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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4010/2023 del Ruolo generale tra
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Mezzina Parte_1
(comunicazioni a t) Email_1
-ATTORE- opponente
e
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marcello Magarelli (comunicazioni a CP_1
Email_2
-CONVENUTA- opposta
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 15.5.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1002/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 8.9.2023 e notificato in data
11.9.2023 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 40.474,57 oltre interessi moratori ed accessori a titolo di compensi professionali per avere la convenuta ricoperto l'incarico di responsabile dei lavori in una serie di lavori appaltati alla parte odierna attrice da alcuni
1 condominii in Molfetta, allegando quali documenti a prova del credito ricevute per prestazioni occasionali, non avendo più partita Iva e dando conto dell'iscrizione nella gestione separata Inps.
L'opponente deduceva quali motivi di opposizione 1) la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. atteso che la professionista odierna convenuta, deducendo la cessazione dell'attività
professionale e dunque la cessazione della partita Iva, non allegava al ricorso monitorio le fatture autenticate, ma ricevute per prestazioni occasionali, in contrasto con la normativa che invece richiede che il professionista deve avere la partita iva operativa fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti;
2) la circostanza per cui le ricevute per prestazioni occasionali poste a base del decreto ingiuntivo, poiché documenti diversi dalla fattura, circolano con il principio di cassa e non di competenza, sicchè vengono consegnate al momento in cui la prestazione è eseguita (come inequivocabilmente espresso dal termine “ricevo” e, pertanto, attestano l'avvenuta estinzione della prestazione poiché il prestatore dichiara appunto di avere ricevuto la prestazione;
3) la nullità per indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo poiché mancante dell'analitica rappresentazione delle attività svolte dalla . CP_1
Per tali ragioni, concludevano pertanto chiedendo revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2023 si costituiva in giudizio (avv. M. CP_1
che deduceva, in via preliminare ed in rito, la tardiva notifica dell'atto di citazione CP_2
con violazione della vocatio in ius avendo la parte attrice indicato ed applicato il termine di venti giorni tra l'udienza e la notifica in luogo del più lungo termine di settanta giorni previsto dalla riforma cd. Cartabia;
nel merito, deduceva l'irrilevanza del motivo di opposizione proposto poiché
attinente alla regolarità degli adempimenti fiscali e non alla debenza della somma richiesta dalla parte convenuta.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per difetto dell'indicazione del termine a comparire;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata,
accertare e dichiarare che l'attore è debitore del convenuto per l'importo di euro 40.474,57 al netto della ritenuta di acconto ed oneri previdenziali o della diversa e maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché accessori di legge.
2 Alla udienza di prima comparizione del 7.11.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio esaminate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., rigettate le richieste di istruzione orale poiché relative a circostanze non rilevanti ai fini del decidere, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 15.5.2025 con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
All'udienza del 15.5.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme relative alla vocatio in ius atteso che, pur non rispettato il termine libero di settanta giorni tra la data della notifica e quello dell'udienza di prima comparizione ed invece applicato il termine di venti giorni, il convenuto si costituiva spiegando difese di merito tanto da sanare il vizio dedotto.
Nel merito, la domanda di parte opponente non è fondata ed è pertanto rigettata.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta/opposta deve provare la fondatezza del proprio diritto di credito, spettando invece alla parte attrice/opposta la prova di aver soddisfatto la pretesa creditoria del convenuto.
Nel caso che ci occupa, la parte convenuta allegava già al ricorso monitorio documentazione relativa al conferimento degli incarichi alla convenuta, cui l'opponente non muoveva alcuna contestazione.
A fronte di tale documentazione, la parte attrice non allegava alcuna prova relativa all'avvenuto pagamento delle somme per cui è ingiunzione di pagamento né contestava l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per cui è domanda di compenso.
L'opposizione proposta attiene, per un verso, al profilo fiscale degli adempimenti richiesti alla parte convenuta, senza alcuna attinenza con la spettanza delle somme per cui è ingiunzione di pagamento e relativo giudizio di opposizione.
Neppure è condivisibile il motivo di opposizione volto a contestare la valenza probatoria delle ricevute poste a base del decreto ingiuntivo, trattandosi di argomento utilizzabile nel
3 procedimento monitorio, ma non nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Neppure condivisibile è l'argomento relativo alla valenza confessoria delle ricevute di pagamento allegate quale documentazione a supporto del ricorso monitorio. Vi è infatti che la ricevuta di pagamento è rilasciata al momento della ricezione della prestazione, e pertanto deve essere emessa contestualmente all'avvenuto pagamento e contenere i dati anagrafici delle parti;
la data di emissione ed il numero progressivo;
l'importo del corrispettivo lordo della tua prestazione;
l'eventuale ritenuta di acconto, nella misura del 20% del tuo compenso lordo, se il committente è
un sostituto d'imposta; l'importo netto pagato dal committente.
Nel caso che ci occupa, pur a fronte della dicitura “ricevuta fiscale”, nel corpo dell'atto vi è
l'indicazione delle coordinate bancarie cui effettuare il pagamento, il che conferma che le stesse sono state emesse prima ed a prescindere dal pagamento.
Per tali motivi, la domanda proposta da non è fondata ed è rigettata, con Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014
e succ. mod., in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli – pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
4010/2023 del Ruolo generale, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11.4.2023 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1002/2003 emesso dal Tribunale di
Trani in data 8.9.2023 e notificato in data 11.9.2023 nel procedimento r.g. n. 3051/2023;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1
del convenuto che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro CP_3
5.260,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – già applicata la riduzione del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 4 Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
171 bis c.p.c. -, fase decisionale, - già applicata la riduzione del 50% in ragione della decisione in forma semplificata - , cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 31.5.2025