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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2344/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PANZIERI PAOLO (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 1020/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza 29.11.2022 n. 1020 del Tribunale di Siena: A) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la CTU richiesta dalla attrice-appellante con la memoria ex art. 183 VI° Co. n. 2 Cpc e diretta a “1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) verificare e accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua nei locali della cantina dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice ubicata nell'edificio condominiale di;
3) Controparte_1 CP_1 indicare gli interventi edilizi e le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua in
pagina 1 di 15 questione mediante specifico computo metrico tenuto conto altresì delle perizie e dei preventivi in atti (Docc.1, 11, 12, 14, 17); 4) quantificare i costi occorrenti per l'esecuzione dell'intervento edilizio necessario per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua”; B) NEL MERITO: 1) annullare e comunque dichiarare illegittima e invalida ex art. 1137 cc la delibera assembleare del 5.11.2019 (Doc.9) con cui il , a maggioranza e con il voto contrario dell'attrice, non ha approvato CP_1 il preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo per €. 21.553,00 + IVA elaborato sulla base del computo metrico predisposto dall'Ing. l'8.11.2018; 2) condannare in ogni caso Persona_1 il al pagamento della somma di €. 25.000,00 a Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art. 2051 Parte_1 CC per i titoli e le causali di cui all'atto di citazione di I° grado da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 CC, ovvero quel maggiore o minore importo che risulterà dovuto per accertamento di Giustizia, oltre interessi ex D.lgvo 9.10.2002 n. 231 giusta art. 1284 VI° Co. CC dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) In subordine, dichiarare la compensazione integrale delle spese processuali di I° grado ex artt. 91 e 92 Cpc, con conseguente revoca della statuizione portata dalla sentenza impugnata di condanna di al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta odierna appellata. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario.”;
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi di cui in premessa, respingere l'appello proposto dalla sig.ra , confermando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado. Convittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, il in (di Controparte_3 CP_1 seguito, per brevità, anche solo “ ”), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
1020/2022, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022, che, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa dalla avverso la delibera condominiale del Pt_1
5.11.2019, l'aveva rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_4 in , impugnando la suddetta delibera condominiale ed esponendo: CP_1 di essere proprietaria di un appartamento posto al primo piano, con annessa cantina, facente parte del predetto Condominio;
che, nel 2013, si era reso necessario un importante intervento di consolidamento del fabbricato, a causa di un cedimento delle fondazioni;
che, nel 2015, era stato formalmente costituito il il Controparte_3 quale aveva proceduto alla presentazione della SCIA ed alla stipula dei vari contratti di appalto pagina 2 di 15 che prevedevano, oltre all'esecuzione dei necessari interventi di consolidamento, anche il ripristino delle aree interessate dai predetti lavori;
che, tuttavia, gli interventi di ripristino delle aree esterne non erano stati eseguiti, con specifico riferimento ai marciapiedi, alle scale di accesso alla casa soprastante, alle condutture ed agli scarichi dell'acqua piovana;
che la necessità di eseguire i lavori di ripristino era stata confermata dalla perizia redatta dal tecnico su incarico del;
PE CP_1 che, prima dell'esecuzione degli interventi di consolidamento, all'interno della cantina non si erano mai verificate infiltrazioni d'acqua piovana che, invece, attualmente interessavano il vano;
che, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, essa aveva prodotto il computo metrico Pt_1 redatto dall'Ing. , che concerneva anche le opere edili necessarie per la sistemazione Per_1 delle acque reflue e piovane e per l'eliminazione delle infiltrazioni nella cantina di proprietà dell'attrice, nonché il preventivo redatto in data 8.11.2018 dalla ditta F.LI HE di Casciano di
Murlo per € 21.553,00 (oltre IVA); che si trattava degli stessi interventi di ripristino che erano già stati deliberati dall'assemblea in occasione della riunione tenutasi il 29.10.2018; che, tuttavia, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, il preventivo della ditta F.LI HE di
Casciano di Murlo non era stato approvato, con la conseguenza che la cantina di proprietà di essa era ancora interessata dalle infiltrazioni;
Pt_1 che, pertanto, la delibera del 5.11.2019 doveva considerarsi illegittima per eccesso di potere o abuso di potere della maggioranza, nonché per violazione dell'art. 2051 c.c., essendo evidente la responsabilità del quale custode dei beni e dei servizi comuni;
CP_1 che, in ogni caso, il era tenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a risarcire all'attrice tutti i CP_1 danni subiti a seguito delle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal muro perimetrale del fabbricato
, danno che veniva quantificato in € 21.553,00, pari all'importo degli interventi di CP_5 ripristino, come da preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo;
che, inoltre, essa aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che Pt_1 veniva quantificato in € 3.447,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e, in ogni caso, la condanna del al pagamento della somma di € 25.000,00, a titolo di risarcimento dei CP_1 danni subiti ex art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla domanda.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando CP_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, il convenuto evidenziava: pagina 3 di 15 che, dalla relazione redatta dal tecnico in data 23.4.2020 si evinceva che il computo PE metrico dell'Ing. ed il preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo Per_1 Pa concernevano “una serie di opere afferenti la proprietà privata della Anzivino non riconducibili
a lavori di ripristino di aree esterne”, con specifico riferimento alla realizzazione di uno scannafosso, e non prendevano in considerazione una serie di interventi, sulle aree esterne, di cui alla relazione del medesimo del 29.3.2019, sulla base della quale la ditta SI aveva PE redatto altro preventivo (approvato dall'assemblea); che ciò spiegava la mancata approvazione, da parte dell'assemblea, del preventivo della ditta F.LI
HE ed escludeva che la delibera del 5.11.2019 fosse viziata da eccesso di potere, in quanto la realizzazione dello scannafosso, richiesta dalla , costituiva una miglioria che andava ad Pt_1 esclusivo vantaggio della sua proprietà ed a scapito del Condominio che ne avrebbe dovuto sostenere interamente i costi;
che, d'altra parte, l'eventuale annullamento della delibera impugnata avrebbe comportato la revoca della delibera del 9.4.2019 di approvazione dei lavori di ripristino con il voto favorevole anche della nonché di quella del 10.10.2019, in cui si era dato atto del raggiungimento di Pt_1 un accordo transattivo tra le parti, con evidente inammissibilità dell'azione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sulla base della prospettazione della intervenuta stipula di un accordo transattivo tra le parti, rilevava, per quel che in questa sede ancora interessa, che:
(-) l'attrice non aveva dimostrato lo stato di fatto della cantina, con specifico riferimento all'assenza di percolazioni d'acqua, anteriormente all'esecuzione degli interventi di consolidamento, nonché la riconducibilità delle attuali infiltrazioni ai predetti interventi posti in essere nel periodo 2015-2017;
(-) al riguardo, nessun valore probatorio poteva attribuirsi alle perizie del tecnico e PE dell'Ing. trattandosi di mere consulenze di parte;
R_
(-) d'altra parte, la perizia del 29.3.2019 non contemplava la realizzazione dello PE scannafosso, mentre quella del 12.7.2019 conteneva un preventivo di spesa dei lavori necessari per eliminare le infiltrazioni dalla cantina di proprietà della ma non anche l'affermazione Pt_1 che detti interventi avrebbero dovuto far carico al in quanto rientranti tra le opere di CP_1 rispristino;
(-) la nota del 23.4.2020, a firma sempre del evidenziava che il preventivo della ditta PE
SI (approvato dal condominio) non trascurava la realizzazione di interventi di regimazione delle pagina 4 di 15 acque superficiali del resede prevedendo, al tal fine, lavori per un ammontare di € 5.967,00 integralmente a carico del condominio;
(-) invece, il preventivo della ditta HE contemplava sia opere di ripristino, per soli € 3.895,60, sia opere afferenti la proprietà privata della , quindi non riconducibili ad interventi di Pt_1 ripristino delle aree esterne, per € 17.647,74;
(-) quanto alla c.t.p. dell'Ing. la stessa doveva considerarsi inammissibile, perché R_ prodotta tardivamente in giudizio;
(-) l'attrice, dunque, non poteva cercare di adempiere al proprio onere probatorio mediante il ricorso ad una CTU, in difetto di elementi probatori da cui desumere lo stato di fatto della cantina antecedentemente l'esecuzione dei lavori condominiali ed il conseguente nesso causale tra il lamentato danno ed i lavori di consolidamento;
(-) ciò comportava il rigetto sia della domanda di annullamento della delibera condominiale del
5.11.2019 sia di quella volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.;
(-) ad ogni modo, il danno patrimoniale non poteva essere parametrato al costo dei lavori di realizzazione dello scannafosso ovverosia di un'opera nuova e migliorativa, come tale non costituente oggetto di un intervento di ripristino, mentre la domanda concernente l'asserito danno non patrimoniale risultava carente sia sotto il profilo assertivo che probatorio;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale domanda proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il , nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato CP_1
l'esistenza delle infiltrazioni d'acqua e la loro riconducibilità ai lavori condominiali, ammettendo, anzi, che vi era stato un loro aumento.
Il primo giudice, inoltre, non aveva considerato che le perizie del tecnico e dell'Ing. PE R_ erano state prodotte dal medesimo con la conseguenza che esse assumevano valore CP_1 quanto meno indiziario, poiché entrambe avevano riconosciuto la necessità dell'esecuzione dello scannafosso.
In particolare, la perizia dell'Ing. doveva considerarsi pienamente ammissibile, in quanto R_ di formazione posteriore alle preclusioni istruttorie.
In più, il tribunale aveva anche errato nel non ammettere la c.t.u. invocata dall'attrice, volta ad accertare la causa delle infiltrazioni ed il costo degli interventi di ripristino.
Sussisteva, quindi, il lamentato vizio di eccesso di potere/abuso del potere di maggioranza, che inficiava la delibera condominiale del 5.11.2019, dal momento che il preventivo della ditta HE non era stato approvato solo perché più oneroso di quello della ditta SI, il quale, però, non pagina 5 di 15 ricomprendeva i lavori occorrenti per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, che interessavano unicamente la proprietà dell'attrice.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., non considerando che il non aveva contestato né l'esistenza CP_1 delle infiltrazioni d'acqua né la loro provenienza dal muro perimetrale del fabbricato . CP_5
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la somma di €. 21.553,00 corrispondeva ai costi necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua così come quantificati dai tecnici dello stesso . CP_1
Andava, altresì, riconosciuto anche il danno alla salute per insalubrità del locale interessato dalle consistenti percolazioni di acqua.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel regolamentare le spese di lite, le quali erano state ingiustamente poste a carico dell'attrice, pur sussistendo i presupposti per la loro compensazione, stante la soccombenza del sull'eccezione di inammissibilità della CP_1 domanda.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati per le considerazioni che seguono, da valere anche quale correzione ed integrazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “la figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni pagina 6 di 15 di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo;
essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 21.2.2014, n. 4216).
Sostiene l'appellante che la delibera condominiale del 5.11.2019, dalla stessa impugnata, sarebbe viziata da eccesso di potere (e, quindi, per abuso del potere della maggioranza), a causa della mancata approvazione del preventivo della ditta HE, a cui sarebbe stato preferito quello della ditta SI, semplicemente perché meno oneroso, non considerando che questo non consentiva di superare il problema delle infiltrazioni che interessavano unicamente la proprietà di essa . Pt_1
Si deve dissentire.
3.1.1.a. – Innanzi tutto, il Condominio, all'assemblea del 5.11.2019, nel respingere il preventivo della ditta HE, non ha fatto altro che confermare la precedente delibera del 9.4.2019 con cui era stato approvato il preventivo della ditta SI.
Ciò in conformità a quanto già deliberato in occasione dell'assemblea del 29.10.2018, in cui i condomini, all'unanimità, convennero sulla necessità di procedere all'esecuzione degli interventi di ripristino e di acquisire i preventivi di alcune ditte (tra cui, appunto, la SI).
Al riguardo, giova considerare come il preventivo della ditta HE, redatta sulla base del computo metrico dell'Ing. , prevedesse delle opere sostanzialmente diverse da quelle Per_1 contemplate nel preventivo della ditta SI.
Ora, se, da un lato, ha errato il tribunale nel non attribuire rilevanza probatoria alle consulenze e – ritenendole mere perizie di parte omettendo di considerare che le stesse erano PE R_ state redatte su incarico del e che, quindi, non potevano essere valutate alla stregua CP_1 di mere allegazioni difensive – dall'altro, l non può invocarle a fondamento della sua Pt_1 domanda.
Difatti, come messo in evidenza nella relazione del 23.4.2020 redatta dal perito PE
“dall'esame del preventivo appare evidente che la lista redatta dall'Ing. in data Persona_1
8.11.2018 e prezzata dalla ditta F.LI EI snc contempla una serie di opere afferenti la proprietà privata della Sig. non riconducibili a lavori di ripristino di aree esterne, in Pt_1 particolare: le voci individuate ai < n°3 magrone di fondazione – 5 tubo drenante – 6 scavo e rinterro eseguito a mano – 7 rete elettrosaldata - 8 membrana impermeabilizzante – 9 calcestruzzo > per un importo di Euro 17.647,74 esclusa iva sono relative alla esecuzione di uno scannafosso che si sviluppa sulla proiezione dei due lati esterni della cantina interrata di proprietà
, come evidenziato anche dai grafici allegati allo stesso preventivo;
le altre voci rimanenti Pt_1 individuate ai < n° 1 pozzetti – 2 ripristino scala – 4 massetto per pavimentazioni – 10 posa in opera di pavimento – 11 cordonato in cls > per un importo di Euro 3.895,60 esclusa iva sono pagina 7 di 15 relative alle opere di ripristino delle aree esterne a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla
SCIA del 2015. I lavori di ripristino delle aree esterne proposti in questo preventivo datato
8.11.18 si discostano da quanto da me proposto in data 29 marzo 2019 (lista successivamente prezzata dalla SI) in quanto non prendono in esame svariate opere di ripristino che qui solo sommariamente indico: i ripristini delle tubazioni delle acque bianche, delle acque reflue di scarico, delle adduzioni di gas ed acqua, degli impianti luce e telecom, così come le opere sulle aree esterne relative a livellatura anche con apporto di terreno da coltivo, apporto ghiaino per gli accessi, rimozione residui di tutte le lavorazioni precedenti. I due preventivi risultano invece sovrapponibili soltanto per quanto riguarda i ripristini delle pavimentazioni dei marciapiedi perimetrali, della scala di accesso alla proprietà e per la previsione di alcuni pozzetti Parte_3 esterni”.
Si trattava, quindi, di opere (con specifico riferimento alla realizzazione di uno scannafosso) che interessavano quasi esclusivamente la proprietà privata della , non contemplando una Pt_1 serie di interventi sulle aree esterne, che il medesimo tecnico aveva individuato per PE ripristinare la situazione a seguito dell'esecuzione dei lavori di consolidamento del fabbricato
. CP_5
Pertanto, il preventivo HE andava chiaramente a scapito del , il quale si sarebbe CP_1 dovuto addossare il costo di interventi che interessavano principalmente la proprietà esclusiva della e non consentivano, se non in parte, il ripristino delle aree condominiali. Pt_1
Ne consegue che la delibera del 5.11.2019, già solo per questo motivo, non può essere considerata affetta da eccesso di potere.
3.1.1.b. – Inoltre, giova anche considerare che la perizia del 29.3.2019, redatta dal tecnico PE
e sulla quale risulta stilato il preventivo della SI, nell'elencare gli interventi di ripristino previsti a seguito del consolidamento del fabbricato , indicava: “ripristino condutture di CP_5 scarico delle acque reflue dalle abitazioni e di scarico del pluviale delle coperture, ripristinare i marciapiedi, come in origine, con relativa pavimentazione (massetto, posa pavimenti e mattonelle), ripristinare e chiudere la parete […] con ripristino delle scale di accesso all'appartamento del sig. senza, quindi, in alcun modo accennare alla realizzazione di Parte_3 uno scannafosso nella cantina di proprietà della . Pt_1
Ed è significativo che, all'assemblea del 9.4.2019, in cui il preventivo della ditta SI è stato approvato, risultino verbalizzate le seguenti dichiarazioni dell'appellante: “la signora è Pt_1 favorevole ai lavori di ripristino anche per la parte che riguarda il ripristino, non è favorevole alla eliminazione della voce relativa agli scarichi delle acque reflue, in quanto la condomina Pt_1 lamenta continue infiltrazioni di acqua piovana a seguito dei lavori straordinari fatti dal pagina 8 di 15 , insiste nel ripristinare la situazione precedente. A maggior precisazione la signora CP_1
non è favorevole alla decisione dei restanti condomini per la parte che non vede Pt_1
l'esecuzione dei lavori di ripristino degli scarichi delle acque piovane e reflue che arrivano nella sua cantina”.
Pertanto, la doglianza della concerneva esclusivamente la mancata previsione Pt_1 dell'esecuzione “dei lavori di ripristino degli scarichi delle acque piovane e reflue che arrivano nella sua cantina”, senza alcun riferimento alla necessità di realizzazione dello scannafosso.
Doglianza che, comunque, risulta smentita proprio dalla relazione del 29.3.2019 (sulla cui PE base è stato redatto il preventivo della ditta SI), in cui si fa espresso riferimento all'intervento di ripristino degli scarichi.
3.1.1.c. – Vero è che il nella relazione del 24.7.2019, redatta sempre su incarico del PE
, individuava due interventi alternativi per risolvere il problema delle infiltrazioni CP_1 all'interno della cantina della : “1) uno scannafosso perimetrale con canaletta di raccolta Pt_1 acque interna e tubo drenante a quota leggermente inferiore al piano di imposta della cantina, da realizzare nei tre lati della proprietà […]; 2) impermeabilizzazione dall'interno del locale Pt_1 ad uso cantina”.
Si trattava, quindi, non di interventi di ripristino resisi necessari a seguito della realizzazione delle opere di consolidamento sul fabbricato , bensì di interventi aggiuntivi ed innovativi da CP_5 eseguirsi esclusivamente nella proprietà e che non interessavano le aree condominiali. Pt_1
L'unico intervento previsto, nella suddetta relazione, su tali aree concerneva la “regimentazione delle acque meteoriche mediante opere di superficie”, da eseguirsi “in affiancamento” alle due soluzioni sopra esposte.
Tuttavia, la non ha titolo per dolersi della mancata esecuzione di tali interventi di Pt_1 regimentazione, in quanto, in occasione dell'assemblea del 5.11.2019, esprimeva voto contrario nei confronti della relazione del 24.7.2019 redatta dal PE
Ad ogni modo, la realizzazione dello scannafosso costituiva solo una delle due soluzioni individuate dal il che esclude che fosse l'unica necessaria per risolvere il problema delle infiltrazioni, PE fermo restando che, interessando entrambe la proprietà esclusiva della , senza alcun Pt_1 coinvolgimento delle parti condominiali, il relativo costo non poteva che essere a carico di quest'ultima.
3.1.1.d. – Né è vero che la relazione dell'Ing. – redatta sempre su incarico del R_ CP_1
– prevedesse, a sua volta, la necessità dell'esecuzione dello scannafosso nella proprietà . Pt_1
Ora, se ha ragione l'appellante a sostenere che la produzione della suddetta relazione doveva considerarsi ammissibile in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni pagina 9 di 15 istruttorie – e sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta – si deve rilevare che essa, nell'affermare la “opportunità” della realizzazione di uno “scannafosso areato”, intendeva far riferimento alla situazione dell'intero fabbricato condominiale – in quanto “l'immobile possiede dei locali interrati che hanno le pareti direttamente a contatto con il terreno e questo non fa altro che aumentare la presenza di umidità delle muratura” – senza alcun specifico riferimento a quello della . Pt_1
In realtà, il predetto tecnico, oltre a segnalare la mera opportunità di realizzazione dello
, affermava che “per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua e alla diffusa Parte_4 umidità lamentata dai condomini, a mio giudizio andrebbero sostituite, partendo dai punti di arrivo
a terra delle tubazioni, tutte le canalizzazioni che attualmente attraversano i giardini, rifacendo ove necessario pozzetti di ispezione e canalizzando tutte le acque, piovane e nere presenti nei giardini”, interventi che già erano ricompresi nell'elenco delle opere di ripristino allegato alla perizia del 29.3.2019 (a cui si riferisce il preventivo della ditta SI). PE
Ne deriva che la decisione dell'assemblea di limitarsi all'esecuzione di tali interventi di ripristino non può ritenersi in alcun modo penalizzante né per la proprietà comune né per quella , Pt_1 ben potendo la stessa ritenersi risolutiva del problema delle infiltrazioni d'acqua.
Non trova, quindi, riscontro quanto affermato dall'appellante, per il tramite del suo delegato
, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, secondo cui il computo metrico della ditta CP_6
HE sarebbe stato “tecnicamente migliore” rispetto a quello della ditta SI.
Pertanto, anche sotto tale angolo prospettico, la delibera impugnata non può considerarsi viziata per eccesso di potere.
3.2. – Le considerazioni che precedono consentono di escludere sia l'invalidità della delibera sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2051 c.c. sia qualsiasi responsabilità del ai CP_1 sensi della menzionata norma.
3.2.1. – In proposito, giova innanzi tutto considerare che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non sussiste la prova del nesso di causalità tra la mancata esecuzione dei lavori di ripristino delle aree esterne, a seguito della realizzazione degli interventi di consolidamento del fabbricato , e le infiltrazioni lamentate dall'appellante. CP_5
Difatti, le perizie redatte dal non contengono alcun elemento che consenta di apprezzare PE un nesso di derivazione eziologica tra i due eventi, anche perché, in quella del 5.6.2019, il tecnico, nel riferire l'esito del sopralluogo eseguito nella cantina di proprietà della , si era limitato Pt_1
a rilevare che “lo stato di manutenzione era quello tipico di un vano interrato con problemi collegati all'umidità”.
pagina 10 di 15 Peraltro, la perizia dell' Ing. nel consigliare la sostituzione delle condutture ed il R_ rifacimento dei pozzetti di ispezione, non fa in alcun modo riferimento all'esecuzione degli interventi di consolidamento, ma sottolinea unicamente il pessimo stato di manutenzione delle tubature, in quanto vetuste e sottodimensionate.
Pertanto, non risulta provato che le infiltrazioni lamentate dalla si siano prodotte proprio Pt_1 per effetto dei lavori di consolidamento del fabbricato a causa della mancata esecuzione degli interventi di ripristino.
Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova considerare come l'intera linea difensiva del sia finalizzata a contestare l'esistenza di tale nesso causale, come si CP_1 evince dal contenuto della mail del 10.9.2019, inviata dal legale del al collega di CP_1 controparte, richiamata e trascritta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 10-11), in cui si evidenziava che la cantina era già soggetta ad infiltrazioni prima dell'esecuzione dei lavori condominiali, tanto da essere dotata anche di una “pompa ad immersione”.
In proposito, il riferimento, contenuto nella predetta mail, ad un “aumento” delle infiltrazioni, altro non era che una mera ipotesi (“perché dopo i lavori, nonostante la remissione in pristino, ci sarebbe semmai la possibilità teorica dell'apertura di una nuova via d'acqua nel resede condominiale verso la cantina de qua”) a fronte della quale gli altri condomini, a titolo transattivo, si rendevano disponibili ad accollarsi interamente i costi di regimazione delle acque.
È evidente, quindi, come a tale affermazione non possa attribuirsi alcuna valenza (neppure latamente) confessoria.
Ad ogni modo, sarebbe stato onere dell provare lo stato di fatto della cantina prima delle Pt_1 infiltrazioni e quello successivo alla loro verificazione, così da far apprezzare gli eventuali danni subiti alla sua proprietà per effetto del mancato intervento del Condominio.
Il che non è avvenuto, non avendo ella prodotto neppure una fotografia atta a comprovare la situazione dei luoghi, con la conseguenza che del tutto inammissibile si presenta la c.t.u. dalla stessa invocata, stante il suo carattere esplorativo.
3.2.2 – Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare come la domanda, proprio sotto il profilo assertivo, si presentasse alquanto generica, non avendo l'originaria attrice dedotto quando le infiltrazioni si sarebbero verificate all'interno della sua cantina.
Il problema, infatti, venne segnalato, per la prima volta, dalla in occasione Pt_1 dell'assemblea condominiale del 9.4.2019, sicché si può solo ipotizzare che esso si verificò in epoca prossima a tale data.
pagina 11 di 15 Tuttavia, ciò non consente di sollevare alcun addebito nei confronti del per la mancata CP_1 tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino, tenuto conto del comportamento dilatorio tenuto dalla , come ben si evince dalla missiva del 21.6.2019, inviata, per suo conto, dal Pt_1 CP_6 all'amministratore, dove egli sottolineava la necessità che il pluviale venisse ripristinato secondo lo stato preesistente, collegandolo al canale sotterraneo, senza fare riferimento, però, alla necessità di esecuzione dello scannafosso.
Ebbene, l'assemblea condominiale, in data 9.4.2019, nell'approvare il preventivo della ditta SI, redatto sulla base della relazione del 29.3.2019, aveva, sia pur implicitamente, autorizzato PE anche l'esecuzione dei lavori sui pluviali, che compaiono nell'elenco dei lavori di ripristino allegato alla predetta relazione.
Al riguardo, la circostanza che non fossero specificate le modalità di ripristino dei pluviali atteneva unicamente alla fase esecutiva dei lavori, ragion per cui ben avrebbe potuto la far Pt_1 eventualmente valere tale circostanza in quella sede.
In ogni caso, l'appellante, pur invitata dall'amministratore di condominio (cfr. missiva del
24.4.2019, in risposta ad altra del del 10.4.2019 dove si ribadiva il problema delle CP_6 infiltrazioni a seguito dei lavori di consolidamento), ometteva di inviare al una relazione PE tecnica, con relativo computo metrico, inerente gli interventi – secondo lei – necessari per eliminare il problema delle infiltrazioni all'interno della sua cantina, nonostante le fosse stata rappresentata l'urgenza dell'adempimento al fine di potere investire tempestivamente l'assemblea condominiale della questione.
Ciò rendeva necessario il conferimento, da parte del , di un incarico aggiuntivo al CP_1 perito che portava alla redazione della relazione del 24.7.2019. PE
Quindi, è stata senza dubbio la , con la sua condotta (culminata con l'impugnazione della Pt_1 delibera assembleare del 5.11.2019 e nell'espressione del voto contrario alla relazione del PE
24.7.2019) ad impedire la tempestiva esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea.
Si aggiunga pure che, senza una plausibile ragione, la medesima non aveva inteso Pt_1 definire neppure l'accordo transattivo con il delineato, a seguito di corrispondenza CP_1 intercorsa tra i rispettivi legali, in occasione dell'assemblea condominiale del 9.10.2019, il quale prevedeva che ella fosse esclusa dalla contribuzione dei lavori deliberati dall'assemblea in data
9.1.2019 (queLI di cui al preventivo della ditta SI) e di queLI di regimazione delle acque previsti nella relazione del 24.7.2019. PE
E questo sebbene l'assemblea condominiale, sempre in data 9.10.2019, avesse dato il suo assenso di massima anche alla realizzazione dello , a spese della , come Parte_4 Pt_1
pagina 12 di 15 richiesto da quest'ultima, riservandosi unicamente di valutare il progetto che, però, ella ommise di far avere all'amministratore, pur essendosi impegnata in tal senso.
In definitiva, il comportamento della è idoneo, da solo, a recidere l'eventuale nesso Pt_1 causale rilevante ex art. 2051 c.c., il che esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria del condominio.
3.2.3. – In ogni caso, la domanda si presentava carente sotto il profilo assertivo e probatorio anche per quanto concerne il quantum.
Difatti, per quanto riguarda il danno patrimoniale, oltre a mancare qualsiasi descrizione del pregiudizio subito, la richiesta risulta fondata sul preventivo della ditta HE che, tuttavia, contemplando la realizzazione di uno scannafosso (opera che, per quanto sopra esposto, non può considerarsi di spettanza condominiale), non possiede alcuna efficacia probante.
Relativamente, poi, al danno non patrimoniale, l'appellante ha del tutto omesso di prendere posizione sulla motivazione di rigetto assunta dal tribunale, che ha sottolineato la mancanza di allegazioni e prove a sostegno della domanda, di talché, sul punto, il gravame si colloca anche ai confini dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Per completezza, si rileva che l'appellante non può utilmente invocare neppure la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
Ne consegue il rigetto dei motivi di appello in disamina.
3.3. – Infondato è, infine, il terzo motivo di appello.
Il tribunale, nel porre a carico dell'attrice le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che
pagina 13 di 15 debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha portato le parti dinanzi al giudice, fosse rappresentato dall'impugnativa della delibera condominiale del 5.11.2019 nonché dalla pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. della , con la conseguenza che dal rigetto delle Pt_1 relative domande non può che derivare la condanna dell'originaria attrice al pagamento delle spese di lite.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità alla nota depositata dall'appellato, secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1020/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 14 di 15 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2344/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PANZIERI PAOLO (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 1020/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza 29.11.2022 n. 1020 del Tribunale di Siena: A) IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la CTU richiesta dalla attrice-appellante con la memoria ex art. 183 VI° Co. n. 2 Cpc e diretta a “1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) verificare e accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua nei locali della cantina dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice ubicata nell'edificio condominiale di;
3) Controparte_1 CP_1 indicare gli interventi edilizi e le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua in
pagina 1 di 15 questione mediante specifico computo metrico tenuto conto altresì delle perizie e dei preventivi in atti (Docc.1, 11, 12, 14, 17); 4) quantificare i costi occorrenti per l'esecuzione dell'intervento edilizio necessario per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua”; B) NEL MERITO: 1) annullare e comunque dichiarare illegittima e invalida ex art. 1137 cc la delibera assembleare del 5.11.2019 (Doc.9) con cui il , a maggioranza e con il voto contrario dell'attrice, non ha approvato CP_1 il preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo per €. 21.553,00 + IVA elaborato sulla base del computo metrico predisposto dall'Ing. l'8.11.2018; 2) condannare in ogni caso Persona_1 il al pagamento della somma di €. 25.000,00 a Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art. 2051 Parte_1 CC per i titoli e le causali di cui all'atto di citazione di I° grado da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 CC, ovvero quel maggiore o minore importo che risulterà dovuto per accertamento di Giustizia, oltre interessi ex D.lgvo 9.10.2002 n. 231 giusta art. 1284 VI° Co. CC dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) In subordine, dichiarare la compensazione integrale delle spese processuali di I° grado ex artt. 91 e 92 Cpc, con conseguente revoca della statuizione portata dalla sentenza impugnata di condanna di al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta odierna appellata. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario.”;
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi di cui in premessa, respingere l'appello proposto dalla sig.ra , confermando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado. Convittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, il in (di Controparte_3 CP_1 seguito, per brevità, anche solo “ ”), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
1020/2022, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022, che, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa dalla avverso la delibera condominiale del Pt_1
5.11.2019, l'aveva rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_4 in , impugnando la suddetta delibera condominiale ed esponendo: CP_1 di essere proprietaria di un appartamento posto al primo piano, con annessa cantina, facente parte del predetto Condominio;
che, nel 2013, si era reso necessario un importante intervento di consolidamento del fabbricato, a causa di un cedimento delle fondazioni;
che, nel 2015, era stato formalmente costituito il il Controparte_3 quale aveva proceduto alla presentazione della SCIA ed alla stipula dei vari contratti di appalto pagina 2 di 15 che prevedevano, oltre all'esecuzione dei necessari interventi di consolidamento, anche il ripristino delle aree interessate dai predetti lavori;
che, tuttavia, gli interventi di ripristino delle aree esterne non erano stati eseguiti, con specifico riferimento ai marciapiedi, alle scale di accesso alla casa soprastante, alle condutture ed agli scarichi dell'acqua piovana;
che la necessità di eseguire i lavori di ripristino era stata confermata dalla perizia redatta dal tecnico su incarico del;
PE CP_1 che, prima dell'esecuzione degli interventi di consolidamento, all'interno della cantina non si erano mai verificate infiltrazioni d'acqua piovana che, invece, attualmente interessavano il vano;
che, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, essa aveva prodotto il computo metrico Pt_1 redatto dall'Ing. , che concerneva anche le opere edili necessarie per la sistemazione Per_1 delle acque reflue e piovane e per l'eliminazione delle infiltrazioni nella cantina di proprietà dell'attrice, nonché il preventivo redatto in data 8.11.2018 dalla ditta F.LI HE di Casciano di
Murlo per € 21.553,00 (oltre IVA); che si trattava degli stessi interventi di ripristino che erano già stati deliberati dall'assemblea in occasione della riunione tenutasi il 29.10.2018; che, tuttavia, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, il preventivo della ditta F.LI HE di
Casciano di Murlo non era stato approvato, con la conseguenza che la cantina di proprietà di essa era ancora interessata dalle infiltrazioni;
Pt_1 che, pertanto, la delibera del 5.11.2019 doveva considerarsi illegittima per eccesso di potere o abuso di potere della maggioranza, nonché per violazione dell'art. 2051 c.c., essendo evidente la responsabilità del quale custode dei beni e dei servizi comuni;
CP_1 che, in ogni caso, il era tenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a risarcire all'attrice tutti i CP_1 danni subiti a seguito delle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal muro perimetrale del fabbricato
, danno che veniva quantificato in € 21.553,00, pari all'importo degli interventi di CP_5 ripristino, come da preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo;
che, inoltre, essa aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che Pt_1 veniva quantificato in € 3.447,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e, in ogni caso, la condanna del al pagamento della somma di € 25.000,00, a titolo di risarcimento dei CP_1 danni subiti ex art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla domanda.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando CP_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, il convenuto evidenziava: pagina 3 di 15 che, dalla relazione redatta dal tecnico in data 23.4.2020 si evinceva che il computo PE metrico dell'Ing. ed il preventivo della ditta F.LI HE di Casciano di Murlo Per_1 Pa concernevano “una serie di opere afferenti la proprietà privata della Anzivino non riconducibili
a lavori di ripristino di aree esterne”, con specifico riferimento alla realizzazione di uno scannafosso, e non prendevano in considerazione una serie di interventi, sulle aree esterne, di cui alla relazione del medesimo del 29.3.2019, sulla base della quale la ditta SI aveva PE redatto altro preventivo (approvato dall'assemblea); che ciò spiegava la mancata approvazione, da parte dell'assemblea, del preventivo della ditta F.LI
HE ed escludeva che la delibera del 5.11.2019 fosse viziata da eccesso di potere, in quanto la realizzazione dello scannafosso, richiesta dalla , costituiva una miglioria che andava ad Pt_1 esclusivo vantaggio della sua proprietà ed a scapito del Condominio che ne avrebbe dovuto sostenere interamente i costi;
che, d'altra parte, l'eventuale annullamento della delibera impugnata avrebbe comportato la revoca della delibera del 9.4.2019 di approvazione dei lavori di ripristino con il voto favorevole anche della nonché di quella del 10.10.2019, in cui si era dato atto del raggiungimento di Pt_1 un accordo transattivo tra le parti, con evidente inammissibilità dell'azione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sulla base della prospettazione della intervenuta stipula di un accordo transattivo tra le parti, rilevava, per quel che in questa sede ancora interessa, che:
(-) l'attrice non aveva dimostrato lo stato di fatto della cantina, con specifico riferimento all'assenza di percolazioni d'acqua, anteriormente all'esecuzione degli interventi di consolidamento, nonché la riconducibilità delle attuali infiltrazioni ai predetti interventi posti in essere nel periodo 2015-2017;
(-) al riguardo, nessun valore probatorio poteva attribuirsi alle perizie del tecnico e PE dell'Ing. trattandosi di mere consulenze di parte;
R_
(-) d'altra parte, la perizia del 29.3.2019 non contemplava la realizzazione dello PE scannafosso, mentre quella del 12.7.2019 conteneva un preventivo di spesa dei lavori necessari per eliminare le infiltrazioni dalla cantina di proprietà della ma non anche l'affermazione Pt_1 che detti interventi avrebbero dovuto far carico al in quanto rientranti tra le opere di CP_1 rispristino;
(-) la nota del 23.4.2020, a firma sempre del evidenziava che il preventivo della ditta PE
SI (approvato dal condominio) non trascurava la realizzazione di interventi di regimazione delle pagina 4 di 15 acque superficiali del resede prevedendo, al tal fine, lavori per un ammontare di € 5.967,00 integralmente a carico del condominio;
(-) invece, il preventivo della ditta HE contemplava sia opere di ripristino, per soli € 3.895,60, sia opere afferenti la proprietà privata della , quindi non riconducibili ad interventi di Pt_1 ripristino delle aree esterne, per € 17.647,74;
(-) quanto alla c.t.p. dell'Ing. la stessa doveva considerarsi inammissibile, perché R_ prodotta tardivamente in giudizio;
(-) l'attrice, dunque, non poteva cercare di adempiere al proprio onere probatorio mediante il ricorso ad una CTU, in difetto di elementi probatori da cui desumere lo stato di fatto della cantina antecedentemente l'esecuzione dei lavori condominiali ed il conseguente nesso causale tra il lamentato danno ed i lavori di consolidamento;
(-) ciò comportava il rigetto sia della domanda di annullamento della delibera condominiale del
5.11.2019 sia di quella volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.;
(-) ad ogni modo, il danno patrimoniale non poteva essere parametrato al costo dei lavori di realizzazione dello scannafosso ovverosia di un'opera nuova e migliorativa, come tale non costituente oggetto di un intervento di ripristino, mentre la domanda concernente l'asserito danno non patrimoniale risultava carente sia sotto il profilo assertivo che probatorio;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale domanda proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il , nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato CP_1
l'esistenza delle infiltrazioni d'acqua e la loro riconducibilità ai lavori condominiali, ammettendo, anzi, che vi era stato un loro aumento.
Il primo giudice, inoltre, non aveva considerato che le perizie del tecnico e dell'Ing. PE R_ erano state prodotte dal medesimo con la conseguenza che esse assumevano valore CP_1 quanto meno indiziario, poiché entrambe avevano riconosciuto la necessità dell'esecuzione dello scannafosso.
In particolare, la perizia dell'Ing. doveva considerarsi pienamente ammissibile, in quanto R_ di formazione posteriore alle preclusioni istruttorie.
In più, il tribunale aveva anche errato nel non ammettere la c.t.u. invocata dall'attrice, volta ad accertare la causa delle infiltrazioni ed il costo degli interventi di ripristino.
Sussisteva, quindi, il lamentato vizio di eccesso di potere/abuso del potere di maggioranza, che inficiava la delibera condominiale del 5.11.2019, dal momento che il preventivo della ditta HE non era stato approvato solo perché più oneroso di quello della ditta SI, il quale, però, non pagina 5 di 15 ricomprendeva i lavori occorrenti per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, che interessavano unicamente la proprietà dell'attrice.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., non considerando che il non aveva contestato né l'esistenza CP_1 delle infiltrazioni d'acqua né la loro provenienza dal muro perimetrale del fabbricato . CP_5
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la somma di €. 21.553,00 corrispondeva ai costi necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua così come quantificati dai tecnici dello stesso . CP_1
Andava, altresì, riconosciuto anche il danno alla salute per insalubrità del locale interessato dalle consistenti percolazioni di acqua.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel regolamentare le spese di lite, le quali erano state ingiustamente poste a carico dell'attrice, pur sussistendo i presupposti per la loro compensazione, stante la soccombenza del sull'eccezione di inammissibilità della CP_1 domanda.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati per le considerazioni che seguono, da valere anche quale correzione ed integrazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “la figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni pagina 6 di 15 di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo;
essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 21.2.2014, n. 4216).
Sostiene l'appellante che la delibera condominiale del 5.11.2019, dalla stessa impugnata, sarebbe viziata da eccesso di potere (e, quindi, per abuso del potere della maggioranza), a causa della mancata approvazione del preventivo della ditta HE, a cui sarebbe stato preferito quello della ditta SI, semplicemente perché meno oneroso, non considerando che questo non consentiva di superare il problema delle infiltrazioni che interessavano unicamente la proprietà di essa . Pt_1
Si deve dissentire.
3.1.1.a. – Innanzi tutto, il Condominio, all'assemblea del 5.11.2019, nel respingere il preventivo della ditta HE, non ha fatto altro che confermare la precedente delibera del 9.4.2019 con cui era stato approvato il preventivo della ditta SI.
Ciò in conformità a quanto già deliberato in occasione dell'assemblea del 29.10.2018, in cui i condomini, all'unanimità, convennero sulla necessità di procedere all'esecuzione degli interventi di ripristino e di acquisire i preventivi di alcune ditte (tra cui, appunto, la SI).
Al riguardo, giova considerare come il preventivo della ditta HE, redatta sulla base del computo metrico dell'Ing. , prevedesse delle opere sostanzialmente diverse da quelle Per_1 contemplate nel preventivo della ditta SI.
Ora, se, da un lato, ha errato il tribunale nel non attribuire rilevanza probatoria alle consulenze e – ritenendole mere perizie di parte omettendo di considerare che le stesse erano PE R_ state redatte su incarico del e che, quindi, non potevano essere valutate alla stregua CP_1 di mere allegazioni difensive – dall'altro, l non può invocarle a fondamento della sua Pt_1 domanda.
Difatti, come messo in evidenza nella relazione del 23.4.2020 redatta dal perito PE
“dall'esame del preventivo appare evidente che la lista redatta dall'Ing. in data Persona_1
8.11.2018 e prezzata dalla ditta F.LI EI snc contempla una serie di opere afferenti la proprietà privata della Sig. non riconducibili a lavori di ripristino di aree esterne, in Pt_1 particolare: le voci individuate ai < n°3 magrone di fondazione – 5 tubo drenante – 6 scavo e rinterro eseguito a mano – 7 rete elettrosaldata - 8 membrana impermeabilizzante – 9 calcestruzzo > per un importo di Euro 17.647,74 esclusa iva sono relative alla esecuzione di uno scannafosso che si sviluppa sulla proiezione dei due lati esterni della cantina interrata di proprietà
, come evidenziato anche dai grafici allegati allo stesso preventivo;
le altre voci rimanenti Pt_1 individuate ai < n° 1 pozzetti – 2 ripristino scala – 4 massetto per pavimentazioni – 10 posa in opera di pavimento – 11 cordonato in cls > per un importo di Euro 3.895,60 esclusa iva sono pagina 7 di 15 relative alle opere di ripristino delle aree esterne a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla
SCIA del 2015. I lavori di ripristino delle aree esterne proposti in questo preventivo datato
8.11.18 si discostano da quanto da me proposto in data 29 marzo 2019 (lista successivamente prezzata dalla SI) in quanto non prendono in esame svariate opere di ripristino che qui solo sommariamente indico: i ripristini delle tubazioni delle acque bianche, delle acque reflue di scarico, delle adduzioni di gas ed acqua, degli impianti luce e telecom, così come le opere sulle aree esterne relative a livellatura anche con apporto di terreno da coltivo, apporto ghiaino per gli accessi, rimozione residui di tutte le lavorazioni precedenti. I due preventivi risultano invece sovrapponibili soltanto per quanto riguarda i ripristini delle pavimentazioni dei marciapiedi perimetrali, della scala di accesso alla proprietà e per la previsione di alcuni pozzetti Parte_3 esterni”.
Si trattava, quindi, di opere (con specifico riferimento alla realizzazione di uno scannafosso) che interessavano quasi esclusivamente la proprietà privata della , non contemplando una Pt_1 serie di interventi sulle aree esterne, che il medesimo tecnico aveva individuato per PE ripristinare la situazione a seguito dell'esecuzione dei lavori di consolidamento del fabbricato
. CP_5
Pertanto, il preventivo HE andava chiaramente a scapito del , il quale si sarebbe CP_1 dovuto addossare il costo di interventi che interessavano principalmente la proprietà esclusiva della e non consentivano, se non in parte, il ripristino delle aree condominiali. Pt_1
Ne consegue che la delibera del 5.11.2019, già solo per questo motivo, non può essere considerata affetta da eccesso di potere.
3.1.1.b. – Inoltre, giova anche considerare che la perizia del 29.3.2019, redatta dal tecnico PE
e sulla quale risulta stilato il preventivo della SI, nell'elencare gli interventi di ripristino previsti a seguito del consolidamento del fabbricato , indicava: “ripristino condutture di CP_5 scarico delle acque reflue dalle abitazioni e di scarico del pluviale delle coperture, ripristinare i marciapiedi, come in origine, con relativa pavimentazione (massetto, posa pavimenti e mattonelle), ripristinare e chiudere la parete […] con ripristino delle scale di accesso all'appartamento del sig. senza, quindi, in alcun modo accennare alla realizzazione di Parte_3 uno scannafosso nella cantina di proprietà della . Pt_1
Ed è significativo che, all'assemblea del 9.4.2019, in cui il preventivo della ditta SI è stato approvato, risultino verbalizzate le seguenti dichiarazioni dell'appellante: “la signora è Pt_1 favorevole ai lavori di ripristino anche per la parte che riguarda il ripristino, non è favorevole alla eliminazione della voce relativa agli scarichi delle acque reflue, in quanto la condomina Pt_1 lamenta continue infiltrazioni di acqua piovana a seguito dei lavori straordinari fatti dal pagina 8 di 15 , insiste nel ripristinare la situazione precedente. A maggior precisazione la signora CP_1
non è favorevole alla decisione dei restanti condomini per la parte che non vede Pt_1
l'esecuzione dei lavori di ripristino degli scarichi delle acque piovane e reflue che arrivano nella sua cantina”.
Pertanto, la doglianza della concerneva esclusivamente la mancata previsione Pt_1 dell'esecuzione “dei lavori di ripristino degli scarichi delle acque piovane e reflue che arrivano nella sua cantina”, senza alcun riferimento alla necessità di realizzazione dello scannafosso.
Doglianza che, comunque, risulta smentita proprio dalla relazione del 29.3.2019 (sulla cui PE base è stato redatto il preventivo della ditta SI), in cui si fa espresso riferimento all'intervento di ripristino degli scarichi.
3.1.1.c. – Vero è che il nella relazione del 24.7.2019, redatta sempre su incarico del PE
, individuava due interventi alternativi per risolvere il problema delle infiltrazioni CP_1 all'interno della cantina della : “1) uno scannafosso perimetrale con canaletta di raccolta Pt_1 acque interna e tubo drenante a quota leggermente inferiore al piano di imposta della cantina, da realizzare nei tre lati della proprietà […]; 2) impermeabilizzazione dall'interno del locale Pt_1 ad uso cantina”.
Si trattava, quindi, non di interventi di ripristino resisi necessari a seguito della realizzazione delle opere di consolidamento sul fabbricato , bensì di interventi aggiuntivi ed innovativi da CP_5 eseguirsi esclusivamente nella proprietà e che non interessavano le aree condominiali. Pt_1
L'unico intervento previsto, nella suddetta relazione, su tali aree concerneva la “regimentazione delle acque meteoriche mediante opere di superficie”, da eseguirsi “in affiancamento” alle due soluzioni sopra esposte.
Tuttavia, la non ha titolo per dolersi della mancata esecuzione di tali interventi di Pt_1 regimentazione, in quanto, in occasione dell'assemblea del 5.11.2019, esprimeva voto contrario nei confronti della relazione del 24.7.2019 redatta dal PE
Ad ogni modo, la realizzazione dello scannafosso costituiva solo una delle due soluzioni individuate dal il che esclude che fosse l'unica necessaria per risolvere il problema delle infiltrazioni, PE fermo restando che, interessando entrambe la proprietà esclusiva della , senza alcun Pt_1 coinvolgimento delle parti condominiali, il relativo costo non poteva che essere a carico di quest'ultima.
3.1.1.d. – Né è vero che la relazione dell'Ing. – redatta sempre su incarico del R_ CP_1
– prevedesse, a sua volta, la necessità dell'esecuzione dello scannafosso nella proprietà . Pt_1
Ora, se ha ragione l'appellante a sostenere che la produzione della suddetta relazione doveva considerarsi ammissibile in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni pagina 9 di 15 istruttorie – e sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta – si deve rilevare che essa, nell'affermare la “opportunità” della realizzazione di uno “scannafosso areato”, intendeva far riferimento alla situazione dell'intero fabbricato condominiale – in quanto “l'immobile possiede dei locali interrati che hanno le pareti direttamente a contatto con il terreno e questo non fa altro che aumentare la presenza di umidità delle muratura” – senza alcun specifico riferimento a quello della . Pt_1
In realtà, il predetto tecnico, oltre a segnalare la mera opportunità di realizzazione dello
, affermava che “per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua e alla diffusa Parte_4 umidità lamentata dai condomini, a mio giudizio andrebbero sostituite, partendo dai punti di arrivo
a terra delle tubazioni, tutte le canalizzazioni che attualmente attraversano i giardini, rifacendo ove necessario pozzetti di ispezione e canalizzando tutte le acque, piovane e nere presenti nei giardini”, interventi che già erano ricompresi nell'elenco delle opere di ripristino allegato alla perizia del 29.3.2019 (a cui si riferisce il preventivo della ditta SI). PE
Ne deriva che la decisione dell'assemblea di limitarsi all'esecuzione di tali interventi di ripristino non può ritenersi in alcun modo penalizzante né per la proprietà comune né per quella , Pt_1 ben potendo la stessa ritenersi risolutiva del problema delle infiltrazioni d'acqua.
Non trova, quindi, riscontro quanto affermato dall'appellante, per il tramite del suo delegato
, all'assemblea condominiale del 5.11.2019, secondo cui il computo metrico della ditta CP_6
HE sarebbe stato “tecnicamente migliore” rispetto a quello della ditta SI.
Pertanto, anche sotto tale angolo prospettico, la delibera impugnata non può considerarsi viziata per eccesso di potere.
3.2. – Le considerazioni che precedono consentono di escludere sia l'invalidità della delibera sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2051 c.c. sia qualsiasi responsabilità del ai CP_1 sensi della menzionata norma.
3.2.1. – In proposito, giova innanzi tutto considerare che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non sussiste la prova del nesso di causalità tra la mancata esecuzione dei lavori di ripristino delle aree esterne, a seguito della realizzazione degli interventi di consolidamento del fabbricato , e le infiltrazioni lamentate dall'appellante. CP_5
Difatti, le perizie redatte dal non contengono alcun elemento che consenta di apprezzare PE un nesso di derivazione eziologica tra i due eventi, anche perché, in quella del 5.6.2019, il tecnico, nel riferire l'esito del sopralluogo eseguito nella cantina di proprietà della , si era limitato Pt_1
a rilevare che “lo stato di manutenzione era quello tipico di un vano interrato con problemi collegati all'umidità”.
pagina 10 di 15 Peraltro, la perizia dell' Ing. nel consigliare la sostituzione delle condutture ed il R_ rifacimento dei pozzetti di ispezione, non fa in alcun modo riferimento all'esecuzione degli interventi di consolidamento, ma sottolinea unicamente il pessimo stato di manutenzione delle tubature, in quanto vetuste e sottodimensionate.
Pertanto, non risulta provato che le infiltrazioni lamentate dalla si siano prodotte proprio Pt_1 per effetto dei lavori di consolidamento del fabbricato a causa della mancata esecuzione degli interventi di ripristino.
Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova considerare come l'intera linea difensiva del sia finalizzata a contestare l'esistenza di tale nesso causale, come si CP_1 evince dal contenuto della mail del 10.9.2019, inviata dal legale del al collega di CP_1 controparte, richiamata e trascritta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 10-11), in cui si evidenziava che la cantina era già soggetta ad infiltrazioni prima dell'esecuzione dei lavori condominiali, tanto da essere dotata anche di una “pompa ad immersione”.
In proposito, il riferimento, contenuto nella predetta mail, ad un “aumento” delle infiltrazioni, altro non era che una mera ipotesi (“perché dopo i lavori, nonostante la remissione in pristino, ci sarebbe semmai la possibilità teorica dell'apertura di una nuova via d'acqua nel resede condominiale verso la cantina de qua”) a fronte della quale gli altri condomini, a titolo transattivo, si rendevano disponibili ad accollarsi interamente i costi di regimazione delle acque.
È evidente, quindi, come a tale affermazione non possa attribuirsi alcuna valenza (neppure latamente) confessoria.
Ad ogni modo, sarebbe stato onere dell provare lo stato di fatto della cantina prima delle Pt_1 infiltrazioni e quello successivo alla loro verificazione, così da far apprezzare gli eventuali danni subiti alla sua proprietà per effetto del mancato intervento del Condominio.
Il che non è avvenuto, non avendo ella prodotto neppure una fotografia atta a comprovare la situazione dei luoghi, con la conseguenza che del tutto inammissibile si presenta la c.t.u. dalla stessa invocata, stante il suo carattere esplorativo.
3.2.2 – Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare come la domanda, proprio sotto il profilo assertivo, si presentasse alquanto generica, non avendo l'originaria attrice dedotto quando le infiltrazioni si sarebbero verificate all'interno della sua cantina.
Il problema, infatti, venne segnalato, per la prima volta, dalla in occasione Pt_1 dell'assemblea condominiale del 9.4.2019, sicché si può solo ipotizzare che esso si verificò in epoca prossima a tale data.
pagina 11 di 15 Tuttavia, ciò non consente di sollevare alcun addebito nei confronti del per la mancata CP_1 tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino, tenuto conto del comportamento dilatorio tenuto dalla , come ben si evince dalla missiva del 21.6.2019, inviata, per suo conto, dal Pt_1 CP_6 all'amministratore, dove egli sottolineava la necessità che il pluviale venisse ripristinato secondo lo stato preesistente, collegandolo al canale sotterraneo, senza fare riferimento, però, alla necessità di esecuzione dello scannafosso.
Ebbene, l'assemblea condominiale, in data 9.4.2019, nell'approvare il preventivo della ditta SI, redatto sulla base della relazione del 29.3.2019, aveva, sia pur implicitamente, autorizzato PE anche l'esecuzione dei lavori sui pluviali, che compaiono nell'elenco dei lavori di ripristino allegato alla predetta relazione.
Al riguardo, la circostanza che non fossero specificate le modalità di ripristino dei pluviali atteneva unicamente alla fase esecutiva dei lavori, ragion per cui ben avrebbe potuto la far Pt_1 eventualmente valere tale circostanza in quella sede.
In ogni caso, l'appellante, pur invitata dall'amministratore di condominio (cfr. missiva del
24.4.2019, in risposta ad altra del del 10.4.2019 dove si ribadiva il problema delle CP_6 infiltrazioni a seguito dei lavori di consolidamento), ometteva di inviare al una relazione PE tecnica, con relativo computo metrico, inerente gli interventi – secondo lei – necessari per eliminare il problema delle infiltrazioni all'interno della sua cantina, nonostante le fosse stata rappresentata l'urgenza dell'adempimento al fine di potere investire tempestivamente l'assemblea condominiale della questione.
Ciò rendeva necessario il conferimento, da parte del , di un incarico aggiuntivo al CP_1 perito che portava alla redazione della relazione del 24.7.2019. PE
Quindi, è stata senza dubbio la , con la sua condotta (culminata con l'impugnazione della Pt_1 delibera assembleare del 5.11.2019 e nell'espressione del voto contrario alla relazione del PE
24.7.2019) ad impedire la tempestiva esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea.
Si aggiunga pure che, senza una plausibile ragione, la medesima non aveva inteso Pt_1 definire neppure l'accordo transattivo con il delineato, a seguito di corrispondenza CP_1 intercorsa tra i rispettivi legali, in occasione dell'assemblea condominiale del 9.10.2019, il quale prevedeva che ella fosse esclusa dalla contribuzione dei lavori deliberati dall'assemblea in data
9.1.2019 (queLI di cui al preventivo della ditta SI) e di queLI di regimazione delle acque previsti nella relazione del 24.7.2019. PE
E questo sebbene l'assemblea condominiale, sempre in data 9.10.2019, avesse dato il suo assenso di massima anche alla realizzazione dello , a spese della , come Parte_4 Pt_1
pagina 12 di 15 richiesto da quest'ultima, riservandosi unicamente di valutare il progetto che, però, ella ommise di far avere all'amministratore, pur essendosi impegnata in tal senso.
In definitiva, il comportamento della è idoneo, da solo, a recidere l'eventuale nesso Pt_1 causale rilevante ex art. 2051 c.c., il che esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria del condominio.
3.2.3. – In ogni caso, la domanda si presentava carente sotto il profilo assertivo e probatorio anche per quanto concerne il quantum.
Difatti, per quanto riguarda il danno patrimoniale, oltre a mancare qualsiasi descrizione del pregiudizio subito, la richiesta risulta fondata sul preventivo della ditta HE che, tuttavia, contemplando la realizzazione di uno scannafosso (opera che, per quanto sopra esposto, non può considerarsi di spettanza condominiale), non possiede alcuna efficacia probante.
Relativamente, poi, al danno non patrimoniale, l'appellante ha del tutto omesso di prendere posizione sulla motivazione di rigetto assunta dal tribunale, che ha sottolineato la mancanza di allegazioni e prove a sostegno della domanda, di talché, sul punto, il gravame si colloca anche ai confini dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Per completezza, si rileva che l'appellante non può utilmente invocare neppure la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
Ne consegue il rigetto dei motivi di appello in disamina.
3.3. – Infondato è, infine, il terzo motivo di appello.
Il tribunale, nel porre a carico dell'attrice le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che
pagina 13 di 15 debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha portato le parti dinanzi al giudice, fosse rappresentato dall'impugnativa della delibera condominiale del 5.11.2019 nonché dalla pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. della , con la conseguenza che dal rigetto delle Pt_1 relative domande non può che derivare la condanna dell'originaria attrice al pagamento delle spese di lite.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità alla nota depositata dall'appellato, secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1020/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 29/11/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 14 di 15 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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