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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2024, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 356/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. ZAMENGO SILVIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrenti –
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione consensuale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “1-autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano e con obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle stesse.
2-Il sig. lavora a Cremona dal lunedì al Parte_2
venerdì e vive presso un immobile in locazione a Cremona. Quando il sig. ritorna il venerdì dal luogo di lavoro Parte_2
trascorrerà con i figli un week-end alternato dal venerdì alla domenica o in un altro immobile diverso dalla casa coniugale o nella casa coniugale. Nei week-end in cui il padre starà con i figli nella casa coniugale la signora andrà a trascorrere il week-end Pt_1
presso la casa dei propri genitori e/o in un altro luogo. La predetta collocazione dovrà essere previamente concordata tra gli stessi genitori nei week-end in cui i figli dovranno stare con il padre. I
week-end in cui il sig. li trascorrerà con Parte_2
i figli presso la casa coniugale, si obbliga a fare ed acquistare la spesa alimentare.
Il sig. entro sei mesi dalla data Parte_2
dell'omologa della presente separazione provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale.
Considerato che
le utenze domestiche quali: luce, acqua, gas e tasse rifiuti della casa coniugale sono intestate al sig. le parti Parte_2
decidono concordemente di lasciare le intestazioni al sig.
Parte_2
3-la casa coniugale sita in Spinea (VE) Via Bressanone n°13 verrà
assegnata con i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio presenti all'interno della stessa (ad eccezione degli effetti personali del signor ) alla signora la Parte_2 Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas e rifiuti saranno a carico della signora Parte_1
4-il Sig. lascerà la casa coniugale e Parte_2
trasferirà la propria residenza entro sei mesi dall'omologa della separazione consensuale.
5-ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita della casa coniugale a terzi e/o alla divisione della casa con cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi dovrà essere decisa congiuntamente dagli stessi, con accordi scritti che dovranno essere previamente condivisi e comunque non prima che entrambi i figli siano economicamente autosufficienti.
6-il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza prevalente presso la casa familiare che sarà
assegnata alla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario. Il figlio abiterà nella casa coniugale Per_1
unitamente alla madre. I genitori potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei figli, della loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
7-il padre dovrà tenere con sé i figli e un week-end Per_1 Per_2
alternato al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera. Nei week-end in cui il sig. dovrà Parte_2
tenere con sé i figli, lo stesso andrà in un immobile diverso dalla casa coniugale e/o rimarrà nella casa coniugale con i figli e la signora andrà per il week-end presso la casa dei propri Pt_1
genitori e/o presso altro immobile, il tutto previo accordo tra i signori e . Per quanto riguarda le festività Pt_1 Parte_2
natalizie, pasquali e durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli e , tenendo in considerazione anche i desideri degli Per_1 Per_2
stessi al fine di trascorrere il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
ad anni alternati con la madre o con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno una o due settimane con il padre anche non consecutive, previo accordo con la madre, e una settimana durante le vacanze invernali, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascun figlio;
8-il Sig. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento per i figli verserà alla signora la Parte_1
somma mensile di euro 375,00 per ogni figlio, quindi la somma complessiva di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), assegno che verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere dall'anno e mese successivo a quello della comparizione personale dei coniugi, sostituita dal deposito delle note scritte,
da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla signora con il seguente IBAN: Parte_1
[...] AN IO , oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli previa esibizione di idonea documentazione da parte della madre come meglio individuate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019
e consegnato in copia ai ricorrenti.
9-i coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese necessarie per i figli rimarranno a carico della signora
[...]
Parte_1
10- l'assegno unico sarà richiesto dal sig. Parte_2
il quale si obbliga a versarlo alla signora Parte_1
mediante accredito diretto sul conto corrente della signora
. Parte_1
11- le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Wolksvagen T rock Intestata al sig. Parte_2
ed in uso allo stesso
[...]
b) Auto modello Ford Fiesta intestata alla signora Parte_1
ed in uso alla stessa.
Le rispettive polizze di assicurazione ed i bolli delle auto saranno pagate da ognuno dei ricorrenti con riferimento all'intestazione della propria autovettura. Gli animali domestici del nucleo familiare rimarranno presso la casa familiare;
12- la somma giacente sul libretto acceso presso COOP ed intestato alla signora verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Parte_1
13-la polizza vita intestata alla signora con la Parte_1
somma di euro 14.000,00 sarà trattenuta dalla signora
[...]
a titolo di compensazione della somma pagata per l'acquisto Parte_1
dell'automobile del signor Parte_2 14-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minorenne e di passaporto impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti”.
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 08/01/2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto in data 30.08.2003 matrimonio concordatario a RE di PI (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio, parte II, serie A, n. 12, dell'anno 2003); che da tale unione erano nati il 27.08.2005, Persona_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Persona_4
il 02.05.2008, minorenne.
[...]
Tanto premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis, e, contestualmente, chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per la data del 29.02.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto di data
05.02.2024, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del
9.5.2024. Lette le note depositate dalle parti il 12.02.2024 in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, intervenuto in causa il PM, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La domanda formulata dai coniugi merita di esser accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare, le quali, in assenza di profili d'illegittimità,
vanno recepite, non emergendo ragioni ostative. In particolare,
le condizioni relative al figlio minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., coerenti rispetto all'interesse materiale e morale dello stesso, nonché adeguate in relazione all'età; la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non presenta profili di illegittimità ai sensi dell'art 337 septies c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzando i coniugi a vivere separati Parte_2
nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove vorrà;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di RE di PI
di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile
(atto di matrimonio alla parte II, serie A, n. 12, dell'anno 2003);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti, congiuntamente rassegnate, e di seguito riportate: 1 Il sig. lavora a Cremona dal lunedì al Parte_2
venerdì e vive presso un immobile in locazione a Cremona. Quando il sig. ritorna il venerdì dal luogo di lavoro Parte_2
trascorrerà con i figli un week-end alternato dal venerdì alla domenica o in un altro immobile diverso dalla casa coniugale o nella casa coniugale. Nei week-end in cui il padre starà con i figli nella casa coniugale la signora andrà a trascorrere il week-end Pt_1
presso la casa dei propri genitori e/o in un altro luogo. La predetta collocazione dovrà essere previamente concordata tra gli stessi genitori nei week-end in cui i figli dovranno stare con il padre. I
week-end in cui il sig. li trascorrerà con Parte_2
i figli presso la casa coniugale, si obbliga a fare ed acquistare la spesa alimentare. Il sig. entro sei mesi Parte_2
dalla data dell'omologa della presente separazione provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale. Considerato
che le utenze domestiche quali: luce, acqua, gas e tasse rifiuti della casa coniugale sono intestate al sig. Parte_2
, le parti decidono concordemente di lasciare le
[...]
intestazioni al sig. Parte_2
2 la casa coniugale sita in Spinea (VE) Via Bressanone n°13 verrà
assegnata con i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio presenti all'interno della stessa (ad eccezione degli effetti personali del signor ) alla signora la Parte_2 Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas e rifiuti saranno a carico della signora Parte_1 3 il Sig. lascerà la casa coniugale e Parte_2
trasferirà la propria residenza entro sei mesi dall'omologa della separazione consensuale.
4 ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita della casa coniugale a terzi e/o alla divisione della casa con cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi dovrà essere decisa congiuntamente dagli stessi, con accordi scritti che dovranno essere previamente condivisi e comunque non prima che entrambi i figli siano economicamente autosufficienti.
5 il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza prevalente presso la casa familiare che sarà
assegnata alla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario. Il figlio abiterà nella casa coniugale Per_1
unitamente alla madre. I genitori potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei figli, della loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
6 il padre dovrà tenere con sé i figli e un week-end Per_1 Per_2
alternato al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera. Nei week-end in cui il sig. dovrà Parte_2
tenere con sé i figli, lo stesso andrà in un immobile diverso dalla casa coniugale e/o rimarrà nella casa coniugale con i figli e la signora andrà per il week-end presso la casa dei propri Pt_1
genitori e/o presso altro immobile, il tutto previo accordo tra i signori e . Per quanto riguarda le festività Pt_1 Parte_2
natalizie, pasquali e durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli e , tenendo in considerazione anche i desideri degli Per_1 Per_2
stessi al fine di trascorrere il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
ad anni alternati con la madre o con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno una o due settimane con il padre anche non consecutive, previo accordo con la madre, e una settimana durante le vacanze invernali, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascun figlio;
7 il Sig. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento per i figli verserà alla signora la Parte_1
somma mensile di euro 375,00 per ogni figlio, quindi la somma complessiva di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), assegno che verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere dall'anno e mese successivo a quello della comparizione personale dei coniugi, sostituita dal deposito delle note scritte,
da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla signora con il seguente IBAN: Parte_1
[...] AN IO , oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli previa esibizione di idonea documentazione da parte della madre come meglio individuate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019
e consegnato in copia ai ricorrenti. 8 i coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese necessarie per i figli rimarranno a carico della signora
[...]
. Parte_1
9 l'assegno unico sarà richiesto dal sig. Parte_2
il quale si obbliga a versarlo alla signora Parte_1
mediante accredito diretto sul conto corrente della signora
Parte_1
10 le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Wolksvagen T rock Intestata al sig. Parte_2
ed in uso allo stesso.
[...]
b) Auto modello Ford Fiesta intestata alla signora Parte_1
ed in uso alla stessa.
Le rispettive polizze di assicurazione ed i bolli delle auto saranno pagate da ognuno dei ricorrenti con riferimento all'intestazione della propria autovettura. Gli animali domestici del nucleo familiare rimarranno presso la casa familiare;
11 la somma giacente sul libretto acceso presso COOP ed intestato alla signora verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Parte_1
12 la polizza vita intestata alla signora con la Parte_1
somma di euro 14.000,00 sarà trattenuta dalla signora
[...]
a titolo di compensazione della somma pagata per l'acquisto Parte_1
dell'automobile del signor Parte_2
13 i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minorenne e di passaporto impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia il 28.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. ZAMENGO SILVIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrenti –
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione consensuale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “1-autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa,
liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano e con obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni delle stesse.
2-Il sig. lavora a Cremona dal lunedì al Parte_2
venerdì e vive presso un immobile in locazione a Cremona. Quando il sig. ritorna il venerdì dal luogo di lavoro Parte_2
trascorrerà con i figli un week-end alternato dal venerdì alla domenica o in un altro immobile diverso dalla casa coniugale o nella casa coniugale. Nei week-end in cui il padre starà con i figli nella casa coniugale la signora andrà a trascorrere il week-end Pt_1
presso la casa dei propri genitori e/o in un altro luogo. La predetta collocazione dovrà essere previamente concordata tra gli stessi genitori nei week-end in cui i figli dovranno stare con il padre. I
week-end in cui il sig. li trascorrerà con Parte_2
i figli presso la casa coniugale, si obbliga a fare ed acquistare la spesa alimentare.
Il sig. entro sei mesi dalla data Parte_2
dell'omologa della presente separazione provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale.
Considerato che
le utenze domestiche quali: luce, acqua, gas e tasse rifiuti della casa coniugale sono intestate al sig. le parti Parte_2
decidono concordemente di lasciare le intestazioni al sig.
Parte_2
3-la casa coniugale sita in Spinea (VE) Via Bressanone n°13 verrà
assegnata con i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio presenti all'interno della stessa (ad eccezione degli effetti personali del signor ) alla signora la Parte_2 Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas e rifiuti saranno a carico della signora Parte_1
4-il Sig. lascerà la casa coniugale e Parte_2
trasferirà la propria residenza entro sei mesi dall'omologa della separazione consensuale.
5-ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita della casa coniugale a terzi e/o alla divisione della casa con cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi dovrà essere decisa congiuntamente dagli stessi, con accordi scritti che dovranno essere previamente condivisi e comunque non prima che entrambi i figli siano economicamente autosufficienti.
6-il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza prevalente presso la casa familiare che sarà
assegnata alla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario. Il figlio abiterà nella casa coniugale Per_1
unitamente alla madre. I genitori potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei figli, della loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
7-il padre dovrà tenere con sé i figli e un week-end Per_1 Per_2
alternato al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera. Nei week-end in cui il sig. dovrà Parte_2
tenere con sé i figli, lo stesso andrà in un immobile diverso dalla casa coniugale e/o rimarrà nella casa coniugale con i figli e la signora andrà per il week-end presso la casa dei propri Pt_1
genitori e/o presso altro immobile, il tutto previo accordo tra i signori e . Per quanto riguarda le festività Pt_1 Parte_2
natalizie, pasquali e durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli e , tenendo in considerazione anche i desideri degli Per_1 Per_2
stessi al fine di trascorrere il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
ad anni alternati con la madre o con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno una o due settimane con il padre anche non consecutive, previo accordo con la madre, e una settimana durante le vacanze invernali, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascun figlio;
8-il Sig. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento per i figli verserà alla signora la Parte_1
somma mensile di euro 375,00 per ogni figlio, quindi la somma complessiva di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), assegno che verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere dall'anno e mese successivo a quello della comparizione personale dei coniugi, sostituita dal deposito delle note scritte,
da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla signora con il seguente IBAN: Parte_1
[...] AN IO , oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli previa esibizione di idonea documentazione da parte della madre come meglio individuate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019
e consegnato in copia ai ricorrenti.
9-i coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese necessarie per i figli rimarranno a carico della signora
[...]
Parte_1
10- l'assegno unico sarà richiesto dal sig. Parte_2
il quale si obbliga a versarlo alla signora Parte_1
mediante accredito diretto sul conto corrente della signora
. Parte_1
11- le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Wolksvagen T rock Intestata al sig. Parte_2
ed in uso allo stesso
[...]
b) Auto modello Ford Fiesta intestata alla signora Parte_1
ed in uso alla stessa.
Le rispettive polizze di assicurazione ed i bolli delle auto saranno pagate da ognuno dei ricorrenti con riferimento all'intestazione della propria autovettura. Gli animali domestici del nucleo familiare rimarranno presso la casa familiare;
12- la somma giacente sul libretto acceso presso COOP ed intestato alla signora verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Parte_1
13-la polizza vita intestata alla signora con la Parte_1
somma di euro 14.000,00 sarà trattenuta dalla signora
[...]
a titolo di compensazione della somma pagata per l'acquisto Parte_1
dell'automobile del signor Parte_2 14-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minorenne e di passaporto impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti”.
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 08/01/2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto in data 30.08.2003 matrimonio concordatario a RE di PI (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio, parte II, serie A, n. 12, dell'anno 2003); che da tale unione erano nati il 27.08.2005, Persona_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Persona_4
il 02.05.2008, minorenne.
[...]
Tanto premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis, e, contestualmente, chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per la data del 29.02.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto di data
05.02.2024, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del
9.5.2024. Lette le note depositate dalle parti il 12.02.2024 in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, intervenuto in causa il PM, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La domanda formulata dai coniugi merita di esser accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare, le quali, in assenza di profili d'illegittimità,
vanno recepite, non emergendo ragioni ostative. In particolare,
le condizioni relative al figlio minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., coerenti rispetto all'interesse materiale e morale dello stesso, nonché adeguate in relazione all'età; la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non presenta profili di illegittimità ai sensi dell'art 337 septies c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzando i coniugi a vivere separati Parte_2
nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove vorrà;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di RE di PI
di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile
(atto di matrimonio alla parte II, serie A, n. 12, dell'anno 2003);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti, congiuntamente rassegnate, e di seguito riportate: 1 Il sig. lavora a Cremona dal lunedì al Parte_2
venerdì e vive presso un immobile in locazione a Cremona. Quando il sig. ritorna il venerdì dal luogo di lavoro Parte_2
trascorrerà con i figli un week-end alternato dal venerdì alla domenica o in un altro immobile diverso dalla casa coniugale o nella casa coniugale. Nei week-end in cui il padre starà con i figli nella casa coniugale la signora andrà a trascorrere il week-end Pt_1
presso la casa dei propri genitori e/o in un altro luogo. La predetta collocazione dovrà essere previamente concordata tra gli stessi genitori nei week-end in cui i figli dovranno stare con il padre. I
week-end in cui il sig. li trascorrerà con Parte_2
i figli presso la casa coniugale, si obbliga a fare ed acquistare la spesa alimentare. Il sig. entro sei mesi Parte_2
dalla data dell'omologa della presente separazione provvederà a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale. Considerato
che le utenze domestiche quali: luce, acqua, gas e tasse rifiuti della casa coniugale sono intestate al sig. Parte_2
, le parti decidono concordemente di lasciare le
[...]
intestazioni al sig. Parte_2
2 la casa coniugale sita in Spinea (VE) Via Bressanone n°13 verrà
assegnata con i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio presenti all'interno della stessa (ad eccezione degli effetti personali del signor ) alla signora la Parte_2 Parte_1
quale continuerà ad abitarvi con i figli e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas e rifiuti saranno a carico della signora Parte_1 3 il Sig. lascerà la casa coniugale e Parte_2
trasferirà la propria residenza entro sei mesi dall'omologa della separazione consensuale.
4 ogni e qualsiasi decisione inerente alla ipotetica e futura vendita della casa coniugale a terzi e/o alla divisione della casa con cessione della quota di proprietà a favore di uno dei due coniugi dovrà essere decisa congiuntamente dagli stessi, con accordi scritti che dovranno essere previamente condivisi e comunque non prima che entrambi i figli siano economicamente autosufficienti.
5 il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza prevalente presso la casa familiare che sarà
assegnata alla signora in quanto genitore Parte_1
collocatario. Il figlio abiterà nella casa coniugale Per_1
unitamente alla madre. I genitori potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei figli, della loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
6 il padre dovrà tenere con sé i figli e un week-end Per_1 Per_2
alternato al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera. Nei week-end in cui il sig. dovrà Parte_2
tenere con sé i figli, lo stesso andrà in un immobile diverso dalla casa coniugale e/o rimarrà nella casa coniugale con i figli e la signora andrà per il week-end presso la casa dei propri Pt_1
genitori e/o presso altro immobile, il tutto previo accordo tra i signori e . Per quanto riguarda le festività Pt_1 Parte_2
natalizie, pasquali e durante le vacanze scolastiche ed estive, il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli e , tenendo in considerazione anche i desideri degli Per_1 Per_2
stessi al fine di trascorrere il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
ad anni alternati con la madre o con il padre. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno una o due settimane con il padre anche non consecutive, previo accordo con la madre, e una settimana durante le vacanze invernali, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascun figlio;
7 il Sig. a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento per i figli verserà alla signora la Parte_1
somma mensile di euro 375,00 per ogni figlio, quindi la somma complessiva di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), assegno che verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere dall'anno e mese successivo a quello della comparizione personale dei coniugi, sostituita dal deposito delle note scritte,
da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla signora con il seguente IBAN: Parte_1
[...] AN IO , oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli previa esibizione di idonea documentazione da parte della madre come meglio individuate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019
e consegnato in copia ai ricorrenti. 8 i coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese necessarie per i figli rimarranno a carico della signora
[...]
. Parte_1
9 l'assegno unico sarà richiesto dal sig. Parte_2
il quale si obbliga a versarlo alla signora Parte_1
mediante accredito diretto sul conto corrente della signora
Parte_1
10 le automobili del nucleo familiare sono:
a) Auto modello Wolksvagen T rock Intestata al sig. Parte_2
ed in uso allo stesso.
[...]
b) Auto modello Ford Fiesta intestata alla signora Parte_1
ed in uso alla stessa.
Le rispettive polizze di assicurazione ed i bolli delle auto saranno pagate da ognuno dei ricorrenti con riferimento all'intestazione della propria autovettura. Gli animali domestici del nucleo familiare rimarranno presso la casa familiare;
11 la somma giacente sul libretto acceso presso COOP ed intestato alla signora verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. Parte_1
12 la polizza vita intestata alla signora con la Parte_1
somma di euro 14.000,00 sarà trattenuta dalla signora
[...]
a titolo di compensazione della somma pagata per l'acquisto Parte_1
dell'automobile del signor Parte_2
13 i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minorenne e di passaporto impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia il 28.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero