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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ELENA BRUNORI e SERGIO BENVENUTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 10;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ES PA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bibbiena (AR), Via
I. Ligozzi, n. 9;
PARTE RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1) la figlia minore della coppia, sia affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con sua stabile e prevalente collocazione presso la madre
[...]
2) riguardo all'abitazione familiare, sita in Comune di Ortignano Raggiolo (Ar), Parte_1
Località Palle-reto - San Piero in Frassino n. 8, di proprietà per l'intero del signor CP_1
la signora si dichiara remissiva alla sua suddivisione in due
[...] Parte_1
distinte unità immobiliari conformemente al progetto depositato dal resistente sub 10 in allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta, con spese di frazionamento interamente
a carico del signor come da questi proposto, e con assegnazione alla Controparte_1 signora dell'unità immobiliare di maggiori dimensioni (mq 163,30) affinchè Parte_1
essa vi abiti con la figlia minore A garanzia della celere esecuzione dei Persona_1 predetti lavori di suddivisione dell'immobile, la signora chiede che il Parte_1
Tribunale le assegni l'attuale residenza familiare ove essa continuerà ad abitare insieme alla figlia minore fino al momento in cui il signor avrà terminato i lavori per la Per_1 suddivisione dell'appartamento in due distinte unità immobiliari secondo il progetto dal medesimo presentato. In tale momento, l'assegnazione riguarderà esclusivamente
l'appartamento di maggiori dimensioni ove la signora risiederà insieme alla Parte_1
figlia; 3) che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: essi quindi continueranno ad adottare insieme le decisioni di maggiore interesse relative alla crescita, salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali della figlia minore, mentre adotteranno separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione, secondo pro-getti educativi condivisi;
4) il padre possa vedere e
2 tenere con sé la figlia un fine settimana alternato dalle ore 9,30 del sabato mattina sino al lunedì mattina successivo riaccompagnandola a scuola, nonché il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
ciò compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore e gli impegni lavorativi
e personali di entrambi i genitori;
5) la figlia trascorra le vacanze pasquali con il padre o con la madre, dividendo, sempre ad anni alterni, i periodi dall' inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua e dal Lunedi dell'Angelo (Pasquetta) fino al termine delle vacanze pasquali e le vacanze natalizie con il padre o con la madre dividendo, sempre ad anni alterni,
i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;
6) ciascun genitore trascorra con la figlia almeno due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo, secondo gli accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno in relazione alle rispettive esigenze lavorative, con obbligo di entrambi i genitori di comunicare all'altro, con congruo preavviso, le date delle vacanze da trascorrere con la figlia minore e il luogo dell'eventuale soggiorno. I genitori decideranno di comune accordo e con congruo preavviso i viaggi all'estero con la figlia, durante i quali si comunicheranno i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili;
7) la figlia trascorra i compleanni e tutte le altre festività tradizionali ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
8) il padre sia tenuto a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro
700,00 mensili;
detta somma verrà rivalutata ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
9) il padre sia tenuto a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie per la figlia purchè concordate preventivamente tra i genitori, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo separazioni
e divorzi adottato dal Tribunale di Arezzo, oltre che il 100% dei costi delle utenze, tasse e tributi inerenti l'abitazione familiare assegnanda alla signora 10) Parte_1
L'Assegno Unico sarà percepito per intero dalla signora Con vittoria di Parte_1
spese ed onorari di causa.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Arezzo respinta ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata In via provvisoria ed urgente (da valersi anche quale conclusioni nel
3 merito) - Disporre l'affido condiviso della bambina con collocamento paritario della minore presso i genitori e con domicilio paritetico ed alternato assegnando a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale. - In ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, disporre che il padre possa tenere con se la minore: Nel periodo invernale • a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
• ogni settimana dal martedì dopo
l'uscita di scuola al mercoledì sera quando la riaccompagnerà dalla madre;
Nel periodo estivo • a settimane alterne dal venerdì mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre;
• ogni settimana dal martedi mattina al giovedì mattina;
per cui 14 giorni mensili con il padre (sia in inverno che in estate) e 16 giorni mensili con la madre. Oltre naturalmente a: • vacanze pasquali ad anni alterni, (periodi dall'inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) fino al termine delle vacanze pasquali). • vacanze natalizie ad anni alterni, (periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) • due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo • compleanni e tutte le altre festività tradizionali ad anni alterni con l'uno
e l'altro genitore. In tal caso disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre di
€ 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso con vittoria di diritti spese ed onorari del giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 18.03.2025, la ricorrente Parte_1
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la
[...] Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra la Persona_1
ricorrente e il resistente.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
4 In ordine alla casa familiare, si è dichiarata remissiva alla suddivisione della stessa in due distinte unità immobiliari con spese di frazionamento a carico del resistente e con assegnazione dell'unità immobiliare di maggiori dimensioni alla ricorrente.
Sempre al riguardo, ha chiesto l'assegnazione della residenza familiare fino al termine dei lavori per la suddivisione.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita nonché un contributo al mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad euro 700,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie e alle spese per l'abitazione a carico del resistente nella misura del 100%.
Infine, ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie istanze, ha rappresentato che, a causa di ripetute difficoltà e reciproche incomprensioni, la relazione tra le parti si sarebbe progressivamente deteriorata e ad oggi sarebbe definitivamente cessata.
Ha aggiunto che già da due anni, pur convivendo sotto lo stesso tetto con il resistente, non avrebbe più alcun rapporto sentimentale con quest'ultimo e che avrebbe continuato a vivere con lui solo al fine di non turbare l'equilibrio e la stabilità della figlia la quale patirebbe Per_1
l'alta conflittualità tra i genitori.
La crisi di coppia sarebbe scaturita dal comportamento del resistente durante la convivenza e dalla posizione di costrizione psicologica in cui si sarebbe ritrovata la ricorrente, a causa della mancanza di indipendenza economica della stessa, dovuta alla decisione di dedicarsi unicamente alla figlia e alla famiglia.
Per queste ragioni, si sarebbe progressivamente allontanata dal e attualmente non Per_1 condividerebbe più alcuna intimità e progetto di vita con lo stesso.
Ad oggi, la ricorrente, per la continua tensione all'interno del nucleo familiare, avrebbe maturato la decisione di interrompere la convivenza con il resistente, anche e soprattutto al fine di tutelare la figlia.
In ordine alla propria situazione economica e lavorativa ha rappresentato di aver sempre lavorato e di aver smesso solo con la nascita della figlia per occuparsi della stessa, della Per_1
gestione della casa e delle incombenze domestiche.
Dopo la nascita della bambina, avrebbe lavorato dal 2018 al 2022 presso un'agenzia di
5 assicurazioni e nel 2023 avrebbe trovato un'occupazione presso la società Health 1 S.R.L.
Attualmente sarebbe in cerca di un impiego e recentemente avrebbe frequentato un corso di formazione per assistente studio dentistico, conseguendo la relativa qualifica.
Riguardo alla situazione economica del resistente, ha dedotto che, essendo lo stesso un dottore radiologo oltre che il primario del reparto di radiologia, percepirebbe una retribuzione mensile pari ad euro 5.000,00, oltre agli eventuali introiti extra provenienti dall'attività professionale svolta privatamente e i redditi derivanti dagli immobili di sua proprietà.
Per quanto concerne la figlia e il rapporto con i genitori, ha asserito che la stessa sarebbe Per_1
fortemente legata ad entrambi i genitori e intratterrebbe da sempre, sia con i nonni paterni che materni, rapporti affettivi continuativi e regolari.
Ha specificato di aver sempre provveduto alla cura e alla gestione della minore, accompagnandola a scuola e a danza, preparandole pranzo e cena e occupandosi di tutti gli acquisti necessari per la medesima.
Infine, ha aggiunto che solo recentemente il resistente trascorrerebbe il suo tempo libero con la figlia, aiutandola nei compiti e negli impegni scolastici.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, il resistente CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto, in via provvisoria ed
[...]
urgente nonché nel merito, che venisse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario della stessa presso i genitori e con domicilio paritetico e alternato assegnando a ciascuna delle parti in uso esclusivo una porzione della casa coniugale.
In ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figlia nonché un contributo al mantenimento per a carico del resistente pari ad euro 300,00 mensili, Per_1
oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ha rappresentato che, poco dopo la nascita di la Per_1
ricorrente avrebbe manifestato un evidente stato di insoddisfazione e infelicità di fronte alla necessità di dover trascorrere molto tempo in casa e che, nonostante questo, il Per_1 consapevole del supporto dei nonni paterni e materni, avrebbe ritenuto che la crisi della compagna potesse essere facilmente superabile.
Al contrario, la situazione sarebbe peggiorata e per tale motivo, il resistente e i familiari,
6 avrebbero consigliato alla di cercare un'occupazione lavorativa. Parte_1
Ha altresì evidenziato che dopo pochi mesi dal trasferimento nella casa familiare, avvenuto nel giugno del 2022, la ricorrente avrebbe riferito al la volontà di interrompere la Per_1
convivenza.
Per lungo tempo il resistente avrebbe cercato un confronto con la per evitare la fine Parte_1
del rapporto, ma i vari tentativi si sarebbe rivelati vani.
Nonostante tutto ciò, il resistente si sarebbe sempre occupato della figlia, cercando di evitare qualsiasi discussione familiare e continuando a convivere civilmente al fine di permettere ad di avere la giusta serenità quotidiana. Per_1
In ordine alla situazione personale ed economica della ha asserito che la stessa al Parte_1
momento non avrebbe un'occupazione lavorativa ma, al contrario, di quanto riferito dalla stessa, tale inoccupazione sarebbe dipesa da scelte esclusivamente personali.
Ha infine provveduto ad elencare tutto quanto inerente alla propria situazione economica e reddituale.
All'udienza del 03.07.2025, le parti si sono dichiarate d'accordo ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale e alla frequentazione provvisoria di con ciascun genitore per Per_1
4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate, precisando l'alternanza della permanenza presso l'abitazione familiare delle parti a seconda dei giorni di spettanza, fermo restando l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente della medesima presso l'attuale abitazione familiare.
Alla medesima udienza, pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., è stato disposto provvisoriamente in conformità alle condizioni concordate in merito alla frequentazione con la figlia presso l'abitazione familiare ed è stato nominato quale coordinatore genitoriale il dott. Persona_2
All'udienza del 21.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In primo luogo, con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe
7 concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] Persona_1
il 23.06.2017, ad entrambi i genitori, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse della minore, questa deve essere accolta.
In ordine al collocamento di preso atto dalla relazione del coordinatore genitoriale dott. Per_1 del bellissimo legame che ha con entrambi i genitori nonché dell'area di rischio Per_2 Per_1
circa una possibile alleanza di uno dei due con la minore (cfr. relazione dott. pag.9), Per_2 considerato rilevante l'atteggiamento denigratorio messo in atto dalla ricorrente verso il resistente all'udienza del 21.10.2025 e ritenuto che la stessa, abusando del facile accesso ai documenti sensibili del abbia dimostrato una condotta poco responsabile anche per Per_1 lo svolgimento equilibrato della capacità genitoriale, si ritiene che un collocamento prevalente della minore presso il padre sia più confacente alla tutela dei diritti e degli interessi preminenti della bambina e pertanto si dispone in tal senso.
Per quanto concerne la casa familiare, stante il collocamento presso il padre questa deve rimanere assegnata allo stesso, non potendo peraltro essere oggetto di statuizione nel presente giudizio, in mancanza di una richiesta congiunta delle parti, la suddivisione della casa in due unità immobiliari. Si ritiene peraltro che il collocamento prevalente della figlia presso il padre, con assegnazione della casa familiare, oltre a rispondere all'interesse della minore di non subire più il conflitto genitoriale causato dalla prosecuzione della convivenza nonostante la fine del rapporto sentimentale tra le parti, può anche avere il benefico effetto di incentivare la ricorrente a sviluppare una totale indipendenza economica, forse eliminando la dedotta costrizione psicologica di ricorrente per la vicinanza abitativa con l'ex compagno.
Resta inteso che rimane nella disponibilità e libertà delle parti l'eventuale decisione di ricavare una seconda unità abitativa nell'immobile di proprietà del a destinare alla Per_1
Parte_1
Pertanto, per quanto sopra espresso, tenuto conto anche di quanto riferito dal coordinatore genitoriale nella relazione depositata, riguardo al diritto di visita, si ritiene necessario confermare quanto disposto provvisoriamente con ordinanza del 03.07.2025 e dunque si conferma la frequentazione di con ciascun genitore per 4 e 3 giorni consecutivi a Per_1 settimane alternate tra i genitori, come meglio precisato in parte dispositiva.
In merito al contributo al mantenimento, considerato che la ricorrente al momento è inoccupata e in cerca di un impiego, tenuto conto delle diverse situazioni economiche delle
8 parti e della mancanza di occupazione lavorativa della ricorrente e della necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa, si ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 450,00 mensili, rivalutabili Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Al riguardo si specifica che il restante 20% delle spese straordinarie è posto a carico della ricorrente.
In ordine all'assegno unico universale, tenuto conto della attuale situazione della ricorrente e della frequentazione in tempi presso che paritari, si dispone che lo stesso venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] Persona_1
il 23.06.2017, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima presso il padre e conseguente assegnazione al medesimo della casa familiare;
2) rigetta l'istanza di parte ricorrente circa l'assegnazione della casa familiare nonché
l'istanza di suddivisione della stessa in due unità immobiliari posta dal resistente;
3) dispone, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, che resterà con ciascun Per_1
genitore:
3.a) per 4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate tra i genitori;
3.b) durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore, ad anni alternati, Per_1 dalla fine della scuola fino al 31 dicembre compreso e dal primo gennaio alla ripresa della scuola;
3.c) durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore, ad anni alternati, Per_1 dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
3.d) durante le vacanze stive trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non
9 consecutivi da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone a carico del resistente, un contributo a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario a favore della figlia pari ad euro 450,00 mensili, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale e restante 20% carico della ricorrente e;
5) dispone la percezione esclusiva dell'assegno unico universale a favore della madre;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ELENA BRUNORI e SERGIO BENVENUTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 10;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ES PA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bibbiena (AR), Via
I. Ligozzi, n. 9;
PARTE RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1) la figlia minore della coppia, sia affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con sua stabile e prevalente collocazione presso la madre
[...]
2) riguardo all'abitazione familiare, sita in Comune di Ortignano Raggiolo (Ar), Parte_1
Località Palle-reto - San Piero in Frassino n. 8, di proprietà per l'intero del signor CP_1
la signora si dichiara remissiva alla sua suddivisione in due
[...] Parte_1
distinte unità immobiliari conformemente al progetto depositato dal resistente sub 10 in allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta, con spese di frazionamento interamente
a carico del signor come da questi proposto, e con assegnazione alla Controparte_1 signora dell'unità immobiliare di maggiori dimensioni (mq 163,30) affinchè Parte_1
essa vi abiti con la figlia minore A garanzia della celere esecuzione dei Persona_1 predetti lavori di suddivisione dell'immobile, la signora chiede che il Parte_1
Tribunale le assegni l'attuale residenza familiare ove essa continuerà ad abitare insieme alla figlia minore fino al momento in cui il signor avrà terminato i lavori per la Per_1 suddivisione dell'appartamento in due distinte unità immobiliari secondo il progetto dal medesimo presentato. In tale momento, l'assegnazione riguarderà esclusivamente
l'appartamento di maggiori dimensioni ove la signora risiederà insieme alla Parte_1
figlia; 3) che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: essi quindi continueranno ad adottare insieme le decisioni di maggiore interesse relative alla crescita, salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali della figlia minore, mentre adotteranno separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione, secondo pro-getti educativi condivisi;
4) il padre possa vedere e
2 tenere con sé la figlia un fine settimana alternato dalle ore 9,30 del sabato mattina sino al lunedì mattina successivo riaccompagnandola a scuola, nonché il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
ciò compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore e gli impegni lavorativi
e personali di entrambi i genitori;
5) la figlia trascorra le vacanze pasquali con il padre o con la madre, dividendo, sempre ad anni alterni, i periodi dall' inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua e dal Lunedi dell'Angelo (Pasquetta) fino al termine delle vacanze pasquali e le vacanze natalizie con il padre o con la madre dividendo, sempre ad anni alterni,
i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;
6) ciascun genitore trascorra con la figlia almeno due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo, secondo gli accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno in relazione alle rispettive esigenze lavorative, con obbligo di entrambi i genitori di comunicare all'altro, con congruo preavviso, le date delle vacanze da trascorrere con la figlia minore e il luogo dell'eventuale soggiorno. I genitori decideranno di comune accordo e con congruo preavviso i viaggi all'estero con la figlia, durante i quali si comunicheranno i luoghi ed i recapiti telefonici ove si renderanno reperibili;
7) la figlia trascorra i compleanni e tutte le altre festività tradizionali ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
8) il padre sia tenuto a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro
700,00 mensili;
detta somma verrà rivalutata ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
9) il padre sia tenuto a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie per la figlia purchè concordate preventivamente tra i genitori, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo separazioni
e divorzi adottato dal Tribunale di Arezzo, oltre che il 100% dei costi delle utenze, tasse e tributi inerenti l'abitazione familiare assegnanda alla signora 10) Parte_1
L'Assegno Unico sarà percepito per intero dalla signora Con vittoria di Parte_1
spese ed onorari di causa.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Arezzo respinta ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata In via provvisoria ed urgente (da valersi anche quale conclusioni nel
3 merito) - Disporre l'affido condiviso della bambina con collocamento paritario della minore presso i genitori e con domicilio paritetico ed alternato assegnando a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale. - In ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, disporre che il padre possa tenere con se la minore: Nel periodo invernale • a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
• ogni settimana dal martedì dopo
l'uscita di scuola al mercoledì sera quando la riaccompagnerà dalla madre;
Nel periodo estivo • a settimane alterne dal venerdì mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre;
• ogni settimana dal martedi mattina al giovedì mattina;
per cui 14 giorni mensili con il padre (sia in inverno che in estate) e 16 giorni mensili con la madre. Oltre naturalmente a: • vacanze pasquali ad anni alterni, (periodi dall'inizio delle vacanze pasquali fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) fino al termine delle vacanze pasquali). • vacanze natalizie ad anni alterni, (periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) • due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo • compleanni e tutte le altre festività tradizionali ad anni alterni con l'uno
e l'altro genitore. In tal caso disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre di
€ 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso con vittoria di diritti spese ed onorari del giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 18.03.2025, la ricorrente Parte_1
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la
[...] Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra la Persona_1
ricorrente e il resistente.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
4 In ordine alla casa familiare, si è dichiarata remissiva alla suddivisione della stessa in due distinte unità immobiliari con spese di frazionamento a carico del resistente e con assegnazione dell'unità immobiliare di maggiori dimensioni alla ricorrente.
Sempre al riguardo, ha chiesto l'assegnazione della residenza familiare fino al termine dei lavori per la suddivisione.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita nonché un contributo al mantenimento per la figlia a carico del resistente pari ad euro 700,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie e alle spese per l'abitazione a carico del resistente nella misura del 100%.
Infine, ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie istanze, ha rappresentato che, a causa di ripetute difficoltà e reciproche incomprensioni, la relazione tra le parti si sarebbe progressivamente deteriorata e ad oggi sarebbe definitivamente cessata.
Ha aggiunto che già da due anni, pur convivendo sotto lo stesso tetto con il resistente, non avrebbe più alcun rapporto sentimentale con quest'ultimo e che avrebbe continuato a vivere con lui solo al fine di non turbare l'equilibrio e la stabilità della figlia la quale patirebbe Per_1
l'alta conflittualità tra i genitori.
La crisi di coppia sarebbe scaturita dal comportamento del resistente durante la convivenza e dalla posizione di costrizione psicologica in cui si sarebbe ritrovata la ricorrente, a causa della mancanza di indipendenza economica della stessa, dovuta alla decisione di dedicarsi unicamente alla figlia e alla famiglia.
Per queste ragioni, si sarebbe progressivamente allontanata dal e attualmente non Per_1 condividerebbe più alcuna intimità e progetto di vita con lo stesso.
Ad oggi, la ricorrente, per la continua tensione all'interno del nucleo familiare, avrebbe maturato la decisione di interrompere la convivenza con il resistente, anche e soprattutto al fine di tutelare la figlia.
In ordine alla propria situazione economica e lavorativa ha rappresentato di aver sempre lavorato e di aver smesso solo con la nascita della figlia per occuparsi della stessa, della Per_1
gestione della casa e delle incombenze domestiche.
Dopo la nascita della bambina, avrebbe lavorato dal 2018 al 2022 presso un'agenzia di
5 assicurazioni e nel 2023 avrebbe trovato un'occupazione presso la società Health 1 S.R.L.
Attualmente sarebbe in cerca di un impiego e recentemente avrebbe frequentato un corso di formazione per assistente studio dentistico, conseguendo la relativa qualifica.
Riguardo alla situazione economica del resistente, ha dedotto che, essendo lo stesso un dottore radiologo oltre che il primario del reparto di radiologia, percepirebbe una retribuzione mensile pari ad euro 5.000,00, oltre agli eventuali introiti extra provenienti dall'attività professionale svolta privatamente e i redditi derivanti dagli immobili di sua proprietà.
Per quanto concerne la figlia e il rapporto con i genitori, ha asserito che la stessa sarebbe Per_1
fortemente legata ad entrambi i genitori e intratterrebbe da sempre, sia con i nonni paterni che materni, rapporti affettivi continuativi e regolari.
Ha specificato di aver sempre provveduto alla cura e alla gestione della minore, accompagnandola a scuola e a danza, preparandole pranzo e cena e occupandosi di tutti gli acquisti necessari per la medesima.
Infine, ha aggiunto che solo recentemente il resistente trascorrerebbe il suo tempo libero con la figlia, aiutandola nei compiti e negli impegni scolastici.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, il resistente CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto, in via provvisoria ed
[...]
urgente nonché nel merito, che venisse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario della stessa presso i genitori e con domicilio paritetico e alternato assegnando a ciascuna delle parti in uso esclusivo una porzione della casa coniugale.
In ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figlia nonché un contributo al mantenimento per a carico del resistente pari ad euro 300,00 mensili, Per_1
oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ha rappresentato che, poco dopo la nascita di la Per_1
ricorrente avrebbe manifestato un evidente stato di insoddisfazione e infelicità di fronte alla necessità di dover trascorrere molto tempo in casa e che, nonostante questo, il Per_1 consapevole del supporto dei nonni paterni e materni, avrebbe ritenuto che la crisi della compagna potesse essere facilmente superabile.
Al contrario, la situazione sarebbe peggiorata e per tale motivo, il resistente e i familiari,
6 avrebbero consigliato alla di cercare un'occupazione lavorativa. Parte_1
Ha altresì evidenziato che dopo pochi mesi dal trasferimento nella casa familiare, avvenuto nel giugno del 2022, la ricorrente avrebbe riferito al la volontà di interrompere la Per_1
convivenza.
Per lungo tempo il resistente avrebbe cercato un confronto con la per evitare la fine Parte_1
del rapporto, ma i vari tentativi si sarebbe rivelati vani.
Nonostante tutto ciò, il resistente si sarebbe sempre occupato della figlia, cercando di evitare qualsiasi discussione familiare e continuando a convivere civilmente al fine di permettere ad di avere la giusta serenità quotidiana. Per_1
In ordine alla situazione personale ed economica della ha asserito che la stessa al Parte_1
momento non avrebbe un'occupazione lavorativa ma, al contrario, di quanto riferito dalla stessa, tale inoccupazione sarebbe dipesa da scelte esclusivamente personali.
Ha infine provveduto ad elencare tutto quanto inerente alla propria situazione economica e reddituale.
All'udienza del 03.07.2025, le parti si sono dichiarate d'accordo ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale e alla frequentazione provvisoria di con ciascun genitore per Per_1
4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate, precisando l'alternanza della permanenza presso l'abitazione familiare delle parti a seconda dei giorni di spettanza, fermo restando l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente della medesima presso l'attuale abitazione familiare.
Alla medesima udienza, pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., è stato disposto provvisoriamente in conformità alle condizioni concordate in merito alla frequentazione con la figlia presso l'abitazione familiare ed è stato nominato quale coordinatore genitoriale il dott. Persona_2
All'udienza del 21.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
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Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In primo luogo, con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe
7 concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] Persona_1
il 23.06.2017, ad entrambi i genitori, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse della minore, questa deve essere accolta.
In ordine al collocamento di preso atto dalla relazione del coordinatore genitoriale dott. Per_1 del bellissimo legame che ha con entrambi i genitori nonché dell'area di rischio Per_2 Per_1
circa una possibile alleanza di uno dei due con la minore (cfr. relazione dott. pag.9), Per_2 considerato rilevante l'atteggiamento denigratorio messo in atto dalla ricorrente verso il resistente all'udienza del 21.10.2025 e ritenuto che la stessa, abusando del facile accesso ai documenti sensibili del abbia dimostrato una condotta poco responsabile anche per Per_1 lo svolgimento equilibrato della capacità genitoriale, si ritiene che un collocamento prevalente della minore presso il padre sia più confacente alla tutela dei diritti e degli interessi preminenti della bambina e pertanto si dispone in tal senso.
Per quanto concerne la casa familiare, stante il collocamento presso il padre questa deve rimanere assegnata allo stesso, non potendo peraltro essere oggetto di statuizione nel presente giudizio, in mancanza di una richiesta congiunta delle parti, la suddivisione della casa in due unità immobiliari. Si ritiene peraltro che il collocamento prevalente della figlia presso il padre, con assegnazione della casa familiare, oltre a rispondere all'interesse della minore di non subire più il conflitto genitoriale causato dalla prosecuzione della convivenza nonostante la fine del rapporto sentimentale tra le parti, può anche avere il benefico effetto di incentivare la ricorrente a sviluppare una totale indipendenza economica, forse eliminando la dedotta costrizione psicologica di ricorrente per la vicinanza abitativa con l'ex compagno.
Resta inteso che rimane nella disponibilità e libertà delle parti l'eventuale decisione di ricavare una seconda unità abitativa nell'immobile di proprietà del a destinare alla Per_1
Parte_1
Pertanto, per quanto sopra espresso, tenuto conto anche di quanto riferito dal coordinatore genitoriale nella relazione depositata, riguardo al diritto di visita, si ritiene necessario confermare quanto disposto provvisoriamente con ordinanza del 03.07.2025 e dunque si conferma la frequentazione di con ciascun genitore per 4 e 3 giorni consecutivi a Per_1 settimane alternate tra i genitori, come meglio precisato in parte dispositiva.
In merito al contributo al mantenimento, considerato che la ricorrente al momento è inoccupata e in cerca di un impiego, tenuto conto delle diverse situazioni economiche delle
8 parti e della mancanza di occupazione lavorativa della ricorrente e della necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa, si ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 450,00 mensili, rivalutabili Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Al riguardo si specifica che il restante 20% delle spese straordinarie è posto a carico della ricorrente.
In ordine all'assegno unico universale, tenuto conto della attuale situazione della ricorrente e della frequentazione in tempi presso che paritari, si dispone che lo stesso venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] Persona_1
il 23.06.2017, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima presso il padre e conseguente assegnazione al medesimo della casa familiare;
2) rigetta l'istanza di parte ricorrente circa l'assegnazione della casa familiare nonché
l'istanza di suddivisione della stessa in due unità immobiliari posta dal resistente;
3) dispone, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, che resterà con ciascun Per_1
genitore:
3.a) per 4 e 3 giorni consecutivi a settimane alternate tra i genitori;
3.b) durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore, ad anni alternati, Per_1 dalla fine della scuola fino al 31 dicembre compreso e dal primo gennaio alla ripresa della scuola;
3.c) durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore, ad anni alternati, Per_1 dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
3.d) durante le vacanze stive trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non
9 consecutivi da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone a carico del resistente, un contributo a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario a favore della figlia pari ad euro 450,00 mensili, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale e restante 20% carico della ricorrente e;
5) dispone la percezione esclusiva dell'assegno unico universale a favore della madre;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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