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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1822/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1822/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Parte_1
difeso dall'avv. Garau
appellante
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dall'avv. Moschiano
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 4922/2022 resa dal Parte_2
giudice di pace in data 6 maggio 2022 di rigetto della domanda di primo grado sostenendo, in ordine alla vicenda sostanziale, la responsabilità di per aver CP_2
incautamente negoziato n. 2 assegni bancari (identificati ai nn. 0074873413-04 e 1 0074480401-04) emessi da perché contraffatti e pagati a favore di Parte_3
un beneficiario diverso dall'avente diritto, dolendosi, in tal caso, della statuizione del giudice di primo grado il quale aveva riscontrato la mancata allegazione dei titoli di credito all'interno del fascicolo (impedendo, in tal modo, l'esame dei titolo al fine di verificare l'entità della contraffazione sotto il profilo della fraudolenta sostituzione dell'effettivo beneficiario con altro) con asserita violazione del riparto dell'onere della prova che impone alla controparte di produrre tali documenti stante il regime di responsabilità contrattuale di cui all'art. 43 legge 1933/1736 cd “legge bancaria” (per cui la banca negoziatrice risponde del danno derivante dall'erronea identificazione del portatore di assegni bancari) non essendo l'emittente i Parte_1
predetti titoli (uno dei quali, peraltro, smarrito laddove l'altro oggetto di sequestro penale) in presenza di una contraffazione dell'assegno rilevabile già ictu oculi. Si costituisce cui viene imputato l'erroneo pagamento di € 4.475,00, di cui CP_2
chiede il ristoro, richiamando le argomentazioni spese dal Parte_1
giudice di prime cure nel rigetto della domanda.
All'udienza del 20 febbraio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'appello è infondato.
La vicenda odierna trae origine dal supposto, presunto errato pagamento di n. 2 assegni (identificati ai nn. 0074873413-04 e 0074480401-04), emessi da Parte_3
per conto di (“A vista, pagate per questo assegna
[...] Parte_1
bancario, non trasferibile, all'ordine di …”) in favore di Parte_4 Parte_5
per l'importo complessivo di € 4.475,00, ma incassati da soggetti diversi dagli effettivi beneficiario (tali e ) a seguito di negoziazione dei titoli Parte_6 Parte_7
presso la succursale di Torre del Greco di cui viene imputato, pertanto, l'aver CP_2
2 incautamente pagato a seguito dell'esibizione di assegni bancari, non trasferibili, perché contraffatti (contraffazione sottoforma di sostituzione agli effettivi beneficiari, nelle persona di e la società “ , con terzi, nelle persone, Parte_4 Parte_5
come detto, di e ). Il giudizio di primo grado si Parte_6 Parte_7
concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria stante la mancata prova della contraffazione in assenza della produzione, già a monte, degli assegni bancari contestati emessi in favore degli effettivi beneficiari giammai prodotti, né in originale né in copia, nel giudizio di primo grado, nonostante l'ordine di esibizione del giudice di prime cure emesso verso ex art. 210 cc ma inottemperato stante, in un CP_2
caso, il sequestro penale apposto ad un titolo e lo smarrimento (almeno così dichiarato) nell'altro.
Ciò posto, come correttamente segnalato da , non vi è alcun Parte_1
dubbio della natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge 1933/1736 cd “legge bancaria” in caso di pagamento di assegno, non trasferibile, a persona diversa dal prenditore, con conseguente applicazione del regime probatorio tipico, per cui è consentito alla banca negoziatrice fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'articolo 1176 cc, in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta (ex plurimis, Cass. 21 agosto 2023 n. 24905 con la conseguente responsabilità, in assenza di prova liberatoria, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione come sostenuto da Cass. 11 febbraio
2021 n 3562 secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21
3 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha
— nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno — natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso” ed in termini analoghi Cass. 16 novembre
2020 n. 25873). Come si articola il riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale è chiarito da Cass., sez. un., 30 gennaio 2001 n. 13533, vero leading case in materia, parimenti invocata da parte appellante, secondo cui, come noto, in materia di obbligazioni contrattuali,
l'onere della prova dell'inadempimento incombe al creditore, che è tenuto a dimostrarlo, oltre al contenuto della prestazione stessa, mentre il debitore, solo dopo tale prova, è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce ovvero, con maggior grado di dettaglio, ai fini della ripartizione di detto onere, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo e liberatorio costituito dall'adempimento. Il creditore, pertanto, deve fornire, almeno, la prova del fatto costitutivo del proprio credito.
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente segnalato l'inadempimento di tale onere probatorio avendo omesso di Parte_1
allegare, anche in copia, gli assegni bancari identificati ai nn. 0074873413-04 e
4 0074480401-04 in favore di per l'importo complessivo Parte_4 Parte_5
di € 4.475,00 (a questi inviati, evidentemente, a mezzo di posta ordinaria), considerando tale circostanza significativa e dirimente ai fini della decisione, perché ciò ha impedito, efficacemente, di accertare se una vera contraffazione vi è stata allorché detti assegni sono stati versati a beneficiari diversi e quindi, a valle, scrutinare il grado di diligenza impiegato da nella negoziazione dei titoli. Questa CP_3
circostanza costituisce un fatto costitutivo del credito risarcitorio (perché elemento di comparazione con gli assegni effettivamente negoziati con terzi da cui desumere l'illecito assunto) prodromico al successivo accertamento della eventuale responsabilità di che solo un malinteso senso del riparto dell'onere della CP_2
prova può porre a carico di parte convenuta, come insistentemente auspicato dall'appellante. In altri termini, perchè la fattispecie illecita possa sorgere, occorre che il creditore dia prova del fatto dell'emissione di assegni bancari verso taluni beneficiari da cui partire per accertare il fatto materiale della contraffazione, ma è evidente che, in assenza del primo elemento costitutivo della vicenda sostanziale, il giudizio si palesa come claudicante del suo elemento prodromico. In assenza del quale, è intuitiva l'impossibilità di procedere al giudizio di verificazione del carattere asseritamente contraffatto del titolo negoziato, come demandato al giudice anche del gravame, come statuito in prime cure. Giudice di prime cure che ha ritenuto anche insufficiente (ritenendola mera “dichiarazione”) l'affermazione rilasciata da
[...]
, emittente del titolo, circa l'emissione di questi assegni in favore di Parte_3
prenditori diversi da quelli beneficiari dell'incasso. Ma è anche qui del tutto evidente come detta dichiarazione, peraltro non disinteressata appartenendo il dichiarante al medesimo gruppo bancario dell'appellante, non può supplire alla carenza documentale (anche sotto forma di copia del titolo) vieppiù esigibile avendo questo intermediario bancario emesso entrambi gli assegni contestati e verso cui si sarebbe dovuto indirizzare, forse più proficuamente ma certamente più logicamente, l'ordine
5 di esibizione impartito ex art. 210 cc dal giudice anziché verso invece di CP_2
ricorrere a quella che il giudice di prime cura ha definito mera dichiarazione.
Il gravame, pertanto, è infondato dovendosi confermare integralmente la motivazione del giudice di prime cure.
Le spese di lite liquidate in applicando la soglia di valore compresa tra € 1,1mila e €
5,2mila di cui alla tabella 12 “Giudizi innanzi la Corte d'Appello” del regolamento tariffario DM 55/2014 in ragione dell'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria con la redazione delle memorie nonché decisoria), per un importo finale pari a € 2.916,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sull'appello proposto, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna , in Parte_1
persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del proprio legale Controparte_1
rappr. pro tempore, liquidate in € 2.916,00 oltre oneri accessori.
Torre Annunziata, 7 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1822/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Parte_1
difeso dall'avv. Garau
appellante
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dall'avv. Moschiano
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 4922/2022 resa dal Parte_2
giudice di pace in data 6 maggio 2022 di rigetto della domanda di primo grado sostenendo, in ordine alla vicenda sostanziale, la responsabilità di per aver CP_2
incautamente negoziato n. 2 assegni bancari (identificati ai nn. 0074873413-04 e 1 0074480401-04) emessi da perché contraffatti e pagati a favore di Parte_3
un beneficiario diverso dall'avente diritto, dolendosi, in tal caso, della statuizione del giudice di primo grado il quale aveva riscontrato la mancata allegazione dei titoli di credito all'interno del fascicolo (impedendo, in tal modo, l'esame dei titolo al fine di verificare l'entità della contraffazione sotto il profilo della fraudolenta sostituzione dell'effettivo beneficiario con altro) con asserita violazione del riparto dell'onere della prova che impone alla controparte di produrre tali documenti stante il regime di responsabilità contrattuale di cui all'art. 43 legge 1933/1736 cd “legge bancaria” (per cui la banca negoziatrice risponde del danno derivante dall'erronea identificazione del portatore di assegni bancari) non essendo l'emittente i Parte_1
predetti titoli (uno dei quali, peraltro, smarrito laddove l'altro oggetto di sequestro penale) in presenza di una contraffazione dell'assegno rilevabile già ictu oculi. Si costituisce cui viene imputato l'erroneo pagamento di € 4.475,00, di cui CP_2
chiede il ristoro, richiamando le argomentazioni spese dal Parte_1
giudice di prime cure nel rigetto della domanda.
All'udienza del 20 febbraio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
L'appello è infondato.
La vicenda odierna trae origine dal supposto, presunto errato pagamento di n. 2 assegni (identificati ai nn. 0074873413-04 e 0074480401-04), emessi da Parte_3
per conto di (“A vista, pagate per questo assegna
[...] Parte_1
bancario, non trasferibile, all'ordine di …”) in favore di Parte_4 Parte_5
per l'importo complessivo di € 4.475,00, ma incassati da soggetti diversi dagli effettivi beneficiario (tali e ) a seguito di negoziazione dei titoli Parte_6 Parte_7
presso la succursale di Torre del Greco di cui viene imputato, pertanto, l'aver CP_2
2 incautamente pagato a seguito dell'esibizione di assegni bancari, non trasferibili, perché contraffatti (contraffazione sottoforma di sostituzione agli effettivi beneficiari, nelle persona di e la società “ , con terzi, nelle persone, Parte_4 Parte_5
come detto, di e ). Il giudizio di primo grado si Parte_6 Parte_7
concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria stante la mancata prova della contraffazione in assenza della produzione, già a monte, degli assegni bancari contestati emessi in favore degli effettivi beneficiari giammai prodotti, né in originale né in copia, nel giudizio di primo grado, nonostante l'ordine di esibizione del giudice di prime cure emesso verso ex art. 210 cc ma inottemperato stante, in un CP_2
caso, il sequestro penale apposto ad un titolo e lo smarrimento (almeno così dichiarato) nell'altro.
Ciò posto, come correttamente segnalato da , non vi è alcun Parte_1
dubbio della natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge 1933/1736 cd “legge bancaria” in caso di pagamento di assegno, non trasferibile, a persona diversa dal prenditore, con conseguente applicazione del regime probatorio tipico, per cui è consentito alla banca negoziatrice fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'articolo 1176 cc, in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta (ex plurimis, Cass. 21 agosto 2023 n. 24905 con la conseguente responsabilità, in assenza di prova liberatoria, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione come sostenuto da Cass. 11 febbraio
2021 n 3562 secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21
3 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha
— nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno — natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso” ed in termini analoghi Cass. 16 novembre
2020 n. 25873). Come si articola il riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale è chiarito da Cass., sez. un., 30 gennaio 2001 n. 13533, vero leading case in materia, parimenti invocata da parte appellante, secondo cui, come noto, in materia di obbligazioni contrattuali,
l'onere della prova dell'inadempimento incombe al creditore, che è tenuto a dimostrarlo, oltre al contenuto della prestazione stessa, mentre il debitore, solo dopo tale prova, è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce ovvero, con maggior grado di dettaglio, ai fini della ripartizione di detto onere, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo e liberatorio costituito dall'adempimento. Il creditore, pertanto, deve fornire, almeno, la prova del fatto costitutivo del proprio credito.
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente segnalato l'inadempimento di tale onere probatorio avendo omesso di Parte_1
allegare, anche in copia, gli assegni bancari identificati ai nn. 0074873413-04 e
4 0074480401-04 in favore di per l'importo complessivo Parte_4 Parte_5
di € 4.475,00 (a questi inviati, evidentemente, a mezzo di posta ordinaria), considerando tale circostanza significativa e dirimente ai fini della decisione, perché ciò ha impedito, efficacemente, di accertare se una vera contraffazione vi è stata allorché detti assegni sono stati versati a beneficiari diversi e quindi, a valle, scrutinare il grado di diligenza impiegato da nella negoziazione dei titoli. Questa CP_3
circostanza costituisce un fatto costitutivo del credito risarcitorio (perché elemento di comparazione con gli assegni effettivamente negoziati con terzi da cui desumere l'illecito assunto) prodromico al successivo accertamento della eventuale responsabilità di che solo un malinteso senso del riparto dell'onere della CP_2
prova può porre a carico di parte convenuta, come insistentemente auspicato dall'appellante. In altri termini, perchè la fattispecie illecita possa sorgere, occorre che il creditore dia prova del fatto dell'emissione di assegni bancari verso taluni beneficiari da cui partire per accertare il fatto materiale della contraffazione, ma è evidente che, in assenza del primo elemento costitutivo della vicenda sostanziale, il giudizio si palesa come claudicante del suo elemento prodromico. In assenza del quale, è intuitiva l'impossibilità di procedere al giudizio di verificazione del carattere asseritamente contraffatto del titolo negoziato, come demandato al giudice anche del gravame, come statuito in prime cure. Giudice di prime cure che ha ritenuto anche insufficiente (ritenendola mera “dichiarazione”) l'affermazione rilasciata da
[...]
, emittente del titolo, circa l'emissione di questi assegni in favore di Parte_3
prenditori diversi da quelli beneficiari dell'incasso. Ma è anche qui del tutto evidente come detta dichiarazione, peraltro non disinteressata appartenendo il dichiarante al medesimo gruppo bancario dell'appellante, non può supplire alla carenza documentale (anche sotto forma di copia del titolo) vieppiù esigibile avendo questo intermediario bancario emesso entrambi gli assegni contestati e verso cui si sarebbe dovuto indirizzare, forse più proficuamente ma certamente più logicamente, l'ordine
5 di esibizione impartito ex art. 210 cc dal giudice anziché verso invece di CP_2
ricorrere a quella che il giudice di prime cura ha definito mera dichiarazione.
Il gravame, pertanto, è infondato dovendosi confermare integralmente la motivazione del giudice di prime cure.
Le spese di lite liquidate in applicando la soglia di valore compresa tra € 1,1mila e €
5,2mila di cui alla tabella 12 “Giudizi innanzi la Corte d'Appello” del regolamento tariffario DM 55/2014 in ragione dell'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria con la redazione delle memorie nonché decisoria), per un importo finale pari a € 2.916,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sull'appello proposto, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna , in Parte_1
persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del proprio legale Controparte_1
rappr. pro tempore, liquidate in € 2.916,00 oltre oneri accessori.
Torre Annunziata, 7 marzo 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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