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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9325/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Gianni Boschi Parte_1
e
, con l'Avv. Gianni Boschi Controparte_1
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, unione celebrata in data 16 giugno 2007 a AR, dalla quale è nata il [...] la figlia Per_1
I ricorrenti hanno dato atto dell'intollerabilità della convivenza e hanno chiesto congiuntamente che la separazione personale sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso.
Con note in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere senz'altro Parte_1 Controparte_1 pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere all'interesse morale e materiale della figlia minore
Per_1
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Vista la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in data 16 giugno 2007 a AR (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AR al n. 90, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice nella causa iscritta al n. 9325/2024 RG VG ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che con sentenza in pari data questo Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
considerato che
le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale diventerà procedibile una volta passata in giudicato la sentenza di separazione;
rilevato, in proposito, che, per un verso, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che, per altro verso, analogo termine di mesi sei è previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) secondo capoverso della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
vista la dichiarazione dei coniugi di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
visto l'art.473 bis.51, terzo comma, c.p.c.,
FISSA per la comparizione delle parti avanti al Giudice relatore dott.ssa Vena l'udienza del 25 marzo 2026 ore 9,30, disponendone sin d'ora la sostituzione con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, da depositarsi entro la data indicata per l'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
AR, 4 giugno 2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)