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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 515/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.22 (C.F.: C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 22 (C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Enna Via Emilia- C.F._2
Romagna n. 3 nello studio dell'Avv. Sebastiana Corriere (C.F. , che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Parte_2
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a Enna in data 07.09.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2013, alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...]_1
il 22.10.2014).
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che in seno al ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge:2) La casa coniugale ubicata nel comune di Enna in Via Apollonio Di Bilio n.22 di proprietà della Sig.ra Pt_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla predetta sig.ra anche Pt_1 nell'interesse del figlio minore stabilmente convivente con la madre;
il Sig. Persona_1
preleverà dalla casa di abitazione i propri oggetti personali e quanto di sua esclusiva Pt_2
proprietà.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
3) I genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà risolvendo nel migliore interesse del figlio minore ogni aspetto riguardante la vita dello stesso, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori. Inoltre, i predetti genitori si impegnano ad astenersi dal denigrare l'altro e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, dall'utilizzare il figlio quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione del bambino o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano inoltre a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione.
4) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori il quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) Il sabato o la domenica tutto il giorno dalle nove del mattino fino alle ore 22.00 a settimane alterne;
durante la settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e, comunque, tutte le volte che il padre ne faccia richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici del minore previo preavviso di almeno un giorno: b) Durante le festività, alternativamente un anno la notte di Natale e l'anno successivo il giorno di Natale, così pure la notte e il giorno di capodanno, il giorno della Epifania ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così pure ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di pasquetta;
inoltre durante le vacanze estive il minore trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre da concordarsi preventivamente, così come saranno concordati preventivamente ulteriori periodi oltre quello previsto. Quando il figlio è con uno dei genitori, l'altro potrà telefonargli con frequenza quotidiana durante la fascia oraria serale. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro;
nel caso di impegnativa malattia del figlio, se di durata dell'ordine della settimana o più, il genitore ove il figlio si trova collocato, si impegna a garantire all'altro la possibilità di vedere brevemente il figlio presso la propria abitazione o di raggiungerlo telefonicamente secondo la fascia oraria concordata per il reciproco contatto;
c) Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno insieme e/o separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola, la quale sarà invitata ad inviare ad entrambi i genitori ogni comunicazione che riguardi il figlio;
le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo;
nell'ipotesi del verificarsi di problemi, ciascun genitore è obbligato ad avvertire tempestivamente l'altro. I genitori concordano che il figlio riceva un'educazione religiosa e concordano che sia quella cattolica presso il Duomo di Enna dove verrà accompagnato dal padre o dalla madre, previo accordo preso di volta in volta;
entrambi i genitori sono d'accordo che il figlio pratichi sport o attività extrascolastiche e sarà di volta in volta accompagnato dal padre o dalla madre previo accordo preso di volta in volta.
6) Il Sig. verserà entro il giorno cinque di ogni mese alla Sig.ra a somma di €.350,00 Pt_2 Pt_1
da rivalutarsi ogni anno secondo il 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla omologazione della separazione a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore fino a quando il predetto non raggiungerà la maggiore età e non sarà economicamente autosufficiente;
7) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:a) Tasse scolastiche, acquisto libri di testo e corredo scolastico, servizio mensa, prestazioni mediche, anche quelle non coperte dal SSN, spese dentistiche e acquisto occhiali, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
richiedono invece il consenso di entrambi i genitori tutte le spese ludiche, ricreative e per gite scolastiche, vacanze, etc..
8) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9) I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendano opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e del figlio;
i genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta;
qualora si rendano necessarie modifiche di rilievo, in ragione di circostanze nuove nella vita del figlio o dei genitori, questi ultimi si impegnano a trovare una soluzione concordata . Il presente piano genitoriale sarà vigente dalla data della omologa della separazione consensuale dei coniugi fino al compimento del 18° anno di età del figlio e, comunque, fino a che lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse del figlio minore va, pertanto, statuito come da domanda, alle Persona_1
condizioni indicate nel ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: e nato a [...] il
[...] C.F._1 Parte_2
17.01.1982 (C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato C.F._2
telematicamente il giorno 19 marzo 2025, come richiamate e riportate nella superiore parte motiva. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.22 (C.F.: C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 22 (C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Enna Via Emilia- C.F._2
Romagna n. 3 nello studio dell'Avv. Sebastiana Corriere (C.F. , che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Parte_2
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a Enna in data 07.09.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 89, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2013, alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...]_1
il 22.10.2014).
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che in seno al ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge:2) La casa coniugale ubicata nel comune di Enna in Via Apollonio Di Bilio n.22 di proprietà della Sig.ra Pt_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla predetta sig.ra anche Pt_1 nell'interesse del figlio minore stabilmente convivente con la madre;
il Sig. Persona_1
preleverà dalla casa di abitazione i propri oggetti personali e quanto di sua esclusiva Pt_2
proprietà.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
3) I genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà risolvendo nel migliore interesse del figlio minore ogni aspetto riguardante la vita dello stesso, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori. Inoltre, i predetti genitori si impegnano ad astenersi dal denigrare l'altro e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, dall'utilizzare il figlio quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione del bambino o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano inoltre a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione.
4) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori il quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) Il sabato o la domenica tutto il giorno dalle nove del mattino fino alle ore 22.00 a settimane alterne;
durante la settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e, comunque, tutte le volte che il padre ne faccia richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici del minore previo preavviso di almeno un giorno: b) Durante le festività, alternativamente un anno la notte di Natale e l'anno successivo il giorno di Natale, così pure la notte e il giorno di capodanno, il giorno della Epifania ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così pure ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di pasquetta;
inoltre durante le vacanze estive il minore trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre da concordarsi preventivamente, così come saranno concordati preventivamente ulteriori periodi oltre quello previsto. Quando il figlio è con uno dei genitori, l'altro potrà telefonargli con frequenza quotidiana durante la fascia oraria serale. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro;
nel caso di impegnativa malattia del figlio, se di durata dell'ordine della settimana o più, il genitore ove il figlio si trova collocato, si impegna a garantire all'altro la possibilità di vedere brevemente il figlio presso la propria abitazione o di raggiungerlo telefonicamente secondo la fascia oraria concordata per il reciproco contatto;
c) Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno insieme e/o separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola, la quale sarà invitata ad inviare ad entrambi i genitori ogni comunicazione che riguardi il figlio;
le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo;
nell'ipotesi del verificarsi di problemi, ciascun genitore è obbligato ad avvertire tempestivamente l'altro. I genitori concordano che il figlio riceva un'educazione religiosa e concordano che sia quella cattolica presso il Duomo di Enna dove verrà accompagnato dal padre o dalla madre, previo accordo preso di volta in volta;
entrambi i genitori sono d'accordo che il figlio pratichi sport o attività extrascolastiche e sarà di volta in volta accompagnato dal padre o dalla madre previo accordo preso di volta in volta.
6) Il Sig. verserà entro il giorno cinque di ogni mese alla Sig.ra a somma di €.350,00 Pt_2 Pt_1
da rivalutarsi ogni anno secondo il 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla omologazione della separazione a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore fino a quando il predetto non raggiungerà la maggiore età e non sarà economicamente autosufficiente;
7) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:a) Tasse scolastiche, acquisto libri di testo e corredo scolastico, servizio mensa, prestazioni mediche, anche quelle non coperte dal SSN, spese dentistiche e acquisto occhiali, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
richiedono invece il consenso di entrambi i genitori tutte le spese ludiche, ricreative e per gite scolastiche, vacanze, etc..
8) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9) I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendano opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e del figlio;
i genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta;
qualora si rendano necessarie modifiche di rilievo, in ragione di circostanze nuove nella vita del figlio o dei genitori, questi ultimi si impegnano a trovare una soluzione concordata . Il presente piano genitoriale sarà vigente dalla data della omologa della separazione consensuale dei coniugi fino al compimento del 18° anno di età del figlio e, comunque, fino a che lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse del figlio minore va, pertanto, statuito come da domanda, alle Persona_1
condizioni indicate nel ricorso depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2025, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: e nato a [...] il
[...] C.F._1 Parte_2
17.01.1982 (C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato C.F._2
telematicamente il giorno 19 marzo 2025, come richiamate e riportate nella superiore parte motiva. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.