Trib. Arezzo, sentenza 20/12/2025, n. 824
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Non vi è contrasto tra le parti sull'affidamento condiviso e non si ravvisano motivi contrari all'interesse della minore.

  • Rigettato
    Collocamento prevalente presso la madre

    Considerato l'atteggiamento denigratorio della ricorrente verso il resistente e la sua condotta poco responsabile, si ritiene che un collocamento prevalente presso il padre sia più confacente alla tutela dei diritti e degli interessi preminenti della bambina.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa familiare alla madre

    Stante il collocamento prevalente presso il padre, la casa familiare deve rimanere assegnata a quest'ultimo. La suddivisione dell'immobile in due unità immobiliari non può essere oggetto di statuizione nel presente giudizio in mancanza di una richiesta congiunta delle parti.

  • Accolto
    Regime di visita concordato provvisoriamente

    Si conferma quanto disposto provvisoriamente con ordinanza del 03.07.2025, ovvero la frequentazione della figlia con ciascun genitore per 4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate tra i genitori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento richiesto dalla madre

    Considerato che la ricorrente è inoccupata e in cerca di un impiego, le diverse situazioni economiche delle parti e la necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa, si pone a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad euro 450,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre all'80% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Percezione integrale dell'Assegno Unico da parte della madre

    Tenuto conto dell'attuale situazione della ricorrente e della frequentazione in tempi pressoché paritari, si dispone che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento paritario

    Non vi è contrasto tra le parti sull'affidamento condiviso e non si ravvisano motivi contrari all'interesse della minore.

  • Rigettato
    Collocamento paritario

    Considerato l'atteggiamento denigratorio della ricorrente verso il resistente e la sua condotta poco responsabile, si ritiene che un collocamento prevalente presso il padre sia più confacente alla tutela dei diritti e degli interessi preminenti della bambina.

  • Accolto
    Regime di visita provvisorio

    Si conferma quanto disposto provvisoriamente con ordinanza del 03.07.2025, ovvero la frequentazione della figlia con ciascun genitore per 4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate tra i genitori.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento richiesto dal padre

    Considerato che la ricorrente è inoccupata e in cerca di un impiego, le diverse situazioni economiche delle parti e la necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa, si pone a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad euro 450,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre all'80% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Considerata la natura della causa e l'esito della stessa, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Considerata la natura della causa e l'esito della stessa, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, sentenza 20/12/2025, n. 824
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero : 824
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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