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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9494/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Caiazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Milano, Corso Vercelli 57
(pec: ; Email_1
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Polesel e dall'Avv. Fabio Zaninetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Principe Eugenio n.4 (pec:
e Email_2 Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con le memorie depositate, ai sensi dell'art. 189 cpc, e nei seguenti termini: parte opponente, “…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da azionata in sede monitoria, CP_2
Contr anche in ragione dell'inadempimento di nei confronti di e, per l'effetto, revocare CP_2 integralmente il decreto ingiuntivo opposto (D.I. N. 3099/2023 – RG n.: 7332/2023 emesso dal
Tribunale di Monza), rigettando in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria di CP_2 nei confronti di parte attrice opponente;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di mancato
o solo parziale accoglimento di quanto sopra, previa compensazione del credito avversario con i crediti pagina 1 di 10 Contr di e previa ogni ulteriore riduzione in ragione degli inadempimenti dedotti in narrativa, ridurre Contr la pretesa creditoria di nei confronti di , per le ragioni indicate in narrativa, fino CP_2 all'importo che risulterà accertato in corso di giudizio all'esito di istruttoria o nella misura che verrà ritenuta di Giustizia, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e rifusione delle spese e dei compensi professionali del procedimento di ingiunzione. IN VIA ISTRUTTORIA …”; parte opposta, “…IN VIA PRELIMINARE: Confermare la provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza del 14.6.2024 del D.I. n.3099/2023, RG 7332/2023, emesso dal Tribunale di Monza, Dott.
Nicola Greco, anche limitatamente alla minor somma non espressamente contestata da parte opponente, essendo l'opposizione palesemente infondata o comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare il
n.3099/2023, RG 7332/2023 in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi di mancato integrale accoglimento della superiore domanda, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, anche minore, accertata in corso di causa, anche in via equitativa, dall'Ill.mo Tribunale di Monza adito;
IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3099/23, emesso da questo Tribunale, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 34.609,58 (oltre CP_2 accessori di legge), quale corrispettivo dei contratti di compravendita intercorsi tra le predette parti. Contr A fondamento dell'opposizione, ha: - anzitutto, affermato la carenza di documentazione a sostegno del credito ingiunto;
- inoltre, invocato la legittima sospensione cautelativa dei pagamenti, ex art. 1460 c.c., eccependo la presenza di “vizi e difetti dei beni venduti” nonché “i ritardi di nella consegna dei materiali” ; - poi, quantificato “il CP_2
danno derivante dalla non conformità dei beni forniti” in “€ 5.463,00 come da specifica tecnica di Contr Contr
che si allega (si produce report aziendale con ore e costi sostenuti da a seguito della non conformità dei beni – doc. 4),”, e quello derivante da fermo di produzione in € 4.169,50 (doc. 5); -
pagina 2 di 10 infine, domandato la restituzione degli importi corrisposti per merce riferita ad ordini annullati dalla stessa opponente e non consegnata dall'opposta, per l'importo di € 1.479,37
(doc. 7). Pertanto, la stessa opponente ha domandato “in ragione dell'inadempimento di
, in via principale, di “revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto .., CP_2 rigettando in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria di nei confronti di parte CP_2 attrice opponente”; e, in via subordinata, di “ridurre la pretesa creditoria di nei CP_2
Contr confronti di , per le ragioni indicate in narrativa, fino all'importo che risulterà accertato in corso di giudizio” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita che, contestate le ragioni di opposizione, ha chiesto, in via CP_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). In breve, parte opposta (in qualità di venditrice) ha domandato il pagamento del saldo della merce ordinata dall'opponente e regolarmente consegnata (e di cui agli ordini n.21854 del 2.9.2021, n. 21894 del 6.8.2021, n. 23147 del 4.3.2023, n. 23168 del 10.3.2023 e n. 23180 del 14.3.2023), per l'importo maturato, e non corrisposto dall'opponente, alla data del 30.09.2023.
Alla prima udienza, è stata tentata inutilmente la conciliazione della vertenza. Con ordinanza riservata 14.06.2024, questo Giudice ha concesso la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 31.220,58 (pari all'importo oggetto di ingiunzione dedotta la differenza tra la somma quantificata dall'opponente a titolo di danno di € 5.463,00, e quella già riconosciuta dall'opposta e pari ad € 2.074,00), oltre accessori da calcolarsi sulla somma oggetto di detta ordinanza.
La causa è stata, poi, istruita sulla base delle istanze articolate dalle parti e ritenute da questo
Giudice ammissibili e rilevanti per la decisione del giudizio (cfr. ordinanza riservata).
Dopodichè, la vertenza è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive (ex art. 189 e 281 quinquies cpc). Con comparsa conclusionale, parte opponente ha anche allegato la distinta bancaria onde attestare “il pagamento spontaneo a seguito di ordinanza ex art. 648 cpc”, avvenuto in data 11.7.2024.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di pagina 3 di 10 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”
(da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
E' poi noto che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr., tra le altre,
Cass. n. 9960/2022). Ancora, “sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(cfr. Cass. n.1218/2022).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato sia l'esistenza tra le parti dei contratti di compravendita riferiti ai beni oggetto della domanda di pagamento del prezzo e sia di aver adempiuto all'obbligazione (a suo carico) di consegnare detti beni compravenduti;
Contr e che, dall'altro lato, invece, , onerata ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato: né di aver tempestivamente denunciato le pretese “gravi non conformità”, né la loro asserita esistenza e neppure i pretesi ritardi nelle consegne dei mezzi “Mulino K7” e “Mulino 5R-RS”.
In particolare, parte opposta ha allegato:
- anzitutto, gli ordini dell'opponente relativi alla merce consegnata dall'opposta medesima nel periodo 2021 - 2023 (cfr. doc. 3 e 4 ricorso monitorio: n.21854 del
2.9.2021, n. 21894 del 6.8.2021, n. 23147 del 4.3.2023, n. 23168 del 10.3.2023 e n. 23180 del 14.3.2023);
- le conferme d'ordine redatte dalla stessa opposta, riferite agli ordini sopra elencati ed alle fatture emesse per il debito maturato alla data del 31.08.2023 (cfr. conferma d'ordine: n. 206 del 29.01.2021, riferita all'ordine 21854 ed alle fatture n. 111, 117 e
128/23; n. 190 del 31.08.2021, riferita all'ordine 21894 ed alle fatture n. 118, 110; n. 28 del 13.06.2023 riferita all'ordine n.23147 ed alla fattura n.112/23; n. 30 del 15.03.2023 pagina 4 di 10 riferita all'ordine 23168 ed alla fattura n. 116/2023; n. 38 del 14.03.2023 riferita all'ordine n. 23180 ed alla fattura n. 127; doc. 3 e 4 fasc. monitorio);
- le fatture di acconto relative agli ordini ed alle conferme d'ordine indicati, delle quali ha dedotto l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, senza essere da quest'ultima smentita (fatt. n. 114/2021, 62, 63, 64/2023, all. doc. 2 fasc. mon., n.
109/2021 all. doc.1);
- le fatture emesse in relazione agli ordini e alle conferme d'ordine sopra elencati, per gli importi maturati -e non corrisposti dall'opponente- dalla data del 31.08.2023 (e, precisamente, n. 110 del 21/06/23 per l'importo di € 2.323,76; n. 111 del 21/06/23 per l'importo di € 1.687,73; n. 112 del 21/06/23 per l'importo di € 5.534,81; n. 116 del
27/06/23 per l'importo di € 3.154,76; n. 117 del 27/06/23 per l'importo di € 604,75;
n.118 del 27/06/23 per l'importo di € 1.137,21; la n. 127 del 30/06/23 per l'importo di
€ 893,50; n. 128 del 30/06/23 per l'importo di € 1.968,28, doc. 3 e 4 monit.); inoltre, dette fatture riportano anche l'importo a saldo dovuto dall'opponente alla scadenza del 30.09.2023.
Ebbene, questi documenti non sono stati contestati da parte opponente: non in riferimento alle prestazioni ivi indicate, non in riferimento ai termini di pagamento (espressamente pattuiti tra le parti e riportati negli ordini, nelle conferme d'ordine e nelle fatture) e non in relazione al corrispettivo esposto negli stessi.
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione (posta a suo carico) di consegnare la merce compravenduta. In proposito, ha prodotto i documenti di trasporto dei beni, dai quali si evince che la consegna degli stessi è avvenuta, in conformità agli accordi in essere tra le parti (“Trasporto a mezzo vostro porto franco presso lo stabilimento di Segrate”, cfr. citati ordini), mediante vettore incaricato dall'opposta (cfr. doc. 3 e 4 fasc. allegati unitamente alle diverse fatture, i quali, tra gli altri dati, indicano il nominativo del vettore che ha eseguito le consegne). Ed è noto che, secondo l'art. 1510 cc, il venditore è liberato dall'obbligo di consegnare la merce nel momento in cui la rimette al vettore. Risulta quindi priva di pregio la Contr contestazione di , secondo cui i documenti di consegna non sarebbero stati sottoscritti dal destinatario. Peraltro, la stessa opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato, in corso di esecuzione dei contratti, la mancata consegna di merce fatturata e anche con pagina 5 di 10 l'opposizione ha genericamente affermato che alcuni beni non sarebbero stati consegnati, senza però meglio indicarli.
Ancora, l'opposta ha allegato copiose comunicazioni e.mail di sollecito di pagamento del debito man mano maturato e fino all'importo oggetto di ingiunzione (doc. 5 fasc. mon.; doc.nn. 3,4, 5 e 10); comunicazioni, queste, non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. Contr Infatti, , soltanto nel presente giudizio e per di più genericamente, ha contrastato la pretesa ingiunta, assumendone il difetto di prova, ma non ha allegato (e tanto meno dimostrato) di aver effettuato pagamenti in misura maggiore a quanto riconosciuto dall'opposta. Ed, è noto che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”
(Cass. civ. n. 17889/2020).
A fronte di ciò, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa ingiunta.
Di contro, le doglianze di parte opponente non hanno trovato conferma nelle allegazioni in atti. Contr In particolare, ha, anzitutto, eccepito che i beni consegnati “Mulino K7”, ordine del 4 marzo 2023 n.23147, e “Mulino 5R-RS”, ordine del 10 marzo 2023 n. 23168, presentavano
“gravi non conformità” rispetto agli elaborati di progetto;
nonchè che i medesimi beni sono stati consegnati in ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti. La società opponente ha, quindi, chiesto di condannare l'opposta al ristoro dei danni corrispondenti ad € 5.463,00, quali costi sostenuti per rimediare ai pretesi vizi, ad € 4.169,50, per fermo di produzione dovuto al ritardo. Contr Ciò detto, è emerso che: - con comunicazione del 30.06.2023 (doc.2), ha denunciato, in riferimento al bene “Mulino K7”, che “in fase di controllo e montaggio del materiale da voi costruito abbiamo riscontrato delle non conformità: - spalle laterali tagliate devono avere lo spessore di 20 mm e non 18 mm… - i pezzi saldati non sono planari e i due fori hanno l'interasse non allineato – il castelletto superiore centrale (composto da lamiere piegate) non in asse” ; - con comunicazione di Contr pari data, ha altresì contestato, in riferimento al bene “Mulino 5R-RS”, che “in fase di controllo e montaggio del materiale da voi costruito abbiamo riscontrato …la modifica sulle due pareti
pagina 6 di 10 laterali non è stata eseguita come da disegno A-17561/2” (doc.3) e, in data 11.07.2023, la mancata
“eseguita saldatura continua” e “foratura non da eseguire su piano appoggio supporto” (doc.3).
In relazione a tali contestazioni è emerso d'altra parte che: - il signor , legale Parte_1
Contr rappresentante di ha eseguito, nel mese di luglio 2023, un sopralluogo presso CP_2
per verificare le denunciate “non conformità” dei macchinari;
- le parti, in data 19.07.2023, hanno quantificato i costi per la sistemazione delle “non conformità” riscontrate, nell'importo di € 2.074,00 (comprensivo di IVA); - l'opposta ha emesso la nota di credito n. 312 del
21.07.2023 (doc. n.8) per il predetto importo. Contr
Con comunicazione del 10.10.2023 (doc.2), ha poi contestato, in riferimento al bene
“gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli elaborati di progetto come di Parte_2
seguito descritte: - allineamento sedi perni bloccaggio porte – profili porte disomogenei;
-forature perni fissaggio fuori asse;
altri componenti non a disegno..”; ed in riferimento al bene Parte_3
“gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli elaborati di progetto come di seguito descritte: - rimozione e risaldatura delle piastre;
- Foratura del 16 fori (disegno A-17561/2 vista O)”.
Sennonché, le contestazioni in merito alle “gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli Contr elaborati di progetto” sollevate da , e di cui alle citate comunicazioni di ottobre, risultano tardive: in quanto, riferite a beni consegnati già a giugno 2023.
Le allegazioni fornite, in punto, dall'opponente non superano l'eccezione di tardività delle denunce dei vizi formulata dall'opposta (art. 1495 cc).
In particolare, non vale, a riguardo, la deposizione resa dal signor Testimone_1
dipendente di CP_1
Nel corso della deposizione, detto testimone, dopo aver riferito di essersi direttamente Contr occupato per conto di della gestione delle commesse in esame, non ha confermato la circostanza riferita nel capitolo della memoria opposta (n) “Vero che le difformità segnalate da Contr
in data 10/11 ottobre 2023 mai prima d'allora erano state denunciate”?), riferendo di aver parlato dei vizi in questione al signor , “che è venuto a vedere il K7, Parte_1
probabilmente con un suo tecnico”; ma, d'altra parte, egli non ha nemmeno collocato cronologicamente la denuncia dei pretesi vizi. Peraltro, quanto dichiarato porta a ritenere che le difformità in questione fossero già stata esaminate durante il sopralluogo eseguito a luglio Contr 2023, unico momento in cui risulta che il signor abbia effettuato presso le verifiche Pt_1 sui beni in questione. Tra l'altro, il predetto testimone ha confermato che le parti hanno pagina 7 di 10 quantificato i costi di sistemazione delle macchine nella somma più sopra precisata e di cui alla indicata nota di credito, precisando altresì che “ è stato sempre disponibile a risolvere le Pt_1
problematiche” e che il medesimo “ha riconosciuto i vizi nei limiti dell'accordo di cui al doc.8”.
L'opponente non ha del resto fornito elementi utili a dimostrare la presenza di ulteriori vizi rispetto a quelli di cui al detto accordo.
Infatti, il citato testimone dopo aver precisato che l'accordo sui costi Testimone_1 relativi alle non conformità “era stato fatto sulla base di un primo esame della macchina e che successivamente sono emerse altre problematiche importanti”, ha aggiunto che si è “dovuti intervenire durante le fasi di montaggio in quanto vi erano problematiche di non planarità, i particolari non erano in asse, le saldature erano eseguite in modo da non avere la macchina in asse. Sono queste lavorazioni che hanno comportato i cinque giorni di fermo” (cfr. verbale di causa). Tuttavia, tali asserite “non conformità” corrispondono appunto con quelle denunciate con le due comunicazioni del 30.06.2023; né il testimone ha menzionato ulteriori vizi (recisamente negati da parte opposta). Contr Ed il testimone , funzionario di , addetto prevalentemente all'area Testimone_2
commerciale, nulla è stato in grado di riferire in relazione ai pretesi vizi riscontrati (cfr. verbale di causa).
Peraltro, l'opponente ha omesso di depositare qualsivoglia disegno dei beni ordinati od altro documento, dal quale si potessero evincere le asserite “gravi non conformità” dei beni consegnati. Ed il prospetto “report costi per non conformità” (doc.4) è stato redatto unilateralmente da parte opponente, la quale, per di più, nulla ha allegato a dimostrazione dei prospettati (ma non provati) oneri sostenuti per la “sistemazione” dei due beni compravenduti.
Sia le pretese “gravi non conformità” sia il relativo asserito maggior pregiudizio (rispetto a quello convenuto dalle parti nell'importo di € 2.074,00), sono quindi rimasti privi di riscontri probatori.
L'opponente ha poi contestato il ritardo delle consegne dei beni di cui ai citati ordini n.147 e
168 del 2023, invocando la previsione dell'art. 1460 cc ed altresì il diritto ad ottenere il ristoro dei danni patiti in ragione dei fermi produttivi imposti dai ritardi.
Sennonchè, a parte il fatto che non qualsiasi ritardo legittima la sospensione completa dell'adempimento, ex art. 1460 cc (che, peraltro, è un rimedio necessariamente temporaneo, pagina 8 di 10 ed è noto che “se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento”, cfr., in questi termini, tra le altre,
Cass. n. 8760/2019), non è stato portato in giudizio qualsivoglia elemento a dimostrazione del preteso ritardo dell'opposta nell'eseguire le prestazioni contrattuali.
Anzi: - nelle conferme d'ordine dei due ordini in esame, si legge che “l'effetto della presente conferma e della relativa data di consegna è da intendersi subordinato all'avvenuto pagamento della corrispondente pro forma di acconto pari al 30%, successivamente al quale verrà comunicata la data di consegna confermata” (cfr. doc.6A/6B e doc.7A/7B); - l'opposta ha affermato che per entrambi Contr gli ordini il pagamento dell'acconto da parte di è avvenuto oltre 30 giorni dall'ordine, ossia il 13 giugno 2023; - dopo aver ricevuto il pagamento degli importi sollecitati, l'opposta ha indicato una nuova e diversa data di consegna, concordandola con il signor Testimone_1
(in punto, cfr. anche deposizione di quest'ultimo: “La data di consegna è stata
[...] concordata con il signor ”); - le consegne sono state effettuate in data 20 e 28 giugno 2023 Pt_1
Contr (circostanza non smentita dall'opponente); - non ha provato di aver pagato gli acconti nei termini contrattuali, di aver contestato il preteso ritardo né nel corso del rapporto contrattuale e neppure in risposta ai (copiosi) solleciti di pagamento trasmessi dell'opposta.
Va anche aggiunto che l'opponente nulla ha allegato a dimostrazione dei prospettati fermi produttivi e dei pretesi conseguenti danni dei quali ha invocato il ristoro.
In ultimo deve essere disattesa anche la domanda di restituzione della somma di € 1.497,37. A riguardo, si ribadisce che l'opponente ha omesso di dimostrare in giudizio di aver corrisposto, per le forniture oggetto di pagamento, somme maggiori rispetto a quelle riconosciute e dovute dall'opposta.
In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. pagina 9 di 10 La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 9494/2023 per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3099/23 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 26.10.2023/16.11.2023;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9494/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Caiazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Milano, Corso Vercelli 57
(pec: ; Email_1
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Polesel e dall'Avv. Fabio Zaninetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Principe Eugenio n.4 (pec:
e Email_2 Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con le memorie depositate, ai sensi dell'art. 189 cpc, e nei seguenti termini: parte opponente, “…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da azionata in sede monitoria, CP_2
Contr anche in ragione dell'inadempimento di nei confronti di e, per l'effetto, revocare CP_2 integralmente il decreto ingiuntivo opposto (D.I. N. 3099/2023 – RG n.: 7332/2023 emesso dal
Tribunale di Monza), rigettando in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria di CP_2 nei confronti di parte attrice opponente;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di mancato
o solo parziale accoglimento di quanto sopra, previa compensazione del credito avversario con i crediti pagina 1 di 10 Contr di e previa ogni ulteriore riduzione in ragione degli inadempimenti dedotti in narrativa, ridurre Contr la pretesa creditoria di nei confronti di , per le ragioni indicate in narrativa, fino CP_2 all'importo che risulterà accertato in corso di giudizio all'esito di istruttoria o nella misura che verrà ritenuta di Giustizia, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e rifusione delle spese e dei compensi professionali del procedimento di ingiunzione. IN VIA ISTRUTTORIA …”; parte opposta, “…IN VIA PRELIMINARE: Confermare la provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza del 14.6.2024 del D.I. n.3099/2023, RG 7332/2023, emesso dal Tribunale di Monza, Dott.
Nicola Greco, anche limitatamente alla minor somma non espressamente contestata da parte opponente, essendo l'opposizione palesemente infondata o comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare il
n.3099/2023, RG 7332/2023 in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi di mancato integrale accoglimento della superiore domanda, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, anche minore, accertata in corso di causa, anche in via equitativa, dall'Ill.mo Tribunale di Monza adito;
IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3099/23, emesso da questo Tribunale, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 34.609,58 (oltre CP_2 accessori di legge), quale corrispettivo dei contratti di compravendita intercorsi tra le predette parti. Contr A fondamento dell'opposizione, ha: - anzitutto, affermato la carenza di documentazione a sostegno del credito ingiunto;
- inoltre, invocato la legittima sospensione cautelativa dei pagamenti, ex art. 1460 c.c., eccependo la presenza di “vizi e difetti dei beni venduti” nonché “i ritardi di nella consegna dei materiali” ; - poi, quantificato “il CP_2
danno derivante dalla non conformità dei beni forniti” in “€ 5.463,00 come da specifica tecnica di Contr Contr
che si allega (si produce report aziendale con ore e costi sostenuti da a seguito della non conformità dei beni – doc. 4),”, e quello derivante da fermo di produzione in € 4.169,50 (doc. 5); -
pagina 2 di 10 infine, domandato la restituzione degli importi corrisposti per merce riferita ad ordini annullati dalla stessa opponente e non consegnata dall'opposta, per l'importo di € 1.479,37
(doc. 7). Pertanto, la stessa opponente ha domandato “in ragione dell'inadempimento di
, in via principale, di “revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto .., CP_2 rigettando in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria di nei confronti di parte CP_2 attrice opponente”; e, in via subordinata, di “ridurre la pretesa creditoria di nei CP_2
Contr confronti di , per le ragioni indicate in narrativa, fino all'importo che risulterà accertato in corso di giudizio” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita che, contestate le ragioni di opposizione, ha chiesto, in via CP_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). In breve, parte opposta (in qualità di venditrice) ha domandato il pagamento del saldo della merce ordinata dall'opponente e regolarmente consegnata (e di cui agli ordini n.21854 del 2.9.2021, n. 21894 del 6.8.2021, n. 23147 del 4.3.2023, n. 23168 del 10.3.2023 e n. 23180 del 14.3.2023), per l'importo maturato, e non corrisposto dall'opponente, alla data del 30.09.2023.
Alla prima udienza, è stata tentata inutilmente la conciliazione della vertenza. Con ordinanza riservata 14.06.2024, questo Giudice ha concesso la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 31.220,58 (pari all'importo oggetto di ingiunzione dedotta la differenza tra la somma quantificata dall'opponente a titolo di danno di € 5.463,00, e quella già riconosciuta dall'opposta e pari ad € 2.074,00), oltre accessori da calcolarsi sulla somma oggetto di detta ordinanza.
La causa è stata, poi, istruita sulla base delle istanze articolate dalle parti e ritenute da questo
Giudice ammissibili e rilevanti per la decisione del giudizio (cfr. ordinanza riservata).
Dopodichè, la vertenza è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive (ex art. 189 e 281 quinquies cpc). Con comparsa conclusionale, parte opponente ha anche allegato la distinta bancaria onde attestare “il pagamento spontaneo a seguito di ordinanza ex art. 648 cpc”, avvenuto in data 11.7.2024.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di pagina 3 di 10 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”
(da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
E' poi noto che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr., tra le altre,
Cass. n. 9960/2022). Ancora, “sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(cfr. Cass. n.1218/2022).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato sia l'esistenza tra le parti dei contratti di compravendita riferiti ai beni oggetto della domanda di pagamento del prezzo e sia di aver adempiuto all'obbligazione (a suo carico) di consegnare detti beni compravenduti;
Contr e che, dall'altro lato, invece, , onerata ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato: né di aver tempestivamente denunciato le pretese “gravi non conformità”, né la loro asserita esistenza e neppure i pretesi ritardi nelle consegne dei mezzi “Mulino K7” e “Mulino 5R-RS”.
In particolare, parte opposta ha allegato:
- anzitutto, gli ordini dell'opponente relativi alla merce consegnata dall'opposta medesima nel periodo 2021 - 2023 (cfr. doc. 3 e 4 ricorso monitorio: n.21854 del
2.9.2021, n. 21894 del 6.8.2021, n. 23147 del 4.3.2023, n. 23168 del 10.3.2023 e n. 23180 del 14.3.2023);
- le conferme d'ordine redatte dalla stessa opposta, riferite agli ordini sopra elencati ed alle fatture emesse per il debito maturato alla data del 31.08.2023 (cfr. conferma d'ordine: n. 206 del 29.01.2021, riferita all'ordine 21854 ed alle fatture n. 111, 117 e
128/23; n. 190 del 31.08.2021, riferita all'ordine 21894 ed alle fatture n. 118, 110; n. 28 del 13.06.2023 riferita all'ordine n.23147 ed alla fattura n.112/23; n. 30 del 15.03.2023 pagina 4 di 10 riferita all'ordine 23168 ed alla fattura n. 116/2023; n. 38 del 14.03.2023 riferita all'ordine n. 23180 ed alla fattura n. 127; doc. 3 e 4 fasc. monitorio);
- le fatture di acconto relative agli ordini ed alle conferme d'ordine indicati, delle quali ha dedotto l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, senza essere da quest'ultima smentita (fatt. n. 114/2021, 62, 63, 64/2023, all. doc. 2 fasc. mon., n.
109/2021 all. doc.1);
- le fatture emesse in relazione agli ordini e alle conferme d'ordine sopra elencati, per gli importi maturati -e non corrisposti dall'opponente- dalla data del 31.08.2023 (e, precisamente, n. 110 del 21/06/23 per l'importo di € 2.323,76; n. 111 del 21/06/23 per l'importo di € 1.687,73; n. 112 del 21/06/23 per l'importo di € 5.534,81; n. 116 del
27/06/23 per l'importo di € 3.154,76; n. 117 del 27/06/23 per l'importo di € 604,75;
n.118 del 27/06/23 per l'importo di € 1.137,21; la n. 127 del 30/06/23 per l'importo di
€ 893,50; n. 128 del 30/06/23 per l'importo di € 1.968,28, doc. 3 e 4 monit.); inoltre, dette fatture riportano anche l'importo a saldo dovuto dall'opponente alla scadenza del 30.09.2023.
Ebbene, questi documenti non sono stati contestati da parte opponente: non in riferimento alle prestazioni ivi indicate, non in riferimento ai termini di pagamento (espressamente pattuiti tra le parti e riportati negli ordini, nelle conferme d'ordine e nelle fatture) e non in relazione al corrispettivo esposto negli stessi.
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione (posta a suo carico) di consegnare la merce compravenduta. In proposito, ha prodotto i documenti di trasporto dei beni, dai quali si evince che la consegna degli stessi è avvenuta, in conformità agli accordi in essere tra le parti (“Trasporto a mezzo vostro porto franco presso lo stabilimento di Segrate”, cfr. citati ordini), mediante vettore incaricato dall'opposta (cfr. doc. 3 e 4 fasc. allegati unitamente alle diverse fatture, i quali, tra gli altri dati, indicano il nominativo del vettore che ha eseguito le consegne). Ed è noto che, secondo l'art. 1510 cc, il venditore è liberato dall'obbligo di consegnare la merce nel momento in cui la rimette al vettore. Risulta quindi priva di pregio la Contr contestazione di , secondo cui i documenti di consegna non sarebbero stati sottoscritti dal destinatario. Peraltro, la stessa opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato, in corso di esecuzione dei contratti, la mancata consegna di merce fatturata e anche con pagina 5 di 10 l'opposizione ha genericamente affermato che alcuni beni non sarebbero stati consegnati, senza però meglio indicarli.
Ancora, l'opposta ha allegato copiose comunicazioni e.mail di sollecito di pagamento del debito man mano maturato e fino all'importo oggetto di ingiunzione (doc. 5 fasc. mon.; doc.nn. 3,4, 5 e 10); comunicazioni, queste, non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. Contr Infatti, , soltanto nel presente giudizio e per di più genericamente, ha contrastato la pretesa ingiunta, assumendone il difetto di prova, ma non ha allegato (e tanto meno dimostrato) di aver effettuato pagamenti in misura maggiore a quanto riconosciuto dall'opposta. Ed, è noto che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”
(Cass. civ. n. 17889/2020).
A fronte di ciò, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa ingiunta.
Di contro, le doglianze di parte opponente non hanno trovato conferma nelle allegazioni in atti. Contr In particolare, ha, anzitutto, eccepito che i beni consegnati “Mulino K7”, ordine del 4 marzo 2023 n.23147, e “Mulino 5R-RS”, ordine del 10 marzo 2023 n. 23168, presentavano
“gravi non conformità” rispetto agli elaborati di progetto;
nonchè che i medesimi beni sono stati consegnati in ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti. La società opponente ha, quindi, chiesto di condannare l'opposta al ristoro dei danni corrispondenti ad € 5.463,00, quali costi sostenuti per rimediare ai pretesi vizi, ad € 4.169,50, per fermo di produzione dovuto al ritardo. Contr Ciò detto, è emerso che: - con comunicazione del 30.06.2023 (doc.2), ha denunciato, in riferimento al bene “Mulino K7”, che “in fase di controllo e montaggio del materiale da voi costruito abbiamo riscontrato delle non conformità: - spalle laterali tagliate devono avere lo spessore di 20 mm e non 18 mm… - i pezzi saldati non sono planari e i due fori hanno l'interasse non allineato – il castelletto superiore centrale (composto da lamiere piegate) non in asse” ; - con comunicazione di Contr pari data, ha altresì contestato, in riferimento al bene “Mulino 5R-RS”, che “in fase di controllo e montaggio del materiale da voi costruito abbiamo riscontrato …la modifica sulle due pareti
pagina 6 di 10 laterali non è stata eseguita come da disegno A-17561/2” (doc.3) e, in data 11.07.2023, la mancata
“eseguita saldatura continua” e “foratura non da eseguire su piano appoggio supporto” (doc.3).
In relazione a tali contestazioni è emerso d'altra parte che: - il signor , legale Parte_1
Contr rappresentante di ha eseguito, nel mese di luglio 2023, un sopralluogo presso CP_2
per verificare le denunciate “non conformità” dei macchinari;
- le parti, in data 19.07.2023, hanno quantificato i costi per la sistemazione delle “non conformità” riscontrate, nell'importo di € 2.074,00 (comprensivo di IVA); - l'opposta ha emesso la nota di credito n. 312 del
21.07.2023 (doc. n.8) per il predetto importo. Contr
Con comunicazione del 10.10.2023 (doc.2), ha poi contestato, in riferimento al bene
“gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli elaborati di progetto come di Parte_2
seguito descritte: - allineamento sedi perni bloccaggio porte – profili porte disomogenei;
-forature perni fissaggio fuori asse;
altri componenti non a disegno..”; ed in riferimento al bene Parte_3
“gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli elaborati di progetto come di seguito descritte: - rimozione e risaldatura delle piastre;
- Foratura del 16 fori (disegno A-17561/2 vista O)”.
Sennonché, le contestazioni in merito alle “gravi non conformità della Vs. fornitura rispetto agli Contr elaborati di progetto” sollevate da , e di cui alle citate comunicazioni di ottobre, risultano tardive: in quanto, riferite a beni consegnati già a giugno 2023.
Le allegazioni fornite, in punto, dall'opponente non superano l'eccezione di tardività delle denunce dei vizi formulata dall'opposta (art. 1495 cc).
In particolare, non vale, a riguardo, la deposizione resa dal signor Testimone_1
dipendente di CP_1
Nel corso della deposizione, detto testimone, dopo aver riferito di essersi direttamente Contr occupato per conto di della gestione delle commesse in esame, non ha confermato la circostanza riferita nel capitolo della memoria opposta (n) “Vero che le difformità segnalate da Contr
in data 10/11 ottobre 2023 mai prima d'allora erano state denunciate”?), riferendo di aver parlato dei vizi in questione al signor , “che è venuto a vedere il K7, Parte_1
probabilmente con un suo tecnico”; ma, d'altra parte, egli non ha nemmeno collocato cronologicamente la denuncia dei pretesi vizi. Peraltro, quanto dichiarato porta a ritenere che le difformità in questione fossero già stata esaminate durante il sopralluogo eseguito a luglio Contr 2023, unico momento in cui risulta che il signor abbia effettuato presso le verifiche Pt_1 sui beni in questione. Tra l'altro, il predetto testimone ha confermato che le parti hanno pagina 7 di 10 quantificato i costi di sistemazione delle macchine nella somma più sopra precisata e di cui alla indicata nota di credito, precisando altresì che “ è stato sempre disponibile a risolvere le Pt_1
problematiche” e che il medesimo “ha riconosciuto i vizi nei limiti dell'accordo di cui al doc.8”.
L'opponente non ha del resto fornito elementi utili a dimostrare la presenza di ulteriori vizi rispetto a quelli di cui al detto accordo.
Infatti, il citato testimone dopo aver precisato che l'accordo sui costi Testimone_1 relativi alle non conformità “era stato fatto sulla base di un primo esame della macchina e che successivamente sono emerse altre problematiche importanti”, ha aggiunto che si è “dovuti intervenire durante le fasi di montaggio in quanto vi erano problematiche di non planarità, i particolari non erano in asse, le saldature erano eseguite in modo da non avere la macchina in asse. Sono queste lavorazioni che hanno comportato i cinque giorni di fermo” (cfr. verbale di causa). Tuttavia, tali asserite “non conformità” corrispondono appunto con quelle denunciate con le due comunicazioni del 30.06.2023; né il testimone ha menzionato ulteriori vizi (recisamente negati da parte opposta). Contr Ed il testimone , funzionario di , addetto prevalentemente all'area Testimone_2
commerciale, nulla è stato in grado di riferire in relazione ai pretesi vizi riscontrati (cfr. verbale di causa).
Peraltro, l'opponente ha omesso di depositare qualsivoglia disegno dei beni ordinati od altro documento, dal quale si potessero evincere le asserite “gravi non conformità” dei beni consegnati. Ed il prospetto “report costi per non conformità” (doc.4) è stato redatto unilateralmente da parte opponente, la quale, per di più, nulla ha allegato a dimostrazione dei prospettati (ma non provati) oneri sostenuti per la “sistemazione” dei due beni compravenduti.
Sia le pretese “gravi non conformità” sia il relativo asserito maggior pregiudizio (rispetto a quello convenuto dalle parti nell'importo di € 2.074,00), sono quindi rimasti privi di riscontri probatori.
L'opponente ha poi contestato il ritardo delle consegne dei beni di cui ai citati ordini n.147 e
168 del 2023, invocando la previsione dell'art. 1460 cc ed altresì il diritto ad ottenere il ristoro dei danni patiti in ragione dei fermi produttivi imposti dai ritardi.
Sennonchè, a parte il fatto che non qualsiasi ritardo legittima la sospensione completa dell'adempimento, ex art. 1460 cc (che, peraltro, è un rimedio necessariamente temporaneo, pagina 8 di 10 ed è noto che “se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento”, cfr., in questi termini, tra le altre,
Cass. n. 8760/2019), non è stato portato in giudizio qualsivoglia elemento a dimostrazione del preteso ritardo dell'opposta nell'eseguire le prestazioni contrattuali.
Anzi: - nelle conferme d'ordine dei due ordini in esame, si legge che “l'effetto della presente conferma e della relativa data di consegna è da intendersi subordinato all'avvenuto pagamento della corrispondente pro forma di acconto pari al 30%, successivamente al quale verrà comunicata la data di consegna confermata” (cfr. doc.6A/6B e doc.7A/7B); - l'opposta ha affermato che per entrambi Contr gli ordini il pagamento dell'acconto da parte di è avvenuto oltre 30 giorni dall'ordine, ossia il 13 giugno 2023; - dopo aver ricevuto il pagamento degli importi sollecitati, l'opposta ha indicato una nuova e diversa data di consegna, concordandola con il signor Testimone_1
(in punto, cfr. anche deposizione di quest'ultimo: “La data di consegna è stata
[...] concordata con il signor ”); - le consegne sono state effettuate in data 20 e 28 giugno 2023 Pt_1
Contr (circostanza non smentita dall'opponente); - non ha provato di aver pagato gli acconti nei termini contrattuali, di aver contestato il preteso ritardo né nel corso del rapporto contrattuale e neppure in risposta ai (copiosi) solleciti di pagamento trasmessi dell'opposta.
Va anche aggiunto che l'opponente nulla ha allegato a dimostrazione dei prospettati fermi produttivi e dei pretesi conseguenti danni dei quali ha invocato il ristoro.
In ultimo deve essere disattesa anche la domanda di restituzione della somma di € 1.497,37. A riguardo, si ribadisce che l'opponente ha omesso di dimostrare in giudizio di aver corrisposto, per le forniture oggetto di pagamento, somme maggiori rispetto a quelle riconosciute e dovute dall'opposta.
In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. pagina 9 di 10 La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 9494/2023 per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3099/23 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 26.10.2023/16.11.2023;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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