Articolo 7 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 6Articolo 8
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1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 7. (( (Reclami) )) (( 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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