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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDAMONTEFUSCO Consigliere estensore riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5112/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1624/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere- Prima Sezione Civile, pubblicata il 24 aprile 2023, vertente
TRA la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Menale
e dall'avv. Franco Verde -appellante-
E la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1624/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-
Prima Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Parte_1 accertava a e dichiarava l'inadempimento della convenuta in ordine alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita del 23 marzo
2015, rigettava la domanda principale ex art. 2932 c.c., per l'effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta, accoglieva la domanda subordinata di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare con condanna della convenuta alla restituzione della caparra ed al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto notificato in data 17 novembre 2023, la Parte_1
proponeva appello. Non si costituiva l'appellata
[...] [...]
Controparte_1
Dopo vari rinvii di ufficio, l'appellante a mezzo del suo difensore, depositava note in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, nelle quali rappresentava che con la controparte Controparte_1 ancorchè non costituita nel presente giudizio, in data 2 luglio 2024 era intervenuto accordo transattivo (“le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo"). Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere
“per sopravvenuto accordo tra le parti”.
All'esito, il Consigliere istruttore, letto l'art. 352 c.p.c., fissava innanzi a sé l'udienza del 6 febbraio 2025, da celebrarsi in presenza, senza i termini di legge.
A tale udienza, il difensore di parte appellante chiedeva nuovamente dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'accordo transattivo intervenuto tra le parti ed il Consigliere istruttorie riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla stregua della documentazione prodotta (cfr. “atto di transazione “ del
2 luglio 2024) emerge che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.(Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185;
19.2.2020 n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda e, comunque, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
- con atto notificato in data 17 novembre 2023- dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti
[...] della in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1624/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile, pubblicata il 24 aprile 2023, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso addì 7 febbraio 2025.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDAMONTEFUSCO Consigliere estensore riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5112/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1624/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere- Prima Sezione Civile, pubblicata il 24 aprile 2023, vertente
TRA la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Menale
e dall'avv. Franco Verde -appellante-
E la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1624/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-
Prima Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Parte_1 accertava a e dichiarava l'inadempimento della convenuta in ordine alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita del 23 marzo
2015, rigettava la domanda principale ex art. 2932 c.c., per l'effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta, accoglieva la domanda subordinata di declaratoria di risoluzione del contratto preliminare con condanna della convenuta alla restituzione della caparra ed al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto notificato in data 17 novembre 2023, la Parte_1
proponeva appello. Non si costituiva l'appellata
[...] [...]
Controparte_1
Dopo vari rinvii di ufficio, l'appellante a mezzo del suo difensore, depositava note in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, nelle quali rappresentava che con la controparte Controparte_1 ancorchè non costituita nel presente giudizio, in data 2 luglio 2024 era intervenuto accordo transattivo (“le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo"). Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere
“per sopravvenuto accordo tra le parti”.
All'esito, il Consigliere istruttore, letto l'art. 352 c.p.c., fissava innanzi a sé l'udienza del 6 febbraio 2025, da celebrarsi in presenza, senza i termini di legge.
A tale udienza, il difensore di parte appellante chiedeva nuovamente dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'accordo transattivo intervenuto tra le parti ed il Consigliere istruttorie riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla stregua della documentazione prodotta (cfr. “atto di transazione “ del
2 luglio 2024) emerge che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con conseguente totale cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.(Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185;
19.2.2020 n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda e, comunque, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
- con atto notificato in data 17 novembre 2023- dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti
[...] della in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1624/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile, pubblicata il 24 aprile 2023, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso addì 7 febbraio 2025.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio