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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2293/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 2293/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo in proprio e quale titolare della ditta individuale ECO IL di C.F._2
IC AN, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), via Maderna n.7;
ATTORI
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare con domicilio eletto presso il suo domicilio digitale all'indirizzo P.E.C.: Email_1
CONVENUTA nonché contro pagina 1 di 30 e;
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI – CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali da sinistro stradale
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti attrici e hanno così concluso: Parte_1 Parte_2
“Previo rigetto di ogni istanza, eccezione e/o domanda ex adverso proposta Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del IG. di nella causazione dell'evento de Controparte_2 CP_2 quo, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi – anche sotto il profilo della perdita di chances – dalla IG.ra a seguito dello stesso, danni da liquidarsi nella misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi
– dalla domanda al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. - sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo, detratti gli importi versati da rispettivamente di € 580,00 in data 30.3.2018, di € 6.850,00 in data Controparte_1
21.1.2019 e di € 110.374,00 in data 29.9.2020 nonché l'importo di € 8.390,33 versato da a titolo di danno CP_4 biologico e secondo le poste corrispondenti. Accertata e dichiarata la responsabilità del IG. di nella causazione dell'evento de quo, Controparte_2 CP_2 condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal IG. Parte_2
anche quale titolare della ditta individuale ECO IL di IC AN e da ECO IL di IC
[...]
AN, in persona dell'omonimo titolare, a seguito dello stesso, danni da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi – dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c. - sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP delle quali ultime si chiede anche la liquidazione, e competenze di causa oltre al 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori delle parti attrici che dichiarano di aver anticipato le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Il Procuratore della parte convenuta, ha così concluso: Controparte_1
“Nel merito respingersi le domande attoree perché infondate;
spese e competenze di lite interamente rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, i IG.ri di , nonchéControparte_2 CP_2 Controparte_3
(di seguito solo “ ) esponendo che:Controparte_1 Controparte_1
- in data 18.10.2017, alle ore 7.00 circa, l'attrice , mentre si trovava in località Mira (VE) e stava Pt_1 attraversando via Venezia procedendo lungo le apposite strisce pedonali, era stata investita dall'autovettura pagina 2 di 30 Ford Fiesta, targata EC976YB, condotta dal IG. di e di proprietà della IG.ra Controparte_2 CP_2
Controparte_3
- in particolare, la IG.ra era stata urtata all'altezza del fianco sinistro e dopo essere stata proiettata Pt_1 sul cofano della vettura era caduta rovinosamente a terra;
- in conseguenza del sinistro l'attrice era stata trasportata presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico, a cui erano poi seguiti ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici, con conseguente inabilità al lavoro;
- all'esito di una consulenza medico-legale di parte era stato accertato che, a causa dell'incidente stradale ascrivibile a colpa esclusiva del conducente, la IG.ra aveva sofferto “un periodo di danno Pt_1 biologico temporaneo totale per 30 giorni, parziale al 75% per 90 giorni, parziale al 50% per 90 giorni, parziale al 35% per ulteriori 90 giorni, nonché un danno biologico permanente valutato nella misura del
33%;
-per le conseguenze lesive patite l'attrice era altresì stata licenziata per superamento del periodo di comporto dalla Pegaso Viaggi S.r.l. nel mese di aprile 2019 e dalla nel mese di luglio 2019, CP_5 società presso le quali svolgeva attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo indeterminato ed orario part-time;
- successivamente la IG.ra era rimasta priva di occupazione, percependo la NASPI e non riuscendo Pt_1
a reperire nuove occasioni di lavoro;
-era pertanto configurabile, relativamente all'attività lavorativa, un danno patrimoniale subito dal licenziamento sino all'attualità per mancato percepimento delle retribuzioni;
-era inoltre residuata una incapacità lavorativa specifica nella misura del 25%;
-sussisteva il diritto della attrice ad ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti sia in relazione al danno biologico
(temporaneo e permanente), sia in relazione al danno patrimoniale (presente e futuro) configurabile per l'incidenza della menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto sulla sua capacità lavorativa, a cui andava ad aggiungersi anche il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute causalmente correlate all'evento dannoso;
- anche l'attore IC aveva riportato danni a causa del sinistro stradale;
in particolare il predetto aveva dovuto accompagnare e seguire la moglie durante i ricoveri ospedalieri per l'effettuazione degli interventi chirurgici nonché per l'effettuazione delle visite specialistiche e delle terapie riabilitative, e ciò aveva comportato una serie di esborsi quantificabili nella misura forfetaria di € 1.000,00;
-il IG. IC, poi, aveva patito un pregiudizio di carattere non patrimoniale per il disagio e l'angoscia pagina 3 di 30 conseguente allo sconvolgimento delle abitudini di vita per quanto occorso alla moglie;
-la situazione conseguente al sinistro aveva altresì comportato un detrimento di carattere patrimoniale riguardante l'attività lavorativa dell'attore posto che: il predetto nel 2017 aveva aperto la ditta individuale
ECO IL di PELLICIOLI GIANCARLO addetta all'attività di intonacatura e stuccatura;
in data
11.09.2017 il IG. IC aveva sottoscritto un contratto di sub appalto con la S.r.l. “Il Giardino delle
Ceramiche” per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
il corrispettivo contrattuale era stato concordato in € 3.000,00, oltre IVA;
l'attore aveva già iniziato l'esecuzione del contratto allorquando si era verificato il sinistro stradale, ma a causa delle lesioni subite dalla moglie non aveva potuto portare a compimento le opere/lavorazioni, con la conseguente configurabilità di un danno patrimoniale di €
2.790,00, tenuto conto che all'attore medesimo era stata corrisposto solo l'importo di € 210,00;
-essi attori avevano formulato richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa dell'autovettura condotta dal convenuto;
Controparte_1
-la suddetta impresa assicurativa aveva corrisposto a favore della IG.ra tre acconti rispettivamente Pt_1 di € 580,00 in data 30.03.2018; € 6.850,00 in data 21.01.2019; € 110.374,00 in data 29.09.2020; mentre nulla era stato corrisposto per i danni subiti dal IG. IC o dalla ditta ECO IL;
- poiché l'evento in questione si era verificato nel mentre la IG.ra si recava al lavoro, l' , Pt_1 CP_4 previa qualificazione della fattispecie di causa quale infortunio in itinere, aveva corrisposto un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico per € 8.390,33;
-a nulla erano valsi i tentativi di addivenire ad un bonario componimento della lite con Controparte_1
1.1.Tutto ciò premesso, gli attori rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo, previo accertamento della responsabilità del IG. di nella causazione del sinistro Controparte_2 CP_2 stradale: i) la condanna di quest'ultimo in solido con la proprietaria del veicolo e di Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra a Controparte_1 Pt_1 seguito dello stesso, detratti gli importi versati da rispettivamente di € 580,00 in data Controparte_1
30.03.2018, di € 6.850,00 in data 21.01.2019 e di € 110.374,00 in data 29.09.2020 nonché l'importo di €
8.390,33 versato da a titolo di danno biologico e secondo le poste corrispondenti;
ii) la condanna CP_4 altresì dei convenuti in solido al ristoro dei danni patiti dal IG. IC, anche quale titolare della ditta individuale “ECO IL” nella misura ritenuta di giustizia.
2.Si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree esclusivamente in punto di quantum Controparte_1 debeatur. Deducevano a tal proposito che:
pagina 4 di 30 a) la compagnia assicurativa aveva versato alla IG.ra la somma di € 117.804,00, da ritenersi Pt_1 pienamente satisfattiva di ogni pretesa;
b) la perizia medico-legale cui l'attrice si era sottoposta in via stragiudiziale, in quanto mera produzione di parte, non assurgeva a prova del danno nel presente giudizio;
c) in ogni caso dall'ammontare spettante alla attrice andava detratto quanto versato da e, CP_4 quindi, la somma complessiva di € 14.230,75;
d) nulla poteva essere riconosciuto alla attrice a titolo di danno morale ed a titolo di personalizzazione;
e) parimenti non potevano costituire oggetto di rimborso le spese mediche sostenute non strettamente correlate alle conseguenze dell'evento di causa;
f) non era configurabile un nesso di causa tra la perdita del lavoro dell'attrice ed il sinistro di causa, posto che il licenziamento si era verificato non per inidoneità della lavoratrice ma per superamento del periodo di comporto, pertanto le poste di danno patrimoniale (presente e futuro) reclamate in relazione all'incidenza delle menomazioni subite sulla capacità lavorativa non andavano riconosciute.
g) quanto al danno lamentato dal IG. IC non vi era nesso di causa tra il pregiudizio economico lamentato (per non aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni nascenti da un contratto di subappalto) e il sinistro stradale che aveva interessato la moglie;
h) eccessivo e non dovuto era il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale quantificate dagli attori in € 8.462,89.
2.1.La convenuta concludeva pertanto come in epigrafe. Controparte_1
3.I convenuti di e non si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_2 Controparte_3 restavano contumaci per tutta la durata del processo.
4.Espletata l'istruttoria mediante l'ammissione di una CTU medico legale, all'udienza del 12.09.2024, sulla conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
***
5.La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
6.All'origine della presente controversia vi è un incidente stradale verificatosi in data 18.10.2017, alle ore
7.00 circa, in località Mira (VE) nel tratto stradale di via Venezia, che ha visto coinvolto l'attrice Parte_1
, la quale, mentre stava attraversando la strada servendosi delle strisce pedonali, veniva investita
[...] pagina 5 di 30 dall'autovettura Ford Fiesta, targata EC976YB, condotta dal IG. di e di Controparte_2 CP_2 proprietà della IG.ra Controparte_3
A fondamento della domanda giudiziale v'è l'affermazione della esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente il veicolo nella causazione del sinistro;
da qui la pretesa degli odierni attori di agire giudizialmente per conseguire il ristoro dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti.
6.1. Come noto, l'art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento di pedone, opera dunque la presunzione di responsabilità in capo all'automobilista investitore prevista dal primo comma dell'art. 2054 cit., in virtù della quale questi si presume responsabile, salvo che riesca ad offrire la prova liberatoria. La presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo non esclude tuttavia un concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente o non abbia usato l'ordinaria diligenza.
È stato peraltro chiarito come, in materia di sinistri derivanti dalla circolazione stradale tra veicoli e pedoni, la responsabilità del conducente per l'investimento è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 25027/2022; Cass. n.
25027/2019).
Vale poi osservare che anche il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale risponde del danno in solido con il conducente che sia in colpa, salva la prova liberatoria prevista dall'art. 2054 c.c., per la quale non è sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma è necessario che la circolazione sia avvenuta proprio contro la sua volontà, che deve estrinsecarsi in un comportamento ostativo che effettivamente impedisca la circolazione del veicolo mediante l'adozione di misure efficaci, tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.
6.2. Tenuto conto dei rilievi che precedono, va evidenziato che, nel caso di specie, può ritenersi acquisita la prova in ordine alla colpa esclusiva del convenuto-conducente nella causazione del sinistro, posto che la dinamica dell'incidente descritta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio trova piena conferma nella relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri del Comando di Mestre intervenuti sul luogo dei fatti.
Dalla suddetta relazione emerge che le forze dell'ordine, sulla base dei rilievi ed accertamenti svolti, hanno potuto dedurre che il IG. di , mentre era alla guida dell'autovettura Ford Fiesta CP_2 CP_2 pagina 6 di 30 percorrendo via Venezia, in Oriago di Mira, con direzione di marcia verso Venezia, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale ubicato proprio a fronte al Bar Centrale, urtava il pedone Parte_1 all'altezza del fianco sinistro, che stava effettuando l'attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali;
per effetto della collisione l'attrice cadeva rovinosa a terra (doc.
1- fasc. attori).
Detta dinamica trova conferma nelle dichiarazioni orali assunte dai Carabinieri nell'immediatezza successiva al sinistro, ed in particolare nelle affermazioni rese dal teste oculare e in ogni caso non Testimone_1
è stata benché minimamente contestata dalla compagnia Assicurativa del mezzo costituitasi in giudizio, essendo invece il conducente e la proprietaria del veicolo rimasti contumaci.
6.3. Va pertanto accertata la responsabilità del conducente IG. nella determinazione Controparte_2 del sinistro, non potendo ritenersi superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c. in assenza di prova liberatoria e non sussistendo elementi, nemmeno presuntivi – invero non emersi e nemmeno allegati dalle parti convenute – che possano delineare una colpa (concorrente) ascrivibile al pedone.
Sussiste parimenti una responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c. in capo ad quale Controparte_3 proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, non essendo stata offerta in giudizio da parte della stessa
(considerata la sua contumacia) la prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
Tenuto conto inoltre che gli attori, oltre ad aver agito nei confronti del responsabile del sinistro e del proprietario chiedendo l'accertamento della loro responsabilità ex art. 2054 c.c. (e, per l'effetto, la loro condanna in solido) hanno proposto cumulativamente anche l'azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile civile che, nel caso di specie, è stata proposta nei confronti di Controparte_1 tutte le parti convenute vanno condannate in solido al risarcimento del danno subito dagli attori.
7. Passando all'esame dei profili relativi alla determinazione delle poste di danno risarcibili, mette conto anzitutto osservare che, quanto al pregiudizio patito dall'attrice deve prendersi a riferimento la Pt_1 relazione del C.T.U., il cui contenuto, perché pienamente rispondente al quesito assegnato e sorretto da argomentazioni scevre di incoerenze e di vizi di ordine logico e metodologico, deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
7.1.A causa del sinistro l'attrice ha riportato una “Frattura del piatto tibiale sinistro; frattura della testa del perone destro, contusione- distorsione della spalla sinistra, distorsione del rachide cervicale” che ha reso necessario un intervento chirurgico di “osteosintesi mediante apposizione di placca e viti”, nonché un secondo intervento riparativo quanto ai traumi della spalla “per lesione preinserzionale parziale del tendine sovraspinoso”, sicché viene reclamato il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte Cost. n.
184 del 1986, è stato definito come danno evento, ossia il danno biologico (oggi ridefinito come danno pagina 7 di 30 dinamico/relazionale, cfr. Cass. n. 7513/2018, ma già in precedenza a partire da Corte Cost. n. 372 del
1994 riqualificato come danno conseguenza), da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al danno morale ed a quello patrimoniale per spese mediche.
7.2. In merito ai parametri per la liquidazione del danno alla persona sulla base delle indicazioni del C.T.U. venendo in rilievo beni infungibili, per i quali non esiste un surrogato di mercato, si impone viepiù il ricorso al potere di valutazione secondo equità ex art. 1226 c.c.
Il dispiegamento del potere di valutazione equitativa ex art. 115 c.p.c., nel caso di specie, esclusa l'applicazione dell'art. 139 Cod. ass. (non vertendosi nell'ipotesi di lesioni c.d. micropermanenti da circolazione stradale), si invera con il motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata.
Appare così possibile il ricorso alle tabelle milanesi, secondo la versione rilasciata nel 2024, posto che le suddette Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; sicché i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto.
Pur dovendosi dare atto di precedenti decisioni di questo giudice dove la determinazione del danno concretamente liquidabile è stata effettuata assumendo come criteri di riferimento i parametri delle tabelle veneziane (edizione 2020) – che consentono comunque di pervenire a risultati che non si pongono in ingiustificato e aperto contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi (Cass. n. 1553/2019) – il ricorso a quest'ultime appare giustificato dalla necessità di assicurare una sempre più avvertita eIGenza di parità di trattamento mediante l'applicazione di criteri uniformi a livello nazionale, mercé l'impiego di tabelle aggiornate alle quali sia riconosciuto il valore di parametri di riferimento per la liquidazione equitativa.
7.3. Così chiarito il quadro di riferimento, vale osservare che in base alle conclusioni del consulente tecnico alle lesioni accertate nell'immediatezza del fatto sono residuati in capo all'attrice IGnificativi postumi attualmente obiettivabili costituiti “dai deficit funzionali descritti a carico sia della spalla che del ginocchio”.
In particolare, nella relazione peritale si legge: “permane limitazione dei movimenti del braccio sinistro talché
l'elevazione è consentita poco oltre 90° e parimenti ridotte sono l'abduzione e limitate di 1/2 sia l'intra che l'extra pagina 8 di 30 rotazione”. Al ginocchio è poi presente “deficit estensorio di 10° con flessione ridotta a 90°”.
Tali postumi – secondo quanto riferito in sede di C.T.U. – trovano equa quantificazione nella riduzione pari al 28-30% dell'integrità psico-fisica del soggetto a titolo di danno biologico permanente (pag. 13 dell'elaborato peritale); al quale va ad aggiungersi un danno biologico temporaneo della durata complessiva di 238 giorni di cui giorni 18 al 100%, giorni 120 al 75%, e giorni 90 al 50%.
7.3.1. In considerazione di tanto, e tenuto conto delle ulteriori valutazioni medico-legali espresse dal C.T.U.
(alle quali si rinvia), si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in € 106.310,00 l'entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente (danno dinamico-relazionale), importo già attualizzato (età della danneggiata 51, punto base danno biologico € 4.887,80, percentuale di invalidità permanente al 29%).
7.3.2. Con riguardo alla compromissione psico-fisica, per il periodo di invalidità temporanea, deve essere liquidato quale pregiudizio biologico temporaneo l'importo di € 115,00 al giorno avuto riguardo al periodo complessivo di I.T. ottenuto sulla base del seguente prospetto:
o 18 giorni di invalidità al 100% € 2.070,00;
o 120 giorni di invalidità al 75% € 10.350,00;
o 90 giorni di invalidità al 50% € 5.175,00;
Importo complessivo di € 17.595,00 a valori attuali.
7.4. Deve escludersi inoltre la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr. 26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione del valore del punto non
è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Nella specie, l'attrice non ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ulteriori peraltro a quelle già considerate dal consulente incaricato e rientranti nella determinazione del danno biologico, di talché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate. D'altro canto, lo stesso C.T.U. nella relazione peritale ha accertato che i residuati postumi, pur di entità pagina 9 di 30 apprezzabile, non incidono “sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane” (p.
13).
7.5. In parallelo alla componente relativa alla lesione della salute deve essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. n. 7513/2018), inteso come aggressione alla sfera interna non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, ma da liquidare unitamente alla componente lesione/menomazione correlata di pertinenza medico-legale.
Giova ricordare che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva. In assenza tuttavia di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già contenute nelle tabelle applicate per il risarcimento), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione. Ed infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite (Cass. n. 25164/2020).
Va quindi esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, sicché il ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto per la lesione all'integrità psicofisica, presuppone necessariamente un'attività di allegazione e dimostrazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo a cura della parte danneggiata.
7.5.1. Nel contesto dei principi richiamati, ritiene questo giudice che vada riconosciuto alla parte attrice un danno morale per il periodo di invalidità temporanea a fronte della sofferenza correlata al lungo iter riabilitativo, nonché in relazione agli esiti da invalidità permanente, tenuto conto dell'entità della menomazione dell'integrità fisica residuata, della sintomatologia correlata (come riscontrata dal C.T.U.) e del quadro soggettivo clinico contraddistinto dal riacutizzarsi, a seguito dell'incidente, di una sindrome depressiva (cfr. gli esiti della visita psichiatrica cui l'attrice si è sottoposta presso il Centro di Salute mentale-
ULSS 3 Serenissima in data 21.02.2022- doc. 43 ma cfr. anche i certificati medici prodotti sub doc.2); elementi che depongono, in via presuntiva, per l'esistenza di un grado di sofferenza soggettiva ulteriore rispetto a quella provocata dalla lesioni patite. Tale posta di danno, secondo il sistema di parametrazione pagina 10 di 30 delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano può essere quantificato in via equitativa (tenuto conto dell'indicazione del consulente tecnico nominato - cfr. p. 14 della relazione peritale), nella misura del 25 % dell'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente (per totali € 26.577,50), mentre quanto al danno biologico temporaneo l'importo base di € 115,00 previsto dalla tabelle milanesi utilizzate è già comprensivo della quota parte spettante a titolo di danno morale che va ritenuta congrua (€ 31,00 su
115,00/per un giorno).
7.6. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale spettante all'attrice va poi considerato che la stessa, avendo patito l'infortunio di causa mentre si stava recando al lavoro, ha percepito dall' , a CP_4 titolo di indennizzo, la somma pari ad € 8.390,33 a titolo di danno biologico e ad € 5.558,44 a titolo di inabilità lavorativa temporanea (doc. 38).
7.6.1. In disparte il profilo relativo all'importo da ultimo menzionato (di cui si dirà infra nell'ambito della trattazione del danno patrimoniale risarcibile correlato alla sfera lavorativa), mette conto osservare che dall'entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente (danno dinamico- relazionale) va dunque detratta l'anzidetta somma percepita di € 8.390,33, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno che opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018).
7.6.2. Sul punto vale ricordare che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale – che secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 12566/2018 riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito – devono essere detratti dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento
“civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass., n. 30293/2023).
Ne discende che: a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo CP_4 del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della eventuale personalizzazione e del danno morale (Cass. n.
26117/2021, Cass. n. 9112/2019; Cass. n. 13222/2015). pagina 11 di 30 7.6.3. Sulla scorta dei citati insegnamenti, ai fini dell'operazione occorre preliminarmente rendere omogenei il credito risarcitorio e l'importo corrisposto dall' (mediante cioè la rivalutazione alla data CP_4 della liquidazione di tale ultima posta, essendo il credito risarcitorio già determinato a valori attuali) e procedere poi alla sottrazione matematica.
Ne consegue che, rivalutato a valori attuali l'importo corrisposto dall' (€ 9.942,54), effettuata CP_4
l'operazione di detrazione, l'importo dovuto a titolo di danno biologico permanente ammonta ad €
96.367,46 (106.310,00 – 9.942,54), cui vanno ad aggiungersi le ulteriori voci calcolate a titolo di danno biologico temporaneo e danno morale per totali € 140.540,00.
7.7. Conclusivamente, a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore dell'attrice l'anzidetto importo di € 140,540,00 già attualizzato.
8. A titolo di danno patrimoniale devono invece essere liquidati i seguenti importi:
- per spese mediche documentate e valutate congrue dal C.T.U. € 9.208,00 (al calcolo effettuato dal consulente è stato sottratto l'importo di € 132,00 di cui alla fattura 22.538C del 07.03.2019 in quanto prodotta in doppia copia e conteggiata erroneamente due volte- cfr. doc. 27), attualizzati in € 11.000,00;
- per c.t.p. medico-legale stragiudiziale € 1.830,00, attualizzati in € 2.172,00, tenuto conto della prova dell'esborso sostenuto (e considerato che il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale ha natura di danno emergente e ai fini della possibilità di addossarlo a carico della parte danneggiante, l'utilità del relativo esborso deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
nella specie, risulta dovuto il rimborso per le spese sostenute per la perizia medico-legale espletata ante causam, trattandosi di prestazione resasi necessaria al fine di far valere le proprie ragioni difensive nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale i giudici di legittimità hanno confermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tener conto in sede di liquidazione del danno - cfr. Cass. n. 3803/1982);
- € 1.800,00, attualizzati in € 2.147,00, per le spese della collaboratrice domestica sostenute nel periodo immediatamente successivo al sinistro (dal 06.11.2017 al 10.01.2018) considerato che agli atti v'è la prova dell'esborso (doc. 25) e che non è contestato che la IG.ra sia stata costretta ad utilizzare per due Pt_1 mesi la sedia a rotelle per gli spostamenti ed appoggi per i successivi tre mesi, sicché è verosimile ritenere, in base ad un ragionamento presuntivo, che ella abbia avuto necessità di assistenza quotidiana per l'espletamento delle normali attività.
8.1.Non possono essere invece essere riconosciuti i seguenti importi:
- € 872,00, per perizia psicologica stragiudiziale, trattandosi di spesa non strettamente necessaria in vista pagina 12 di 30 del giudizio di merito instaurato, considerato che la sussistenza di manifestazioni cliniche associate a sindrome ansioso-depressiva correlate agli esiti lesivi del sinistro poteva essere direttamente accertata dal medico-legale nominato in sede di espletamento della perizia stragiudiziale di parte;
- € 334,98 per l'acquisto della cyclette in assenza della prova che tale spesa sia correlata alle conseguenze
(dirette e immediate) del sinistro di causa;
- € 1.000,00 per i capi di abbigliamento asseritamente danneggiati nell'incidente, tenuto conto che le fotografie dimesse in atti non comprovano che gli abiti fossero quelli indossati dalla attrice al momento del sinistro, né tale circostanza è emersa all'esito dell'istruttoria svolta;
così come indimostrata è rimasta la circostanza che si sia resa necessaria la sostituzione degli occhiali da vista in esito al sinistro;
- € 1.078,48 per consulenza contabile stragiudiziale in quanto spesa non strettamente necessaria in vista del giudizio di merito instaurato.
8.2. Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per l'assistenza legale, mette conto osservare che trovano applicazione i medesimi principi dianzi richiamati con riguardo al recupero dei costi sostenuti per la perizia medico-legale stragiudiziale.
Ed infatti, anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale in relazione alla gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale. In questo senso, i costi stragiudiziali sopportati dal soggetto danneggiato per l'assistenza legale svolta da un avvocato in suo favore, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile dal giudice, si devono considerare alla stregua di una voca di danno emergente che se allegato e provato (secondo l'ordinaria scansione processuale), deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c..
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante dal giudice, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (in materia: Cass. n.
26368/2022; n. 24481/2020; n. 997/2010; n. 6442/2017).
Da ciò consegue che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (in questi termini: Cass. n. 9548/2017).
8.2.1. Rispetto pertanto alla richiesta di risarcimento/rimborso formulata dalla parte attrice, il Tribunale è tenuto a valutare se dette spese stragiudiziali siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso. pagina 13 di 30 Premesso che in questa sede la mancata documentazione dell'effettivo pagamento della somma al difensore
è del tutto ininfluente, essendo sufficiente la dimostrazione che sia insorto l'obbligo del relativo pagamento, facendo applicazione dei principi testé richiamati, non ci si può esimere dall'evidenziare come l'intervento nella fase stragiudiziale dei procuratori ha consentito alla attrice di conseguire acconti sul Pt_1 risarcimento del danno dovuti pari ad € 117.804,00, ancorché giudicati non totalmente satisfattivi del pregiudizio complessivamente lamentato.
Nell'ambito pertanto di quella valutazione ex ante di utilità dell'attività svolta che compete al giudizio discrezionale del giudice, si ritiene che debba escludersi che l'assistenza prestata dal difensore nella fase antecedente il processo possa considerarsi “superflua ai fini di una pronta definizione della lite”, sicché a favore della parte attrice vanno liquidate dette spese, sia pur avuto riguardo alle tariffe forensi vigenti per l'attività di “assistenza stragiudiziale” (DM 55/2014 e ss. mm.), facendo applicazione di valori tabellari prossimi ai medi in relazione allo scaglione di riferimento (considerata l'attività svolta secondo quanto emerge dalle allegazioni e documenti di causa dimessi dai difensori dell'attrice e l'utilità dell'opera prestata).
8.3. La somma pertanto che va riconosciuta ammonta ad € 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, per totali € 5.836,48 a valori attuali.
9. Passando ora ad esaminare il profilo del risarcimento del danno patrimoniale connesso alla incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa, va preliminarmente osservato che alla luce della documentazione prodotta in atti dalla parte attrice, nonché delle risultanze della C.T.U., vanno ritenute dimostrate le seguenti circostanze: a) che all'epoca del sinistro di causa la IG.ra lavorava alle Pt_1 dipendenze della società Pegaso Viaggi S.r.l. presso cui era assunta a far data dal 2017, con contratto a tempo indeterminato ed orario part-time, con mansioni di “accompagnatore e sorvegliante di scuolabus e autobus”; nonché alle dipendenze della società con mansioni di “sorvegliante ed addetta alla CP_5 mensa”, in forza di contratto di lavoro sempre a tempo indeterminato ed orario part-time, con decorrenza dal 2007 (docc. 6 e 7); b) che in esito all'incidente stradale occorso il 18.10.2017, a favore dell' attrice è stata riconosciuta dall' (previa, come già esposto, qualificazione della fattispecie quale infortunio in CP_4 itinere) una indennità temporanea in relazione al periodo di infortunio dal 22.10.2017 al 06.04.2018 pari ad
€ 5.558,44 (doc. 38); c) che il decorso della malattia ha comportato un periodo di inabilità totale lavorativa correlato al sinistro di causa che si è protratto per circa 8 mesi dalla data dell'evento dannoso (cfr. p. 12 dell'elaborato peritale); d) che l'attrice è stata assente dal lavoro per malattia, in forza di certificazioni del medico di medicina generale trasmesse telematicamente all'INPS, dal 04.11.2017 al 21.03.2018, dal pagina 14 di 30 07.04.2018 al 08.07.2018, dal 12.09.2018 al 10.07.2019 (doc. 3); e) che l'attrice è stata licenziata per superamento del periodo di comporto dalla Pegaso Viaggi S.r.l. nel mese di aprile 2019 e dalla CP_5 nel mese di luglio 2019 (docc. 8 e 9); f) che in relazione al rapporto di lavoro con la società da ultimo
[...] menzionata la IG.ra è stata dichiarata non idonea in modo permanente alla mansione specifica Pt_1
(doc. 14); g) che la IG.ra , con decorrenza dal 20.07.2019 e sino al mese di gennaio 2020, ha Pt_1 percepito l'indennità di disoccupazione (docc. 15 e 46); h) che la predetta è rimasta priva di occupazione;
i) che la menomazione dell'integrità fisica patita dall'attrice incide sulla sua attitudine allo svolgimento di attività lavorativa, in considerazione degli esiti presenti “a carico della spalla e del ginocchio che non consentono il mantenimento costante della posizione ortostatica ed il sollevamento e movimentazione di pesi” (pp. 13 e 14 C.T.U.), nella misura del 20-25 %.
9.1. L'attrice, nell'odierno giudizio, reclama dunque il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito: a) sia per la componente di danno emergente in relazione alle minori somme percepite a titolo di retribuzioni e quote di TFR dalla data del sinistro sino al licenziamento (a.1) nonché al mancato percepimento delle componenti di retribuzione e delle quote di TFR dalla data del licenziamento sino alla data di liquidazione
(a.2), b) sia per la componente di lucro cessante in relazione al danno futuro correlato alla perdita di attività lavorativa ed al mancato versamento dei contributi previdenziali ai fini del trattamento pensionistico.
9.2. Ai fini del vaglio di fondatezza della pretesa risarcitoria non ci si può anzitutto esimere dall'evidenziare che, nella fattispecie, non può negarsi la correlazione causale tra il sinistro e i licenziamenti subiti dalla IG.ra
. Pt_1
Il superamento del periodo di comporto stabilito dai rispettivi contratti collettivi di riferimento che ha determinato la perdita delle attività lavorative è dipeso infatti dal protratto stato di malattia/convalescenza della danneggiata conseguente alla entità delle lesioni patite nel sinistro stradale. Che la situazione patologica dell' attrice in esito all'incidente si sia protratta sino a determinarne il licenziamento lo si desume in particolare, in via presuntiva:
i) dai certificati di malattia rilasciati dal medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario
Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore per il periodo temporale dal
04.11.2017 al 10.07.2019 e trasmessi all'INPS, ove si attesta l'incapacità temporanea al lavoro dell'attrice con l'indicazione di ripetute diagnosi di “politraumatismo da incidente stradale” (tenuto conto dell' elevato grado di attendibilità che hanno i giudizi valutativi che il sanitario esprime con il rilascio del certificato, in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale, giudizi dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il pagina 15 di 30 profilo dell'art. 2729 c.c., e in alcun modo smentiti, nel caso di specie, da elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo – invero assenti – che inducano anche solo a dubitare che la malattia/convalescenza fosse simulata);
ii) dalle risultanze della stessa C.T.U., laddove il consulente tecnico nominato, dott. non ha Persona_1 negato la correlazione tra il superamento del periodo di comporto e periodo di guarigione conseguente alle lesioni subite;
iii) dal fatto che a causa delle menomazioni fisiche l'attrice si è dovuta sottoporre nel periodo temporale dal sinistro alla data di licenziamento ( e, per vero, anche oltre) a trattamenti riabilitativi e ad interventi chirurgici riparatori, il che rende verosimile uno stato di protratta impossibilità temporanea allo svolgimento della prestazione lavorativa a causa della ritardata guarigione dovuta al quadro complessivo di salute della danneggiata, tenuto conto anche che la IG.ra (prima di essere licenziata dalla Pt_1 CP_5 per superamento del periodo di comporto) è stata dichiarata in data 07.05.2019 “non idonea in modo
[...] permanente allo svolgimento della mansione di sorvegliante ed addetta alla mensa” e che lo stesso consulente d'ufficio ha confermato le limitazioni funzionali dell'attrice all'esercizio delle mansioni ad essa confacenti.
9.3. Sgomberato pertanto il campo da ogni dubbio in merito alla esistenza di una correlazione tra gli esiti lesivi del sinistro stradale e la perdita delle occupazioni lavorative (essendo, peraltro, priva di spessore l'argomentazione difensiva della convenuta assicurazione secondo cui la IG.ra avrebbe potuto Pt_1 prolungare il periodo di conservazione del posto di lavoro usufruendo di un periodo di aspettativa non retribuita come previsto dal CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo per il rapporto con CP_5
considerato, come detto, che l'attrice medesima è stata dichiarata inidonea in modo permanente allo
[...] svolgimento della mansione specifica in data 07.05.2019 con impossibilità a proseguire l'attività), in merito alle voci risarcitorie reclamate dall'attrice, poiché la liquidazione giudiziale interviene (come nel caso di specie) a distanza di tempo dall'evento illecito, è necessario distinguere – il danno già verificatosi al momento della liquidazione e quelle che saranno le perdite future incidenti sulla capacità lavorativa
(specifica).
Difatti, quando si deve liquidare a favore del danneggiato il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito ricollegabile all'attività lavorativa, la perdita ascrivibile al periodo dal sinistro sino al momento della liquidazione giudiziale rappresenta un danno emergente già verificatosi – ciò in quanto la perdita/riduzione delle componenti retributive si correla ad un periodo temporale ormai decorso,
– mentre soltanto la perdita ascrivibile al venir meno dei redditi per il periodo successivo si configura come pagina 16 di 30 danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi (di conseguenza, ai fini della liquidazione, il giudice può impiegare il criterio di determinazione del danno secondo i parametri della capitalizzazione soltanto in relazione al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile arco temporale in cui il danneggiato subirà la perdita della quota di reddito, mentre con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi - cfr. Cass. n. 10321/2018 e Cass. n. 11719/2021).
9.4. In considerazione dei principi richiamati e facendo applicazione degli stessi, avuto riguardo al profilo del danno patrimoniale emergente, nel caso di specie vanno separatamente considerati i periodi dalla data di verificazione del sinistro sino alla data dei licenziamenti per superamento del periodo di comporto (a.1)
e dalla data della perdita delle attività lavorative sino alla data della presente decisione (a.2), che coincide con il momento della liquidazione giudiziale del danno.
9.5 Rispetto al primo contesto temporale va osservato che risulta ex actis che l'attrice, all'epoca del sinistro, lavorava alle dipendenze della a far data dal 2007 e della Pegaso Viaggi S.r.l. a far data dal CP_5 gennaio 2017 con contratti a tempo indeterminato entrambi ad orario-parziale, con il riconoscimento di 14 mensilità retributive. Per quel che rileva, i rapporti di lavoro erano svolti in favore di Istituti scolastici e pertanto prevedevano una sospensione totale della prestazione lavorativa nel periodo intercorrente tra le fine dell' anno scolastico all'inizio dell'anno didattico successivo, precisamente nei mesi di luglio e agosto.
9.5.1. Relativamente alla attività presso la prima società menzionata, dalla Certificazione unica 2017 relativa all'anno 2016 (doc. 13) emerge che l'attrice ha percepito redditi di lavoro, al lordo delle imposte, per €
6.285,00, mentre nell'anno dell'incidente stradale, in base alla dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio, risulta che la predetta ha percepito redditi complessivi pari ad € 5.785,00 (come si evince anche dalla busta paga del mese di dicembre 2017 ove viene indicato ai fini Irpef un imponibile di pari valore). Le buste paga
(doc. 12) percepite nel periodo di malattia dal mese di gennaio 2018 sino al mese di luglio 2019 (data del licenziamento) attestano poi come la IG.ra abbia percepito: redditi al lordo delle imposte per € Pt_1
4.422,00 nel 2018 (circostanza che emerge anche dalla Certificazione unica 2019-doc. 13) e per € 3.409,00 circa nel 2019 (cfr. in particolare la busta paga del mese di luglio 2019 ove viene indicato un reddito imponibile ai fini Irpef di pari importo).
Ebbene, assumendo a riferimento i redditi lordi percepiti nell'anno precedente l'incidente stradale è verosimile ritenere che, laddove non si fosse verificato l'evento dannoso, l'attrice nell'arco temporale degli anni 2017/2018 e 2019 (sino alla data del licenziamento) avrebbe conseguito redditi complessivi pari a circa pagina 17 di 30 15.712,00 € (€ 6.285,00 per il 2017 e 2018 ed € 3.142,00 per il 2019 sino a luglio) a fronte invece di somme percepite nel medesimo periodo di riferimento pari ad € 13.616,00 circa.
Ne consegue che la IG.ra , in assenza del periodo di malattia post evento illecito, se avesse Pt_1 continuato a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, avrebbe percepito nel periodo temporale considerato maggiori retribuzioni per € 2.100,00; importo che, attualizzato in considerazione della rivalutazione monetaria, è pari ad € 2.487,00, il quale coincide con il danno liquidabile in via equitativa.
Non è configurabile un danno da “perdita quote TFR”, posto che le somme accantonate ai fini del TFR durante l'anno del sinistro e risultanti dalle buste paga 2017 non si discostano da quelle accantonate nel periodo successivo sino alla data del licenziamento (secondo quanto si evince da un raffronto con le buste paga percepite durante il periodo di malattia alla voce “TFR”).
9.5.2. In parallelo va calcolato l'eventuale minor reddito percepito rispetto alla attività lavorativa in essere all'epoca del sinistro con la Pegaso Viaggi S.r.l.. Dalla Certificazione unica 2018 nonché dalla dichiarazione dei redditi 2018 si evince che l'attrice nell'anno 2017 ha percepito redditi lordi per € 3.322,00 (€ 2.118,00 sino a settembre 2017, mese antecedente il sinistro- cfr. doc. 13). Le buste paga (doc. 11) percepite nel periodo di malattia dal mese di gennaio 2018 sino al licenziamento attestano poi come la IG.ra Pt_1 abbia percepito: redditi al lordo delle imposte per € 3.707,00 nel 2018 (circostanza che emerge anche dalla
Certificazione unica 2019- doc.13) e per € 810,00 circa nel 2019 (cfr. in particolare la busta paga del mese di marzo 2019).
Assumendo a riferimento i redditi lordi percepiti nell'anno dell'incidente stradale (tenuto conto che le retribuzioni lorde percepite nei mesi successivi al sinistro di novembre e dicembre 2017 non si discostano dalla media delle retribuzioni dei mesi antecedenti) è verosimile ritenere che, laddove non si fosse verificato l'evento dannoso, l'attrice, nell'arco temporale dell'anno 2018 e 2019 (sino alla data del licenziamento avvenuta nel mese di aprile) avrebbe conseguito redditi complessivi pari a circa € 4.500,00 (€ 3.322,00 per il 2018 ed € 1.150/1.200 per il 2019 sino ad aprile), a fronte invece di somme percepite nel medesimo periodo di riferimento pari ad € 4.517,00 circa.
Ne consegue che la IG.ra , in assenza del periodo di malattia post evento illecito, se avesse Pt_1 continuato a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa avrebbe percepito nel periodo temporale emolumenti che non si discostano IGnificativamente dai redditi in concreto percepiti, sicché non sussiste un danno liquidabile quale conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale.
9.5.3. È necessario osservare peraltro che l'aver assunto a fini della liquidazione del danno patrimoniale subito nel periodo dall'evento illecito sino alla data dei licenziamenti come base di calcolo il reddito lordo pagina 18 di 30 percepito dall'attrice prima del sinistro appare in linea con quanto stabilito dalla norma di legge di cui all'art. 137 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), secondo cui “nel corso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e ritenute di legge che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni ”. Non convince pertanto la tesi difensiva della parte convenuta di porre a base del calcolo del danno patrimoniale il reddito netto.
Non è inoltre superfluo evidenziare che nell'ambito del calcolo della differenza retributiva rilevante ai fini della determinazione del danno patrimoniale limitatamente al periodo dal sinistro sino alla data dei licenziamenti sono già stati considerati gli importi erogati dall' e indicati come “voce retributiva” CP_4 nelle buste paga relative al medesimo intervallo temporale.
9.5.4. L'importo pertanto spettante all'attrice in relazione alla voce di danno sub a.1. (par. 9.4) ammonta equitativamente ad € 2.487,00 a valori attuali.
9.6. Per quanto concerne invece il periodo dal licenziamento sino alla data della presente decisione, rispetto al quale il danno si configura sempre in termini di perdita già prodottasi nel patrimonio della danneggiata,
v'è da osservare preliminarmente che la consulenza tecnica ha accertato che gli esiti menomativi e i postumi permanenti derivati al sinistro hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice di produrre reddito in misura pari al 20/25%.
Nella relazione peritale (pp.13-14), in particolare, si legge che “in considerazione degli esiti presenti a carico della spalla e del ginocchio l'attrice è indubbiamente limitata nell'espletamento di talune attività lavorative a lei confacenti… potrebbe peraltro svolgere, senza limitazioni, lavori che non comportino il mantenimento costante della posizione ortostatica ed il sollevamento e movimentazione di pesi… si può passare da una condizione di inidoneità per alcune attività ad una idoneità pressoché totale per altre”.
9.6.1. Giova rammentare che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità permanente e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n. 19537/2007). La valutazione della perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica deve partire dalla considerazione dei postumi permanenti ma non si esaurisce con essa né si appiattisce su di essa, dovendo tale considerazione essere integrata dalla valutazione delle caratteristiche del lavoro precedentemente svolto (o delle aspettative lavorative pagina 19 di 30 realisticamente apprezzabili, sulla base della formazione del danneggiato e delle esperienze maturate), e della possibile idoneità della invalidità permanente conseguente al sinistro di pregiudicare in concreto la situazione lavorativa preesistente e le prospettive future.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni del C.T.U. – che peraltro sono in linea con le considerazioni del CTP di parte attrice –, e considerato che la IG.ra ha unicamente la licenza media Pt_1
e ha da sempre svolto occupazioni di carattere sostanzialmente manuale, può ritenersi presuntivamente dimostrato che gli esiti lesivi specie a carico della spalla e del ginocchio, tenuto conto anche dell'età non più giovane, sia destinata a rendere IGnificativamente più difficoltosa la possibilità di reperire e svolgere lo stesso tipo di lavoro o un lavoro equivalente, di talché sussiste una parziale compromissione della capacità dell'attrice ad attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, che va individuata nella misura indicata dal C.T.U. del 25% da ritenersi congrua.
9.6.2. Tanto precisato, ai fini della quantificazione della posta di danno non convince la tesi dell'attrice a mente della quale il danno patrimoniale subito deve essere liquidato in misura integrale, pari cioè all'intera retribuzione che ella avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro in essere con le società Pegaso Viaggi S.r.l. e e non in base alla sola percentuale CP_5 di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, non avendo conseguito nessun altro reddito in sostituzione dell'attività lavorativa perduta.
Ed invero, va data ulteriore continuità all'orientamento affermato dalla Suprema Corte che in un recente arresto (Cass. n. 14241/2023) – del quale si riportano di seguito alcun passi – ha stabilito che allorquando, in ragione del sinistro, la vittima perda (come nella specie) un rapporto lavorativo retribuito già in atto, il reddito effettivamente percepito dalla vittima e perduto in ragione del sinistro costituisce solo la base di calcolo. “Il danno patrimoniale non può considerarsi infatti pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui, legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa. pagina 20 di 30 Ne deriva che ai fini di una liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per equivalente che sia effettivamente volta a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente, il reddito perduto costituisce la base di calcolo ma il danno deve essere parametrato alla misura della sua perdurante possibilità di procurarsi in futuro quegli stessi introiti o altri idonei a soddisfare le sue eIGenze … diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio” (sempre Cass. cit).
9.6.3. Nel solco tracciato dai principi sopra richiamati, considerata la perdurante, sebbene ridotta, capacità dell'attrice di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà un'altra attività lavorativa retribuita
(a lei confacente secondo quanto sopra detto), mette conto rilevare che, laddove la IG.ra avesse Pt_1 continuato a lavorare nell'arco temporale dalla data dei licenziamenti sino alla data della presente decisione, relativamente al rapporto di lavoro con la assumendo come base di calcolo il reddito su base CP_5 annua effettivamente percepito dalla danneggiata prima del sinistro nell'anno 2016, pari ad € 6.285,00,
(trattandosi del reddito più elevato tra quelli degli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 137 Cod. Ass. private come emerge dalla Certificazione Unica 2017 se raffrontata anche con l'estratto contributivo previdenziale relativo agli anni 2015 e 2014 nonché con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017), arrotondato in eccesso tenendo conto di incrementi futuri nella misura equitativa del 5% (per € 6.600,00), avrebbe guadagnato verosimilmente la somma di € 36.960,00 (€ 6.600,00 per ciascuno dei 5 anni dal 2020 al 2025 ed € 3.960,00 per i restanti mesi da settembre a dicembre 2019 e da gennaio a febbraio 2025, considerando una retribuzione media mensile lorda di circa € 660,00 - comprensiva della quota parte della tredicesima e quattordicesima mensilità - calcolata su 10 mesi, tenuto conto che per contratto nei mesi di luglio e agosto la prestazione era sospesa).
Parallelamente la prosecuzione dell'attività presso la Pegaso Viaggi S.r.l. assumendo come base di calcolo il reddito su base annua effettivamente percepito dalla danneggiata nell'anno del sinistro (che coincide con l'anno di assunzione) pari ad € 3.322,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2017), arrotondato in eccesso tenendo conto di incrementi futuri nella misura equitativa del 5% (per € 3.488,00), avrebbe garantito verosimilmente alla attrice redditi pari a circa € 20.224,00 (€ 3.488,00 per ciascuno dei 5 anni dal 2020 al
2025 ed € 2.784,00 per i restanti mesi da maggio a dicembre 2019 e da gennaio a febbraio 2025 considerando una retribuzione media mensile lorda di circa € 348,00 - comprensiva della quota parte della tredicesima e quattordicesima mensilità - calcolata su 10 mesi, tenuto conto che per contratto nei mesi di luglio e agosto la prestazione era sospesa). pagina 21 di 30 9.6.4. L'ammontare pertanto delle retribuzioni che l'attrice avrebbe percepito relativamente al periodo temporale considerato è pari a complessivi € 57.184,00 (€ 36.960,00 + € 20.224,00). Va poi considerata la rivalutazione monetaria sugli importi dovuti riconducibili a scadenze mensili, così che le somme a valori attuali sono le seguenti: € 62.684,00 (€ 40.460,00 + € 22.224,00).
Dal valore individuato va detratto quanto percepito dalla IG.ra a titolo di NASPI (docc. 16 e 45) Pt_1 per il periodo da luglio 2019 a novembre 2020 (€ 8.590,34), oltre ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021
(in relazione ai quali, dall'estratto contributivo INPS presente in atti sub. doc. 46, risulta che l'attrice ha incassato l'indennità di disoccupazione pur non avendo prodotto i due cedolini di pagamento, sicché il calcolo delle due rate mensili va effettuato prendendo a base di calcolo l'importo dell'ultimo cedolino di novembre 2020 decurtato progressivamente della somma di euro 13,00 come avvenuto per le mensilità precedenti, giungendo agli importi di € 401,00 per dicembre 2020 ed € 388,00 per gennaio 2021), previa rivalutazione dei singoli importi dalla scadenza di ogni mensilità (per totali € 11.084,00), dovendo rendere omogenee le somme corrisposte per indennità di disoccupazione con il credito risarcitorio (già individuato a valori attuali).
Ne consegue che effettuato il ridetto calcolo l'importo dovuto per differenza è pari ad € 51.600,00.
L'importo di € 51.600,00 va abbattuto nella misura pari alla percentuale di residua capacità lavorativa specifica (75%), così che il danno liquidabile corrisponde alla somma di € 12.900,00.
10. Per il periodo residuo, cioè dalla data di liquidazione in poi, la perdita ascrivibile al venir meno dei redditi da lavoro si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi.
10.1. Ai fini della liquidazione il danno deve essere liquidato sotto forma di capitale adottando come base di calcolo il reddito effettivamente percepito dalla danneggiata al momento dell'incidente, su base annua, fondato sulla retribuzione più alta tra quella degli ultimi tre anni, tenuto conto anche dei probabili incrementi, anche pensionistici, che ella avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro (Cass. 1607/2024), da moltiplicarsi per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee corrispondente all'età della vittima al momento del sinistro e per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura accertata.
10.2. Rispetto ai redditi base annui di riferimento sopra individuati (€ 6.285,00 per € CP_5
3.322,00 per Pegaso Viaggi S.r.l.) è necessario tenere conto – posto che la circostanza è stata debitamente allegata dalla parte attrice, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe pagina 22 di 30 avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere attività lavorativa.
A tal riguardo, considerata l'età della danneggiata nonché soprattutto il fatto che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6619/2018) – qualsiasi reddito da lavoro “è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo, vuoi per l'affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all'accrescimento delle esperienze;
vuoi per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali”, va presunto secondo un grado di sufficiente probabilità che l'ammontare dei redditi dell'attrice sarebbero aumenti in futuro, nel medio-lungo periodo, con il prosieguo dei rapporti lavorativi.
Tali circostanze inducono questo giudice ad assumere pertanto in via equitativa, come reddito medio di riferimento (tenuto conto anche dei possibili incrementi pensionistici), un importo incrementato del 10 %
(€ 6.914,00 per ed € 3.655,00 per Pegaso Viaggi S.r.l.). CP_5
10.3. Il reddito perduto deve, dunque, essere moltiplicato per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, tra quelli di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ConIGlio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989, in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss., spesso utilizzati dai Tribunali ovvero quelli previsti dalle tabelle milanesi di attualizzazione del danno patrimoniale futuro pubblicati nel 2024).
10.4. Essendo possibile pertanto in via equitativa fare applicazione dei parametri e criteri previsti dalle appena richiamate tabelle milanesi, la somma che si ottiene moltiplicando i due importi presi come base di calcolo (€ 6.914,00 ed € 3.655,00), per il coefficiente di capitalizzazione individuato in funzione dell'età della persona a favore della quale deve essere calcolata l'attualizzazione della somma (anni 59 alla data della presente decisione) e del numero di anni futuri per i quali l'attrice avrebbe lavorato sino all'età pensionabile
(8 anni sino all'età di 67), corrispondente al valore di (7,49), ammonta ad € 79.161,81 (€ 51.785,86 + €
27.375,95) a valori attuali.
10.5. Applicata la riduzione in ragione della percentuale di incapacità lavorativa specifica riscontrata ne discende che l'importo spettante alla attrice è di totali € 19.790,45.
11. Da ultimo occorre considerare che è incontestato che l'odierna convenuta, abbia Controparte_1 versato a favore dell'attrice – per i danni subiti – acconti per complessivi € 117.804,00 (rispettivamente €
580,00 in data 30.3.2018, € 6.850,00 in data 21.01.2019 ed € 110.374,00 in data 29.09.2020), di guisa che tali pagina 23 di 30 somme vanno necessariamente detratte dal credito risarcitorio riconosciuto alla attrice.
In assenza di ogni indicazione a cura delle parti in causa ed in particolare della compagnia assicurativa circa le tipologie di pregiudizio a copertura del pagamento dei suddetti acconti, i ridetti importi, per ragioni di opportunità (ed in assenza di criteri preclusivi) vanno sottratti da quanto compete alla attrice a titolo di danno non patrimoniale (per € 140.540,00), previa rivalutazione degli stessi alla data di liquidazione, dovendo rendere omogenee le somme versate titolo di acconto con il credito risarcitorio.
Ai fini dell'operazione, il calcolo che ne consegue è il seguente: € 140.540,00 – € 139.931,00 (acconti attualizzati dalla data di ciascun versamento) = € 609,00.
Detto importo va pertanto riconosciuto alla attrice a titolo di residuo danno non patrimoniale da lesione della salute ancora non ristorato.
12. In definitiva, per tutto quanto esposto, le somme spettanti all'attrice a titolo risarcitorio sono le seguenti:
per il danno non patrimoniale € 609,00;
per il danno patrimoniale € 11.000,00 per spese mediche;
€ 2.172,00 per spese della perizia medico- legale stragiudiziale, € 2.147,00 per spese collaboratrice domestica, € 5.836,48 per spese di assistenza legale stragiudiziale;
per il danno emergente patrimoniale correlato alla attività lavorativa: € 2.487,00 per redditi perduti nel periodo dalla data del sinistro sino ai licenziamenti, € 12.900,00 per redditi perduti dalla data dei licenziamenti sino alla data della presente decisione;
per il danno futuro patrimoniale € 19.790,45.
Le parti convenute vanno pertanto condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme indicate (oltre agli interessi compensativi secondo quanto indicato al paragrafo 14.1).
13. Passando infine ad esaminare le pretese articolate in giudizio dall'attore IG. coniuge Parte_2 della IG.ra , mette conto osservare, in primo luogo, che egli ha lamentato di aver subito un danno di Pt_1 carattere patrimoniale riguardante l'attività lavorativa conseguente al sinistro per cui è causa.
Sostiene l'attore nello specifico che in data 11.09.2017, quale titolare della ditta individuale ECO IL, aveva sottoscritto un contratto di sub-appalto con la s.r.l. “Il Giardino delle Ceramiche” per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
che il corrispettivo del contratto era stato concordato in € 3.000,00 oltre
IVA; che aveva iniziato l'esecuzione del suddetto contratto quando si verificava il sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta la moglie;
che a causa dell'incidente e della necessità di far fronte all'emergenza ed alle pagina 24 di 30 eIGenze della coniuge, non aveva potuto portare a compimento nei termini concordati l'incarico che gli era stato, quindi, revocato con pagamento unicamente delle attività già svolte per l'importo di € 210,00, ragion per cui l'impresa individuale ECO IL aveva patito un danno economico di € 2.790,00, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito e quanto, invece, effettivamente incassato.
13.1. La domanda è infondata. È appena infatti sufficiente osservare che, se emerge documentalmente che il IG. IC non ha portato a compimento le opere che gli erano stato affidate con il contratto di appalto, non vi sono prove che dimostrino che la (soltanto) parziale esecuzione delle lavorazioni commissionate sia conseguenza diretta ed immediata degli esiti del sinistro verificatosi in danno della moglie;
né un tanto lo si può desumere in via presuntiva alla luce dell'entità delle lesioni subite dalla IG.ra
, considerato: che la predetta, nel medesimo arco temporale, era assistita da una badante per Pt_1
l'espletamento delle normali attività quotidiane e che dalle fatture emesse dalla ditta individuale intestata all'attore (doc. 31) si evince come questi abbia comunque svolto attività lavorativa nel corso del mese di dicembre 2017, allorquando quindi la coniuge si trovava ancora costretta in sedia a rotelle ovvero all'uso delle stampelle e prima ancora che gli fosse comunicato dall'impresa committente l'affidamento delle lavorazioni di posa della pavimentazione ad altra ditta (doc. 32).
13.2. L'attore reclama poi il ristoro del danno non patrimoniale per la sofferenza ed i riflessi pregiudizievoli sul piano dimensionale dinamico-relazionale patiti per il sinistro occorso alla moglie, per essere stato costretto a dover assistere la IG.ra “in tutte le necessità quotidiane con sconvolgimento delle abitudini di vita (e Pt_1 della relativa tranquillità) assistendola ed accompagnandola durante i ricoveri ospedalieri nonché per l'effettuazione delle visite specialistiche e delle terapie riabilitative nonché sopportando anche disagio ed angoscia per quanto la moglie stava passando, con ulteriore compromissione delle attività ed i momenti anche di svago condivisi”.
13.2.1. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, giova osservare che spetta sempre al danneggiato provare, ex art. 2697 c.c., l'effettivo pregiudizio concretamente patito: il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Va quindi esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno da c.d. lesione del rapporto parentale, da identificarsi con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale, rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato per effetto della menomazione dell'integrità psicofisica del congiunto;
sicché il ristoro di tale pregiudizio presuppone necessariamente un'attività di specifica allegazione su cui fondare il metodo presuntivo a cura della parte danneggiata. pagina 25 di 30 13.2.2. Senonché, nel caso di specie, manca ogni prova del pregiudizio sofferto, non avendo l'attore offerto dimostrazione, né attraverso elementi documentali né mediante l'istruttoria orale (a fronte dell'inammissibilità delle prove per testi richieste come da ordinanza d.d. 12.01.2023) che i postumi lesivi riportati dalla moglie abbiano avuto incidenza sulla sua sfera soggettiva - in termini di sofferenza interiore
- e sull'ambito dinamico-relazionale - in termini di diminuzione o modificazione delle attività precedentemente esplicate - in misura apprezzabile e IGnificativa tale da configurare un danno in concreto risarcibile;
non potendo un siffatto danno essere sic et sempliciter desunto dalla percentuale di invalidità permanente riconosciuta alla coniuge, in assenza di ogni puntuale e specifica allegazione in ordine alla realtà del rapporto di convivenza ed alla gravità delle ricadute sulla vita di coppia nel quotidiano.
13.3. Va riconosciuto invece a favore dell'attore il rimborso (rilevante in termini di danno emergente) delle spese sostenute e documentate per il parcheggio dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre nel periodo in cui lì si trovava ricoverata la moglie (per € 96,00, attualizzati in € 115,00), non potendo invece essere riconosciute le ulteriori somme richieste per la genericità dell'allegazione e l'assenza di prova adeguata della correlazione
(immediata e diretta) con il sinistro.
I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento a favore dell'attore dell'anzidetta somma di
€ 115,00.
14. Sugli importi risarcitori calcolati a favore delle parti attoree (già comprensivi della rivalutazione), costituenti un c.d. credito di valore, vanno conteggiati gli interessi compensativi, che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, i quali vanno riconosciuti alla parte danneggiata in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass. n.
5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la predita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme e sono corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di indennizzo avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
14.1. I suddetti interessi vanno conteggiati in via presuntiva ed equitativa:
- per il danno non patrimoniale patito dalla attrice al saggio degli interessi legali secondo i criteri scolpiti da Cass. n. 23927/2023, ovverosia: devalutando il credito risarcitorio totale (€ 150.482,50 al lordo delle detrazioni per gli acconti versati da e dell'indennità corrisposta Controparte_1
pagina 26 di 30 dall' ), gli acconti e l'indennità ricevuta alla data dell'illecito; b) detraendo i singoli acconti e CP_4
l'indennità dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento degli acconti/indennizzo, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quei pagamenti fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente;
- per il danno patrimoniale da spese di assistenza stragiudiziale al saggio degli interessi legali secondo i criteri scolpiti da Cass. n. 21396/2014 e Sez. Un. n. 1712/1995 da applicarsi sulle somme di anno in anno rivalutate dalla data di emissione della parcella di pagamento sino alla data della presente decisione;
- per il danno patrimoniale relativo alle spese della consulenza medica stragiudiziale ed agli esborsi sostenuti per la collaboratrice domestica al saggio degli interessi legali, secondo i criteri scolpiti da
Cass. n. 21396/2014 e Sez. Un. n. 1712/1995, da applicarsi sulle somme devalutate alla data di ciascun pagamento e di anno in anno rivalutate sino alla data della presente decisione;
- per il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute al saggio degli interessi legali, secondo i criteri indicati da Cass. n. 21396/2014 e Sez. Un. n. 1712/1995, da applicarsi sulle singole somme devalutate alla data di ciascun pagamento e di anno in anno rivalutate sino alla data della presente decisione;
- per il danno emergente correlato alla contrazione dei redditi subiti dall'attrice, dal sinistro sino alla data del licenziamento, in relazione alla attività presso la società al saggio degli CP_5 interessi legali da applicarsi sul reddito medio mensile perduto (calcolato dividendo la somma totale quantificata di € 2.487,00 per il numero di mensilità dell'arco temporale considerato ad esclusione dei mesi di luglio e agosto per quanto già sopra esposto) devalutato alle singole scadenze mensili e di anno in anno rivalutato sino alla data della presente decisione;
- per il danno emergente correlato alla perdita dei redditi subiti dall'attrice, dalla data del licenziamento sino alla data della presente decisione, in relazione alle occupazioni presso la società
e Pegaso Viaggi S.r.l., al saggio degli interessi legali sul reddito medio mensile perduto CP_5
(calcolato dividendo l'importo totale riconosciuto per il numero di mensilità dell'arco temporale considerato ad esclusione dei mesi di luglio e agosto per quanto già sopra esposto) devalutato alle singole scadenze mensili e di anno in anno rivalutato sino alla data della presente decisione, tenuto conto però che rispetto agli importi versati dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione vanno applicati i principi stabiliti da Cass. n. 23927/2023; pagina 27 di 30 - per il danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 115,00 al saggio degli interessi legali sulle singole somme devalutate alla data del pagamento e di anno in anno rivalutate sino alla data della presente decisione.
14.2. Sugli importi così determinati, divenuti debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
14.3. Per quanto concerne invece le somme liquidate alla IG.ra a titolo di danno futuro per la Pt_1 perdita di capacità lavorativa specifica gli interessi vanno riconosciuti a far data dal momento della decisione sino al saldo, dovendo dare ulteriore continuità all'orientamento della Corte di Cassazione per cui qualora per la liquidazione del danno patrimoniale si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale, gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito (cfr. Cass. n. 26654/2023; Cass. n 4508/2001;
Cass. n. 5868/1982).
15. Le spese di lite vanno liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, avuto quindi riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 in relazione alle somme liquidate, facendo applicazione di valori medi per tutte le fasi, in ragione della complessità della controversia, delle numerose questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva svolta, già tenuto conto dell'aumento previsto ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, e ss. mm. (per aver i procuratori di parte attrice difeso due parti).
Dette spese vanno compensate nella misura di metà tenuto conto degli esiti del giudizio (in particolare del rigetto pressoché integrale delle pretese risarcitorie articolate dall'attore IC); la restante quota va invece addossata alle parti convenute a fronte della loro prevalente soccombenza.
15.1. Le spese della CTU medico-legale espletata sulla persona dell'attrice, tenuto conto dell'accoglimento seppur in misura ridotta delle pretese avanzate dalla predetta, vanno poste a carico esclusivo delle parti convenute.
15.2. Per quanto concerne invece la richiesta di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese del consulente di parte nominato in corso di causa, mette conto osservare che la giurisprudenza, con orientamento al quale va data continuità, ha stabilito che in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse solo in presenza di prova dell'effettivo esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022).
Considerato che la parte attrice non ha documentato l'avvenuto pagamento delle competenze del proprio
C.T.P. per l'attività svolta in giudizio nulla va riconosciuto. Preme in ogni caso osservare che la spesa pagina 28 di 30 quantificata in € 6.100,00 risulta eccessiva ex art. 92 c.p.c., non avendo il consulente di parte formulato alcuna osservazione alla C.T.U. ed essendosi limitato soltanto a partecipare alla visita medico-legale della IG.ra , come emerge dalla relazione peritale, sicché ne va esclusa la ripetibilità. Pt_1
15.3. Le anticipazioni vanno rimborsate come da risultanze del fascicolo telematico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 2293/2021 R.G., ogni altra domanda, eccezione, difesa respinta, così provvede:
- condanna , e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 loro, al pagamento, in favore dell'attrice , delle seguenti somme: Parte_1
.€ 609,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva;
.€ 11.000,00, € 2.172,00, € 2.147,00, € 5.836,48 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva;
.€ 2.487,00 per il danno patrimoniale derivato dalla perdita delle retribuzioni dalla data del sinistro sino alla data del licenziamento, oltre agli interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva;
.€ 12.900,00 per il danno patrimoniale derivato dalla perdita delle retribuzioni dalla data dei licenziamenti sino alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva;
.€ 19.790,45 per il danno patrimoniale futuro;
.oltre agli interessi al saggio legale sulla somma complessiva risultante dalla data della presente decisione sino al saldo;
-condanna di , e in solido tra Controparte_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_1 loro, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 115,00, oltre agli interessi Parte_2 compensativi secondo quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma complessiva risultante dalla data della presente decisione sino al saldo;
-liquida le spese del presente grado di giudizio in: € 14.103,00 per compensi professionali, € 635,54 per anticipazioni documentate, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
-compensa dette spese in ragione della quota di metà e condanna di , Controparte_2 CP_2
e in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte Controparte_3 Controparte_1 attrice, della restante quota, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pagina 29 di 30 - pone le spese della CTU a definitivo carico di Controparte_2
in solido tra loro. Controparte_1
Venezia, così deciso in data 27.03.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
di , e CP_2 Controparte_3
pagina 30 di 30