una notevole pulsazione dei Persona_5
rami cerebrali come in una grave ipertensione sistemica di vecchia data' e
'La pulsazione difatti risulta abnorme'” (CTU d.d. 16.04.2019, pp. 17-18).
Secondo i CTU, l'inadeguatezza consiste proprio “nell'indicazione a voler operare ed effettuare manovre su un cervelletto che al momento dell'intervento era teso. […] Si ritiene […] che aver voluto operare il paziente anche dopo lo shock anafilattico con evidente tensione cerebellare abbia determinato il danno cerebellare” (CTU d.d. 16.04.2019, p. 25).
pagina 9 di 27 Nelle ore successive, infatti, sono comparsi “disturbi dei nervi cranici”, un
“deficiti cerebellare sinistro” ed un “idrocefalo conseguente che ha necessitato un intervento di derivazione liquorale esterna”. Concludono i
CTU: “I deficit presentati dalla paziente sono da ritenere conseguenza dell'intervento e delle manovre chirurgiche effettuate quando il parenchima cerebellare era edematoso. La pronta diagnosi ed il successivo trattamento delle complicazioni sono da considerare adeguati alla vicenda clinica” (CTU
d.d. 16.04.2019, p. 18).
Alla dimissione in data 17.06.2004, quindi, “non Parte_1
lamentava più il dolore in territorio trigeminale sinistra, ma presentava deficit del VI nervo cranico sinistro con diplopia, del VII sinistro periferico e del X con disartria e disfonia” (CTU d.d. 16.04.2019, p. 19), con trattamento riabilitativo fino al 14.09.2004 (CTU d.d. 16.04.2019, p. 20).
Dopo le terapie riabilitative “sono residuati postumi permanenti rappresentati […] da un deficit completo dell'VIII nervo cranico di sinistra, un deficit del VII nervo cranico di sinistra (Scala House-Brackmann III), un deficit del V° nervo cranico di sinistra sulle 3 branche, un deficit lieve del X nervo cranico di sinistra con disturbi della deglutizione, una emisindrome cerebellare sinistra con dismetria e difficoltà nella deambulazione” (CTU
d.d. 16.04.2019, p. 20).
Considerato che l'intervento – anche in assenza di complicazioni – avrebbe comportato qualche giorno di ricovero e altrettanti di convalescenza, i CTU hanno riconosciuto a un'inabilità temporanea totale per 15 Parte_1 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per ca. 3 mesi, nonché un danno biologico permanente attorno al 45% (CTU d.d. 16.04.2019, pp. 20-
21).
Secondo i CTU, “sicuramente tali postumi comportano maggiore difficoltà ed affaticamento nell'attività di lavoro impiegatizio, con necessità di riduzione di orario e di maggiore riposo intervallare” (integrazione CTU
d.d. 29.11.2021, p. 3). Le stesse considerazioni valgono per l'abituale attività di casalinga (CTU d.d. 16.04.2019, p. 21).
2.2 La responsabilità
pagina 10 di 27 Secondo giurisprudenza consolidata ormai positivizzata (art. 7 c. 1 legge n.
24/2017), la struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio ed anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per fatti dolosi o colposi dei suoi ausiliari: “L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8826/2007, Rv. 599205 - 01). “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228
c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8826/2007, Rv.
599206 - 01).
L'esercente la professione sanitaria, invece, sin dall'introduzione dell'art. 7 c.
3 legge n. 24/2017, risponde del proprio operato a titolo extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tale norma, però, non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: “Le norme sostanziali contenute nella […] legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.
138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass., Sez.
pagina 11 di 27 3, Sentenza n. 28994/2019; da ultimo confermato da Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 6134/2025).
Poiché l'intervento è stato eseguito in data 31.05.2004, non si applica la nuova normativa ma il regime previgente. Anche il dott. , CP_2
dunque, secondo giurisprudenza consolidata, risponde a titolo di responsabilità contrattuale in virtù del contatto sociale qualificato instauratosi con il paziente: “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale.
Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 589/1999, Rv. 522538 - 01). Sia la struttura che il medico rispondono quindi a titolo contrattuale.
Tanto stabilito, si applica per entrambi l'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10050/2022, Rv.
664402 - 01). Il paziente deve dunque soltanto provare la fonte del suo credito, nonché il nesso di causalità tra condotta e danno.
Orbene, essendo la paziente stata operata dal dott. presso la CP_2
struttura ospedaliera il contratto di spedalità Controparte_1
con la struttura è concluso, il contatto sociale qualificato con il chirurgo operatore instaurato e la fonte del credito provata.
pagina 12 di 27 Il nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il danno è, invece, provato (secondo il criterio del “più probabile che non”) dalla documentazione versata in atti come valutata dalla CTU;
quest'ultima ha, infatti, evidenziato in modo chiaro che i “deficit presentati dalla paziente sono da ritenere conseguenza dell'intervento e delle manovre chirurgiche effettuate quando il parenchima cerebellare era edematoso” (CTU d.d.
16.04.2019, p. 18).
È inoltre accertata la colpa del medico, che fonda la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. per l'operato dei suoi ausiliari. Il verificarsi dello shock anafilattico, infatti, “è un fatto grave, che di per sé deve indurre a sospendere l'intervento, tanto più se è un intervento non urgente” (CTU d.d.
16.04.2019, p. 23). I CTU hanno sottolineato “che la letteratura medica in generale indica che in caso di shock anafilattico è prudente astenersi dal proseguire un intervento chirurgico […] Per di più dalla grafica risulta un periodo di grave ipotensione […] protrattosi per alcuni minuti. È noto a qualsiasi medico che l'ipotensione come l'ipossia determini un edema citotossico, che certo rende molto più difficile e rischiosa una chirurgia sul sistema nervoso centrale: edema che peraltro si è constatato in sede intraoperatoria” (integrazione della CTU d.d. 26.01.2019, p. 2). Secondo i
CTU, “l'inadeguatezza [consisteva proprio] nell'indicazione a voler operare ed effettuare manovre su un cervelletto che al momento dell'intervento era teso” (CTU d.d. 16.04.2019, p. 23).
Va ribadito che la struttura risponde per fatto proprio. È vero che l'esecuzione dell'operazione sul cervelletto teso ha causato il danno cerebellare. Il cervelletto teso, però, era – secondo il “più probabile che non”
– conseguenza dello shock anafilattico: “Francamente pensare, di fronte ad una paziente che ha avuto pochi minuti prima uno shock anafilattico, che la tensione cerebellare sia determinata da una 'grave ipertensione sistemica di vecchia data', pare veramente poco realistico” (CTU d.d. 16.04.2019, p. 18).
Lo shock anafilattico si è verificato “da lattice o, meno probabilmente, da farmaci” (CTU d.d. 16.04.2019, p. 23). Comunque sia, rientra nella responsabilità della struttura (la struttura sanitaria “è tenuta ad una pagina 13 di 27 prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8826/2007, Rv. 599205 - 01) – che era a conoscenza dell'allergia
– mettere a disposizione tanto una sala operatoria latex-free quanto farmaci adeguati ecc.; circostanze che la struttura non ha provato di aver fornito. La decisione del medico chirurgo di non sospendere l'intervento – nonostante la tensione cerebellare – non è invece condotta totalmente abnorme in grado di interrompere il nesso di causalità.
Ciò posto, la struttura ospedaliera e il chirurgo Controparte_1
operatore dott. rispondono in via solidale nei confronti della CP_2
paziente per il risarcimento del danno subìto.
2.3 La liquidazione del danno a) Il danno non patrimoniale
La CTU ha riconosciuto a un'invalidità temporanea totale Parte_1 per 15 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% per ca. 3 mesi, nonché un danno biologico permanente attorno al 45% (CTU d.d.
16.04.2019, pp. 20-21).
Come già delineato sub 2.2, i criteri di liquidazione del danno contemplati dalla legge n. 24/2017, ed in particolare il richiamo degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005 nell'art. 7 c. 4, sono di immediata applicazione. La nuova
Tabella Unica nazionale, però, adottata ai sensi dell'art. 138 d.lgs. n.
209/2005 per lesioni di non lieve entità, si applica soltanto “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (art. 5 DPR
n. 12/2025).
Nel caso de quo si applica dunque il sistema previgente, ossia la liquidazione del danno tramite le Tabelle di Milano. Al fine di garantire l'uniformità della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno biologico (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 12408/2011, Rv. 618048 - 01), infatti, “il giudice deve applicare pagina 14 di 27 la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33770/2019, p. 3),
e dunque la tabella del 2024.
Per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la tabella del 2024 riconosce al danneggiato l'importo di € 115,00. Tale somma comprende la sofferenza soggettiva media che si presume. Poiché l'attrice non ha allegato e provato peculiarità del caso concreto, non è necessario procedere ad un aumento personalizzato.
Il danno derivante da inabilità temporanea totale per 15 giorni va dunque liquidato nell'importo di € 1.725,00 e quello derivante da inabilità temporanea parziale al 50% per 90 giorni nell'importo di € 5.175,00. Per
l'inabilità temporanea vanno dunque riconosciuti complessivi € 6.900,00.
Al fine di poter calcolare gli interessi compensativi, il danno liquidato tramite le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione deve essere devalutato – per quanto riguarda l'inabilità temporanea – alla data del sinistro. Su tale somma si calcolano poi rivalutazione ed interessi compensatavi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.
Devalutando, pertanto, il danno di € 6.900,00 alla data del sinistro del
31.05.2004, si ricava l'importo di € 4.755,34. Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza, il danno per l'inabilità temporanea va liquidato nell'importo finale di € 8.907,88.
Per quanto riguarda invece l'invalidità permanente del 45%, il Tribunale ritiene di riconoscere non soltanto il danno biologico, ma anche il danno morale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9006/2022, Rv. 664553 - 01).
pagina 15 di 27 Nel ricorso introduttivo (p. 33), infatti, è stato allegato che nella sig.ra
[...]
“è scomparso […] il sorriso interiore per la conseguente costante Pt_1 sofferenza che la affligge”. La sussistenza della sofferenza interiore si desume dai gravi postumi permanenti e lo stato di depressione è peraltro evincibile da certificazione medica (doc. 5 attrice).
Accertata l'esistenza del danno morale (sofferenza soggettiva interiore), entrambe le voci di danno della tabella devono essere liquidate: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le
Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno)” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 15733/2022, Rv. 665015 - 01).
Poiché l'attrice aveva 37 anni alla data del sinistro, vanno riconosciuti €
251.051,00 a titolo di danno biologico/ dinamico-relazionale ed € 125.526,00
a titolo di danno morale/ sofferenza soggettiva interiore, e quindi complessivi
€ 376.577,00.
Tale importo va devalutato alla fine del periodo di inabilità temporanea
(15.09.2004) ad € 260.787,40. Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi da tale data fino alla data della presente sentenza, il danno per l'invalidità permanente va liquidato nell'importo finale di €
484.257,40.
L'attrice ha inoltre chiesto la personalizzazione del danno biologico almeno nel 20%. Va però evidenziato che poste ulteriori possono essere prese in considerazione soltanto ove “la posta pretesa non sia stata già riconosciuta”
e qualora ricorrano “conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14246/2020, p. 7). Infatti, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo pagina 16 di 27 in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31681/2024, Rv. 672983 - 01).
L'attrice ha chiesto la personalizzazione del risarcimento, “tenuto conto dell'età del soggetto e delle menomazioni descritte, [nonché] in considerazione del profondo pregiudizio anche estetico […]: infatti, a seguito dell'intervento de quo la sig.ra non è più in grado di Pt_1 sorridere [ed] è scomparso nella sig.ra anche il sorriso interiore” Pt_1
(ricorso introduttivo, p. 33).
Orbene, l'età dell'attrice è già considerata dalla tabella in sede di liquidazione del danno biologico. Non può dunque essere riconosciuta nessuna personalizzazione in parte qua, poiché comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Per quanto riguarda invece il pregiudizio estetico e l'impossibilità di sorridere, il Tribunale ritiene che ciò sia una conseguenza tipica del deficit del VII nervo cranico di sinistra (Scala House-Brackmann
III), che comporta appunto una paralisi facciale. Non si tratta dunque di una conseguenza anomala e del tutto peculiare, in grado di giustificare una personalizzazione. Proprio anche con riferimento al danno estetico, la
Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il Giudice può incrementare il risarcimento in sede di personalizzazione soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23778/2014,
Rv. 633405 - 01), nel caso qui in esame non sussistenti.
La scomparsa del sorriso interiore, invece, è già stata considerata quale danno morale soggettivo ed il rispettivo risarcimento non può essere duplicato. Ciò posto, non va riconosciuta alcuna personalizzazione.
In definitiva, il danno non patrimoniale sofferto da va Parte_1 liquidato nell'importo complessivo di € 493.165,28 (€ 8.907,88 + €
484.257,40= € 493.165,28), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
b) Il danno da perdita di chance di guarigione pagina 17 di 27 Il danno da perdita di chance di guarigione non è stato sufficientemente allegato. L'attrice, infatti, si è limitata ad esporre quanto segue: “Nell'ambito della quantificazione del danno non patrimoniale, dovrà essere considerata anche la perdita di chance di guarigione, alla quale viene ormai unitamente riconosciuta natura contrattuale, rientrando nella più ampia categoria della colpa professionale, quantificata nella somma che sarà ritenuta di giustizia”
(ricorso introduttivo, p. 35). La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione va dunque rigettata per difetto di allegazione.
Ad abundantiam, si rileva che essa non sarebbe comunque fondata. Secondo la giurisprudenza, infatti, la perdita di chance costituisce evento di danno risarcibile soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente: “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28993/2019,
Rv. 655791 - 01).
I CTU, invece, hanno affermato che per la nevralgia trigeminale atipica, sofferta dalla paziente, “il tasso di successo dell'intervento è notevolmente più basso di quanto si registra nei casi di nevralgia tipica e la percentuale di recidiva delle algie è notevolmente più alta” (CTU d.d. 16.04.2019, pp. 15-
16). La possibilità di supportare minori sofferenze non era dunque apprezzabile, seria e consistente.
c) L'incapacità lavorativa specifica
L'attrice fa valere i danni derivanti da incapacità lavorativa specifica, tanto per l'attività di impiegata quanto per il lavoro casalingo. La CTU ha, infatti, accertato un'incapacità lavorativa specifica parziale, senza esprimere una valutazione percentuale: “Quanto alla incidenza di tale situazione menomativa sulla capacità lavorativa specifica di impiegata, sicuramente pagina 18 di 27 tali postumi comportano maggiore difficoltà ed affaticamento nell'attività di lavoro impiegatizio, con necessità di riduzione di orario e di maggiore riposo intervallare” (integrazione CTU d.d. 29.11.2021, p. 3). Le stesse considerazioni valgono per l'abituale attività di casalinga (CTU d.d.
16.04.2019, p. 21).
Secondo la Cassazione, il “danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito. In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita
[…]. Questo danno, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 cod. civ., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4289/2024).
Innanzitutto, va dunque calcolato il reddito annuale perduto dall'attrice a seguito di licenziamento nel dicembre 2019, comprensivo degli elementi accessori purché provati. Dal cedolino del novembre 2019 (doc. 14 attrice),
pagina 19 di 27 infatti, risulta un reddito mensile di € 936,00 e si tiene conto anche del contributo INPS di € 149,66 risultante dal medesimo cedolino. Sommando le due cifre, va riconosciuto la somma mensile di € 1.085,66 (€ 936,00 + €
149,66 = € 1.085,66) e quindi – non avendo l'attrice provato di aver ricevuto
14 mensilità – l'importo annuale di € 14.113,58 (1.085,66 x 13 = €
14.113,58). A ciò si aggiunge il TFR di € 901,34, calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. (€ 936,00 x 13 / 13,5 = € 901,34). Il reddito annuale complessivo dell'attrice (che lavora part-time al 75%), che costituisce la base per la quantificazione del lucro cessante, è dunque pari ad € 15.014,92 (€ 14.113,58
+ € 901,34 = € 15.014,92).
Orbene, la CTU ha accertato un'incapacità lavorativa meramente parziale.
Poiché l'attrice ha svolto fino al 2019 un lavoro part-time al 75%, questo giudice ritiene provato la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 25%. Va dunque risarcito nel caso di specie soltanto il 25% del reddito full-time (100%) e quindi € 5.004,97 (€ 15.014,92 / 75% x 25% = €
5.004,97).
Tale importo va capitalizzato secondo le tabelle dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano del 2023. Poiché al momento del Parte_1
licenziamento aveva 52 anni con residui 12 anni lavorativi, si applica il coefficiente moltiplicativo di 12,47. Il danno derivante da incapacità lavorativa specifica va dunque liquidato nell'importo finale di € 62.411,98 (€
5.004,97 x 12,47 = € 62.411,98), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Avendo l'attrice lavorato a tempo pieno prima del sinistro, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in relazione al lavoro domestico rimane assorbita da quanto riconosciuto a titolo di perdita parziale della capacità lavorativa specifica.
d) Il rimborso spese ha inoltre chiesto il rimborso delle spese mediche e Parte_1
medico-legali di complessivi € 21.290,30. Tali spese costituiscono vere e proprie voci di danno emergente: € 10.711,60 a titolo di spese di CTP medico-legale ante causam (doc. 6 della cartella sub doc. 1 attrice, doc. 17 attrice;
importo riconosciuto congruo dalla CTU d.d. 16.04.2019, p. 21); €
pagina 20 di 27 7.381,00 a titolo di spese di CTP medico-legale R.G. 2513/2018 (docc. 8 e 18 attrice); € 3.197,70 a titolo di spese di CTU medico-legale R.G. 2513/2018
(doc. 6 attrice). Trattandosi di debiti di valore, si applicano rivalutazione ed interessi compensativi dalla data delle rispettive fatture fino alla data della presente sentenza. Il danno per il rimborso delle spese mediche e medico- legali va dunque liquidato nell'importo finale di € 26.336,57.
Anche le spese processuali per l'instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vanno liquidate come danno emergente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30854/2023, Rv. 669454 - 01). La rispettiva prova si desume dalla nota spese allegata all'atto introduttivo che documenta un compenso di € 5.921,00, oltre
15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA, e quindi complessivi € 8.639,45.
Non avendo però l'attrice provato quando (data) ha pagato il proprio avvocato, la rivalutazione e gli interessi compensativi non vanno riconosciuti in parte qua difettando la rispettiva prova.
L'attrice ha dunque diritto all'importo di complessivi € 34.976,02 a titolo di rimborso per spese anticipate, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
e) Riepilogo importi dovuti
Per quanto premesso, i convenuti sono tenuti (in solido tra loro) a pagare all'attrice le seguenti somme: per danno non patrimoniale: € 493.165,28 per danno patrimoniale (perdita capacità lav. spec.):€ 62.411,98 rimborso spese: € 34.976,02 totale: € 590.553,28 il tutto oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
2.4 Le quote di responsabilità nel rapporto interno tra il dott.
e la CP_2 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 9 c. 1 legge n. 24/2017, l'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Senonché tale norma sostanziale non ha (come già più volte ricordato) efficacia retroattiva.
pagina 21 di 27 Si applica dunque la normativa anteriore alla legge n. 24/2017.
A tale riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “E' stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile,
e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass.,
11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista
(e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte -appunto nella misura del 50%- al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019:
“In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del
2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi pagina 22 di 27 dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il secondo motivo va quindi accolto, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.” (Cass. 28642/2024).
pagina 23 di 27 Orbene, nel caso qui in esame è emersa – per le ragioni già sopra evidenziate
– un concorso di responsabilità tra il medico operatore chirurgo e la struttura;
tale concorso va quantificato – nel rapporto interno dei condebitori struttura sanitaria e dott. – nella misura del 50% ciascuno. Ma anche laddove CP_2
non si volesse condividere tale conclusione opererebbe comunque il principio secondo il quale la responsabilità va di “regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale” non avendo la struttura dimostrato nel caso qui in esame
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass.,
11/11/2019, n. 28987).” (Cass. 28642/2024).
Va dunque accertato che il dott. e la struttura sanitaria rispondono, nel CP_2
loro rapporto interno, ciascuno nella misura del 50% del danno cagionato alla paziente Parte_1
Non può in questa sede essere, invece, pronunciata una condanna del dott.
a rifondere alla struttura sanitaria quanto CP_2 CP_1 Controparte_1
questa in futuro eventualmente pagherà all'attrice in eccesso alla propria quota di responsabilità qui accertata, poiché l'azione di regresso, che consente a un condebitore solidale di rivalersi sugli altri condebitori per ottenere la quota di debito che ciascuno di essi deve contribuire, si può esercitare solo dopo che il condebitore abbia effettivamente pagato l'intero debito (cfr. Cass.
21482/2007: “In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora abbia pagato l'intero debito giacchè, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali.”).
2.5 La polizza assicurativa pagina 24 di 27 ha eccepito il difetto di copertura assicurativa per danni CP_3
cagionati dal personale non dipendente. Di recente la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto, proprio in relazione al tipo di polizza assicurativa fatta valere dalla struttura ospedaliera nel presente processo (doc.
4 convenuta). Secondo la Cassazione, infatti, la polizza in oggetto copre anche il danno cagionato da personale non dipendente: “Nella descrizione del
Cont rischio è dunque inclusa la responsabilità della per il fatto proprio, per il fatto dei dipendenti e per il fatto dei non dipendenti, senza nessuno spazio per elucubrazioni manipolative o limitative del senso” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 29489/2024, p. 4). Si rinvia per relationem alla motivazione di detta ordinanza.
Ciò posto, va condannata a tenere indenne e manlevare la CP_3 struttura ospedaliera da quanto quest'ultima deve pagare a Parte_1
in forza del dispositivo della presente sentenza.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) sicché le parti
[...]
e dott. vanno condannate, in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio Parte_1
che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55), e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (tabella n. 2, scaglione € 520.000,01- € 1.000.000,00 e quindi parametri medi previsti per le controversie di valore fino a € 520.000,00 aumentati del 30% ex art. 6 DM 55/2014): per la fase di studio € 4.607,20, per la fase introduttiva € 3.039,40, per la fase istruttoria € 13.534,30 e per la fase decisionale € 8.013,20, e quindi complessivamente € 29.194,10 per compenso totale, oltre ad € 300,14 per anticipazioni (di cui € 259,00 per pagina 25 di 27 contributo unificato, € 27,00 e € 2,58 per marche da bollo nonché € 11,56 per spese di notifica;
ogni altra anticipazione indicata nella nota spese attorea non può essere considerata in quanto non dettagliatamente descritta e documentata) e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
l'assicurazione va condannata a tenere indenne CP_3 [...]
ai sensi dell'art. 1917 c. 1 c.c., di quanto Controparte_1 quest'ultima dovrà pagare all'attrice per spese processuali.
La va inoltre condannata a rifondere alla parte CP_3 [...]
(ex art. 1917 c. 3 c.c. ma anche ex art. 91 cpc, essendo la Controparte_1
anche direttamente soccombente nei confronti della CP_3 [...]
anche le spese processuali da quest'ultima sostenute nel Controparte_1
presente processo che sono liquidate, sempre secondo i medesimi parametri appena indicati, in complessivamente € 29.194,10 per compenso totale, oltre ad € 286,00 per anticipazioni e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Le spese della CTU contabile, come liquidate nel corso del presente processo con decreto d.d. 07.12.2022, vanno poste definitivamente a carico di CP_3 che va condannata a rifondere all'attrice quanto da quest'ultima
[...]
anticipata al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che la responsabilità dei danni subìti da Parte_1
in conseguenza dell'intervento chirurgico di cui in motivazione
[...]
va ascritta in via solidale alla struttura sanitaria Controparte_1
e al medico dott. ;
[...] CP_2
2. condanna la ed il dott. , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a pagare all'attrice a titolo di Parte_1 risarcimento del danno l'importo di € 590.553,28 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
pagina 26 di 27 3. condanna la e il dott. , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del Parte_1 presente processo che liquida in € 29.194,10 per compenso totale ed €
300,14 per anticipazioni, oltre al 15% sul compenso totale per spese forfetarie, oltre a CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge;
4. accerta e dichiara – ai fini del rapporto interno tra i condebitori
[...]
e dott. – che al dott. e Controparte_1 CP_2 CP_2
alla va attribuita una quota di Controparte_1
responsabilità nella misura del 50% ciascuno per il sinistro oggetto della presente causa;
5. condanna a tenere indenne e manlevare CP_3 [...]
per quanto quest'ultima è tenuta a pagare ai sensi dei Controparte_1
punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo;
6. condanna a rifondere a le CP_3 Controparte_1 spese del presente processo che liquida in € 29.194,10 per compenso totale ed € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% sul compenso totale per spese forfetarie, oltre a CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge;
7. pone le spese della CTU contabile, come liquidate nel corso del presente processo con decreto d.d. 07.12.2022, definitivamente a carico di CP_3
e la condanna a rifondere all'attrice quanto da quest'ultima pagato al
[...] consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso in Bolzano, il giorno 16/05/2025.
Il Giudice
Simon Tschager
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