Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 2791/2023 R.G., vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, compiutamente generalizzati nell'atto di citazione, CodiceFiscale_2 rappresentati e assistiti dagli Avv. Diana Ingravallo (C.F. ), CodiceFiscale_3 insieme all'Avv. Ciro Nocerino (C.F. , quanto al primo, e CodiceFiscale_4 all'Avv. Natalia D'Errico (C. F. , quanto al secondo ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso lo Studio Nocerino Ingravallo, sito in Milano, Via Broggi, n. 7, come da procure in atti;
OPPONENTI contro (C.F. e Partita IVA ), come rappresentata nella CP_1 P.IVA_1 comparsa di risposta, con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Ferreri (C.F.
e Davide Calcagnile (C.F. ) del Foro C.F._6 C.F._7 di Torino ed elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi PEC
come da procura in atti;
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OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 828/2023, emesso il 28.07.2023 in favore della per l'importo di €. 158.517,04 (oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura), in forza della fideiussione sottoscritta dagli opponenti a garanzia del
1
Gli opponenti hanno eccepito: 1) la assenza della prova del credito e la indeterminatezza dello stesso, in mancanza di idonee scritture contabili e di certificazione ex art 50 TUB;
2) la prescrizione del credito;
3) la invalidità della fideiussione, da qualificarsi quale fideiussione omnibus, per contrasto con la disciplina antitrust, con conseguente disapplicazione delle clausole riproduttive dello “schema ABI”; anche in considerazione della qualità di consumatore in capo al e del carattere vessatorio delle clausole stesse;
4) la liberazione dei Pt_2 fideiussori per violazione dell'art. 1957 c.c.; 5) la invalidità della fideiussione per invalidità della obbligazione principale ex artt. 1418, co. 2, 1325 n. 3, 1346 c.c. e 117 TUB.
Tanto premesso, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di rideterminare l'effettivo ammontare del credito, con vittoria di spese.
La costituitasi in giudizio, ha contestato le suddette doglianze Controparte_1 affermando l'esistenza del proprio diritto di credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto.
Con provvedimento del 29.10.2024 è stata accolta la istanza ex art. 648 c.p.c.
La causa giunge oggi in decisione, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
1. Con il primo motivo di opposizione viene eccepita l'assenza di prova del credito e la indeterminatezza dello stesso, per insufficienza della documentazione ex adverso prodotta, non qualificabile quale certificazione ex art. 50 TUB ma quale mero saldaconto, non idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Gli opponenti lamentano, inoltre, l'assenza di documentazione idonea a ricostruire l'andamento effettivo del rapporto e la consistenza del debito. Tale motivo è suscettibile di trattazione congiunta con il quinto motivo, con cui si lamenta la nullità della obbligazione principale e, quindi, della fideiussione, per violazione degli artt. 1418, co. 2, 1325 n. 3, 1346 c.c. e 117 TUB.
Entrambi i motivi sono infondati.
Va premesso che il deposito dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB non è necessario, ai fini della prova del credito, ove il credito tragga origine da un mutuo (a differenza di quanto avviene per i contratti di conto corrente), in quanto la somma che il debitore deve restituire al soggetto
2 erogatore del finanziamento è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale sia dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti.
La cessionaria del credito, inoltre, ha depositato:
- il contratto di mutuo fondiario n. 317.1013130 (doc. 5 fascicolo monitorio), sottoscritto il 26/5/2008 da quale amministratore unico della Parte_1 società debitrice (di cui entrambi gli opponenti erano soci al 50% e che è stata cancellata dal registro delle imprese, vd. doc. 11 del fascicolo monitorio);
- la fideiussione sottoscritta in pari data;
- la raccomandata a.r. 3/2/2012 (spedita il 6.2.2012 e regolarmente ricevuta sia dalla società debitrice che dai garanti, soci al 50% della prima), con cui la CP_2 ha comunicato alla società debitrice ed ai garanti Controparte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento (doc. 7 fascicolo monitorio);
- il progetto distribuzione relativo all'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 38/2013 promossa contro la , in cui alla Controparte_3 Controparte_4
(già ) era assegnata la somma di €. 76.031,09 (doc. 10 Controparte_2 del fascicolo monitorio);
- l'estratto del libro giornale dei crediti in sofferenza redatto dalla CP_4
in cui sono indicati: l'importo di €. 202.833,12 per debito residuo per
[...] capitale e interessi al 10/5/2012; gli interessi di mora maturati anno per anno dal 2012 al 2016; l'importo ottenuto dalla cedente ( ) in sede di esecuzione CP_4 contro la debitrice principale (doc. 9 del fascicolo monitorio).
Tali documenti costituiscono idonea prova del credito vantato dalla opposta e determinato nel suo ammontare, in assenza di specifiche contestazioni sulla
“consistenza del debito” contratto dalla società di cui era Parte_1 amministratore unico (senz'altro a conoscenza dell'“andamento effettivo del rapporto”) e socio al 50%. Parte_2
Nel contratto di mutuo, inoltre, sono chiaramente indicati: l'importo del credito erogato;
l'importo (costante), il numero, la periodicità e la decorrenza delle rate;
il tasso fisso di interesse;
il tasso degli interessi moratori (3 punti in più del tasso applicato al finanziamento, senza capitalizzazione).
Dall'esame del contratto di mutuo, quindi, emerge la infondatezza delle deduzioni relative alla indeterminatezza dell'oggetto.
Peraltro, riguardo alla suddetta doglianza e a quelle relative alla omessa allegazione al contratto del piano di ammortamento e alla omessa indicazione del regime di capitalizzazione, va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento non determini la
3 nullità (parziale) del contratto di mutuo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, ove il contratto contenga - come quello per cui è causa - la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass. sez. un., 29/05/2024, n.15130, nella cui parte motiva si legge: “15. - Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la redazione del piano di ammortamento1 sia requisito di validità del contratto di mutuo (Cass. 12922/2020), purché le condizioni economiche risultino dal testo contrattuale;
ciò che emerge dall'esame del contratto nel caso di specie.
2. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Il termine di prescrizione decennale è stato interrotto dal procedimento esecutivo nei confronti della debitrice principale ex artt. 2943 co.2 c.c., 2945 co.2 c.c., 1957 co.4 c.c. e 1310 co.1 c.c. (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio;
docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di risposta e Cass. Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021, in fattispecie relativa al rigetto della eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore in ragione della efficacia “interruttiva-sospensiva” di due procedure esecutive;
si riporta la relativa massima: “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento 1 Depositato agli atti del processo, anche ai fini della determinatezza del petitum, al pari del doc. 9 allegato al ricorso monitorio. 4 determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”).
3. Anche la eccezione relativa alla nullità delle clausole corrispondenti allo
“schema ABI” oggetto del provvedimento della Banca d'TA 55/2005 merita reiezione.
Giova premettere che, nel 2002, l'ABI, nell'ambito della sua attività di predisposizione di schemi negoziali tipici di operazioni bancarie, revisionò quello destinato a disciplinare la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussione “omnibus”). Prima di essere presentato alle banche aderenti all'Associazione, lo schema fu trasmesso alla Banca d'TA nella sua qualità (del tempo) di autorità garante della concorrenza tra banche. Fu avviata un'istruttoria tesa ad accertare che lo schema rispettasse la normativa a tutela della concorrenza, in particolare l'art. 2 della L. 10/10/1990, n. 287. Interpellata l'Autorità, questa, con proprio parere 20/04/2005, n. 14251, segnalò l'idoneità di talune clausole ivi previste a restringere la concorrenza in quanto capaci «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nelle fideiussioni a pagamento, quelle «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore». L'Autorità portò la propria critica sulle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema e, nel dettaglio, i) sulla c.d. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); ii) sulla c.d. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.», secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato» (art. 6); e, infine, iii) sulla c.d. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8).
Nel frattempo, molte banche avevano iniziato ad adottare tale schema. Anche sulla scorta di tale rilievo, la Banca d'TA emanò il provvedimento del 02/05/2022, n. 55 con il quale osservò che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», aventi natura di deliberazioni di un'associazione di imprese, ricadono nella disciplina della L. 10/10/1990, n. 287, in particolare del suo art. 2, comma
5 1, secondo cui «Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari», aggiungendo che le determinazioni dell'ABI, data la loro pervasività, erano in grado coordinare il comportamento di imprese concorrenti in modo significativo nel mercato. In conclusione, la Banca d'TA così decise: “gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Tale provvedimento dette la stura a numerose contestazioni da parte di fideiussori escussi giudiziali fondate sulla asserita nullità delle fideiussioni omnibus a valle di tale intesa anticoncorrenziale.
Come noto, la questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, dopo aver svolto un ampio ed approfondito excursus delle varie tesi dottrinali e giurisprudenziali, hanno prestato adesione alla tesi della nullità parziale, ritenuta, tra le tre in discussione2, «quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust», anche perché la comminatoria di nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di conservazione dei negozi giuridici3.
Il suddetto orientamento e la suddetta sanzione di nullità, peraltro, per la giurisprudenza maggioritaria non possono essere estesi alla fideiussione specifica.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21841 del 02/08/2024 ha affermato che:
- il provvedimento del 02/05/2022, n. 55 di Banca d'TA concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus;
- in più passaggi Banca d'TA si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali"; - al punto 78 del provvedimento si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...", di per sé valide;
- il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
“è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
- “l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'TA si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”.
Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio, viene in rilievo una fideiussione specifica (doc. 6 allegato al ricorso monitorio).
In particolare, il contratto è stato concluso mediante la sottoscrizione di un
“modulo di contratto” – come affermato dagli stessi opponenti a pag. 8 dell'atto di citazione – relativo a una fideiussione omnibus.
Peraltro a tale modulo è stata aggiunta la seguente clausola:
Che si tratti di calusola aggiunta ad un modulo prestampato utilizzabile per la conclusione di una serie indefinita di contratti - mediante il riempimento dei punti in bianco e la sottoscrizione - emerge ictu oculi, anche in considerazione del diverso carattere/font della clausola aggiunta rispetto a tutte le altre.
7 Inoltre, l'aggiunta di tale clausola è evidentemente e dichiaratamente volta a specificare l'oggetto della garanzia:
Ai sensi del chiaro disposto dell' art. 1342 c.c., le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, quindi, tutte le espressioni del modello prestampato incompatibili con la clausola che specifica l'oggetto della garanzia, lungi dal consentire di qualificare il contratto quale fideissione omnibus, devono ritenersi espunte.
Non è necessario, poi, svolgere ulteriori indagini sul significato letterale delle clausole incompatibili (una volta acclarata la incompatibilità) ovvero sulla condotta delle parti successiva alla stipulazione ai sensi dell'art. 1362 c.c., data la prevalenza della speciale regola ermeneutica dettata dall'art. 1342 c.c.
Per quanto esposto, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cod. civ. deve ritenersi valida, non potendo condividersi la tesi per cui l'utilizzo della stessa in diverse fideiussioni specifiche da parte di diverse banche (gli opponenti hanno allegato alla seconda memoria istruttoria, tra le altre, 11 fideiussioni specifiche contratte da diverse banche negli anni 2007-2008, sub doc. 7) produrrebbe gli effetti distorsivi della concorrenza accertati con riferimento alla fideiussione omnibus, per le ragioni esposte sopra.
Del resto, non risulta - né gli opponenti lo hanno allegato – che l'ABI abbia mai veicolato uno schema di fideiussione specifica, mancando quindi il presupposto della concertazione.
È da escludersi, infine, che l'attore sia qualificabile come Parte_2 consumatore, considerato il collegamento funzionale alla società debitrice desumibile dalla non trascurabile quota di partecipazione al capitale sociale (50%).
***
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 828/2023.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della oralità della fase decisoria.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 828/2023 definitivamente esecutivo;
- condanna e a corrispondere alla società Parte_1 Parte_2 convenuta le spese di lite, liquidate in €. 4.500,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 07.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 i) nullità totale del contratto a valle;
ii) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
iii) tutela risarcitoria. 3 Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, secondo la cui massima: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. 6