Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1980, n. 3004
CASS
Sentenza 7 maggio 1980

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La disposizione dell'art 2939 cod civ, secondo cui i creditori e chiunque vi ha interesse possono opporre la prescrizione qualora la parte non la faccia valere ed anche se abbia ad essa rinunciato, presuppone una prescrizione che sia gia compiuta per essere decorso il termine stabilito. Conseguentemente ai sensi dell'ultima parte della norma citata, nei confronti dei creditori e di chiunque vi ha interesse, e irrilevante solo l'eventuale rinuncia della parte alla prescrizione gia compiuta ma non gia l'interruzione della prescrizione medesima (non ancora maturatasi), loro opponibile.*

La prospettazione, in Sede di appello, di una nuova causa petendi, in aggiunta a quella dedotta in primo grado, comporta un ampliamento della domanda, che e inammissibile ai sensi dello art 345, primo comma, cod proc civ; tale inammissibilita, ove non rilevata dal giudice di secondo grado, puo e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione. (nella specie, con l'opposizione all'esecuzione gli opponenti avevano dedotto la prescrizione dell'Azione cambiaria mentre in grado di appello avevano prospettato l'invalidita dei titoli cambiari azionati esecutivamente).*

Nel caso in cui sia in discussione l'attribuzione al precetto della qualita di atto di Costituzione in mora, idoneo, come tale, alla interruzione della prescrizione, l'eventuale irregolarita della sua notificazione e priva di Rilevanza, dovendosi accertare, in applicazione dell'art 1335 cod civ, se il predetto, come atto unilaterale recettizio, sia giunto all'indirizzo del destinatario, con la conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, ove il medesimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilita di averne conoscenza.*

Il riconoscimento del diritto - che, ai sensi dell'art 2944 cod civ, interrompe la prescrizione - non deve provenire necessariamente dal soggetto contro il quale il diritto stesso viene fatto valere, ma, costituendo un atto giuridico che non eccede l'ordinaria amministrazione, ben puo essere posto in essere dal mandatario fornito di procura generale, indipendentemente dalla Mancanza di un'espressa indicazione.*

Il potere del giudice, previsto dall'ultimo comma dell'art 244 cod proc civ, di assegnare alle parti un termine perentorio per la indicazione dei testi e meramente discrezionale, in quanto esercitato in base ad un criterio di opportunita e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, ed il suo mancato Esercizio non deve necessariamente essere giustificato con apposita motivazione e non e sindacabile in Sede di legittimita. ( Conf 330/79, mass n 396418).*

I limiti di ammissibilita della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt 2721 e seguenti cod civ concernono il 'contratto' nell'accezione tecnica precisata dall'art 1321 cod civ e, pertanto, all'infuori delle ipotesi, espressamente previste dall'art 2726 cod civ, del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli Atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale - come il riconoscimento del debito - in forza della disposizione dell'art 1324 cod civ, la quale invece estende a tali Atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale. ( Conf 2924/75, mass n 376985; ( Conf 171/70, mass n 344948; ( contra 1145/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1980, n. 3004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3004
    Data del deposito : 7 maggio 1980

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