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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3515/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 12/7/2024
da con l'avv. BALBO Enrico Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7
modifica della regolamentazione, affidamento e il mantenimento dei figli Per_1
nata in data [...] e nato in data [...], dalla relazione non Persona_2
matrimoniale con il sig. Persona_3
La ricorrente, premettendo che:
- il Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto di omologa n. cron. 3506/2011
datato 03.09.2011 e depositato in data 03.10.2011, nell'ambito del procedimento n.
533/2011 R.G., disponeva sull'affidamento, visita e contributo al mantenimento dei figli in conformità alle condizioni concordate tra le Parti di seguito richiamate: “1) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c. i quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale;
2) i figli minori avranno residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre;
3) la sig.ra ha già trasferito la propria residenza presso Pt_1
l'abitazione dei suoi genitori in Selvazzano Dentro (PD), alla via Firenze n. 15, mentre il
CP_ sig. ha trasferito la propria residenza in Selvazzano Dentro (PD) alla via Spalato n. 7;
4) il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo con la madre,
secondo le seguenti modalità: - per tre pomeriggi a settimana – i quali dati i turni di lavoro del padre, saranno comunicati alla madre con preavviso di almeno 5 giorni – dalle ore 16:00
alle ore 20:00 con un pernottamento presso di sé con accompagnamento a scuola o presso il domicilio materno la mattina seguente alle ore 9:00; - un week end al mese dalle ore 9:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica successiva con pernottamento presso il padre facendo in modo che tale pernottamento non cada nel giorno seguente a quello concordato in base al punto precedente. (Tali giorni a causa dei turni di lavoro del padre potranno essere modificati con preavviso alla madre di almeno 5 giorni); - ad anni alterni dal 23 alle ore 9:00
al 30 dicembre ore 20:00 o dal 31 dicembre ore 9:00 al 6 gennaio ore 20:00 di ogni anno da concordarsi preventivamente con la madre un mese prima;
- nel periodo pasquale ad anni alterni/oppure alternativamente dal mercoledì santo alle ore 9:00 al sabato santo ore 9:00 o dal sabato santo ore 9:00 al martedì successivo alle ore 9:00 di ogni anno da concordarsi preventivamente con la madre un mese prima;
- per 15 giorni durante il periodo estivo, tra il pagina 2 di 7 mese di luglio e il mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31
maggio di ogni anno. Solo per il corrente anno, non avendo il padre maturato ferie non trascorrerà i 15 giorni con i minori. – Entrambi i genitori se si allontaneranno dalla loro residenza con i figli comunicheranno preventivamente all'altro genitore il luogo ed il numero telefonico in modo da essere sempre reperibili;
- i genitori concorderanno con chi di loro, o se con entrambi, i minori dovranno trascorrere i giorni della feste del papà o della mamma e dei loro compleanni;
- i minori trascorreranno con entrambi i genitori i giorni del loro compleanno
- le modalità sopra esposte sono sospese per il figlio minore fino al compimento del Per_2
suo secondo anno di età tenendolo il padre con sé, fino ad allora, con le seguenti modalità che non prevedono pernottamento data la sua tenera età, e precisamente: - per due pomeriggi a settimana, unitamente alla minore dalle ore 16 alle ore 19 – considerato Per_1
l'intervallazione dei pasti del medesimo che non supera le tre ore. Tali giorni, a causa dei turni di lavoro del padre, saranno comunicati alla madre con preavviso di almeno 5 giorni;
CP_ 5) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di Pt_1
giugno 2011 la somma di euro 400 (quattrocento/00) quale suo contributo al mantenimento dei due figli minori mediante rimessa sul conto corrente bancario di cui la madre fornirà i dettagli. La sinora SS dà atto di avere ricevuto € 300,00 a saldo del mese di giugno dato
CP_ che la cessazione dalla convivenza con il sig. è intervenuta in data 8 giugno 2011; 6)
detto importo dovrà essere automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat
CP_ pubblicati sulla G.U. a decorrere dal mese di giugno 2012; 7) il sig. si obbliga, altresì, al versamento della quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di istruzione e sportive (asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo, piscina, etc.), relative ai minori e preventivamente concordate tra i genitori e documentate;
8) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto ed i figli minori verranno iscritti sul passaporto di entrambi o avranno individuale documento di espatrio;
9) i genitori si asterranno dall'intrattenere rapporti con eventuali loro compagni in presenza dei minori pagina 3 di 7 fino a quando questi avranno raggiunto l'età di 6 anni;
10) compensazione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà.”
- ella promuoveva successivamente sempre presso il Tribunale per i minorenni ricorso ex art. 155ter c.c. e 709ter c.p.c., per la modifica del suddetto decreto.
- con decreto n. 1940/2016 01.07.2016, il Tribunale per i Minorenni di Venezia
disponeva in conformità alle condizioni concordate tra le Parti in occasione dell'udienza del 04.11.2015, con modifica dei tempi di permanenza presso il padre:
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., i Per_1 Per_2
quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale;
2) i figli e Per_1 Per_2
avranno residenza prevalente presso la madre sig.ra in Selvazzano Dentro Parte_1
(PD), Via Spalato n. 7; 3) il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori e Per_1
salvo diverso accordo con la madre, infrasettimanalmente e durante i fine Per_2
settimana, come segue: i) nelle prime tre settimane di ogni mese, due pomeriggi a settimana,
e precisamente il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 20:3, nonché il sabato con pernottamento, ovverosia dalle ore 15:30 di sabato fio alla domenica mattina;
ii) la quarta settimana del mese, tre pomeriggi a settimana, e precisamente il lunedì dalle 15:30 alle 20:30
nonché il week end, ovverosia dalla mattina o dall'uscita di scuola del sabato alla domenica sera alle 20:30; iii)ad anni alterni gennaio ore 20:00 di goni anno, da concordarsi preventivamente con la madre un mese prima;
iv) nel periodo pasquale ad anni alterni/oppure alternativamente dal mercoledì santo alle ore 9:00 al sabato santo ore 9:00 o dal sabato santo ore 9:00 al martedì successivo alle ore 9:00 di ogni anno, da concordarsi preventivamente con la madre un mese prima;
v) per 15 (quindici) giorni durante il periodo estivo, tra il mese di luglio ed il mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggi di ogni anno. 4) Entrambi i genitori se si allontaneranno dalla loro residenza con i figli minori comunicheranno preventivamente all'altro genitore il luogo ed il numero telefonico in modo da essere sempre reperibili. 5) I genitori concorderanno con chi di loro, o se con entrambi, i minori dovranno trascorrere i giorni della festa del papà o della mamma e dei loro rispettivi compleanni. 6) I minori trascorreranno con entrambi i genitori i pagina 4 di 7 CP_ giorni del loro compleanno. 7) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) Pt_1
di ogni mese la somma di € 418,00 (quattrocentodiciotto/00), per dodici mensilità, quale suo contributo al mantenimento dei due figli, mediante rimessa sul conto corrente bancario della sig.ra Tale importo sarà assoggettato a rivalutazione automatica annuale in ragione Pt_1
degli indici Istat e ciò a decorrere da giugno 2016 e così in pari data negli anni a seguire. 8)
CP_ Il sig. si obbliga, altresì, al versamento della quota pari al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di istruzione e scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, attività
didattiche integrative, corsi formativi e di recupero, ecc.) e sportive e/o ricreative relative ad e preventivamente concordate tra genitori e documentate. 9) I genitori si Per_1 Per_2
autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto ed i figli e Per_1 Per_2
avranno individuale documento di identificazione e d'espatrio. Spese del procedimento compensate tra le Parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”
- dal 2020 il sig omette di contribuire al mantenimento sia ordinario che CP_1
straordinario dei figli, nonostante i solleciti e le querele;
- dal 2022 il padre non rispetta i tempi di visita, non risponde al telefono, non chiede notizie dei figli, dal 2023 non vede e non sente i figli
- il padre ha trasferito la sua residenza senza comunicare il suo nuovo indirizzo,
rendendo difficile ogni tipo di contatto riguardo qualsiasi esigenza per i figli, come ad esempio l'iscrizione alla scuola superiore di e la possibilità per i Per_2 Per_1
ricorrere ad un supporto psicologico.
pertanto, chiedeva:
in via principale: disporsi, per le ragioni meglio evidenziate in premessa, l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, sig.ra , riservando a Per_1 Per_2 Parte_1
quest'ultima ogni più ampio potere ed autonoma decisione nell'interesse dei minori, anche in ordine alle scelte più importanti relative a istruzione, educazione, salute, alla scelta della residenza abituale e alla richiesta di documenti, anche validi per l'espatrio;
in via subordinata: disporsi l'affidamento in via esclusiva dei medesimi figli minori e Per_1
alla madre, sig.ra ; Per_2 Parte_1
pagina 5 di 7 in ogni caso: confermarsi la collocazione dei medesimi minori presso la sig.ra e con Parte_1
regolamentazione del diritto-dovere di visita del sig. , secondo il calendario già CP_1
stabilito al punto 3) del verbale richiamato dal decreto n. cron. 1940/2016 del Tribunale per i
Minorenni di Venezia datato 22.06.2016 e pubblicato in data 01.07.2016 (cfr. doc. 04), ovvero secondo quello ritenuto più idoneo nell'interesse dei minori e tenuto conto delle Per_1 Per_2
relative età, volontà ed esigenze.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Successivamente all'udienza del 14.5.2025, nella quale non si costituiva il resistente,
nonostante la regolarità della notifica, il Giudice procedeva a sentire parte ricorrente la quale confermava quanto scritto in ricorso in merito al disinteresse del padre nei confronti dei figli. Ritenuta la causa matura per la decisione, esaurita la discussione, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio.
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica, il Collegio dichiara la contumacia del sig. . CP_1
Stante le allegazioni di parte ricorrente, essendovi fondati dubbi sulla capacità
genitoriale del padre, considerato che il sig. non vede e non sente i figli da circa due CP_1
anni, non si interessa di loro, non contribuisce al mantenimento dal 2020, come risulta dalla documentazione allegata, deve essere accolta la domanda di affido rafforzato alla madre. La mancata costituzione nel presente giudizio conferma il disinteresse del sig.
per la prole. CP_1
Inoltre, la sig.ra deve essere messa nelle condizioni di poter prendere da sola Pt_1
tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i figli, in assenza di qualsiasi contatto con il padre, a lui imputabile.
Sulle spese di lite pagina 6 di 7 Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori minimi, in ragione del tipo e scarsa complessità dell'attività svolta, ivi previsti relativi alle fasi studio introduttiva,
devono essere poste a suo carico (ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
13498 del 29/05/2018: “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
per questi motivi
A modifica del decreto di omologa n. cron. 3506/2011 datato 03.09.2011 del Tribunale
per i minorenni di Venezia, già modificato con decreto n. 1940/2016 01.07.2016 così
decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Affida in via esclusiva i figli minori e alla madre sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_1
la quale potrà prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
anche quelle di maggior interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto).
Condanna alla refusione a favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano per la quota in € 1453,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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