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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliati in VIA CADUTI
DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa eventuale nomina del Giudice
Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-
bis. 14 c.p.c., dato atto che le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno chiesto che si proceda con trattazione scritta, Voglia provvedere accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, e pagina 1 di 6 dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto nel comune di Donnas in data 14/9/2002,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.4
Anno 2002, parte II, serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Donnas di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
2. Assegnare la casa coniugale di Pont Saint Martin, Via Torgnon
n.16, con tutti gli arredi ivi presenti, alla moglie che continuerà
ad abitarla con le figlie.
3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza Pt_2
quanto prima nella nuova dimora.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative Per_1
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente Per_1
con gli impegni della minore e previo congruo avviso telefonico alla madre.
7. Attualmente il padre vede presso la casa materna e ivi Per_1
potrà continuare a farle visita. I genitori concordano di confrontarsi con la psicologa della figlia per l'individuazione dei tempi per le eventuali visite future in luogo diverso dall'abitazione della minore, anche al fine di prevedere una gradualità nel rapporto pagina 2 di 6 con l'attuale compagna del sig. ed i suoi figli, che Pt_2 Per_1
non conosce.
8. Durante le ferie estive entrambi i genitori potranno trascorrere con 15 gg, consecutivi o non consecutivi, comunicando Per_1
reciprocamente il periodo e la località entro il 30 maggio di ogni anno. Anche rispetto alle vacanze i genitori si confronteranno con la psicologa della minore sui tempi per far conoscere ad la Per_1
compagna del sig. ed i figli di lei. Pt_2
9. I genitori concordano di applicare le condizioni previste nel piano genitoriale per la figlia minore sottoscritto in data
24/01/2025 e che si produce sub doc. 17.
10. Il padre provvederà al mantenimento della figlia minore e Per_1
della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
mediante versamento alla madre dell'importo di € 500,00 mensili (€
250,00 ciascuna) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban IT 07 H 02008 31650
000107112175 intestato alla moglie. La somma, fissata con decorrenza dal mese di dicembre 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: dicembre 2025).
11. I genitori concordano sin d'ora che quando la figlia Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica e verrà meno l'obbligo del padre di versare il contributo al suo mantenimento, il contributo del padre alla madre per il mantenimento della figlia verrà aumentato Per_1
da € 250,00 ad € 350,00 e sarà soggetto a rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo all'applicazione di tale aumento.
12. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico/ricreative per la minore e per la figlia sino Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 alla loro totale indipendenza economica secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta, che, sottoscritto dalle parti, si produce sub doc. 18.
13. I genitori parteciperanno in eguale misura ai costi della Scuola
per assistente veterinaria della figlia Per_2
14. L'assegno unico per le figlie verrà attribuito alla madre e da lei percepito nella misura del 100%.
15.Le detrazioni fiscali di base per le figlie a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e gli eventuali contributi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per le figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie detraibili spetteranno al genitore che le ha sostenute pro quota.
16. I coniugi sono economicamente autosufficienti e non si pone questione di assegno.
17. Le parti si impegnano a mantenere aperto il conto corrente bancario cointestato su cui cade un prestito familiare da restituire in rate mensili di circa € 180,00 (€ 90,00 per ciascun coniuge) fino all'estinzione del medesimo;
all'atto dell'estinzione di tale finanziamento i coniugi suddivideranno a metà l'eventuale somma residua presente sul c/c cointestato.
18. Le parti concordano che l'auto BMW tg. BX944KW di proprietà del marito resti in comodato d'uso alla moglie.
19.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore.
20. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di pagina 4 di 6 separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sovra riportate.
21. Spese della procedura di separazione e divorzio compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
pagina 5 di 6 OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1977
e
, CF , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 14 settembre 2002 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Donnas al n.4 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DONNAS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliati in VIA CADUTI
DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa eventuale nomina del Giudice
Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-
bis. 14 c.p.c., dato atto che le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno chiesto che si proceda con trattazione scritta, Voglia provvedere accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, e pagina 1 di 6 dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto nel comune di Donnas in data 14/9/2002,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.4
Anno 2002, parte II, serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Donnas di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
2. Assegnare la casa coniugale di Pont Saint Martin, Via Torgnon
n.16, con tutti gli arredi ivi presenti, alla moglie che continuerà
ad abitarla con le figlie.
3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza Pt_2
quanto prima nella nuova dimora.
4. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative Per_1
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente Per_1
con gli impegni della minore e previo congruo avviso telefonico alla madre.
7. Attualmente il padre vede presso la casa materna e ivi Per_1
potrà continuare a farle visita. I genitori concordano di confrontarsi con la psicologa della figlia per l'individuazione dei tempi per le eventuali visite future in luogo diverso dall'abitazione della minore, anche al fine di prevedere una gradualità nel rapporto pagina 2 di 6 con l'attuale compagna del sig. ed i suoi figli, che Pt_2 Per_1
non conosce.
8. Durante le ferie estive entrambi i genitori potranno trascorrere con 15 gg, consecutivi o non consecutivi, comunicando Per_1
reciprocamente il periodo e la località entro il 30 maggio di ogni anno. Anche rispetto alle vacanze i genitori si confronteranno con la psicologa della minore sui tempi per far conoscere ad la Per_1
compagna del sig. ed i figli di lei. Pt_2
9. I genitori concordano di applicare le condizioni previste nel piano genitoriale per la figlia minore sottoscritto in data
24/01/2025 e che si produce sub doc. 17.
10. Il padre provvederà al mantenimento della figlia minore e Per_1
della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
mediante versamento alla madre dell'importo di € 500,00 mensili (€
250,00 ciascuna) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban IT 07 H 02008 31650
000107112175 intestato alla moglie. La somma, fissata con decorrenza dal mese di dicembre 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: dicembre 2025).
11. I genitori concordano sin d'ora che quando la figlia Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica e verrà meno l'obbligo del padre di versare il contributo al suo mantenimento, il contributo del padre alla madre per il mantenimento della figlia verrà aumentato Per_1
da € 250,00 ad € 350,00 e sarà soggetto a rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo all'applicazione di tale aumento.
12. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico/ricreative per la minore e per la figlia sino Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 alla loro totale indipendenza economica secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta, che, sottoscritto dalle parti, si produce sub doc. 18.
13. I genitori parteciperanno in eguale misura ai costi della Scuola
per assistente veterinaria della figlia Per_2
14. L'assegno unico per le figlie verrà attribuito alla madre e da lei percepito nella misura del 100%.
15.Le detrazioni fiscali di base per le figlie a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e gli eventuali contributi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per le figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie detraibili spetteranno al genitore che le ha sostenute pro quota.
16. I coniugi sono economicamente autosufficienti e non si pone questione di assegno.
17. Le parti si impegnano a mantenere aperto il conto corrente bancario cointestato su cui cade un prestito familiare da restituire in rate mensili di circa € 180,00 (€ 90,00 per ciascun coniuge) fino all'estinzione del medesimo;
all'atto dell'estinzione di tale finanziamento i coniugi suddivideranno a metà l'eventuale somma residua presente sul c/c cointestato.
18. Le parti concordano che l'auto BMW tg. BX944KW di proprietà del marito resti in comodato d'uso alla moglie.
19.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore.
20. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di pagina 4 di 6 separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sovra riportate.
21. Spese della procedura di separazione e divorzio compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
pagina 5 di 6 OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/02/1977
e
, CF , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 14 settembre 2002 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Donnas al n.4 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DONNAS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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