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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marcello Castiglione -Consigliere
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 840/2023 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 C.F._1
di elettivamente domiciliata in La Spezia, Viale Italia n. 33, presso e nello studio CP_1 legale dell'Avv. Emanuele Cucchi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , sia in proprio che quale erede di Controparte_2 C.F._2
e , elettivamente domiciliato in Milano, Via Giovanni Persona_1 Persona_2
Duprè n. 4/A, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Zenari, in forza di procura in atti;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 564/2023, emessa dal Tribunale della Spezia in data 25/07/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis, In via principale
1 DICHIARARE la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 161 c.p.c. In subordine
RIFORMARE l'impugnata sentenza e per l'effetto DICHIARARE validi ed efficaci gli atti di compravendita immobiliare rep. 114.292 in data 10.06.2014 e rep. 114.181 in data 16.04.2014 entrambi a Rogito notaio Con vittoria di spese e competenze di causa ed Persona_3 accessori come per legge. Salvis Juribus”.
Per l'appellato: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di La Spezia. In ogni Parte_1
caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Persona_2 Parte_2
in giudizio , sia in proprio che quale legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
e assumendo che:
[...] Controparte_3
- in data 28/04/2014, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Persona_2
ha venduto alla Società l'immobile di sua proprietà sito in Castelletto Sopra CP_1
Ticino, Località Cignola, Via al Lago n. 26/28;
- il prezzo pattuito di € 75.000,00, dichiarato pagato con assegno bancario non trasferibile, non era mai stato versato né l'assegno era stato posto all'incasso e comunque la società acquirente non aveva la provvista;
- in data 19/6/2014, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Persona_1
rispettivamente marito e padre degli attori, ha venduto alla società
[...] CP_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Milano Via Umberto Masotto n. 20;
[...]
- il prezzo convenuto di € 115.000,00, dichiarato pagato con assegno bancario, non era mai stato versato né l'assegno era stato posto all'incasso e comunque la società acquirente non aveva la provvista;
- pochi mesi dopo, sporgeva denuncia, rappresentando che i genitori non Controparte_2
erano consapevoli delle avvenute vendite e non avevano ricevuto alcun corrispettivo;
- le vendite erano frutto dell'accordo tra impiegata nella banca dove i Controparte_3
venditori avevano acceso il proprio conto corrente, che si era fatta rilasciare le procure speciali a vendere dai due anziani e , legale rappresentante della società Parte_1
acquirente, le quali avevano posto in essere artifici e raggiri ai danni dei due anziani coniugi da cui era derivato loro un grave danno economico, tanto da costringere il figlio a ricoverare
2 la madre presso una RSA a spese del Comune di Milano, mentre il padre era deceduto quattro mesi dopo aver appreso il fatto.
Tutto ciò premesso, chiedevano di accertare la simulazione e comunque la inefficacia traslativa degli atti di compravendita suddetti per mancato versamento del prezzo, per atti fraudolenti, motivo illecito e per violazione di norme imperative;
di accertare il conflitto di interessi della procuratrice con conseguente annullamento dei contratti e la responsabilità per mancata presentazione del rendiconto;
per l'effetto, di dichiarare il retro-trasferimento degli immobili;
infine, di accertare la responsabilità della e della , in solido ed in concorso tra loro, per gli atti simulati CP_3 Pt_1 posti in essere ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in €
100.000,00; in via subordinata concorrente alla domanda di retro-trasferimento, di condannare la e la al risarcimento del danno patrimoniale costituito dal mancato versamento CP_3 Pt_1
del prezzo delle compravendite e, in particolare, al valore commerciale dei due immobili oggetto delle compravendite simulate, pari alla somma di € 270.000,00 o quella inferiore di € 190.000,00, con rivalutazione monetaria interessi legali e moratori dalla data di ciascun rogito al saldo;
di riconoscere la mala gestio in capo alla e, per effetto, di condannarla al pagamento dei CP_3 danni, da liquidarsi in € 50.000,00.
2. Con comparsa di costituzione datata 05/07/2018, si costituiva , in proprio e Parte_1 quale rappresentante legale di per contestare integralmente le pretese dell'esponente, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda e, per l'effetto, per sentire dichiarare validi ed efficaci gli atti di compravendita immobiliare ed il conseguente trasferimento della proprietà immobiliare in capo a CP_1
2.1 La convenuta seppure ritualmente citata non si costituiva in giudizio e Controparte_3
pertanto veniva dichiarata contumace.
2.2. A seguito del decesso di il processo veniva dichiarato interrotto e quindi Persona_2
riassunto da con ricorso in data 19/12/2018 agendo in proprio e quale erede Controparte_2
della madre deceduta e del padre.
In data 26/6/2019 parte attrice depositava sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2517 del
29/3/2019, irrevocabile, che riconosceva responsabili– in riforma della sentenza di primo grado –
e del reato di cui all'art. 643 c.p., in danno dei coniugi – Controparte_3 Parte_1 CP_2
deducendo, con la seconda memoria ex art. 183 cpc, altresì, il depauperamento del conto Per_2
corrente dei genitori da parte della approfittando del rapporto di fiducia, asserendo al CP_3 punto 4.2) “ne consegue che il contratto stipulato per effetto del reato di circonvenzione d'incapace
è dichiarato nullo”.
3 3. Con sentenza n. 564/2023 del 25/07/2023, il Tribunale della Spezia dichiarava la nullità degli atti di compravendita oggetto di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa;
condannava, per l'effetto, la e la , in solido, a corrispondere a CP_3 Pt_1 CP_2
iure hereditatis, a titolo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (sub danno
[...]
morale e danno esistenziale, stante il mutamento in peius della qualità e delle abitudini di vita dei coniugi) patito dai genitori ed , l'importo di € 100.000,00, Persona_2 Persona_1 oltre interessi legali;
condannava la e la , in solido, a rifondere all' le CP_3 Pt_1 CP_2 spese di lite, liquidate in € 1.597,01 per esborsi ed € 13.430,00 per compenso.
3.1. In particolare, il Tribunale rilevava che le domande dirette ad ottenere la declaratoria di inefficacia traslativa delle vendite ed il retro-trasferimento degli immobili ai coniugi (e, per essi, all'erede dovevano qualificarsi come dirette ad accertare la nullità –rilevabile Controparte_2
d'ufficio e comunque dedotta dall' – dei due rogiti ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto CP_2
con norma imperativa, essendo il risultato del reato di circonvenzione in incapace perpetrato a danno dei due anziani coniugi, accertato penalmente, rilevando che le circostanze allegate erano idonee alla prova.
Alla pronuncia di nullità conseguiva l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, esistente in re ipsa trattandosi di condotta di reato anche sotto la componente del danno esistenziale tenuto conto che la aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in Per_2
condizione di indigenza.
4. Con atto di citazione datato 22/09/2023, proponeva appello, formulando un Parte_1
unico motivo di censura, articolato sotto diversi profili, concernenti il vizio di ultrapetizione della decisione rispetto alle domande ritualmente proposte, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e, infine, l'omissione dell'esame di prove da lei ritualmente dedotte.
4.1. In ordine al primo aspetto, la assumeva che l' tanto nell'atto Pt_1 CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado quanto in sede di precisazione delle conclusioni, aveva formulato una domanda finalizzata all'accertamento della simulazione dei due atti di compravendita, volta ad ottenerne la declaratoria di inefficacia traslativa, domanda non estesa anche all'accertamento della nullità degli atti, menzionata incidentalmente e genericamente negli scritti difensivi ma mai formalmente e specificamente oggetto di domanda, conseguendone l'ampliamento indebito, da parte del Giudice, del thema decidendum.
4.2. Inoltre, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, sancito dall'art. 1421 c.c. e valevole solo per i giudizi promossi per ottenere l'adempimento del contratto, non esonerava il Giudice
4 dall'onere di sollecitare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101 cpc, nella specie non avvenuto avvenuta, derivandone la violazione del diritto di difesa.
4.3. L'appellante assumeva altresì che il Giudice di prime cure aveva basato la propria decisione sull'erronea convinzione che la e la fossero parimenti responsabili della CP_3 Pt_1
condotta illecita contestata, mentre, anche in sede penale, era emerso in modo univoco e documentato come fosse stata la debitrice della , a sollecitare i coniugi CP_3 Pt_1 [...]
con i quali aveva uno stretto legame personale, affinché le conferissero le procure a CP_4
vendere per consentirle di sanare parte del proprio debito, assumendo così un ruolo attivo e determinante nella vicenda. La , al contrario, alla stregua di “terza beneficiaria Pt_1 inconsapevole”, si era limitata ad accettare l'accordo volto al parziale ristoro del suo credito, senza avere rapporti diretti con gli e confidando in buona fede nella validità degli atti, stipulati CP_2
tramite atto pubblico.
4.4. Da ultimo, la censurava la sentenza per l'omessa valutazione delle prove dedotte con Pt_1
la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dirette a dimostrare la piena consapevolezza dei coniugi al momento della sottoscrizione delle procure (id est le scritture Controparte_4
private sottoscritte dalla datate 11/04/2014 e 11/06/2014, in cui la stessa esplicitamente Per_2
dichiarava la propria volontà di aiutare la a sanare parzialmente il debito che la gravava CP_3 nei confronti della e le testimonianze, rese del procedimento penale, dell'agente Pt_1
immobiliare , mediatore delle compravendite, e della badante della donna, i quali CP_5
confermavano lo stato di lucidità dei coniugi).
Chiedeva quindi in via principale la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; in via subordinata, in riforma della decisione la dichiarazione della validità ed efficacia degli atti di compravendita.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/12/2023, si costituiva in giudizio CP_2
sia in proprio che quale erede di e
[...] Persona_1 Persona_2
contestando le argomentazioni avversarie deducendo che le domande proposte nel giudizio di primo grado, anche alla luce delle allegazioni in corso di causa, erano indubbiamente dirette ad accertare la nullità dei due rogiti ex art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa;
che il Giudice di prime cure poteva, in ogni caso, rilevare d'ufficio la nullità, dal momento che le compravendite in questione costituivano indubbiamente il frutto del reato di circonvenzione d'incapace; che l'art. 1421 c.c., in forza del suo tenore generale, impone al giudice di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo in caso di proposizione di azione di esatto adempimento, ma anche di azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto;
che il contraddittorio risultava
5 pienamente rispettato, dal momento che l'Albera aveva evidenziato sin dall'atto introduttivo gli elementi fondanti la richiesta di declaratoria di nullità per circonvenzione di incapace;
che la responsabilità della era stata riconosciuta dalla Corte d'Appello Penale di Milano derivante Pt_1
dal suo coinvolgimento diretto nelle operazioni illecite.
6. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con ordinanza in Controparte_3 data 4/11/2024, resa all'esito dell'udienza del 31/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte, il
Consigliere Istruttore, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della parte, ne dichiarava la contumacia rinviando la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
Quindi, con ordinanza del 18/4/2025 resa all'esito dell'udienza del 17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte, disponeva la rimessione della causa in decisione.
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7.1 I primi due aspetti di doglianza ossia il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio del contraddittorio per avere il giudice di primo grado dichiarato la nullità degli atti di compravendita oggetto di causa, a fronte della domanda attorea di inefficacia traslativa degli stessi senza sottoporre la questione alle parti ex art. 101 cpc, sono infondati.
Il Tribunale della Spezia, valutando le allegazioni e le produzioni delle parti ed in particolare – considerando la sentenza penale di condanna n. 2517 del 29/3/2019, che ha riconosciuto responsabili, per i medesimi fatti di causa, e del reato di cui Controparte_3 Parte_1 all'art. 643 c.p., ha pronunciato la nullità degli atti di compravendita in quanto stipulati all'esito della circonvenzione di incapace in danno dei due anziani venditori.
7.2 Come è noto, la Corte di Cassazione, con un orientamento costante e pressoché unanime, ha espresso il principio per cui, per il contratto stipulato all'esito del reato di cui all'art. 643 c.p., va esclusa l'assimilabilità dell'incapacità di cui all'art. 428 c.c., dovendosi dare prevalenza alla imperatività della norma penale, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità
(sub nullità virtuale) dell'atto. Ciò in quanto in tale condotta va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico poste a tutela delle più ampie e superiori esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, esigenze che trascendono, dunque, quelle della mera salvaguardia patrimoniale individuale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. Tale rimedio può essere applicato, invece, in ordine ai contratti stipulati in esito a condotte fraudolente laddove il dolo costitutivo non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale e il bene protetto è l'integrità del patrimonio, non venendo in rilievo un interesse pubblico – quale la libertà di autodeterminazione di un soggetto debole e svantaggiato
6 (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 10609 del 28/04/2017: “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti;
pertanto, ove la parte che abbia dato causa alla nullità chieda l'adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a rilevare tale nullità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in appello, dovendo, da un lato, verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto”).
7.3 Va inoltre rilevato che, da un lato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (cfr sentenza n.
14828/2012), ha statuito che l'art. 1421 c.c. impone al giudice di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo in caso di proposizione di azione di esatto adempimento, ma anche di azione di risoluzione o annullamento o rescissione del contratto) e, in secondo luogo, che la nullità era stata comunque dedotta ed espressamente menzionata dall' sia nell'atto introduttivo CP_2
(“l'operazione congegnata dalle convenute evidenzia gli estremi della nullità”) sia nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. (punto 4.2) “ne consegue che il contratto stipulato per effetto del reato di circonvenzione d'incapace è dichiarato nullo”), facendo comunque parte del thema decidendum e probandum.
7.4 In ogni caso si deve escludere che il rilievo d'ufficio in mancanza di previa sottoposizione della questione alle parti, comporti la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, laddove chi se ne dolga non prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr Sez. L -
, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023;Sez. 3 - , Sentenza n. 34590 del 11/12/2023).
Nella specie nessuna deduzione sul punto viene svolta dall'appellante il quale non ha indicato in quale modo sia stato eventualmente leso il proprio diritto di difesa.
7.4 Va infine osservato che in ogni caso “in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
8. Ciò posto anche gli altri motivi di doglianza vanno rigettati.
8.1 Quanto all'apporto causale della e alla consapevolezza degli atti di vendita da parte Pt_1
delle persone offese, va richiamata la Sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha accertato, con efficacia di giudicato, che le due beneficiarie hanno abusato del documentato stato di infermità
7 e deficienza psichica dei coniugi al fine di conseguire la stipula delle compravendite a CP_2
proprio favore: ciò risultava dal fatto che i coniugi erano molto anziani (93 anni lui e 85 lei), che l'Albera era stato dichiarato dall'ASL di Milano, in data 04/03/2005, “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua”, era affetto da conclamato deficit cognitivo, oltre che da un inizio di Alzheimer, influente sulla sua capacità di autodeterminazione;
la invece, versava in un particolare stato di fragilità, dovuto sia all'età avanzata che al Per_2
documentato stato di depressione ed invalidità, tanto da necessitare la costante presenza di una badante;
che era, dunque, pacifica quella situazione di minorata capacità psichica delle persone offese che, pur non comportando totale assenza delle facoltà mentali, costituiva una minorazione tale da integrare comunque l'elemento costitutivo essenziale della fattispecie incriminatrice;
dal fatto che gli anziani coniugi non erano consapevoli delle vendite degli immobili come risultato dalle deposizioni dell'agente di P.G. che aveva raccolto le sommarie informazioni rese dagli anziani e dal fatto che non hanno ricevuto alcun corrispettivo dalle vendite.
8.2 Quanto alla responsabilità della , la prova del concorso nella commissione del reato Pt_1
derivava dal fatto che è socio unico ed amministratore unico della società a cui sono CP_1
stati ceduti entrambi gli immobili in esame;
che la società è stata costituita in data 27/03/2014 ed iscritta nel registro delle imprese il 7/04/2014, le procure speciali sono state redatte, rispettivamente, in data 08/04/2014 e 07/05/2014, e le vendite sono state rogate in data 16/4/2014 e 10/6/2014; che non ha provveduto al pagamento del prezzo non disponendo neppure della relativa provvista;
che non ha fornito alcuna prova sulla situazione debitoria della nei suoi confronti di tali CP_3
rilevanti importi;
che la nel medesimo periodo ha bonificato sia alla sia ad CP_3 Pt_1 un'altra società a lei intestata, senza ragione giustificativa, somme di denaro proveniente dal conto delle persone offese.
A fronte di tale quadro probatorio nulla rilevano le deposizioni dei notai che hanno autenticato le firme delle procure a vendere sulla capacità degli anziani in quanto capitoli valutativi, né la badante che anzi in sede penale ha fatto riferimento allo stato di fragilità della né il mediatore Per_2
immobiliare dovendosi rilevare che negli atti di vendita non è indicato che le parti si siano avvalsi dell'opera del mediatore.
Va infine rilevato che parte appellante fa riferimento a due dichiarazioni sottoscritte dalla Per_2
datate 11/04/2014 e 11/06/2014, con la quale attestava di essere a conoscenza della posizione debitoria della (qualificata come “figlia”) e di volerla aiutare a sanarla mediante la CP_3
cessione – fittizia – delle due unità immobiliari indicate come docc. 2 e 3 che tuttavia non risultano prodotti in atti né nel fascicolo di primo grado né nel presente grado di appello e pertanto non
8 possono essere valutati e comunque provengono da persona fragile incapace di discernimento dei propri atti come accertato in sede penale.
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo Parte_1 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52.001 a € 260.000, secondo i valori medi.
9. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1 CP_1
contro la sentenza n. 564/2023, emessa dal Tribunale della Spezia in data 25/07/2023, che
[...]
conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di che liquida in € 14.317,00, oltre 15% per spese generali, e oltre Controparte_2
I.V.A e C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 23/4/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marcello Castiglione -Consigliere
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 840/2023 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 C.F._1
di elettivamente domiciliata in La Spezia, Viale Italia n. 33, presso e nello studio CP_1 legale dell'Avv. Emanuele Cucchi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , sia in proprio che quale erede di Controparte_2 C.F._2
e , elettivamente domiciliato in Milano, Via Giovanni Persona_1 Persona_2
Duprè n. 4/A, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Zenari, in forza di procura in atti;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 564/2023, emessa dal Tribunale della Spezia in data 25/07/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis, In via principale
1 DICHIARARE la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 161 c.p.c. In subordine
RIFORMARE l'impugnata sentenza e per l'effetto DICHIARARE validi ed efficaci gli atti di compravendita immobiliare rep. 114.292 in data 10.06.2014 e rep. 114.181 in data 16.04.2014 entrambi a Rogito notaio Con vittoria di spese e competenze di causa ed Persona_3 accessori come per legge. Salvis Juribus”.
Per l'appellato: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di La Spezia. In ogni Parte_1
caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Persona_2 Parte_2
in giudizio , sia in proprio che quale legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
e assumendo che:
[...] Controparte_3
- in data 28/04/2014, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Persona_2
ha venduto alla Società l'immobile di sua proprietà sito in Castelletto Sopra CP_1
Ticino, Località Cignola, Via al Lago n. 26/28;
- il prezzo pattuito di € 75.000,00, dichiarato pagato con assegno bancario non trasferibile, non era mai stato versato né l'assegno era stato posto all'incasso e comunque la società acquirente non aveva la provvista;
- in data 19/6/2014, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Persona_1
rispettivamente marito e padre degli attori, ha venduto alla società
[...] CP_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Milano Via Umberto Masotto n. 20;
[...]
- il prezzo convenuto di € 115.000,00, dichiarato pagato con assegno bancario, non era mai stato versato né l'assegno era stato posto all'incasso e comunque la società acquirente non aveva la provvista;
- pochi mesi dopo, sporgeva denuncia, rappresentando che i genitori non Controparte_2
erano consapevoli delle avvenute vendite e non avevano ricevuto alcun corrispettivo;
- le vendite erano frutto dell'accordo tra impiegata nella banca dove i Controparte_3
venditori avevano acceso il proprio conto corrente, che si era fatta rilasciare le procure speciali a vendere dai due anziani e , legale rappresentante della società Parte_1
acquirente, le quali avevano posto in essere artifici e raggiri ai danni dei due anziani coniugi da cui era derivato loro un grave danno economico, tanto da costringere il figlio a ricoverare
2 la madre presso una RSA a spese del Comune di Milano, mentre il padre era deceduto quattro mesi dopo aver appreso il fatto.
Tutto ciò premesso, chiedevano di accertare la simulazione e comunque la inefficacia traslativa degli atti di compravendita suddetti per mancato versamento del prezzo, per atti fraudolenti, motivo illecito e per violazione di norme imperative;
di accertare il conflitto di interessi della procuratrice con conseguente annullamento dei contratti e la responsabilità per mancata presentazione del rendiconto;
per l'effetto, di dichiarare il retro-trasferimento degli immobili;
infine, di accertare la responsabilità della e della , in solido ed in concorso tra loro, per gli atti simulati CP_3 Pt_1 posti in essere ed il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in €
100.000,00; in via subordinata concorrente alla domanda di retro-trasferimento, di condannare la e la al risarcimento del danno patrimoniale costituito dal mancato versamento CP_3 Pt_1
del prezzo delle compravendite e, in particolare, al valore commerciale dei due immobili oggetto delle compravendite simulate, pari alla somma di € 270.000,00 o quella inferiore di € 190.000,00, con rivalutazione monetaria interessi legali e moratori dalla data di ciascun rogito al saldo;
di riconoscere la mala gestio in capo alla e, per effetto, di condannarla al pagamento dei CP_3 danni, da liquidarsi in € 50.000,00.
2. Con comparsa di costituzione datata 05/07/2018, si costituiva , in proprio e Parte_1 quale rappresentante legale di per contestare integralmente le pretese dell'esponente, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda e, per l'effetto, per sentire dichiarare validi ed efficaci gli atti di compravendita immobiliare ed il conseguente trasferimento della proprietà immobiliare in capo a CP_1
2.1 La convenuta seppure ritualmente citata non si costituiva in giudizio e Controparte_3
pertanto veniva dichiarata contumace.
2.2. A seguito del decesso di il processo veniva dichiarato interrotto e quindi Persona_2
riassunto da con ricorso in data 19/12/2018 agendo in proprio e quale erede Controparte_2
della madre deceduta e del padre.
In data 26/6/2019 parte attrice depositava sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2517 del
29/3/2019, irrevocabile, che riconosceva responsabili– in riforma della sentenza di primo grado –
e del reato di cui all'art. 643 c.p., in danno dei coniugi – Controparte_3 Parte_1 CP_2
deducendo, con la seconda memoria ex art. 183 cpc, altresì, il depauperamento del conto Per_2
corrente dei genitori da parte della approfittando del rapporto di fiducia, asserendo al CP_3 punto 4.2) “ne consegue che il contratto stipulato per effetto del reato di circonvenzione d'incapace
è dichiarato nullo”.
3 3. Con sentenza n. 564/2023 del 25/07/2023, il Tribunale della Spezia dichiarava la nullità degli atti di compravendita oggetto di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa;
condannava, per l'effetto, la e la , in solido, a corrispondere a CP_3 Pt_1 CP_2
iure hereditatis, a titolo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (sub danno
[...]
morale e danno esistenziale, stante il mutamento in peius della qualità e delle abitudini di vita dei coniugi) patito dai genitori ed , l'importo di € 100.000,00, Persona_2 Persona_1 oltre interessi legali;
condannava la e la , in solido, a rifondere all' le CP_3 Pt_1 CP_2 spese di lite, liquidate in € 1.597,01 per esborsi ed € 13.430,00 per compenso.
3.1. In particolare, il Tribunale rilevava che le domande dirette ad ottenere la declaratoria di inefficacia traslativa delle vendite ed il retro-trasferimento degli immobili ai coniugi (e, per essi, all'erede dovevano qualificarsi come dirette ad accertare la nullità –rilevabile Controparte_2
d'ufficio e comunque dedotta dall' – dei due rogiti ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto CP_2
con norma imperativa, essendo il risultato del reato di circonvenzione in incapace perpetrato a danno dei due anziani coniugi, accertato penalmente, rilevando che le circostanze allegate erano idonee alla prova.
Alla pronuncia di nullità conseguiva l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, esistente in re ipsa trattandosi di condotta di reato anche sotto la componente del danno esistenziale tenuto conto che la aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in Per_2
condizione di indigenza.
4. Con atto di citazione datato 22/09/2023, proponeva appello, formulando un Parte_1
unico motivo di censura, articolato sotto diversi profili, concernenti il vizio di ultrapetizione della decisione rispetto alle domande ritualmente proposte, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e, infine, l'omissione dell'esame di prove da lei ritualmente dedotte.
4.1. In ordine al primo aspetto, la assumeva che l' tanto nell'atto Pt_1 CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado quanto in sede di precisazione delle conclusioni, aveva formulato una domanda finalizzata all'accertamento della simulazione dei due atti di compravendita, volta ad ottenerne la declaratoria di inefficacia traslativa, domanda non estesa anche all'accertamento della nullità degli atti, menzionata incidentalmente e genericamente negli scritti difensivi ma mai formalmente e specificamente oggetto di domanda, conseguendone l'ampliamento indebito, da parte del Giudice, del thema decidendum.
4.2. Inoltre, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, sancito dall'art. 1421 c.c. e valevole solo per i giudizi promossi per ottenere l'adempimento del contratto, non esonerava il Giudice
4 dall'onere di sollecitare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101 cpc, nella specie non avvenuto avvenuta, derivandone la violazione del diritto di difesa.
4.3. L'appellante assumeva altresì che il Giudice di prime cure aveva basato la propria decisione sull'erronea convinzione che la e la fossero parimenti responsabili della CP_3 Pt_1
condotta illecita contestata, mentre, anche in sede penale, era emerso in modo univoco e documentato come fosse stata la debitrice della , a sollecitare i coniugi CP_3 Pt_1 [...]
con i quali aveva uno stretto legame personale, affinché le conferissero le procure a CP_4
vendere per consentirle di sanare parte del proprio debito, assumendo così un ruolo attivo e determinante nella vicenda. La , al contrario, alla stregua di “terza beneficiaria Pt_1 inconsapevole”, si era limitata ad accettare l'accordo volto al parziale ristoro del suo credito, senza avere rapporti diretti con gli e confidando in buona fede nella validità degli atti, stipulati CP_2
tramite atto pubblico.
4.4. Da ultimo, la censurava la sentenza per l'omessa valutazione delle prove dedotte con Pt_1
la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dirette a dimostrare la piena consapevolezza dei coniugi al momento della sottoscrizione delle procure (id est le scritture Controparte_4
private sottoscritte dalla datate 11/04/2014 e 11/06/2014, in cui la stessa esplicitamente Per_2
dichiarava la propria volontà di aiutare la a sanare parzialmente il debito che la gravava CP_3 nei confronti della e le testimonianze, rese del procedimento penale, dell'agente Pt_1
immobiliare , mediatore delle compravendite, e della badante della donna, i quali CP_5
confermavano lo stato di lucidità dei coniugi).
Chiedeva quindi in via principale la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; in via subordinata, in riforma della decisione la dichiarazione della validità ed efficacia degli atti di compravendita.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/12/2023, si costituiva in giudizio CP_2
sia in proprio che quale erede di e
[...] Persona_1 Persona_2
contestando le argomentazioni avversarie deducendo che le domande proposte nel giudizio di primo grado, anche alla luce delle allegazioni in corso di causa, erano indubbiamente dirette ad accertare la nullità dei due rogiti ex art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa;
che il Giudice di prime cure poteva, in ogni caso, rilevare d'ufficio la nullità, dal momento che le compravendite in questione costituivano indubbiamente il frutto del reato di circonvenzione d'incapace; che l'art. 1421 c.c., in forza del suo tenore generale, impone al giudice di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo in caso di proposizione di azione di esatto adempimento, ma anche di azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto;
che il contraddittorio risultava
5 pienamente rispettato, dal momento che l'Albera aveva evidenziato sin dall'atto introduttivo gli elementi fondanti la richiesta di declaratoria di nullità per circonvenzione di incapace;
che la responsabilità della era stata riconosciuta dalla Corte d'Appello Penale di Milano derivante Pt_1
dal suo coinvolgimento diretto nelle operazioni illecite.
6. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con ordinanza in Controparte_3 data 4/11/2024, resa all'esito dell'udienza del 31/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte, il
Consigliere Istruttore, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della parte, ne dichiarava la contumacia rinviando la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
Quindi, con ordinanza del 18/4/2025 resa all'esito dell'udienza del 17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte, disponeva la rimessione della causa in decisione.
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7.1 I primi due aspetti di doglianza ossia il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio del contraddittorio per avere il giudice di primo grado dichiarato la nullità degli atti di compravendita oggetto di causa, a fronte della domanda attorea di inefficacia traslativa degli stessi senza sottoporre la questione alle parti ex art. 101 cpc, sono infondati.
Il Tribunale della Spezia, valutando le allegazioni e le produzioni delle parti ed in particolare – considerando la sentenza penale di condanna n. 2517 del 29/3/2019, che ha riconosciuto responsabili, per i medesimi fatti di causa, e del reato di cui Controparte_3 Parte_1 all'art. 643 c.p., ha pronunciato la nullità degli atti di compravendita in quanto stipulati all'esito della circonvenzione di incapace in danno dei due anziani venditori.
7.2 Come è noto, la Corte di Cassazione, con un orientamento costante e pressoché unanime, ha espresso il principio per cui, per il contratto stipulato all'esito del reato di cui all'art. 643 c.p., va esclusa l'assimilabilità dell'incapacità di cui all'art. 428 c.c., dovendosi dare prevalenza alla imperatività della norma penale, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità
(sub nullità virtuale) dell'atto. Ciò in quanto in tale condotta va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico poste a tutela delle più ampie e superiori esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, esigenze che trascendono, dunque, quelle della mera salvaguardia patrimoniale individuale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. Tale rimedio può essere applicato, invece, in ordine ai contratti stipulati in esito a condotte fraudolente laddove il dolo costitutivo non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale e il bene protetto è l'integrità del patrimonio, non venendo in rilievo un interesse pubblico – quale la libertà di autodeterminazione di un soggetto debole e svantaggiato
6 (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 10609 del 28/04/2017: “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti;
pertanto, ove la parte che abbia dato causa alla nullità chieda l'adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a rilevare tale nullità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in appello, dovendo, da un lato, verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto”).
7.3 Va inoltre rilevato che, da un lato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (cfr sentenza n.
14828/2012), ha statuito che l'art. 1421 c.c. impone al giudice di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo in caso di proposizione di azione di esatto adempimento, ma anche di azione di risoluzione o annullamento o rescissione del contratto) e, in secondo luogo, che la nullità era stata comunque dedotta ed espressamente menzionata dall' sia nell'atto introduttivo CP_2
(“l'operazione congegnata dalle convenute evidenzia gli estremi della nullità”) sia nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. (punto 4.2) “ne consegue che il contratto stipulato per effetto del reato di circonvenzione d'incapace è dichiarato nullo”), facendo comunque parte del thema decidendum e probandum.
7.4 In ogni caso si deve escludere che il rilievo d'ufficio in mancanza di previa sottoposizione della questione alle parti, comporti la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, laddove chi se ne dolga non prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr Sez. L -
, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023;Sez. 3 - , Sentenza n. 34590 del 11/12/2023).
Nella specie nessuna deduzione sul punto viene svolta dall'appellante il quale non ha indicato in quale modo sia stato eventualmente leso il proprio diritto di difesa.
7.4 Va infine osservato che in ogni caso “in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
8. Ciò posto anche gli altri motivi di doglianza vanno rigettati.
8.1 Quanto all'apporto causale della e alla consapevolezza degli atti di vendita da parte Pt_1
delle persone offese, va richiamata la Sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha accertato, con efficacia di giudicato, che le due beneficiarie hanno abusato del documentato stato di infermità
7 e deficienza psichica dei coniugi al fine di conseguire la stipula delle compravendite a CP_2
proprio favore: ciò risultava dal fatto che i coniugi erano molto anziani (93 anni lui e 85 lei), che l'Albera era stato dichiarato dall'ASL di Milano, in data 04/03/2005, “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua”, era affetto da conclamato deficit cognitivo, oltre che da un inizio di Alzheimer, influente sulla sua capacità di autodeterminazione;
la invece, versava in un particolare stato di fragilità, dovuto sia all'età avanzata che al Per_2
documentato stato di depressione ed invalidità, tanto da necessitare la costante presenza di una badante;
che era, dunque, pacifica quella situazione di minorata capacità psichica delle persone offese che, pur non comportando totale assenza delle facoltà mentali, costituiva una minorazione tale da integrare comunque l'elemento costitutivo essenziale della fattispecie incriminatrice;
dal fatto che gli anziani coniugi non erano consapevoli delle vendite degli immobili come risultato dalle deposizioni dell'agente di P.G. che aveva raccolto le sommarie informazioni rese dagli anziani e dal fatto che non hanno ricevuto alcun corrispettivo dalle vendite.
8.2 Quanto alla responsabilità della , la prova del concorso nella commissione del reato Pt_1
derivava dal fatto che è socio unico ed amministratore unico della società a cui sono CP_1
stati ceduti entrambi gli immobili in esame;
che la società è stata costituita in data 27/03/2014 ed iscritta nel registro delle imprese il 7/04/2014, le procure speciali sono state redatte, rispettivamente, in data 08/04/2014 e 07/05/2014, e le vendite sono state rogate in data 16/4/2014 e 10/6/2014; che non ha provveduto al pagamento del prezzo non disponendo neppure della relativa provvista;
che non ha fornito alcuna prova sulla situazione debitoria della nei suoi confronti di tali CP_3
rilevanti importi;
che la nel medesimo periodo ha bonificato sia alla sia ad CP_3 Pt_1 un'altra società a lei intestata, senza ragione giustificativa, somme di denaro proveniente dal conto delle persone offese.
A fronte di tale quadro probatorio nulla rilevano le deposizioni dei notai che hanno autenticato le firme delle procure a vendere sulla capacità degli anziani in quanto capitoli valutativi, né la badante che anzi in sede penale ha fatto riferimento allo stato di fragilità della né il mediatore Per_2
immobiliare dovendosi rilevare che negli atti di vendita non è indicato che le parti si siano avvalsi dell'opera del mediatore.
Va infine rilevato che parte appellante fa riferimento a due dichiarazioni sottoscritte dalla Per_2
datate 11/04/2014 e 11/06/2014, con la quale attestava di essere a conoscenza della posizione debitoria della (qualificata come “figlia”) e di volerla aiutare a sanarla mediante la CP_3
cessione – fittizia – delle due unità immobiliari indicate come docc. 2 e 3 che tuttavia non risultano prodotti in atti né nel fascicolo di primo grado né nel presente grado di appello e pertanto non
8 possono essere valutati e comunque provengono da persona fragile incapace di discernimento dei propri atti come accertato in sede penale.
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo Parte_1 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52.001 a € 260.000, secondo i valori medi.
9. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1 CP_1
contro la sentenza n. 564/2023, emessa dal Tribunale della Spezia in data 25/07/2023, che
[...]
conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di che liquida in € 14.317,00, oltre 15% per spese generali, e oltre Controparte_2
I.V.A e C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 23/4/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
9