CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 148/2024 RG promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), elettivamente domiciliati in VIA BELLIENI
[...] C.F._5
R 'avv. SANNA MICHELE che li rappresenta e difende unitamente all'avv. CIROTTO VINCENZA in forza di procura allegata in atti appellanti contro
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1
( ) elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 124 SASSARI P.IVA_1 dell'avv. MANCA DI MORES MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. , Parte_1 [...]
, , e , convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5
n e, dedotto di Controparte_1 essere comproprietari del terreno sito nel Comune di Castelsardo (SS), nella Via Salvino, distinto al N. C. T. al F. 7, Particella 213, domandavano il rilascio del predetto terreno occupato sine tituolo dall'ente convenuto nonché il risarcimento dei danni. Gli attori allegavano a sostegno della domanda che:
- quanto a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
i l in Parte_6 della successione ereditaria del padre , deceduto in data Persona_1
26.08.2010, il quale a sua volta, ne era rietario da circa un cinquantennio in virtù dell'atto pubblico in data 24.2.1961;
- quanto a , di essere comproprietaria del medesimo terreno Parte_5 di cui sopra in virtù dell'atto pubblico di acquisto della relativa quota in data 8.6.2012;
- il Comune di aveva occupato senza titolo il terreno di loro CP_1 proprietà;
- pertanto, l'ente convenuto, previo accertamento della proprietà del bene in capo agli attori, era tenuto alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni cagionati, consistenti nel mancato godimento in modo esclusivo del terreno a partire dall'anno 2017. Il di , regolarmente costituito in giudizio, chiedeva il CP_1 CP_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà del terreno oggetto di causa per intervenuta usucapione. L'ente convenuto allegava, in particolare, che a decorrere dal 1995 era nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'area per cui era causa e che la stessa, destinata a parcheggio pubblico, gli era pervenuta in forza dell'atto di cessione a titolo gratuito del 10.1.1995 da tale , nel possesso Persona_2 dell'area da oltre vent'anni, con il consenso del dante causa degli attori e formale intestatario del terreno, , il quale aveva addirittura Persona_1 sottoscritto per accettazione detta cessione. Il Comune di precisava, inoltre, che gli attori erano a conoscenza CP_1 del fatto che il terreno fosse solo formalmente intestato al loro dante causa, posto che nell'anno 2017, a seguito dello spoglio violento e clandestino del terreno de quo perpetrato da mediante l'apposizione di una Parte_5 catena di recinzione, di alcu un cartello recante la scritta
“proprietà privata”, era stata radicata nei suoi confronti un'azione di reintegra nel possesso davanti il Tribunale Civile di Sassari, il quale aveva accolto l'azione possessoria promossa dal comune disponendo la rimozione di tutto ciò che era stato illecitamente apposto. Per tali ragioni e considerato che mai gli attori si erano opposti alla realizzazione di tutte le opere urbanizzazione necessarie ad adibire l'area a pubblico parcheggio, il convenuto insisteva nella domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, avendo esercitato il potere di fatto sul bene da oltre vent'anni a decorrere dall'anno 1995. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 1081/2023, pubblicata il 31.10.2023, rigettava la domanda proposta dagli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'ente convenuto proprietario del terreno sito nel Comune di
, nella via Salvino, distinto al N.C.T. al F. 7, Particella 213, CP_1
spese secondo soccombenza. Il tribunale, preliminarmente qualificata la domanda degli attori quale azione di usucapione, la rigettava in quanto indimostrata, in difetto di prova dell'“esercizio di una attività ventennale di possesso utile ai fini dell'usucapione”, osservando, in particolare, che dalle incongruenti dichiarazioni testimoniali era emerso solo come gli attori utilizzassero l'area adibita a parcheggio al pari degli altri utenti, senza, tuttavia, manifestare mai l'intenzione di volerla occupare in maniera esclusiva e senza mai opporsi alle opere di urbanizzazione effettuate dal CP_1
Quanto alla domanda riconvenzional a dal Comune di , il CP_1 tribunale riteneva perfezionato l'acquisto a titolo originario del bene immobile in capo all'ente convenuto, avendo lo stesso dimostrato il possesso ultraventennale richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione.
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 [...]
hanno proposto appello lamentando: i) l'errata valutazione delle Parte_5
e conseguente errata applicazione dei principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.; ii) l'errata e parziale interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Il , regolarmente costituito, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Seppur è vero che, come eccepito dagli appellanti con il primo motivo di gravame, gli stessi non proponevano una domanda di usucapione ma di rivendicazione (vedi relative conclusioni: “Voglia il giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che i comparenti hanno il diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento. In conseguenza di ciò statuire che l'ente convenuto non ha diritto alcuno sulla res pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene per cui è causa nella piena disponibilità dei titolari comparenti ai sensi dell'art 948 c.c.”), con conseguente onere di dimostrare un valido titolo di acquisto del terreno de quo e non, come affermato dal primo giudice, “l'esercizio di una attività ventennale di possesso utile ai fini dell'usucapione”, il gravame non è fondato quanto al secondo motivo di appello. Con tale censura, gli appellanti hanno lamentano che il tribunale, sulla base di una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto accertare che il non provava di aver posseduto il Controparte_1 terreno “uti domi ai fini dell'usucapione osservando, in particolare, che:
- l'atto di cessione a titolo gratuito in data 10.1.1995, con cui Parte_7 aveva ceduto gratuitamente la proprietà del terreno de quo all'appellato ente, oltre ad essere nullo, era inidoneo a dare prova del possesso ultraventennale in capo all'amministrazione;
- i beni occupati illegittimamente della P.A., come nel caso di specie, non potevano essere usucapiti, tenuto anche conto che il neanche CP_1 provava una eventuale interversione del possesso ai se rt. 1141, comma 2, c.c.;
- il possesso utile ai fini dell'usucapione sul terreno da parte del comune appellato era smentito sia dalle risultanze della prova orale, neanche richiamate dal tribunale, sia dalle foto allegate rappresentative dello stato dei luoghi in relazione agli anni 2009, 2010 e 2014. La censura non può essere accolta. Premesso che “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (vedi Cass. n. 8662/2010; Cass. n. 18392/2006), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, qualora la relazione di fatto sulla cosa sia esercitata inizialmente – come nel caso di specie - in dipendenza della stipulazione di un atto negoziale, anche se inefficace o nullo, occorre indagare se la suddetta relazione si configuri come possesso oppure come detenzione, dovendo, solo nella seconda ipotesi, l'occupante allegare e provare la trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, cod. civ. (cfr. Cass. n. 18361/2022: “per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se inefficace o nulla, …) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto. In altri termini, il discrimine è la natura del titolo in forza del quale è stato “operato” il trapasso, nei casi in cui il potere sulla cosa sia stato acquistato con la cooperazione del titolare, nel senso che se il titolo, pur invalido o inefficace, è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e la consegna fa seguito ad un accordo intercorso con i proprietari, è trasferito il possesso, dovendosi valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1, che riconosce - ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto a titolo di detenzione - l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene. Solo ove ricorrano dette condizioni, non occorre che sia provata l'interversione del possesso”). Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, emerge come il Comune di dal 10.1.1995 era nel possesso idoneo CP_1 ai fini dell'usucapione dell'area per cui è causa e, ciò, in forza dell'atto di cessione gratuito del terreno sottoscritto non solo da colui che si dichiarava possessore da oltre vent'anni, tale , ma altresì, per accettazione, Parte_7 anche dal formale intestatario d (cfr. atto di Persona_1 cessione - allegato 2. comparsa di costituzione). Pertanto, a fronte della natura dell'atto con cui il comune aveva ricevuto il potere di fatto sulla cosa - un atto di trasferimento della proprietà del bene, se anche formalmente invalido - non vi sono dubbi, invero, sull'efficacia reale e non meramente obbligatoria dello stesso, tale da determinare nell'ente occupante l'animus possidendi, dovendosi, inoltre, valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1, secondo cui “ Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”, con conseguente irrilevanza dell'eccepita non identità del
[...]
che aveva sottoscritto per accettazione l'atto con il proprio Per_1 causa. Dall'istruttoria espletata risulta, inoltre, provato che il Controparte_1 aveva esercitato sul terreno un possesso continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, posto che nel corso degli anni aveva eseguito tutte le opere di urbanizzazione necessarie ad adibire l'area a pubblico parcheggio, senza alcuna opposizione da parte degli appellanti. La circostanza emerge:
- dall'ordinanza resa dal Tribunale di Sassari in data 26.7.2018, RG n. 15/2018, confermata in sede di reclamo, nel procedimento di reintegra del possesso radicato dal nei confronti dell'appellante Controparte_1 [...]
– in seguito allo spoglio violento e clandestino del terreno de quo Parte_5
da quest'ultima nell'anno 2017 – e con cui si era accertato che l'odierno appellato aveva esercitato sul terreno per cui è causa il possesso tutelabile ai sensi dell'art. 1140 c.c. (cfr. ordinanza Tribunale di Sassari - allegato 3 comparsa di costituzione “con prova testimoniale coerente e univoca il ha dato prova di avere da oltre 10 anni provveduto alla bonifica del CP_1 tratto di terreno per cui è causa, provvedendo a tombare una canale presente, a interrare le condutture fognarie, a predisporre il marciapiede, e a rendere il tratto di terreno idoneo a parcheggio dei cittadini che da sempre lo utilizzano”);
- dalla segnalazione redatta dal responsabile dell'area tecnica del Comune di in data 3.2.2017, inviata al Comando di Polizia Locale ed al CP_1
Sindaco (cfr. segnalazione in data 3.2.2017 – all. 5 comparsa di costituzione), dalla quale emerge che l'area era adibita a parcheggio pubblico da oltre 20 anni e che il , ottenuto il terreno da nella Controparte_1 Parte_7 fase di rilascio della concessione edilizia n. 5/95 del 8.2.1995, aveva realizzato nel corso degli anni diverse opere di urbanizzazione quali ”rete fognaria, intubamento canale “Salvinu”…, pavimentazione in asfalto e marciapiede pavimentato”. Inoltre, il possesso trovava integrale conferma anche nella prova orale, in quanto i testi escussi riferivano concordemente del fatto che il comune appellato sin dall'anno 1995 era nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'area per cui è causa e che la stessa veniva utilizzata come parcheggio dalla pluralità degli utenti. In particolare, confermavano tale circostanza, il testimone escusso Tes_1 all'udienza del 20.9.2021 (“si è vero sono Responsabile dell'area tecnica del
, lo posso affermare perché ci sono dati tecnici che lo Controparte_1 affermano, non ci sono stati impedimenti sull'uso pubblico di questo parcheggio”) ed il testimone Comandante della Polizia Locale, escusso Tes_2 all'udienza del 26.1.2022 (“si è vero lo so perché è uno spazio sul quale abbiamo sempre vigilato, io lavoro in Comune dal 1987, abbiamo potuto vedere che quello spazio era sempre utilizzato da utenti della strada, anche per soste brevi perché ci sono delle attivita in zona, quello era uno degli spazi utilizzati, qualcuno lo utilizzava anche parcheggiare auto per andare in spiaggia perché c'è un passaggio pedonale lungo quella via che conduce fino alla spiaggia…… i parcheggi erano delimitati poi non è stata fatta la manutenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, era stata apposta la segnaletica subito dopo che erano stati effettuati i lavori nel Rio, negli anni 90”). Le univoche circostanze soprariportate non venivano invece adeguatamente smentite, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di gravame, dalle dichiarazioni testimoniali non richiamate dal tribunale e cioè, da un lato, quelle dei testi e , posto che dalle stesse emerge solo come gli attori Tes_3 Tes_4 utilizzassero l'area adibita a parcheggio al pari degli altri utenti confermando, sostanzialmente, l'uso pubblico dell'area (cfr. verbale di udienza del 20.09.2021) e, dall'altro, quelle della teste all'udienza del 16.3.2022, Per_1 perché in palese contrasto con i documenti allegati e con le dichiarazioni rese dagli altri testi, nella parte in cui riferiva di un uso privato da parte dei Per_1 dell'area in questione e della presenza di una catena posta a recinzione dei luoghi per cui è causa addirittura sino all'anno 2020. Del tutto irrilevanti, infine, appaiono le richiamate riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi dalle quali emerge unicamente che l'area era asfaltata (cfr. foto allegate memoria 183 n. 2 c.p.c.). Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e avverso la sentenza n. 1081/2023 Parte_3 Parte_6 Parte_5
a
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato , in persona del Sindaco P.T., che liquida Controparte_1 in complessivi % spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 17.1.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), elettivamente domiciliati in VIA BELLIENI
[...] C.F._5
R 'avv. SANNA MICHELE che li rappresenta e difende unitamente all'avv. CIROTTO VINCENZA in forza di procura allegata in atti appellanti contro
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1
( ) elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 124 SASSARI P.IVA_1 dell'avv. MANCA DI MORES MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. , Parte_1 [...]
, , e , convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5
n e, dedotto di Controparte_1 essere comproprietari del terreno sito nel Comune di Castelsardo (SS), nella Via Salvino, distinto al N. C. T. al F. 7, Particella 213, domandavano il rilascio del predetto terreno occupato sine tituolo dall'ente convenuto nonché il risarcimento dei danni. Gli attori allegavano a sostegno della domanda che:
- quanto a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
i l in Parte_6 della successione ereditaria del padre , deceduto in data Persona_1
26.08.2010, il quale a sua volta, ne era rietario da circa un cinquantennio in virtù dell'atto pubblico in data 24.2.1961;
- quanto a , di essere comproprietaria del medesimo terreno Parte_5 di cui sopra in virtù dell'atto pubblico di acquisto della relativa quota in data 8.6.2012;
- il Comune di aveva occupato senza titolo il terreno di loro CP_1 proprietà;
- pertanto, l'ente convenuto, previo accertamento della proprietà del bene in capo agli attori, era tenuto alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni cagionati, consistenti nel mancato godimento in modo esclusivo del terreno a partire dall'anno 2017. Il di , regolarmente costituito in giudizio, chiedeva il CP_1 CP_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà del terreno oggetto di causa per intervenuta usucapione. L'ente convenuto allegava, in particolare, che a decorrere dal 1995 era nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'area per cui era causa e che la stessa, destinata a parcheggio pubblico, gli era pervenuta in forza dell'atto di cessione a titolo gratuito del 10.1.1995 da tale , nel possesso Persona_2 dell'area da oltre vent'anni, con il consenso del dante causa degli attori e formale intestatario del terreno, , il quale aveva addirittura Persona_1 sottoscritto per accettazione detta cessione. Il Comune di precisava, inoltre, che gli attori erano a conoscenza CP_1 del fatto che il terreno fosse solo formalmente intestato al loro dante causa, posto che nell'anno 2017, a seguito dello spoglio violento e clandestino del terreno de quo perpetrato da mediante l'apposizione di una Parte_5 catena di recinzione, di alcu un cartello recante la scritta
“proprietà privata”, era stata radicata nei suoi confronti un'azione di reintegra nel possesso davanti il Tribunale Civile di Sassari, il quale aveva accolto l'azione possessoria promossa dal comune disponendo la rimozione di tutto ciò che era stato illecitamente apposto. Per tali ragioni e considerato che mai gli attori si erano opposti alla realizzazione di tutte le opere urbanizzazione necessarie ad adibire l'area a pubblico parcheggio, il convenuto insisteva nella domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, avendo esercitato il potere di fatto sul bene da oltre vent'anni a decorrere dall'anno 1995. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 1081/2023, pubblicata il 31.10.2023, rigettava la domanda proposta dagli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'ente convenuto proprietario del terreno sito nel Comune di
, nella via Salvino, distinto al N.C.T. al F. 7, Particella 213, CP_1
spese secondo soccombenza. Il tribunale, preliminarmente qualificata la domanda degli attori quale azione di usucapione, la rigettava in quanto indimostrata, in difetto di prova dell'“esercizio di una attività ventennale di possesso utile ai fini dell'usucapione”, osservando, in particolare, che dalle incongruenti dichiarazioni testimoniali era emerso solo come gli attori utilizzassero l'area adibita a parcheggio al pari degli altri utenti, senza, tuttavia, manifestare mai l'intenzione di volerla occupare in maniera esclusiva e senza mai opporsi alle opere di urbanizzazione effettuate dal CP_1
Quanto alla domanda riconvenzional a dal Comune di , il CP_1 tribunale riteneva perfezionato l'acquisto a titolo originario del bene immobile in capo all'ente convenuto, avendo lo stesso dimostrato il possesso ultraventennale richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione.
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 [...]
hanno proposto appello lamentando: i) l'errata valutazione delle Parte_5
e conseguente errata applicazione dei principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.; ii) l'errata e parziale interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Il , regolarmente costituito, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Seppur è vero che, come eccepito dagli appellanti con il primo motivo di gravame, gli stessi non proponevano una domanda di usucapione ma di rivendicazione (vedi relative conclusioni: “Voglia il giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che i comparenti hanno il diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento. In conseguenza di ciò statuire che l'ente convenuto non ha diritto alcuno sulla res pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene per cui è causa nella piena disponibilità dei titolari comparenti ai sensi dell'art 948 c.c.”), con conseguente onere di dimostrare un valido titolo di acquisto del terreno de quo e non, come affermato dal primo giudice, “l'esercizio di una attività ventennale di possesso utile ai fini dell'usucapione”, il gravame non è fondato quanto al secondo motivo di appello. Con tale censura, gli appellanti hanno lamentano che il tribunale, sulla base di una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto accertare che il non provava di aver posseduto il Controparte_1 terreno “uti domi ai fini dell'usucapione osservando, in particolare, che:
- l'atto di cessione a titolo gratuito in data 10.1.1995, con cui Parte_7 aveva ceduto gratuitamente la proprietà del terreno de quo all'appellato ente, oltre ad essere nullo, era inidoneo a dare prova del possesso ultraventennale in capo all'amministrazione;
- i beni occupati illegittimamente della P.A., come nel caso di specie, non potevano essere usucapiti, tenuto anche conto che il neanche CP_1 provava una eventuale interversione del possesso ai se rt. 1141, comma 2, c.c.;
- il possesso utile ai fini dell'usucapione sul terreno da parte del comune appellato era smentito sia dalle risultanze della prova orale, neanche richiamate dal tribunale, sia dalle foto allegate rappresentative dello stato dei luoghi in relazione agli anni 2009, 2010 e 2014. La censura non può essere accolta. Premesso che “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (vedi Cass. n. 8662/2010; Cass. n. 18392/2006), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, qualora la relazione di fatto sulla cosa sia esercitata inizialmente – come nel caso di specie - in dipendenza della stipulazione di un atto negoziale, anche se inefficace o nullo, occorre indagare se la suddetta relazione si configuri come possesso oppure come detenzione, dovendo, solo nella seconda ipotesi, l'occupante allegare e provare la trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, cod. civ. (cfr. Cass. n. 18361/2022: “per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se inefficace o nulla, …) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto. In altri termini, il discrimine è la natura del titolo in forza del quale è stato “operato” il trapasso, nei casi in cui il potere sulla cosa sia stato acquistato con la cooperazione del titolare, nel senso che se il titolo, pur invalido o inefficace, è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e la consegna fa seguito ad un accordo intercorso con i proprietari, è trasferito il possesso, dovendosi valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1, che riconosce - ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto a titolo di detenzione - l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene. Solo ove ricorrano dette condizioni, non occorre che sia provata l'interversione del possesso”). Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, emerge come il Comune di dal 10.1.1995 era nel possesso idoneo CP_1 ai fini dell'usucapione dell'area per cui è causa e, ciò, in forza dell'atto di cessione gratuito del terreno sottoscritto non solo da colui che si dichiarava possessore da oltre vent'anni, tale , ma altresì, per accettazione, Parte_7 anche dal formale intestatario d (cfr. atto di Persona_1 cessione - allegato 2. comparsa di costituzione). Pertanto, a fronte della natura dell'atto con cui il comune aveva ricevuto il potere di fatto sulla cosa - un atto di trasferimento della proprietà del bene, se anche formalmente invalido - non vi sono dubbi, invero, sull'efficacia reale e non meramente obbligatoria dello stesso, tale da determinare nell'ente occupante l'animus possidendi, dovendosi, inoltre, valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1, secondo cui “ Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”, con conseguente irrilevanza dell'eccepita non identità del
[...]
che aveva sottoscritto per accettazione l'atto con il proprio Per_1 causa. Dall'istruttoria espletata risulta, inoltre, provato che il Controparte_1 aveva esercitato sul terreno un possesso continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, posto che nel corso degli anni aveva eseguito tutte le opere di urbanizzazione necessarie ad adibire l'area a pubblico parcheggio, senza alcuna opposizione da parte degli appellanti. La circostanza emerge:
- dall'ordinanza resa dal Tribunale di Sassari in data 26.7.2018, RG n. 15/2018, confermata in sede di reclamo, nel procedimento di reintegra del possesso radicato dal nei confronti dell'appellante Controparte_1 [...]
– in seguito allo spoglio violento e clandestino del terreno de quo Parte_5
da quest'ultima nell'anno 2017 – e con cui si era accertato che l'odierno appellato aveva esercitato sul terreno per cui è causa il possesso tutelabile ai sensi dell'art. 1140 c.c. (cfr. ordinanza Tribunale di Sassari - allegato 3 comparsa di costituzione “con prova testimoniale coerente e univoca il ha dato prova di avere da oltre 10 anni provveduto alla bonifica del CP_1 tratto di terreno per cui è causa, provvedendo a tombare una canale presente, a interrare le condutture fognarie, a predisporre il marciapiede, e a rendere il tratto di terreno idoneo a parcheggio dei cittadini che da sempre lo utilizzano”);
- dalla segnalazione redatta dal responsabile dell'area tecnica del Comune di in data 3.2.2017, inviata al Comando di Polizia Locale ed al CP_1
Sindaco (cfr. segnalazione in data 3.2.2017 – all. 5 comparsa di costituzione), dalla quale emerge che l'area era adibita a parcheggio pubblico da oltre 20 anni e che il , ottenuto il terreno da nella Controparte_1 Parte_7 fase di rilascio della concessione edilizia n. 5/95 del 8.2.1995, aveva realizzato nel corso degli anni diverse opere di urbanizzazione quali ”rete fognaria, intubamento canale “Salvinu”…, pavimentazione in asfalto e marciapiede pavimentato”. Inoltre, il possesso trovava integrale conferma anche nella prova orale, in quanto i testi escussi riferivano concordemente del fatto che il comune appellato sin dall'anno 1995 era nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'area per cui è causa e che la stessa veniva utilizzata come parcheggio dalla pluralità degli utenti. In particolare, confermavano tale circostanza, il testimone escusso Tes_1 all'udienza del 20.9.2021 (“si è vero sono Responsabile dell'area tecnica del
, lo posso affermare perché ci sono dati tecnici che lo Controparte_1 affermano, non ci sono stati impedimenti sull'uso pubblico di questo parcheggio”) ed il testimone Comandante della Polizia Locale, escusso Tes_2 all'udienza del 26.1.2022 (“si è vero lo so perché è uno spazio sul quale abbiamo sempre vigilato, io lavoro in Comune dal 1987, abbiamo potuto vedere che quello spazio era sempre utilizzato da utenti della strada, anche per soste brevi perché ci sono delle attivita in zona, quello era uno degli spazi utilizzati, qualcuno lo utilizzava anche parcheggiare auto per andare in spiaggia perché c'è un passaggio pedonale lungo quella via che conduce fino alla spiaggia…… i parcheggi erano delimitati poi non è stata fatta la manutenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, era stata apposta la segnaletica subito dopo che erano stati effettuati i lavori nel Rio, negli anni 90”). Le univoche circostanze soprariportate non venivano invece adeguatamente smentite, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di gravame, dalle dichiarazioni testimoniali non richiamate dal tribunale e cioè, da un lato, quelle dei testi e , posto che dalle stesse emerge solo come gli attori Tes_3 Tes_4 utilizzassero l'area adibita a parcheggio al pari degli altri utenti confermando, sostanzialmente, l'uso pubblico dell'area (cfr. verbale di udienza del 20.09.2021) e, dall'altro, quelle della teste all'udienza del 16.3.2022, Per_1 perché in palese contrasto con i documenti allegati e con le dichiarazioni rese dagli altri testi, nella parte in cui riferiva di un uso privato da parte dei Per_1 dell'area in questione e della presenza di una catena posta a recinzione dei luoghi per cui è causa addirittura sino all'anno 2020. Del tutto irrilevanti, infine, appaiono le richiamate riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi dalle quali emerge unicamente che l'area era asfaltata (cfr. foto allegate memoria 183 n. 2 c.p.c.). Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e avverso la sentenza n. 1081/2023 Parte_3 Parte_6 Parte_5
a
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato , in persona del Sindaco P.T., che liquida Controparte_1 in complessivi % spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 17.1.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi