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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
14/4/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Maria Novara
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15034/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta NOVARA MARIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.sa MARTORANA ROBERTA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore del suo difensore ex art. 93
c.p.c. - le spese di lite, liquidate in € 1.870,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 18/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' a versarle i ratei dell'indennità di accompagnamento il diritto a CP_1
conseguire i quali le era stato riconosciuto con decreto di omologa depositato il
23/05/2024.
L' si è costituito in giudizio riferendo di avere provveduto al pagamento. CP_1
◊
Ambedue le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell' CP_2
resistente, delle somme richieste con il ricorso. Come confermato da parte ricorrente in questa udienza, è conseguentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), e non resta che dichiarare, d'ufficio, cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
La virtuale soccombenza dell' ne impone però la condanna alla refusione CP_1
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti nel DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore superiore ad euro
5.200,01 e tenendo conto della definizione del giudizio in una sola udienza.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/04/2025.
II
EE MP
(firmato digitalmente a margine)
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
14/4/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Maria Novara
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15034/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta NOVARA MARIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.sa MARTORANA ROBERTA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore del suo difensore ex art. 93
c.p.c. - le spese di lite, liquidate in € 1.870,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 18/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' a versarle i ratei dell'indennità di accompagnamento il diritto a CP_1
conseguire i quali le era stato riconosciuto con decreto di omologa depositato il
23/05/2024.
L' si è costituito in giudizio riferendo di avere provveduto al pagamento. CP_1
◊
Ambedue le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell' CP_2
resistente, delle somme richieste con il ricorso. Come confermato da parte ricorrente in questa udienza, è conseguentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), e non resta che dichiarare, d'ufficio, cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
La virtuale soccombenza dell' ne impone però la condanna alla refusione CP_1
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti nel DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore superiore ad euro
5.200,01 e tenendo conto della definizione del giudizio in una sola udienza.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/04/2025.
II
EE MP
(firmato digitalmente a margine)
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro