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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 07/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliati in Via Festaz, 52, 11100, AOSTA, presso il difensore avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELLERINO CAMILLA, elettivamente domiciliato in Via Mameli, n. 11, 15033, CASALE
MONFERRATO, presso il difensore avv. CELLERINO CAMILLA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BARZAGLI FEDERICO ( ); , elettivamente domiciliato in Piazza C.F._3
Narbonne, 16, 11100, AOSTA, presso il difensore avv. BARZAGLI FEDERICO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo
- in via istruttoria: disporre una integrazione di CTU con i seguenti quesiti: 1) indichi la
pagina 1 di 11 CTU le opere necessarie per ripristinare il portico e i relativi costi, precisando le opere
e i relativi costi per l'adeguamento all'attuale normativa rispetto a quanto approvato con il progetto strutturale del 1998; 2) indichi la CTU il corretto posizionamento delle tubazioni e del pozzetto rispetto a quanto realizzato precisando le condizioni di degrado dei tubi, il loro diametro e la pressione dell'acqua corrente;
3) indichi la CTU le opere necessarie e i relativi costi per il ripristino del locale interrato interessato dalle infiltrazioni d'acqua.
- nel merito: condannare il al risarcimento in favore dei sig.ri CP_1 Parte_3 dell'importo di € 33.400, o altro veriore che risultasse in corso di causa, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione.
Col favore delle spese e con rinuncia alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Convenuto:
- richiama tutte le difese, istanze ed eccezioni in atti, comparsa e memorie, ed in note di trattazione scritta, e contesta nuovamente quanto ex adverso formulato, richiesto ed eccepito,
- letta la CTU insiste per l'accoglimento delle istanze e delle osservazioni così come depositate e formulate dal CTP che richiama Persona_1
integralmente,
- precisa le conclusioni come in atti, ed in particolare come da comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa di terzi, come da atto di citazione per chiamata del terzo e come da memoria ex art. 183
CPC VI comma n. 1 e si oppone alle eventuali domande e eccezioni nuove formulate dalle controparti,
- chiede infine la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Terzo chiamato:
-chiede siano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3
nuove
In via istruttoria
pagina 2 di 11 Ammettere gli articoli di prova per interpello di e e Parte_1 Parte_2
testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. con testi ivi indicati
Disporre la convocazione de CTU a chiarimenti per determinare la percentuale riferibile alle carenze strutturali dell'immobile attoreo impattante sul costo di cui alla lettera B) dei danni stimati, per i motivi di cui in atti
Nel merito
In via principale
Dato atto della corresponsione della somma di euro 1.110,00 da parte di Controparte_3
Respingere le domande tutte di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto
Respingere le domande tutte del per non Controparte_4
operatività della polizza assicurativa per i motivi di cui in atti
Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno esigibile Controparte_3
concretamente accertato in corso di causa anche a mezzo della ctu, in esclusiva connessione causale con fatto che fosse ascritto ed addebitato all'ente assicurato, nonchè nei limiti delle condizioni contrattuali tutte, inclusi franchigie e limiti di indennizzo oltre che al netto della somma di euro 1.110,00 già erogata
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili.
Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda in via equitativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori allegavano a sostegno della domanda quanto segue: sono proprietari di un terreno distinto al Catasto Terreni del comune di Pont Saint Martin al fg. 8, mappale 322, su cui hanno realizzato un fabbricato ad uso residenziale, sito in via Brigata Lys n. 30; nel sottosuolo del terreno pertinenziale del fabbricato, sotto l'area adibita a parcheggio antistante un terrazzo, passa una tubazione di proprietà del “Consorzio Irriguo Sponda Destra del Lys”; nel settembre del 2018, si verificò una copiosa perdita dalla conduttura nella parte insistente sulla proprietà degli pagina 3 di 11 attori, con conseguente cedimento di tutta l'area cortilizia circostante;
nel maggio del 2019, il fece eseguire una riparazione che comportò la rimozione degli autobloccanti, lo scavo sotto CP_1
il sedime dell'area destinata a parcheggio e la riparazione del tubo;
nell'agosto del medesimo anno, sempre su indicazione del , venne ricollocato il manto in autobloccanti, ma non venne posto CP_1
rimedio ai cedimenti strutturali ed alle infiltrazioni;
in data 21/04/2020, l'avv. , per conto degli CP_5
attori, indirizzò al una richiesta di risarcimento, evidenziando che a seguito della rottura CP_1
della conduttura e dei lavori di riparazione erano emersi gravi danni alla loro proprietà riguardanti la piastrellatura con autobloccanti del cortile, il terrazzo esterno (il cedimento del terreno sottostante aveva comportato il parziale abbassamento della struttura portante, con soletta inclinatasi verso l'esterno), nonché i muri sia interni del piano seminterrato sia esterni (interrati e fuori terra) del
Contr fabbricato;
il Consorzio aprì il sinistro con l'assicurazione la quale, in data 21/10/2020, inviò al sig. , “a saldo di ogni pretesa”, assegno dell'importo di € 1.100,00; gli attori accettarono Pt_1
l'importo a titolo di acconto, con riserva di produrre una relazione tecnica con la quantificazione dei
Contr danni;
detta relazione venne trasmessa al liquidatore dalla e al in data 18/02/2021; CP_1
nonostante i solleciti, il sopralluogo del perito della compagnia di assicurazione e le interlocuzioni con il liquidatore, non veniva formulata alcuna offerta di adeguamento del risarcimento accettato a titolo di acconto;
con raccomandata in data 06/08/2021, il legale degli attori trasmetteva al l'invito CP_1
alla negoziazione assistita;
il 26/08/2021, la proprietà attorea era nuovamente allagata da una perdita dalla tubazione in precedenza riparata;
con raccomandata del 06/09/2021, il comunicava al CP_1
legale di avere nuovamente divelto il parcheggio al fine di intervenire per la riparazione;
nel frattempo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2021, il deliberava di non CP_1
partecipare alla negoziazione assistita;
nonostante l'intervento di riparazione avvenuto successivamente al secondo allagamento, la proprietà attorea presentava ancora i gravi vizi evidenziati nella relazione
Contr del geom. trasmessa ad e al in data 18/02/2021; da tale documento, si evince che CP_6 CP_1
il danno alla data del 21/01/2021, applicando il prezzario regionale della Valle d'Aosta, ammontava ad
€ 33.405,17, importo da adeguare stante l'incremento del costo dei materiali edili;
i danni riportati nella perizia riguardano tra l'altro: 1) cedimento della pavimentazione in autobloccanti posta sull'area a parcheggio antistante la villa;
2) cedimento del portico con evidente crepa sulla pavimentazione e sul rivestimento del pilastro in pietra e sul battiscopa;
3) infiltrazioni di acqua nel locale del piano interrato.
Gli attori hanno quindi dedotto che il , in qualità di proprietario e custode delle tubazioni che CP_1
hanno arrecato i danni, è tenuto a risarcire il danno sia ex art. 2043 cod. civ. sia ex art. 2051 cod. civ.; è ravvisabile, inoltre, anche una responsabilità contrattuale posto che gli attori sono consorziati per legge pagina 4 di 11 e per norme statutarie ed in forza di queste ultime il è tenuto ad occuparsi del buon CP_1
funzionamento e della manutenzione degli impianti e delle opere irrigue.
Il convenuto ha contestato la domanda deducendo che: non è vero che vi sia stata, nel settembre del 2018, una perdita dalla conduttura di proprietà del
, nella parte insistente sulla proprietà attorea, con conseguente cedimento dell'area Controparte_1
cortilizia, tempestivamente denunciata e riparata solo nel maggio 2019;
è vero invece che in data 20 marzo 2019 il Sig. ha segnalato una perdita d'acqua nella Pt_1 tubazione dell'impianto di proprietà del , che in pari data il Presidente del ed CP_1 CP_1
alcuni membri del Direttivo sono subito intervenuti in loco e che il giorno immediatamente successivo, il 21 di marzo, in sede di consiglio di amministrazione, il ha provveduto ad incaricare una CP_1
ditta affinché provvedesse senza ritardo ad eseguire lo scavo per consentire la successiva e conseguente riparazione della tubatura;
in ogni caso, oggetto della subconcessione al è la presa d'acqua dal torrente Lys tramite CP_1
l'opera di presa della Roggia d'Hereraz nei soli mesi che vanno dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno e pertanto non sarebbe possibile una perdita nell'arco temporale settembre 2018-maggio 2019, proprio perché dal 1° ottobre al 15 marzo di ogni anno, nelle condotte del , non scorre CP_1
l'acqua del Lys;
non è vero che la perdita sia stata copiosa, in quanto la condotta era in funzione da non prima del 15 marzo del 2019 e, quand'anche la rottura si fosse verificata prima del 20 marzo, non poteva risalire ad oltre 4 giorni prima;
non è dunque vero che la perdita abbia causato cedimenti strutturali ed infiltrazioni all'immobile attoreo così come descritti in atto di citazione;
non è vero poi che in data 26 agosto 2021, dopo solo un anno dalla riparazione della condotta, la proprietà attorea sia stata nuovamente allagata da altra perdita;
è vero invece che in data 26 agosto, immediatamente dopo un'attività di intervento su una porzione della conduttura posta a circa 20 metri a nord rispetto all'immobile attoreo, si è notata una fuoriuscita d'acqua, probabilmente connessa e conseguente all'intervento a monte, sul parcheggio antistante l'immobile attoreo e così il ha immediatamente provveduto a segnalare la fuoriuscita ad un CP_1
familiare del Sig. (il figlio) e subito è intervenuto per la riparazione (evento che per espressa Pt_1
ammissione di parte attrice non ha comunque causato danno e non ha avuto rilevanza con i danni di cui viene chiesto il risarcimento).
La compagnia di assicurazione chiamata in manleva dal convenuto ha dedotto che:
pagina 5 di 11 la relazione del consulente incaricato dagli attori, considerata unitamente alle risultanze degli Contr accertamenti fatti eseguire dalla , danno conto della satisfattorietà della somma già versata in applicazione delle condizioni contrattuali;
in particolare, nella relazione del geom. incaricato dagli attori si legge: -che nel mese di maggio CP_6
2019 il avrebbe proceduto alla riparazione a seguito di una perdita nella conduttura con la CP_1 rimozione degli autobloccanti e lo scavo sotto il sedime dell'area a parcheggio per le necessarie operazioni;
-che successivamente, ossia nel mese di agosto 2019, sempre su iniziativa del , si CP_1
sarebbe proceduto alla ricollocazione del manto in autobloccanti;
-che la sistemazione dell'area a parcheggio successiva ai ripristini sarebbe stata, tuttavia, inappropriata rispetto alla situazione precedente, per le motivazioni enunciate dal professionista nelle pagine 4 e seguenti del proprio elaborato;
-che mentre la condizione della pavimentazione nel settembre 2011 non presentava alcuna problematica attinente alle fessurazioni ed ai cedimenti, nel giugno 2019 e nel mese di ottobre 2020 dette problematiche sarebbero riscontrabili;
-che queste sarebbero da ricondurre alle modalità di svolgimento delle operazioni di riparazione, inadeguate dal punto strutturale, funzionale, estetico;
Contr sulla scorta di quanto esposto dai tecnici incaricati da , recependo le indicazioni degli attori e del
, è emerso: -che le operazioni di rimozione, recupero di parte degli autobloccanti, esecuzione CP_1
di scavo per raggiungere la tubazione che si era rotta, riempimento scavo e riposizionamento degli autobloccanti con sistemazione dei pozzetti e cordoli, si sarebbero svolte nel mese di maggio 2019 e nel mese di agosto 2019 a cura della società, esterna al Consorzio, Parte_4 come risulta dalla fattura dalla stessa emessa in data 25.05.2019 per l'importo complessivo di
[...]
euro 1.769,00; -che in occasione del sopralluogo effettuato in data 04.06.2020 da parte del geom.
Contr per conto di (a fronte di una richiesta di risarcimento danni degli attori in data CP_7
21.04.2020), lo stesso professionista constatava che il vano scala al piano primo, lato nord, le pareti basse delle pareti taverna, le pareti alte deposito lato sud, in corrispondenza della bocca di lupo in aderenza all'area verde, quali zone significativamente lontane dal punto di origine della pretesa rottura, presentavano infiltrazioni di umidità dall'esterno non ascrivibili all'evento denunciato, come anche confermato dagli stessi attori;
-che questi ultimi, in occasione del sopralluogo, lamentavano semmai i danni alle tinteggiature dei locali taverna e deposito (parte alta), peraltro di non grave entità; -che gli stessi attori si dolevano del fatto che le opere di livellamento e di riposizionamento degli autobloccanti antistanti il terrazzo poggiante sul terrapieno erano state eseguite non a regola d'arte, poiché nel corso del tempo si sarebbero creati avvallamenti, con deposito di acqua durante le piogge, nonché del fatto che i pozzetti d'ispezione erano stati mal posizionati, con distacco nel tempo dei cordoli in calcestruzzo.
pagina 6 di 11 In definitiva, la terza chiamata ha dedotto che: la stessa relazione di parte attrice imputa le problematiche di errato livellamento e riposizionamento degli autobloccanti agli interventi di ripristino della tubazione eseguiti da ditta terza, non dipendente del;
il professionista incaricato da CP_1
riteneva quindi di conteggiare il costo di ripristino dei limitati danni alle Controparte_3
tinteggiature dei locali taverna e deposito, quali eventualmente conseguenza della fuoriuscita di acqua per effetto della rottura, con quantificazione dell'ammontare totale del danno in euro 1.110,00, comprensivo di manodopera e di materiali;
che in ogni caso la relazione della consulenza di parte attrice non è probante con riferimento all'eziologia dei fenomeni infiltrativi, poiché facente riferimento essa stessa ad un arco temporale di oltre 8 anni, così che non si può escludere che in tale arco di tempo siano subentrati altri fattori che abbiano contribuito, prima della perdita d'acqua dalla condotta, alla nascita di problematiche strutturali;
che il posizionamento delle tubazioni nell'area pertinenziale il fabbricato attoreo avvenne nell'anno 1997, su richiesta degli attori;
che quindi le problematiche che questi hanno ricondotto alle errate modalità di ripristino dell'area adibita a parcheggio in conseguenza,
a sua volta, del ripristino della tubazione, non rientrano nelle previsioni di polizza: -poiché essa copre i guasti accidentali degli impianti e la rottura accidentale delle tubature costituenti l'impianto irriguo;
- poiché essa non copre i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
-poiché essa copre i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'assicurato, mentre, nel caso in esame, né si è trattato di manutenzione di impianto (sulla quale manutenzione e tenuta nulla è stato contestato) né si è trattato di intervento di ripristino eseguito da ditta dipendente del . CP_1
Escussi i testi alle udienze dell'11.5.2023 e del 21.6.2023, è stata quindi espletata CTU volta, previo esame delle deposizioni testimoniali, ispezione dei luoghi ed esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, ad accertare se i danni lamentati dagli attori siano riconducibili a quanto indicato in atto introduttivo e, in caso positivo, a quantificare i danni eventualmente cagionati dal convenuto.
Premesso che risulta del tutto irrilevante che la perdita si sia verificata nel settembre 2018 o nel marzo
2019, il CTU ha correttamente osservato che i danni lamentati dagli attori possono essere suddivisi in due “macro categorie”:
a) da un lato, i vizi riscontrati nella pavimentazione in autobloccanti che non sono diretta conseguenza della perdita della tubazione, ma sono dovuti ad una cattiva esecuzione della posa della stessa da parte della ditta incaricata (dal ) dell'intervento di riparazione della tubazione. CP_1
Come al riguardo rilevato dal CTU, al fine di poter procedere con la riparazione della tubazione, è stato necessario rimuovere la pavimentazione in autobloccanti che, a lavori ultimati, non è stata ricollocata a pagina 7 di 11 regola d'arte. La pavimentazione presenta infatti avvallamenti, l'alternanza dei colori nero e bianco non
è stata riproposta come in precedenza, lungo i bordi la pavimentazione non è stata rifinita, come si evince da ampia riproduzione fotografica;
b) sotto altro profilo, rilevano i danni dovuti all'assestamento del terreno a seguito della perdita del tubo che ha provocato l'abbassamento del terrazzo (definito “portico” sugli elaborati progettuali) e la conseguente fessurazione della pavimentazione ceramica e del rivestimento in pietra dei pilastri.
Il consulente ha osservato come i danni sub a) siano riconducibili alla cattiva esecuzione delle opere da parte dell'impresa incaricata (dal ) del rifacimento della pavimentazione in autobloccanti, CP_1
cosicché degli stessi non può che rispondere il convenuto.
I danni sub b), come osservato dal consulente, non possono essere attribuiti alla perdita della tubazione del , benché tale evento abbia contribuito ad accelerare il fenomeno di cedimento CP_1
differenziale meglio descritto nella relazione.
Il CTU ha evidenziato che dall'analisi del progetto strutturale ed architettonico del fabbricato, depositato presso il genio civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta al prot. n. 1490/59/377 in data
29.09.1998 e dalla successiva variante al prot. n. 1916/52/377 in data 01.12.1998, risulta quanto segue:
• cedimenti differenziali attesi: dallo studio della tavola 5 architettonica che rappresenta il progetto delle piante esecutive ed in particolare modo dal confronto fra la pianta del piano interrato e la pianta del piano terra è emerso che la zona denominata “portico “(e la relativa stratigrafia superiore) risultano eseguite:
◦ in parte sulla “box foundation” del fabbricato,
◦ in parte su di un solaio connesso da un lato sulla “box foundation” di cui sopra, in parte su di una fondazione lineare isolata (ovvero non connessa efficacemente alla struttura del fabbricato) impostata su terreno di riporto……
• pavimentazione rigida: sulla scorta di quanto sopra indicato, l'originaria scelta attuata dal proprietario dell'immobile di fare eseguire una pavimentazione ceramica rigida a cavallo delle due strutture fondazionali caratterizzate da una portanza così diversa e senza prevedere giunti elastici o sistemi tecnologici di disaccoppiamento, risulta scarsamente consigliabile in quanto provoca il medesimo quadro patologico fessurativo già riscontrato ed atteso anche a seguito di una eventuale riproposizione della stessa soluzione di finitura a pavimento.
Circa le inadeguatezze strutturali, il consulente ha osservato: Tale configurazione strutturale lascia intendere la concreta probabilità che si siano verificati e che si possano verificare in futuro cedimenti differenziali significativi (come per altro emersi dal quadro fessurativo della pavimentazione riscontrato) eventualmente aggravati dall'elevata presenza di acqua nel terreno di riporto su cui
pagina 8 di 11 insiste la piccola fondazione. A tal proposito si ricorda che il terreno di riporto, nel suo strato superficiale, se confrontato con quello di scavo alla quota dell'interfaccia fondazionale della “box foundation” presentano naturalmente una compattezza ed una conseguente portanza estremamente diverse. La configurazione strutturale originariamente posta in opera dall'impresa esecutrice del fabbricato su progetto dell'arch. , pertanto, concretizza una configurazione tecnologica CP_8
significativamente vulnerabile nei confronti dei cedimenti differenziali. Tale osservazione parrebbe altresì avvalorata anche dalla differenza di approfondimento dell'interfaccia fondazionale adottata a livello progettuale così come illustrata dalla sezione A-A della tavola 6 architettonica. L'esiguo approfondimento di tale esigua fondazione isolata non efficacemente connessa con la ' box foundation
' e l'impostazione di questa su terreno di riporto ne ha determinato i cedimenti differenziali eventualmente aggravati o anticipati dall'imbibizione del terreno ad opera delle perdite documentate
In definitiva il consulente ha concluso ritenendo:
• che i danni lamentati dagli attori relativamente alla pavimentazione in autobloccanti siano riconducibili a quanto indicato in atto introduttivo;
• che i danni lamentati dagli attori relativamente all'assestamento del terreno e conseguente abbassamento del “portico” non siano riconducibili alla perdita della tubazione ma che quest'ultima possa aver anticipato un fenomeno di assestamento che si sarebbe verosimilmente manifestato comunque (sempre ammesso che non fosse già in atto). Per tale ragione si ritiene corretto porre in carico alle parti convenute esclusivamente il mero rifacimento della pavimentazione ceramica fessurata ma non le opere di consolidamento o ristrutturazione del sistema fondazionale in quanto la fondazione isolata ed il relativo cedimento differenziale costituiscono un difetto pregresso di progettazione/esecuzione del fabbricato e pertanto non imputabile alle parti convenute.
Conseguentemente, il CTU ha quantificato i costi per (a) l'intervento di ripristino della pavimentazione in autobloccanti (€ 5.550,169) e quelli per (b) l'intervento di sostituzione della pavimentazione danneggiata (€ 13.188,74) per un importo totale I.V.A. esclusa pari ad euro € 18.738,89, con I.V.A. al
10,00% pari ad € 1.873,89, per un totale di € 20.612,78.
I consulenti del convenuto e del terzo chiamato concordano con le conclusioni del CTU circa la risarcibilità, da parte del convenuto, dei soli danni inerenti alla pavimentazione (pur non concordando sul quantum), mentre il consulente attoreo ritiene siano risarcibili anche i danni inerenti all'assestamento del terreno.
Prima del deposito della relazione nel settembre 2024, il CTU aveva formulato, nel giugno 2024, proposta conciliativa, del tutto ragionevole e vantaggiosa per la parte attrice, nei seguenti termini:
pagina 9 di 11 • Il consorzio irriguo sponda destra del Lys1 si impegna a versare al sig. (attore) l'importo Pt_1 complessivo di € 2.709,89 corrispondenti all'importo necessario per il ripristino della pavimentazione in autobloccanti (I.V.A. compresa), opera non risarcibile in base alla polizza assicurativa “
[...]
; CP_9
• la (terza chiamata) si impegna a versare al sig. l'importo Controparte_2 Pt_1 complessivo di € 21.152,86 corrispondenti alla somma degli interventi necessari alla riparazione del terrazzo (I.V.A. compresa) che, secondo quanto ritiene l'attore, sono stati causati dalla rottura del tubo di proprietà del;
CP_1
• le spese di causa si intendono integralmente compensate tra le parti con liquidazione del compenso del CTU in parti uguali.
La sola parte attrice non ha inteso aderire alla proposta, insistendo nei propri assunti che non hanno trovato riscontro nella completa, esaustiva e motivata relazione del consulente, con particolare riguardo alle problematiche connesse all'assestamento del terreno.
Le altre parti, convenuto e terzo chiamato, avrebbero invece accettato la proposta.
Alla luce dell'espletata consulenza, il danno sub a) delle conclusioni della CTU (ripristino della pavimentazione in autobloccanti per € 5.550,169) non è coperto dall'assicurazione in quanto imputabile alla impresa incaricata dal , il quale ne risponde in via diretta. CP_1
Il danno sub b) delle conclusioni della CTU (sostituzione della pavimentazione danneggiata per €
13.188,74), viceversa “coperto” dall'assicurazione in ragione del contributo causale della rottura della tubazione consortile in relazione alla determinazione dell'evento, risulta correttamente quantificato tenendo conto del pregresso difetto di progettazione ed esecuzione del fabbricato.
Ogni altro danno è quindi imputabile a difetto di progettazione ed esecuzione del fabbricato.
Considerato il risultato finale della relazione, ai fini della disciplina delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice, convenuto e terzo chiamato, vanno interamente poste a carico di parte attrice quelle maturate in favore di questi ultimi dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte del CTU, ossia quelle relative alla fase decisoria.
Le spese per le tre fasi antecedenti, nei rapporti tra parte attrice e convenuto, considerato l'esito della causa, vanno poste per due terzi a carico del convenuto e per un vanno terzo compensate.
Nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato le spese vanno compensate per intero in ragione del tenore e del contenuto delle reciproche difese.
Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato, considerato che la consulenza ha consentito di accertare, sul piano tecnico, sia pure pagina 10 di 11 in misura inferiore in punto quantum, la fondatezza della domanda risarcitoria e l'assoluta incongruenza della somma offerta e pagata dalla compagnia ante causam.
Per le stesse ragioni vanno poste a carico del convenuto e del terzo le spese sostenute da parte attrice per il proprio consulente, come da fattura in atti.
Le spese per onorario sono liquidate ex DM 55/2014 e successive modifiche, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento relativo all'importo per cui vi è condanna.
PQM
Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna il destra Controparte_1
del Lys, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore di Pt_1
e liquidato in € 20.612,78, I.V.A. al 10% già inclusa, oltre
[...] Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne parte convenuta limitatamente all'importo di € Controparte_3
13.188,74, oltre l'I.V.A. al 10%; condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di e dei due terzi delle spese Parte_1 Parte_2
di lite per l'onorario relativo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria per complessivi euro 2.514, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, compensato il restante terzo, nonché al pagamento della somma di euro 545 per esborsi di contributo e marca;
condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di delle spese di lite per l'onorario relativo alla fase Controparte_1 Controparte_3
decisoria, liquidato, in favore di ognuno, in euro 1.701, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge;
compensa le spese tra convenuto e terzo chiamato;
pone definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato le spese di CTU già liquidate in causa;
condanna il Lys e al pagamento, in favore degli Controparte_1 Controparte_3
attori, della somma di euro 2.000 per spese di CTP.
Aosta, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliati in Via Festaz, 52, 11100, AOSTA, presso il difensore avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELLERINO CAMILLA, elettivamente domiciliato in Via Mameli, n. 11, 15033, CASALE
MONFERRATO, presso il difensore avv. CELLERINO CAMILLA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BARZAGLI FEDERICO ( ); , elettivamente domiciliato in Piazza C.F._3
Narbonne, 16, 11100, AOSTA, presso il difensore avv. BARZAGLI FEDERICO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo
- in via istruttoria: disporre una integrazione di CTU con i seguenti quesiti: 1) indichi la
pagina 1 di 11 CTU le opere necessarie per ripristinare il portico e i relativi costi, precisando le opere
e i relativi costi per l'adeguamento all'attuale normativa rispetto a quanto approvato con il progetto strutturale del 1998; 2) indichi la CTU il corretto posizionamento delle tubazioni e del pozzetto rispetto a quanto realizzato precisando le condizioni di degrado dei tubi, il loro diametro e la pressione dell'acqua corrente;
3) indichi la CTU le opere necessarie e i relativi costi per il ripristino del locale interrato interessato dalle infiltrazioni d'acqua.
- nel merito: condannare il al risarcimento in favore dei sig.ri CP_1 Parte_3 dell'importo di € 33.400, o altro veriore che risultasse in corso di causa, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione.
Col favore delle spese e con rinuncia alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Convenuto:
- richiama tutte le difese, istanze ed eccezioni in atti, comparsa e memorie, ed in note di trattazione scritta, e contesta nuovamente quanto ex adverso formulato, richiesto ed eccepito,
- letta la CTU insiste per l'accoglimento delle istanze e delle osservazioni così come depositate e formulate dal CTP che richiama Persona_1
integralmente,
- precisa le conclusioni come in atti, ed in particolare come da comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa di terzi, come da atto di citazione per chiamata del terzo e come da memoria ex art. 183
CPC VI comma n. 1 e si oppone alle eventuali domande e eccezioni nuove formulate dalle controparti,
- chiede infine la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Terzo chiamato:
-chiede siano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3
nuove
In via istruttoria
pagina 2 di 11 Ammettere gli articoli di prova per interpello di e e Parte_1 Parte_2
testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. con testi ivi indicati
Disporre la convocazione de CTU a chiarimenti per determinare la percentuale riferibile alle carenze strutturali dell'immobile attoreo impattante sul costo di cui alla lettera B) dei danni stimati, per i motivi di cui in atti
Nel merito
In via principale
Dato atto della corresponsione della somma di euro 1.110,00 da parte di Controparte_3
Respingere le domande tutte di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto
Respingere le domande tutte del per non Controparte_4
operatività della polizza assicurativa per i motivi di cui in atti
Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno esigibile Controparte_3
concretamente accertato in corso di causa anche a mezzo della ctu, in esclusiva connessione causale con fatto che fosse ascritto ed addebitato all'ente assicurato, nonchè nei limiti delle condizioni contrattuali tutte, inclusi franchigie e limiti di indennizzo oltre che al netto della somma di euro 1.110,00 già erogata
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili.
Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda in via equitativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori allegavano a sostegno della domanda quanto segue: sono proprietari di un terreno distinto al Catasto Terreni del comune di Pont Saint Martin al fg. 8, mappale 322, su cui hanno realizzato un fabbricato ad uso residenziale, sito in via Brigata Lys n. 30; nel sottosuolo del terreno pertinenziale del fabbricato, sotto l'area adibita a parcheggio antistante un terrazzo, passa una tubazione di proprietà del “Consorzio Irriguo Sponda Destra del Lys”; nel settembre del 2018, si verificò una copiosa perdita dalla conduttura nella parte insistente sulla proprietà degli pagina 3 di 11 attori, con conseguente cedimento di tutta l'area cortilizia circostante;
nel maggio del 2019, il fece eseguire una riparazione che comportò la rimozione degli autobloccanti, lo scavo sotto CP_1
il sedime dell'area destinata a parcheggio e la riparazione del tubo;
nell'agosto del medesimo anno, sempre su indicazione del , venne ricollocato il manto in autobloccanti, ma non venne posto CP_1
rimedio ai cedimenti strutturali ed alle infiltrazioni;
in data 21/04/2020, l'avv. , per conto degli CP_5
attori, indirizzò al una richiesta di risarcimento, evidenziando che a seguito della rottura CP_1
della conduttura e dei lavori di riparazione erano emersi gravi danni alla loro proprietà riguardanti la piastrellatura con autobloccanti del cortile, il terrazzo esterno (il cedimento del terreno sottostante aveva comportato il parziale abbassamento della struttura portante, con soletta inclinatasi verso l'esterno), nonché i muri sia interni del piano seminterrato sia esterni (interrati e fuori terra) del
Contr fabbricato;
il Consorzio aprì il sinistro con l'assicurazione la quale, in data 21/10/2020, inviò al sig. , “a saldo di ogni pretesa”, assegno dell'importo di € 1.100,00; gli attori accettarono Pt_1
l'importo a titolo di acconto, con riserva di produrre una relazione tecnica con la quantificazione dei
Contr danni;
detta relazione venne trasmessa al liquidatore dalla e al in data 18/02/2021; CP_1
nonostante i solleciti, il sopralluogo del perito della compagnia di assicurazione e le interlocuzioni con il liquidatore, non veniva formulata alcuna offerta di adeguamento del risarcimento accettato a titolo di acconto;
con raccomandata in data 06/08/2021, il legale degli attori trasmetteva al l'invito CP_1
alla negoziazione assistita;
il 26/08/2021, la proprietà attorea era nuovamente allagata da una perdita dalla tubazione in precedenza riparata;
con raccomandata del 06/09/2021, il comunicava al CP_1
legale di avere nuovamente divelto il parcheggio al fine di intervenire per la riparazione;
nel frattempo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2021, il deliberava di non CP_1
partecipare alla negoziazione assistita;
nonostante l'intervento di riparazione avvenuto successivamente al secondo allagamento, la proprietà attorea presentava ancora i gravi vizi evidenziati nella relazione
Contr del geom. trasmessa ad e al in data 18/02/2021; da tale documento, si evince che CP_6 CP_1
il danno alla data del 21/01/2021, applicando il prezzario regionale della Valle d'Aosta, ammontava ad
€ 33.405,17, importo da adeguare stante l'incremento del costo dei materiali edili;
i danni riportati nella perizia riguardano tra l'altro: 1) cedimento della pavimentazione in autobloccanti posta sull'area a parcheggio antistante la villa;
2) cedimento del portico con evidente crepa sulla pavimentazione e sul rivestimento del pilastro in pietra e sul battiscopa;
3) infiltrazioni di acqua nel locale del piano interrato.
Gli attori hanno quindi dedotto che il , in qualità di proprietario e custode delle tubazioni che CP_1
hanno arrecato i danni, è tenuto a risarcire il danno sia ex art. 2043 cod. civ. sia ex art. 2051 cod. civ.; è ravvisabile, inoltre, anche una responsabilità contrattuale posto che gli attori sono consorziati per legge pagina 4 di 11 e per norme statutarie ed in forza di queste ultime il è tenuto ad occuparsi del buon CP_1
funzionamento e della manutenzione degli impianti e delle opere irrigue.
Il convenuto ha contestato la domanda deducendo che: non è vero che vi sia stata, nel settembre del 2018, una perdita dalla conduttura di proprietà del
, nella parte insistente sulla proprietà attorea, con conseguente cedimento dell'area Controparte_1
cortilizia, tempestivamente denunciata e riparata solo nel maggio 2019;
è vero invece che in data 20 marzo 2019 il Sig. ha segnalato una perdita d'acqua nella Pt_1 tubazione dell'impianto di proprietà del , che in pari data il Presidente del ed CP_1 CP_1
alcuni membri del Direttivo sono subito intervenuti in loco e che il giorno immediatamente successivo, il 21 di marzo, in sede di consiglio di amministrazione, il ha provveduto ad incaricare una CP_1
ditta affinché provvedesse senza ritardo ad eseguire lo scavo per consentire la successiva e conseguente riparazione della tubatura;
in ogni caso, oggetto della subconcessione al è la presa d'acqua dal torrente Lys tramite CP_1
l'opera di presa della Roggia d'Hereraz nei soli mesi che vanno dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno e pertanto non sarebbe possibile una perdita nell'arco temporale settembre 2018-maggio 2019, proprio perché dal 1° ottobre al 15 marzo di ogni anno, nelle condotte del , non scorre CP_1
l'acqua del Lys;
non è vero che la perdita sia stata copiosa, in quanto la condotta era in funzione da non prima del 15 marzo del 2019 e, quand'anche la rottura si fosse verificata prima del 20 marzo, non poteva risalire ad oltre 4 giorni prima;
non è dunque vero che la perdita abbia causato cedimenti strutturali ed infiltrazioni all'immobile attoreo così come descritti in atto di citazione;
non è vero poi che in data 26 agosto 2021, dopo solo un anno dalla riparazione della condotta, la proprietà attorea sia stata nuovamente allagata da altra perdita;
è vero invece che in data 26 agosto, immediatamente dopo un'attività di intervento su una porzione della conduttura posta a circa 20 metri a nord rispetto all'immobile attoreo, si è notata una fuoriuscita d'acqua, probabilmente connessa e conseguente all'intervento a monte, sul parcheggio antistante l'immobile attoreo e così il ha immediatamente provveduto a segnalare la fuoriuscita ad un CP_1
familiare del Sig. (il figlio) e subito è intervenuto per la riparazione (evento che per espressa Pt_1
ammissione di parte attrice non ha comunque causato danno e non ha avuto rilevanza con i danni di cui viene chiesto il risarcimento).
La compagnia di assicurazione chiamata in manleva dal convenuto ha dedotto che:
pagina 5 di 11 la relazione del consulente incaricato dagli attori, considerata unitamente alle risultanze degli Contr accertamenti fatti eseguire dalla , danno conto della satisfattorietà della somma già versata in applicazione delle condizioni contrattuali;
in particolare, nella relazione del geom. incaricato dagli attori si legge: -che nel mese di maggio CP_6
2019 il avrebbe proceduto alla riparazione a seguito di una perdita nella conduttura con la CP_1 rimozione degli autobloccanti e lo scavo sotto il sedime dell'area a parcheggio per le necessarie operazioni;
-che successivamente, ossia nel mese di agosto 2019, sempre su iniziativa del , si CP_1
sarebbe proceduto alla ricollocazione del manto in autobloccanti;
-che la sistemazione dell'area a parcheggio successiva ai ripristini sarebbe stata, tuttavia, inappropriata rispetto alla situazione precedente, per le motivazioni enunciate dal professionista nelle pagine 4 e seguenti del proprio elaborato;
-che mentre la condizione della pavimentazione nel settembre 2011 non presentava alcuna problematica attinente alle fessurazioni ed ai cedimenti, nel giugno 2019 e nel mese di ottobre 2020 dette problematiche sarebbero riscontrabili;
-che queste sarebbero da ricondurre alle modalità di svolgimento delle operazioni di riparazione, inadeguate dal punto strutturale, funzionale, estetico;
Contr sulla scorta di quanto esposto dai tecnici incaricati da , recependo le indicazioni degli attori e del
, è emerso: -che le operazioni di rimozione, recupero di parte degli autobloccanti, esecuzione CP_1
di scavo per raggiungere la tubazione che si era rotta, riempimento scavo e riposizionamento degli autobloccanti con sistemazione dei pozzetti e cordoli, si sarebbero svolte nel mese di maggio 2019 e nel mese di agosto 2019 a cura della società, esterna al Consorzio, Parte_4 come risulta dalla fattura dalla stessa emessa in data 25.05.2019 per l'importo complessivo di
[...]
euro 1.769,00; -che in occasione del sopralluogo effettuato in data 04.06.2020 da parte del geom.
Contr per conto di (a fronte di una richiesta di risarcimento danni degli attori in data CP_7
21.04.2020), lo stesso professionista constatava che il vano scala al piano primo, lato nord, le pareti basse delle pareti taverna, le pareti alte deposito lato sud, in corrispondenza della bocca di lupo in aderenza all'area verde, quali zone significativamente lontane dal punto di origine della pretesa rottura, presentavano infiltrazioni di umidità dall'esterno non ascrivibili all'evento denunciato, come anche confermato dagli stessi attori;
-che questi ultimi, in occasione del sopralluogo, lamentavano semmai i danni alle tinteggiature dei locali taverna e deposito (parte alta), peraltro di non grave entità; -che gli stessi attori si dolevano del fatto che le opere di livellamento e di riposizionamento degli autobloccanti antistanti il terrazzo poggiante sul terrapieno erano state eseguite non a regola d'arte, poiché nel corso del tempo si sarebbero creati avvallamenti, con deposito di acqua durante le piogge, nonché del fatto che i pozzetti d'ispezione erano stati mal posizionati, con distacco nel tempo dei cordoli in calcestruzzo.
pagina 6 di 11 In definitiva, la terza chiamata ha dedotto che: la stessa relazione di parte attrice imputa le problematiche di errato livellamento e riposizionamento degli autobloccanti agli interventi di ripristino della tubazione eseguiti da ditta terza, non dipendente del;
il professionista incaricato da CP_1
riteneva quindi di conteggiare il costo di ripristino dei limitati danni alle Controparte_3
tinteggiature dei locali taverna e deposito, quali eventualmente conseguenza della fuoriuscita di acqua per effetto della rottura, con quantificazione dell'ammontare totale del danno in euro 1.110,00, comprensivo di manodopera e di materiali;
che in ogni caso la relazione della consulenza di parte attrice non è probante con riferimento all'eziologia dei fenomeni infiltrativi, poiché facente riferimento essa stessa ad un arco temporale di oltre 8 anni, così che non si può escludere che in tale arco di tempo siano subentrati altri fattori che abbiano contribuito, prima della perdita d'acqua dalla condotta, alla nascita di problematiche strutturali;
che il posizionamento delle tubazioni nell'area pertinenziale il fabbricato attoreo avvenne nell'anno 1997, su richiesta degli attori;
che quindi le problematiche che questi hanno ricondotto alle errate modalità di ripristino dell'area adibita a parcheggio in conseguenza,
a sua volta, del ripristino della tubazione, non rientrano nelle previsioni di polizza: -poiché essa copre i guasti accidentali degli impianti e la rottura accidentale delle tubature costituenti l'impianto irriguo;
- poiché essa non copre i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
-poiché essa copre i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'assicurato, mentre, nel caso in esame, né si è trattato di manutenzione di impianto (sulla quale manutenzione e tenuta nulla è stato contestato) né si è trattato di intervento di ripristino eseguito da ditta dipendente del . CP_1
Escussi i testi alle udienze dell'11.5.2023 e del 21.6.2023, è stata quindi espletata CTU volta, previo esame delle deposizioni testimoniali, ispezione dei luoghi ed esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, ad accertare se i danni lamentati dagli attori siano riconducibili a quanto indicato in atto introduttivo e, in caso positivo, a quantificare i danni eventualmente cagionati dal convenuto.
Premesso che risulta del tutto irrilevante che la perdita si sia verificata nel settembre 2018 o nel marzo
2019, il CTU ha correttamente osservato che i danni lamentati dagli attori possono essere suddivisi in due “macro categorie”:
a) da un lato, i vizi riscontrati nella pavimentazione in autobloccanti che non sono diretta conseguenza della perdita della tubazione, ma sono dovuti ad una cattiva esecuzione della posa della stessa da parte della ditta incaricata (dal ) dell'intervento di riparazione della tubazione. CP_1
Come al riguardo rilevato dal CTU, al fine di poter procedere con la riparazione della tubazione, è stato necessario rimuovere la pavimentazione in autobloccanti che, a lavori ultimati, non è stata ricollocata a pagina 7 di 11 regola d'arte. La pavimentazione presenta infatti avvallamenti, l'alternanza dei colori nero e bianco non
è stata riproposta come in precedenza, lungo i bordi la pavimentazione non è stata rifinita, come si evince da ampia riproduzione fotografica;
b) sotto altro profilo, rilevano i danni dovuti all'assestamento del terreno a seguito della perdita del tubo che ha provocato l'abbassamento del terrazzo (definito “portico” sugli elaborati progettuali) e la conseguente fessurazione della pavimentazione ceramica e del rivestimento in pietra dei pilastri.
Il consulente ha osservato come i danni sub a) siano riconducibili alla cattiva esecuzione delle opere da parte dell'impresa incaricata (dal ) del rifacimento della pavimentazione in autobloccanti, CP_1
cosicché degli stessi non può che rispondere il convenuto.
I danni sub b), come osservato dal consulente, non possono essere attribuiti alla perdita della tubazione del , benché tale evento abbia contribuito ad accelerare il fenomeno di cedimento CP_1
differenziale meglio descritto nella relazione.
Il CTU ha evidenziato che dall'analisi del progetto strutturale ed architettonico del fabbricato, depositato presso il genio civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta al prot. n. 1490/59/377 in data
29.09.1998 e dalla successiva variante al prot. n. 1916/52/377 in data 01.12.1998, risulta quanto segue:
• cedimenti differenziali attesi: dallo studio della tavola 5 architettonica che rappresenta il progetto delle piante esecutive ed in particolare modo dal confronto fra la pianta del piano interrato e la pianta del piano terra è emerso che la zona denominata “portico “(e la relativa stratigrafia superiore) risultano eseguite:
◦ in parte sulla “box foundation” del fabbricato,
◦ in parte su di un solaio connesso da un lato sulla “box foundation” di cui sopra, in parte su di una fondazione lineare isolata (ovvero non connessa efficacemente alla struttura del fabbricato) impostata su terreno di riporto……
• pavimentazione rigida: sulla scorta di quanto sopra indicato, l'originaria scelta attuata dal proprietario dell'immobile di fare eseguire una pavimentazione ceramica rigida a cavallo delle due strutture fondazionali caratterizzate da una portanza così diversa e senza prevedere giunti elastici o sistemi tecnologici di disaccoppiamento, risulta scarsamente consigliabile in quanto provoca il medesimo quadro patologico fessurativo già riscontrato ed atteso anche a seguito di una eventuale riproposizione della stessa soluzione di finitura a pavimento.
Circa le inadeguatezze strutturali, il consulente ha osservato: Tale configurazione strutturale lascia intendere la concreta probabilità che si siano verificati e che si possano verificare in futuro cedimenti differenziali significativi (come per altro emersi dal quadro fessurativo della pavimentazione riscontrato) eventualmente aggravati dall'elevata presenza di acqua nel terreno di riporto su cui
pagina 8 di 11 insiste la piccola fondazione. A tal proposito si ricorda che il terreno di riporto, nel suo strato superficiale, se confrontato con quello di scavo alla quota dell'interfaccia fondazionale della “box foundation” presentano naturalmente una compattezza ed una conseguente portanza estremamente diverse. La configurazione strutturale originariamente posta in opera dall'impresa esecutrice del fabbricato su progetto dell'arch. , pertanto, concretizza una configurazione tecnologica CP_8
significativamente vulnerabile nei confronti dei cedimenti differenziali. Tale osservazione parrebbe altresì avvalorata anche dalla differenza di approfondimento dell'interfaccia fondazionale adottata a livello progettuale così come illustrata dalla sezione A-A della tavola 6 architettonica. L'esiguo approfondimento di tale esigua fondazione isolata non efficacemente connessa con la ' box foundation
' e l'impostazione di questa su terreno di riporto ne ha determinato i cedimenti differenziali eventualmente aggravati o anticipati dall'imbibizione del terreno ad opera delle perdite documentate
In definitiva il consulente ha concluso ritenendo:
• che i danni lamentati dagli attori relativamente alla pavimentazione in autobloccanti siano riconducibili a quanto indicato in atto introduttivo;
• che i danni lamentati dagli attori relativamente all'assestamento del terreno e conseguente abbassamento del “portico” non siano riconducibili alla perdita della tubazione ma che quest'ultima possa aver anticipato un fenomeno di assestamento che si sarebbe verosimilmente manifestato comunque (sempre ammesso che non fosse già in atto). Per tale ragione si ritiene corretto porre in carico alle parti convenute esclusivamente il mero rifacimento della pavimentazione ceramica fessurata ma non le opere di consolidamento o ristrutturazione del sistema fondazionale in quanto la fondazione isolata ed il relativo cedimento differenziale costituiscono un difetto pregresso di progettazione/esecuzione del fabbricato e pertanto non imputabile alle parti convenute.
Conseguentemente, il CTU ha quantificato i costi per (a) l'intervento di ripristino della pavimentazione in autobloccanti (€ 5.550,169) e quelli per (b) l'intervento di sostituzione della pavimentazione danneggiata (€ 13.188,74) per un importo totale I.V.A. esclusa pari ad euro € 18.738,89, con I.V.A. al
10,00% pari ad € 1.873,89, per un totale di € 20.612,78.
I consulenti del convenuto e del terzo chiamato concordano con le conclusioni del CTU circa la risarcibilità, da parte del convenuto, dei soli danni inerenti alla pavimentazione (pur non concordando sul quantum), mentre il consulente attoreo ritiene siano risarcibili anche i danni inerenti all'assestamento del terreno.
Prima del deposito della relazione nel settembre 2024, il CTU aveva formulato, nel giugno 2024, proposta conciliativa, del tutto ragionevole e vantaggiosa per la parte attrice, nei seguenti termini:
pagina 9 di 11 • Il consorzio irriguo sponda destra del Lys1 si impegna a versare al sig. (attore) l'importo Pt_1 complessivo di € 2.709,89 corrispondenti all'importo necessario per il ripristino della pavimentazione in autobloccanti (I.V.A. compresa), opera non risarcibile in base alla polizza assicurativa “
[...]
; CP_9
• la (terza chiamata) si impegna a versare al sig. l'importo Controparte_2 Pt_1 complessivo di € 21.152,86 corrispondenti alla somma degli interventi necessari alla riparazione del terrazzo (I.V.A. compresa) che, secondo quanto ritiene l'attore, sono stati causati dalla rottura del tubo di proprietà del;
CP_1
• le spese di causa si intendono integralmente compensate tra le parti con liquidazione del compenso del CTU in parti uguali.
La sola parte attrice non ha inteso aderire alla proposta, insistendo nei propri assunti che non hanno trovato riscontro nella completa, esaustiva e motivata relazione del consulente, con particolare riguardo alle problematiche connesse all'assestamento del terreno.
Le altre parti, convenuto e terzo chiamato, avrebbero invece accettato la proposta.
Alla luce dell'espletata consulenza, il danno sub a) delle conclusioni della CTU (ripristino della pavimentazione in autobloccanti per € 5.550,169) non è coperto dall'assicurazione in quanto imputabile alla impresa incaricata dal , il quale ne risponde in via diretta. CP_1
Il danno sub b) delle conclusioni della CTU (sostituzione della pavimentazione danneggiata per €
13.188,74), viceversa “coperto” dall'assicurazione in ragione del contributo causale della rottura della tubazione consortile in relazione alla determinazione dell'evento, risulta correttamente quantificato tenendo conto del pregresso difetto di progettazione ed esecuzione del fabbricato.
Ogni altro danno è quindi imputabile a difetto di progettazione ed esecuzione del fabbricato.
Considerato il risultato finale della relazione, ai fini della disciplina delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice, convenuto e terzo chiamato, vanno interamente poste a carico di parte attrice quelle maturate in favore di questi ultimi dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte del CTU, ossia quelle relative alla fase decisoria.
Le spese per le tre fasi antecedenti, nei rapporti tra parte attrice e convenuto, considerato l'esito della causa, vanno poste per due terzi a carico del convenuto e per un vanno terzo compensate.
Nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato le spese vanno compensate per intero in ragione del tenore e del contenuto delle reciproche difese.
Le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato, considerato che la consulenza ha consentito di accertare, sul piano tecnico, sia pure pagina 10 di 11 in misura inferiore in punto quantum, la fondatezza della domanda risarcitoria e l'assoluta incongruenza della somma offerta e pagata dalla compagnia ante causam.
Per le stesse ragioni vanno poste a carico del convenuto e del terzo le spese sostenute da parte attrice per il proprio consulente, come da fattura in atti.
Le spese per onorario sono liquidate ex DM 55/2014 e successive modifiche, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento relativo all'importo per cui vi è condanna.
PQM
Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna il destra Controparte_1
del Lys, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore di Pt_1
e liquidato in € 20.612,78, I.V.A. al 10% già inclusa, oltre
[...] Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne parte convenuta limitatamente all'importo di € Controparte_3
13.188,74, oltre l'I.V.A. al 10%; condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di e dei due terzi delle spese Parte_1 Parte_2
di lite per l'onorario relativo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria per complessivi euro 2.514, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, compensato il restante terzo, nonché al pagamento della somma di euro 545 per esborsi di contributo e marca;
condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di delle spese di lite per l'onorario relativo alla fase Controparte_1 Controparte_3
decisoria, liquidato, in favore di ognuno, in euro 1.701, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge;
compensa le spese tra convenuto e terzo chiamato;
pone definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato le spese di CTU già liquidate in causa;
condanna il Lys e al pagamento, in favore degli Controparte_1 Controparte_3
attori, della somma di euro 2.000 per spese di CTP.
Aosta, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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