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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2023 e 568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello iscritte ai nn. r.g. 552/2023 e 568/2023, promosse da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Via Email_1
Alfredo Testoni n. 6, Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Belli Beatrice del Foro di Bologna (pec P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 1 in Bologna (BO) in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P.IVA Controparte_3 Persona_1
, con sede in Piazza Cavour n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del P.IVA_3
Foro di Roma (pec ) elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del predetto difensore sito in Via Alberico II n. 33 in Roma (RM)
APPELLATE
(già (C.F. e Controparte_4 Controparte_5
P.IVA ) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 12 e in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P.IVA Controparte_3 Persona_1
, con sede in Piazza Cavour n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del P.IVA_3
Foro di Roma (pec ) elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del predetto difensore sito in Via Alberico II n. 33 in Roma (RM)
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Belli Beatrice del Foro di Bologna (pec P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 1 in Bologna (BO)
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(già (C.F. e Controparte_4 Controparte_5
P.IVA ) P.IVA_4
APPELLATE contumaci
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 918/2022, Rep. 1547/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5925/2015, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 4 ottobre 2022 e pubblicata in pari data.
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza cartolare del 24 giugno 2025
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 24.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate. E così
Per come da atto di appello: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Bologna in riforma della impugnata sentenza:
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO per avere giurisdizione il Giudice Amministrativo;
2) Dichiarare, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dell' ; Parte_1
3) Nel merito respingere l'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. dalla appellata e per CP_1
l'effetto confermare la cartella esattoriale opposta.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per ome da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 25 Controparte_1 marzo 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: pagina 2 di 12 in via preliminare
1) con riferimento all'appello proposto dall' dichiarare la cessata materia del Parte_1 contendere, essendo passata in giudicato la sentenza sentenza n. 918/2022 del 4.10.2022, resa dal
Tribunale di Rimini, in relazione all'annullamento della cartella n. 13720150006450616, notificata in data 19.11.2015, per intervenuta rideterminazione della misura del canone per gli anni oggetto della stessa, in forza dell'art. 100, co. 3 D.L. n. 104/2020 conv. con L. n. 126/2020;
2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_3
918/2022 del 4.10.2022, resa dal Tribunale di Rimini G.I. Dr.ssa Amadei, per carenza di interesse;
in subordine in via preliminare
3) sospendere il giudizio e rinviare la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la risoluzione della questione pregiudiziale indicata;
nel merito
4) rigettare gli appelli avversari in quanto infondati in fatto ed in diritto;
e per l'effetto
5) confermare la sentenza n. 918/2022 del 4.10.2022, resa dal Tribunale di Rimini G.I. Dr.ssa Amadei.
Con vittoria di vittoria di spese competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del Controparte_3
27 marzo 2025
“Il – rappresentato e difeso come in epigrafe – insiste affinché la Corte di Appello Controparte_3 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare l'appello proposto dall' limitatamente al secondo motivo di appello Parte_1 riguardante l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' ; Parte_1
- accogliere l'appello proposto dal per la riforma della sentenza del Tribunale di Controparte_3
Rimini n. 918/2022, dichiarando, per l'effetto, inammissibile e/o, comunque, infondata l'opposizione proposta da in primo grado. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 918/2022 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 4 ottobre 2022 e pubblicata in pari data il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda di annullamento, proposta dalla società della cartella di pagamento n. 13720150006450616 emessa da Controparte_1 [...] per l'importo di euro 816.071,83 relativa ai canoni per la concessione demaniale CP_5 marittima n. 289/2001 per gli anni 2010, 2011 e 2012 e ha compensato integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 12 titolare della concessione di beni del demanio marittimo rilasciata in data Controparte_1
30.12.2001 per la durata di 50 anni, ha evocato in giudizio , Parte_1 [...] ed il eccependo l'illegittimità della predetta cartella di CP_5 Controparte_3 pagamento per aver il provveduto unilateralmente dal 2007 alla rideterminazione Controparte_3 del canone demaniale, già determinato nella concessione sottoscritta il 30.12.2001, sulla base dell'art. 1, comma 252, della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) e, in subordine, nell'ipotesi di applicabilità alla fattispecie di tale disposizione, ne ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Ha chiesto quindi l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'efficacia esecutiva
Il Giudice di prime cure, disattese le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute opposte, nel merito ha accolto l'opposizione annullando la cartella esattoriale impugnata rilevando che il per conto del non CP_3 Pt_1 potesse variare il corrispettivo sulla base della legge 27.12.2006 n. 296 trattandosi di una concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un porto turistico, opera pubblica destinata a servizio pubblico di rilevanza economica, il cui corrispettivo è determinato in base a criteri che assicurino il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario.
Ha comunque dato atto dell'intervento della nuova normativa in forza del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, nonché dell'avvenuta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi effettuata dal in applicazione dell'art. 100, comma 3 del citato Controparte_3
D.L. e comunicata all' con nota del 27.6.2022, tra i quali anche i canoni per gli Parte_1 anni oggetto di causa, e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento, non essendo più dovute le somme in esse richieste in ragione del venir meno dei presupposti di legge che la sorreggevano.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, ha da ultimo compensato le spese di lite.
***
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione circa il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Con il secondo motivo di appello si duole della reiezione dell'eccezione circa il proprio difetto di legittimazione passiva, a tal fine insistendo nella dedotta esclusiva legittimazione passiva del
[...]
in qualità di Ente competente alla quantificazione dei canoni. CP_3
Nel merito, con il terzo motivo di appello, ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 256 della Legge 27.12.2006 n. 296, per aver erroneamente qualificato il rapporto come pagina 4 di 12 concessione di lavori pubblici anziché concessione demaniale marittima e con riferimento alle conseguenze in relazione alla determinazione del corrispettivo.
2.1 - Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2023, la Controparte_1 quale ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto.
La società appellata ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità per cessata materia del contendere per non aver l'appellante impugnato il passaggio motivazionale in cui il Giudice di prime cure, dato atto del mutamento dello scenario per effetto della entrata in vigore della D.L. n. 104/2020 poi convertito con la L. n. 126/2020, nonché dell'avvenuta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi effettuata dal in applicazione dell'art. 100, comma 3 del citato D.L. e comunicata Controparte_3 all' con nota del 27.6.2022, tra i quali anche gli anni oggetto del presente Parte_1 giudizio, è giunto ad affermare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, dal che discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'annullamento della cartella opposta.
Sempre in via preliminare, ma subordinata, ha domandato la sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, affinchè valuti se i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento ostino ad un'applicazione di norme sopravvenute che incidano su rapporti concessori in corso, aumentandone in modo imprevisto e non prevedibile i canoni dovuti dagli operatori economici per il godimento dei beni demaniali.
Nel merito ha invocato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
3. – Con separato atto di citazione notificato in data 4.4.2023, avverso la medesima sentenza ha proposto appello il così radicando il giudizio successivamente iscritto al ruolo Controparte_3 con n. 568/2023 RG e ha articolato i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione dallo stesso formulato, l'erronea individuazione dell'oggetto del giudizio e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, insistendo nel rilievo per cui la cartella esattoriale avrebbe potuto essere opposta soltanto per vizi suoi propri, non anche per questioni attinenti al merito degli atti ad essa sottostanti, evidenziando altresì che sulla sussistenza o meno del credito azionato con la cartella, per ogni singola annualità, vesse già radicato altri giudizi sia dinanzi al giudice amministrativo, Controparte_1 sia dinanzi al giudice ordinario, in conseguenza dei quali tutte le annualità dei canoni fondanti la cartella esattoriale risultano coperte da giudicato circa la legittimità, la sussistenza e la quantificazione della pretesa creditoria. pagina 5 di 12 Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erronea qualificazione del rapporto concessorio sottostante la pretesa creditoria azionata con la cartella opposta e la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Con il terzo motivo di appello ha eccepito la contraddittorietà manifesta della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.L. 104/2020, emanato al fine di consentire la definizione agevolata del contenzioso scaturente dall'applicazione dei criteri di calcolo disposti dalla legge finanziaria 2007, erroneamente ritenuta inapplicabile al caso di specie. Ha poi invocato l'erronea qualificazione della nota del del 27 giugno 2022, trasmessa solo per conoscenza a Controparte_3 he, dunque, non costituirebbe espressione del potere impositivo riconosciuto al Controparte_1
ma un mero atto prodromico all'esercizio di detto potere. Da ultimo, ha lamentato la CP_3 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla debenza del credito benché tale questione fosse stata oggetto di precedenti giudizi.
3.1 – Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 settembre 2023 si è costituita
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di Controparte_1 interesse del e, in via preliminare subordinata, ha domandato la sospensione del giudizio ed il CP_3 rinvio alla Corte di giustizia per la risoluzione della questione pregiudiziale. Nel merito, ha dedotto in ordine all'infondatezza delle doglianze avversarie domandando la conferma della sentenza impugnata.
*
4 – Nel giudizio R.G. 552/2023, con comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre si è costituito il il quale, chiedendo la previa riunione con il giudizio recante R.G. Controparte_3
n. 568/2023, ha contestato il secondo motivo proposto dall' invocando la Parte_1 correttezza statuizione in punto di legittimazione passiva dell'appellante e ha poi riproposto integralmente i motivi spiegati nel separato atto di appello. Segnatamente, ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione; l'erronea qualificazione del rapporto concessorio e la violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti e, con il terzo motivo, ha eccepito la manifesta contraddittorietà per erronea qualificazione data alla nota del CP_3 del 27.6.2022. e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4.1 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.12.2023 il Consigliere Istruttore, ha in primo luogo disposto la riunione del giudizio n. R.G. 568/2023 a quello distinto al n 552/2023, trattandosi di due impugnazioni avverso la medesima sentenza e ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 24.6.2025, disponendone la trattazione cartolare ed assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. pagina 6 di 12 4.2 – All'udienza del 24.6.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – La sentenza impugnata va confermata e gli appelli proposti dall' e dal Parte_1 respinto per la ragione assorbente che le somme intimate nella cartella di Controparte_3 pagamento impugnata n. 13720150006450616 non sono ad oggi più dovute da Controparte_1 avendo lo stesso per conto dell' , nel pieno contraddittorio con CP_3 Parte_1 quest'ultima, provveduto ad ulteriormente rideterminare, in virtù di normativa sopravvenuta e in misura significativamente inferiore gli importi portati dalla cartella opposta, che pertanto ad oggi non potrebbe essere più azionata.
Risulta infatti che la cartella n. 13720150006450616 in contestazione, notificata in data 19.11.2015 alla società , contiene l'intimazione al pagamento della complessiva somma di euro 816.071,83 CP_1
a titolo di canone per la concessione di beni demaniali relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012
(somme determinate dalla differenza fra quanto preteso dall'Amministrazione come dovuto e quanto già versato dalla società a titolo di canone secondo la previsione di cui all'art. 4 della concessione in essere, oltre interessi di mora per il ritardo nel pagamento)
Nelle more del giudizio di primo grado è entrato in vigore il D.L. n. 104/2020 che all'art. 100, in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, che, da un lato, dando applicazione al principio fissato dalla sentenza n. 29/2017 della Corte Costituzionale ha modificato l'art. 03 del D.L.
n. 400/1993 con effetto dal 1.1.2021 (co. 2) e stabilendo (co. 3) che le misure dei canoni come modificate dal precedente comma 2 vengono applicate anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, con effetto a decorrere dal 1.1.2007, e dall'altro ha introdotto, con i commi 7 e ss., la possibilità di soluzione agevolata del contenzioso in essere sorto a seguito dell'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'art. 03, comma 1 lett. b) D.L. n.
400/1993, conv. con L. n. 494/1993 1.
E' pacifico che in data 14.12.2020 ha presentato istanza per la definizione agevolata del CP_1 contenzioso ai sensi della normativa (comma 7) e con pec del 16 agosto 2021, trasmessa a
[...]
e per conoscenza all' , ha comunicato, oltre al mancato CP_1 Parte_1 1 stabilendo: il termine del 15.12.2020 per la presentazione della predetta domanda di adesione alla definizione agevolata;
che la definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si sarebbe realizzata con il pagamento dell'intero importo dovuto in via agevolata;
che la presentazione della domanda nel termine sopra detto avrebbe ex lege sospeso i procedimenti giudiziari o amministrativi. pagina 7 di 12 accoglimento della richiesta di ammissione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 100, commi 7, 8,
9 e 10, che avrebbe provveduto al ricalcolo dei canoni, previa trasmissione ad opera della società di una relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato dalla quale Controparte_1 emergessero la consistenza e le caratteristiche dei beni in concessione quali risultavano all'avvio del rapporto concessorio 2.
Il mutato scenario normativo conseguente al decreto – legge 14 agosto 2020 n. 104, il cui comma 3 dell'art. 100 prevede infatti che “alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo”, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020 n. 126
Ed invero, ha poi provveduto alla trasmissione dell'elaborato richiesto e, con Controparte_1 successiva nota protocollata n. 0214553 del 27 giugno 2022, trasmessa all' Parte_1
e, per conoscenza, alla società il ha provveduto “alla CP_1 Controparte_3 rideterminazione del canone dall'anno 2007 sino al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato pari ad euro 650.794,98; la società risulta dunque ancora Controparte_1 debitrice della somma sopra indicata… si chiedeva a Codesta Agenzia del Demanio… di fornire indicazioni sulle modalità di riscossione (non prevista dalla legge) delle somme residue nonché dell'applicazione di eventuali interessi;
si chiedeva altresì di tenere in considerazione la circostanza che la Società concessionaria della darsena avrebbe probabilmente richiesto di rateizzare la somma ancora dovuta”. 2 Rigetto fondato sulle modifiche all'art. 100 citato introdotte, in sede di conversione, dalla L. n. 126/2020, non sussistendo le condizioni per la ammissione alla definizione agevolata del contenzioso, pagina 8 di 12 Posto, dunque, che il ricalcolo dei canoni demaniali ad opera del quantificato in Controparte_3 euro 650.794,98, ha ad oggetto, tra le altre, le annualità di cui alla cartella impugnata (2010, 2011 e
2012), è allora evidente che non si spiega l'interesse all'impugnazione delle amministrazioni appellanti, atteso che i canoni così come determinati e portati nella cartella esattoriale opposta nella misura di euro
816.071,83 non sono più “attuali”, in quanto sostituiti ex lege, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
*
5.1- Quanto testè rilevato basta a ritenere inammissibile l'appello del (RG 568/2023) per CP_3 difetto d'interesse, posto che è lo stesso, per conto dell' ed in contraddittorio con Parte_1 la stessa, a riconoscere di aver provveduto, alla luce della normativa invocata, al ricalcolo di quanto dovuto dalla società, anche in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012. Privo di pregio è infatti quanto prospettato dall'ente locale secondo cui tale pec non consentirebbe di ritenere superato il ruolo esecutivo che ha dato origine alla cartella di pagamento opposta, essendo del tutto evidente che la rideterminazione dei canoni, tra i quali anche quelli dovuti per le annualità oggetto di causa, in forza della normativa sopravvenuta, implica il riconoscimento da parte dell'autorità che vi ha provveduto, del venir meno della debenza degli importi a ruolo di cui alla cartella esattoriale opposta, la quale non potrebbe più azionarla, se non indebitamente.
Né possono aver rilievo, in contrario, le doglianze del relative alla parte della sentenza del CP_3
Tribunale di Rimini che ha disposto l'annullamento del pagamento “non essendo più dovute le somme in essa richieste per essere venuti mono i presupposti di legge che la sorreggono “ sulla quale si basa il terzo motivo d'impugnazione, ossia la contraddittorietà della motivazione per il fatto che “se la qualificazione giuridica della concessione operata dal Tribunale fosse corretta e se fosse corretta l'affermata inapplicabilità al caso di specie delle modifiche ai canoni introdotte dalla legge finanziaria
2007 allora dovrebbe essere inapplicabile anche la rideterminazione di detti canoni in attuazione del
D.L. 104/2020. La circostanza che il Tribunale reputi applicabile al caso all'esame la normativa del
D.L. 104/2020 rende altrimenti palese l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile le modifiche di cui alla finanziaria 2007, così some rilevato con il precedente motivo di appello. In ogni caso, pur volendo – per mera ipotesi – non tener conto dell'irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza sul punto, si osserva che comunque il Tribunale ha attribuito alla comunicazione del di del 27.6.2022 una valenza di cui detta nota in realtà è priva”, non CP_3 CP_3 potendo questo Collegio entrare nel merito della causa e prendere in considerazione le restanti argomentazioni della decisione impugnata, stante l'assorbimento di ogni questione di merito nella pronuncia di inammissibilità. pagina 9 di 12 Alla rideterminazione delle somme dovute da parte dello stesso non può che conseguire CP_3
l'annullamento della cartella, con la quale è intimato il pagamento di una somma diversa, superiore e non più attuale, dovendosi questa Corte limitare a rilevare il difetto di interesse ad impugnare tale pronuncia di annullamento conseguente all'operato dello stesso Ente, per quanto va senz'altro condiviso l'assunto secondo il quale si tratta di poteri limitati alla quantificazione dei canoni concessori per effetto del sistema di delega delle funzioni per la gestione del demanio marittimo, così come rilevato a pag 20 dell'appello del e senza che questo comporti il venir meno della CP_3 titolarità dell' .Permane infatti in capo allo Stato e, per esso, all' Parte_1 Parte_1
la titolarità del bene demaniale marittimo e di tutte le funzioni ed i compiti inerenti
[...]
l'amministrazione del demanio pur se, in forza del sistema di deleghe di funzioni che regola la gestione del Demanio, la quantificazione dei canoni demaniali compete al Controparte_3
Analoghe ragioni di priorità logica inducono questa Corte a superare il precedente orientamento espresso nella (sentenza n. 328/2025 pubblicata il 19.2.2025 nel procedimento RG n. 1618/2023), posto che il difetto dell'interesse ad impugnare in presenza di una cartella ormai ineseguibile per le ragioni ora illustrate, assorbe altresì la circostanza che gli atti rideterminativi (a conguaglio) dei canoni per le annualità del 2011 e 2012 abbiano già formato oggetto di altri giudizi, ma anteriormente alla rideterminazione degli importi per effetto della normativa sopravvenuta da parte del Controparte_3 che della pendenza e dell'esito di tali giudizi era consapevole per esserne parte.
5.2- Tali ultime considerazioni impongono analoga declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall' (RG 552/2023). Parte_1
Va premesso che, come osservato dal giudice di prime cure, la controversia in esame ha ad oggetto unicamente l'applicazione del regime tariffario e ha contenuto meramente patrimoniale (pur essendo in contestazione le modalità di rideterminazione del canone adottate dal con riguardo all'intero CP_3 rapporto patrimoniale).
La Suprema Corte, proprio in una pronuncia richiamata dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto di appello (Cass.n. 28639/2021) avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga in analoga fattispecie ha affermato che sussiste indubbiamente “la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla parte della domanda concernente l'esatta determinazione dell'annualità relativa al 2018 del canone di concessione demaniale e della misura, in generale, dei canoni inerenti l'intero rapporto avente origine nella stessa concessione alla stregua del ricalcolo conseguente alla nuova disciplina introdotta dalla c.d. legge finanziaria 2007” aggiungendo che
“Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., tra le tante, Cass. SU n.
21597/2018 e, da ultimo, Cass. SU n. 16459/2020 e Cass. SU n. 23591/2020), avuto riguardo al criterio pagina 10 di 12 discretivo contemplato dal disposto dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 104/2010 (e, in particolare, all'eccezione in esso specificata), le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario si identificano con quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali e solo quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autorìtativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Nella specifica fattispecie che qui rileva è da escludere che il ...abbia adottato provvedimenti autoritativi involgentì CP_3
l'esercizio di poteri pubblicistici ponendo in essere un'attività discrezionale (nemmeno riconducibile a quella di tipo tecnico), essendosi limitato ad applicare una normativa di ricalcolo della somme dovute a titolo di canoni correlati a concessione demaniale, avverso la cui determinazione gli odierni ricorrenti hanno contrapposto - con l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale civile ... - la loro azione diretta alla contestazione dei criteri applicati e della conseguente misura quantificata dei canoni (in ordine all'annualità già precisata e all'intero rapporto per effetto del ricalcolo dipendente dall'applicazione del criteri dì cui alla citata legge finanziaria) in dipendenza della prospettata erroneità della valutazione oggettiva dei beni oggetto di concessione demaniale”.
Tanto premesso, va in ogni caso osservato che l'amministrazione statale (indicata anche nella cartella esattoriale, emessa su incarico dell' , quale “Ente creditore”), titolare del credito e Parte_1 delle funzioni riservate allo Stato, in particolare di vigilanza, coordinamento e d'impulso, e perciò interlocutore necessario del comune, al quale compete la quantificazione del canone (per cui entrambe le Amministrazioni sono parti del presente giudizio), nulla ha eccepito in ordine alla necessaria applicazione della normativa sopravvenuta ed alla rideterminazione delle somme ad opera dell'ente locale e al venir meno dell'originario importo e della cartella che ne ha ingiunto il pagamento nel suo interesse, non avendo impugnato sul punto la sentenza del Tribunale di Rimini, né ha svolto difese successive all'atto di appello.
Per quanto sopra detto restano assorbite le restanti questioni sollevate, anche relative alla qualificazione della concessione di cui trattasi, non potendo questa Corte addentrarsi nel merito della controversia.
Anche l'appello dell' deve quindi essere respinto. Parte_1
6 - La complessità e la molteplicità delle questioni trattate e il sovrapporsi di regolamentazioni normative diverse in corso di causa consentono di ravvisare la sussistenza di eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità di entrambi gli appelli riuniti;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello iscritte ai nn. r.g. 552/2023 e 568/2023, promosse da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Via Email_1
Alfredo Testoni n. 6, Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Belli Beatrice del Foro di Bologna (pec P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 1 in Bologna (BO) in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P.IVA Controparte_3 Persona_1
, con sede in Piazza Cavour n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del P.IVA_3
Foro di Roma (pec ) elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del predetto difensore sito in Via Alberico II n. 33 in Roma (RM)
APPELLATE
(già (C.F. e Controparte_4 Controparte_5
P.IVA ) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 12 e in persona del Sindaco pro tempore (C.F. e P.IVA Controparte_3 Persona_1
, con sede in Piazza Cavour n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi del P.IVA_3
Foro di Roma (pec ) elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del predetto difensore sito in Via Alberico II n. 33 in Roma (RM)
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Belli Beatrice del Foro di Bologna (pec P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 1 in Bologna (BO)
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(già (C.F. e Controparte_4 Controparte_5
P.IVA ) P.IVA_4
APPELLATE contumaci
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 918/2022, Rep. 1547/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5925/2015, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 4 ottobre 2022 e pubblicata in pari data.
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza cartolare del 24 giugno 2025
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 24.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate. E così
Per come da atto di appello: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Bologna in riforma della impugnata sentenza:
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO per avere giurisdizione il Giudice Amministrativo;
2) Dichiarare, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dell' ; Parte_1
3) Nel merito respingere l'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. dalla appellata e per CP_1
l'effetto confermare la cartella esattoriale opposta.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per ome da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 25 Controparte_1 marzo 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: pagina 2 di 12 in via preliminare
1) con riferimento all'appello proposto dall' dichiarare la cessata materia del Parte_1 contendere, essendo passata in giudicato la sentenza sentenza n. 918/2022 del 4.10.2022, resa dal
Tribunale di Rimini, in relazione all'annullamento della cartella n. 13720150006450616, notificata in data 19.11.2015, per intervenuta rideterminazione della misura del canone per gli anni oggetto della stessa, in forza dell'art. 100, co. 3 D.L. n. 104/2020 conv. con L. n. 126/2020;
2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_3
918/2022 del 4.10.2022, resa dal Tribunale di Rimini G.I. Dr.ssa Amadei, per carenza di interesse;
in subordine in via preliminare
3) sospendere il giudizio e rinviare la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la risoluzione della questione pregiudiziale indicata;
nel merito
4) rigettare gli appelli avversari in quanto infondati in fatto ed in diritto;
e per l'effetto
5) confermare la sentenza n. 918/2022 del 4.10.2022, resa dal Tribunale di Rimini G.I. Dr.ssa Amadei.
Con vittoria di vittoria di spese competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del Controparte_3
27 marzo 2025
“Il – rappresentato e difeso come in epigrafe – insiste affinché la Corte di Appello Controparte_3 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare l'appello proposto dall' limitatamente al secondo motivo di appello Parte_1 riguardante l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' ; Parte_1
- accogliere l'appello proposto dal per la riforma della sentenza del Tribunale di Controparte_3
Rimini n. 918/2022, dichiarando, per l'effetto, inammissibile e/o, comunque, infondata l'opposizione proposta da in primo grado. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 918/2022 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 4 ottobre 2022 e pubblicata in pari data il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda di annullamento, proposta dalla società della cartella di pagamento n. 13720150006450616 emessa da Controparte_1 [...] per l'importo di euro 816.071,83 relativa ai canoni per la concessione demaniale CP_5 marittima n. 289/2001 per gli anni 2010, 2011 e 2012 e ha compensato integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 12 titolare della concessione di beni del demanio marittimo rilasciata in data Controparte_1
30.12.2001 per la durata di 50 anni, ha evocato in giudizio , Parte_1 [...] ed il eccependo l'illegittimità della predetta cartella di CP_5 Controparte_3 pagamento per aver il provveduto unilateralmente dal 2007 alla rideterminazione Controparte_3 del canone demaniale, già determinato nella concessione sottoscritta il 30.12.2001, sulla base dell'art. 1, comma 252, della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) e, in subordine, nell'ipotesi di applicabilità alla fattispecie di tale disposizione, ne ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Ha chiesto quindi l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'efficacia esecutiva
Il Giudice di prime cure, disattese le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute opposte, nel merito ha accolto l'opposizione annullando la cartella esattoriale impugnata rilevando che il per conto del non CP_3 Pt_1 potesse variare il corrispettivo sulla base della legge 27.12.2006 n. 296 trattandosi di una concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un porto turistico, opera pubblica destinata a servizio pubblico di rilevanza economica, il cui corrispettivo è determinato in base a criteri che assicurino il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario.
Ha comunque dato atto dell'intervento della nuova normativa in forza del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, nonché dell'avvenuta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi effettuata dal in applicazione dell'art. 100, comma 3 del citato Controparte_3
D.L. e comunicata all' con nota del 27.6.2022, tra i quali anche i canoni per gli Parte_1 anni oggetto di causa, e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento, non essendo più dovute le somme in esse richieste in ragione del venir meno dei presupposti di legge che la sorreggevano.
Ritenuta assorbita ogni altra questione, ha da ultimo compensato le spese di lite.
***
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione circa il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Con il secondo motivo di appello si duole della reiezione dell'eccezione circa il proprio difetto di legittimazione passiva, a tal fine insistendo nella dedotta esclusiva legittimazione passiva del
[...]
in qualità di Ente competente alla quantificazione dei canoni. CP_3
Nel merito, con il terzo motivo di appello, ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 256 della Legge 27.12.2006 n. 296, per aver erroneamente qualificato il rapporto come pagina 4 di 12 concessione di lavori pubblici anziché concessione demaniale marittima e con riferimento alle conseguenze in relazione alla determinazione del corrispettivo.
2.1 - Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2023, la Controparte_1 quale ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto.
La società appellata ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità per cessata materia del contendere per non aver l'appellante impugnato il passaggio motivazionale in cui il Giudice di prime cure, dato atto del mutamento dello scenario per effetto della entrata in vigore della D.L. n. 104/2020 poi convertito con la L. n. 126/2020, nonché dell'avvenuta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi effettuata dal in applicazione dell'art. 100, comma 3 del citato D.L. e comunicata Controparte_3 all' con nota del 27.6.2022, tra i quali anche gli anni oggetto del presente Parte_1 giudizio, è giunto ad affermare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, dal che discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'annullamento della cartella opposta.
Sempre in via preliminare, ma subordinata, ha domandato la sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, affinchè valuti se i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento ostino ad un'applicazione di norme sopravvenute che incidano su rapporti concessori in corso, aumentandone in modo imprevisto e non prevedibile i canoni dovuti dagli operatori economici per il godimento dei beni demaniali.
Nel merito ha invocato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
3. – Con separato atto di citazione notificato in data 4.4.2023, avverso la medesima sentenza ha proposto appello il così radicando il giudizio successivamente iscritto al ruolo Controparte_3 con n. 568/2023 RG e ha articolato i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione dallo stesso formulato, l'erronea individuazione dell'oggetto del giudizio e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, insistendo nel rilievo per cui la cartella esattoriale avrebbe potuto essere opposta soltanto per vizi suoi propri, non anche per questioni attinenti al merito degli atti ad essa sottostanti, evidenziando altresì che sulla sussistenza o meno del credito azionato con la cartella, per ogni singola annualità, vesse già radicato altri giudizi sia dinanzi al giudice amministrativo, Controparte_1 sia dinanzi al giudice ordinario, in conseguenza dei quali tutte le annualità dei canoni fondanti la cartella esattoriale risultano coperte da giudicato circa la legittimità, la sussistenza e la quantificazione della pretesa creditoria. pagina 5 di 12 Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erronea qualificazione del rapporto concessorio sottostante la pretesa creditoria azionata con la cartella opposta e la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Con il terzo motivo di appello ha eccepito la contraddittorietà manifesta della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.L. 104/2020, emanato al fine di consentire la definizione agevolata del contenzioso scaturente dall'applicazione dei criteri di calcolo disposti dalla legge finanziaria 2007, erroneamente ritenuta inapplicabile al caso di specie. Ha poi invocato l'erronea qualificazione della nota del del 27 giugno 2022, trasmessa solo per conoscenza a Controparte_3 he, dunque, non costituirebbe espressione del potere impositivo riconosciuto al Controparte_1
ma un mero atto prodromico all'esercizio di detto potere. Da ultimo, ha lamentato la CP_3 violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla debenza del credito benché tale questione fosse stata oggetto di precedenti giudizi.
3.1 – Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 settembre 2023 si è costituita
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di Controparte_1 interesse del e, in via preliminare subordinata, ha domandato la sospensione del giudizio ed il CP_3 rinvio alla Corte di giustizia per la risoluzione della questione pregiudiziale. Nel merito, ha dedotto in ordine all'infondatezza delle doglianze avversarie domandando la conferma della sentenza impugnata.
*
4 – Nel giudizio R.G. 552/2023, con comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre si è costituito il il quale, chiedendo la previa riunione con il giudizio recante R.G. Controparte_3
n. 568/2023, ha contestato il secondo motivo proposto dall' invocando la Parte_1 correttezza statuizione in punto di legittimazione passiva dell'appellante e ha poi riproposto integralmente i motivi spiegati nel separato atto di appello. Segnatamente, ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione; l'erronea qualificazione del rapporto concessorio e la violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti e, con il terzo motivo, ha eccepito la manifesta contraddittorietà per erronea qualificazione data alla nota del CP_3 del 27.6.2022. e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4.1 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.12.2023 il Consigliere Istruttore, ha in primo luogo disposto la riunione del giudizio n. R.G. 568/2023 a quello distinto al n 552/2023, trattandosi di due impugnazioni avverso la medesima sentenza e ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 24.6.2025, disponendone la trattazione cartolare ed assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. pagina 6 di 12 4.2 – All'udienza del 24.6.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – La sentenza impugnata va confermata e gli appelli proposti dall' e dal Parte_1 respinto per la ragione assorbente che le somme intimate nella cartella di Controparte_3 pagamento impugnata n. 13720150006450616 non sono ad oggi più dovute da Controparte_1 avendo lo stesso per conto dell' , nel pieno contraddittorio con CP_3 Parte_1 quest'ultima, provveduto ad ulteriormente rideterminare, in virtù di normativa sopravvenuta e in misura significativamente inferiore gli importi portati dalla cartella opposta, che pertanto ad oggi non potrebbe essere più azionata.
Risulta infatti che la cartella n. 13720150006450616 in contestazione, notificata in data 19.11.2015 alla società , contiene l'intimazione al pagamento della complessiva somma di euro 816.071,83 CP_1
a titolo di canone per la concessione di beni demaniali relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012
(somme determinate dalla differenza fra quanto preteso dall'Amministrazione come dovuto e quanto già versato dalla società a titolo di canone secondo la previsione di cui all'art. 4 della concessione in essere, oltre interessi di mora per il ritardo nel pagamento)
Nelle more del giudizio di primo grado è entrato in vigore il D.L. n. 104/2020 che all'art. 100, in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, che, da un lato, dando applicazione al principio fissato dalla sentenza n. 29/2017 della Corte Costituzionale ha modificato l'art. 03 del D.L.
n. 400/1993 con effetto dal 1.1.2021 (co. 2) e stabilendo (co. 3) che le misure dei canoni come modificate dal precedente comma 2 vengono applicate anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, con effetto a decorrere dal 1.1.2007, e dall'altro ha introdotto, con i commi 7 e ss., la possibilità di soluzione agevolata del contenzioso in essere sorto a seguito dell'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'art. 03, comma 1 lett. b) D.L. n.
400/1993, conv. con L. n. 494/1993 1.
E' pacifico che in data 14.12.2020 ha presentato istanza per la definizione agevolata del CP_1 contenzioso ai sensi della normativa (comma 7) e con pec del 16 agosto 2021, trasmessa a
[...]
e per conoscenza all' , ha comunicato, oltre al mancato CP_1 Parte_1 1 stabilendo: il termine del 15.12.2020 per la presentazione della predetta domanda di adesione alla definizione agevolata;
che la definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si sarebbe realizzata con il pagamento dell'intero importo dovuto in via agevolata;
che la presentazione della domanda nel termine sopra detto avrebbe ex lege sospeso i procedimenti giudiziari o amministrativi. pagina 7 di 12 accoglimento della richiesta di ammissione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 100, commi 7, 8,
9 e 10, che avrebbe provveduto al ricalcolo dei canoni, previa trasmissione ad opera della società di una relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato dalla quale Controparte_1 emergessero la consistenza e le caratteristiche dei beni in concessione quali risultavano all'avvio del rapporto concessorio 2.
Il mutato scenario normativo conseguente al decreto – legge 14 agosto 2020 n. 104, il cui comma 3 dell'art. 100 prevede infatti che “alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo”, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020 n. 126
Ed invero, ha poi provveduto alla trasmissione dell'elaborato richiesto e, con Controparte_1 successiva nota protocollata n. 0214553 del 27 giugno 2022, trasmessa all' Parte_1
e, per conoscenza, alla società il ha provveduto “alla CP_1 Controparte_3 rideterminazione del canone dall'anno 2007 sino al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato pari ad euro 650.794,98; la società risulta dunque ancora Controparte_1 debitrice della somma sopra indicata… si chiedeva a Codesta Agenzia del Demanio… di fornire indicazioni sulle modalità di riscossione (non prevista dalla legge) delle somme residue nonché dell'applicazione di eventuali interessi;
si chiedeva altresì di tenere in considerazione la circostanza che la Società concessionaria della darsena avrebbe probabilmente richiesto di rateizzare la somma ancora dovuta”. 2 Rigetto fondato sulle modifiche all'art. 100 citato introdotte, in sede di conversione, dalla L. n. 126/2020, non sussistendo le condizioni per la ammissione alla definizione agevolata del contenzioso, pagina 8 di 12 Posto, dunque, che il ricalcolo dei canoni demaniali ad opera del quantificato in Controparte_3 euro 650.794,98, ha ad oggetto, tra le altre, le annualità di cui alla cartella impugnata (2010, 2011 e
2012), è allora evidente che non si spiega l'interesse all'impugnazione delle amministrazioni appellanti, atteso che i canoni così come determinati e portati nella cartella esattoriale opposta nella misura di euro
816.071,83 non sono più “attuali”, in quanto sostituiti ex lege, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
*
5.1- Quanto testè rilevato basta a ritenere inammissibile l'appello del (RG 568/2023) per CP_3 difetto d'interesse, posto che è lo stesso, per conto dell' ed in contraddittorio con Parte_1 la stessa, a riconoscere di aver provveduto, alla luce della normativa invocata, al ricalcolo di quanto dovuto dalla società, anche in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012. Privo di pregio è infatti quanto prospettato dall'ente locale secondo cui tale pec non consentirebbe di ritenere superato il ruolo esecutivo che ha dato origine alla cartella di pagamento opposta, essendo del tutto evidente che la rideterminazione dei canoni, tra i quali anche quelli dovuti per le annualità oggetto di causa, in forza della normativa sopravvenuta, implica il riconoscimento da parte dell'autorità che vi ha provveduto, del venir meno della debenza degli importi a ruolo di cui alla cartella esattoriale opposta, la quale non potrebbe più azionarla, se non indebitamente.
Né possono aver rilievo, in contrario, le doglianze del relative alla parte della sentenza del CP_3
Tribunale di Rimini che ha disposto l'annullamento del pagamento “non essendo più dovute le somme in essa richieste per essere venuti mono i presupposti di legge che la sorreggono “ sulla quale si basa il terzo motivo d'impugnazione, ossia la contraddittorietà della motivazione per il fatto che “se la qualificazione giuridica della concessione operata dal Tribunale fosse corretta e se fosse corretta l'affermata inapplicabilità al caso di specie delle modifiche ai canoni introdotte dalla legge finanziaria
2007 allora dovrebbe essere inapplicabile anche la rideterminazione di detti canoni in attuazione del
D.L. 104/2020. La circostanza che il Tribunale reputi applicabile al caso all'esame la normativa del
D.L. 104/2020 rende altrimenti palese l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile le modifiche di cui alla finanziaria 2007, così some rilevato con il precedente motivo di appello. In ogni caso, pur volendo – per mera ipotesi – non tener conto dell'irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza sul punto, si osserva che comunque il Tribunale ha attribuito alla comunicazione del di del 27.6.2022 una valenza di cui detta nota in realtà è priva”, non CP_3 CP_3 potendo questo Collegio entrare nel merito della causa e prendere in considerazione le restanti argomentazioni della decisione impugnata, stante l'assorbimento di ogni questione di merito nella pronuncia di inammissibilità. pagina 9 di 12 Alla rideterminazione delle somme dovute da parte dello stesso non può che conseguire CP_3
l'annullamento della cartella, con la quale è intimato il pagamento di una somma diversa, superiore e non più attuale, dovendosi questa Corte limitare a rilevare il difetto di interesse ad impugnare tale pronuncia di annullamento conseguente all'operato dello stesso Ente, per quanto va senz'altro condiviso l'assunto secondo il quale si tratta di poteri limitati alla quantificazione dei canoni concessori per effetto del sistema di delega delle funzioni per la gestione del demanio marittimo, così come rilevato a pag 20 dell'appello del e senza che questo comporti il venir meno della CP_3 titolarità dell' .Permane infatti in capo allo Stato e, per esso, all' Parte_1 Parte_1
la titolarità del bene demaniale marittimo e di tutte le funzioni ed i compiti inerenti
[...]
l'amministrazione del demanio pur se, in forza del sistema di deleghe di funzioni che regola la gestione del Demanio, la quantificazione dei canoni demaniali compete al Controparte_3
Analoghe ragioni di priorità logica inducono questa Corte a superare il precedente orientamento espresso nella (sentenza n. 328/2025 pubblicata il 19.2.2025 nel procedimento RG n. 1618/2023), posto che il difetto dell'interesse ad impugnare in presenza di una cartella ormai ineseguibile per le ragioni ora illustrate, assorbe altresì la circostanza che gli atti rideterminativi (a conguaglio) dei canoni per le annualità del 2011 e 2012 abbiano già formato oggetto di altri giudizi, ma anteriormente alla rideterminazione degli importi per effetto della normativa sopravvenuta da parte del Controparte_3 che della pendenza e dell'esito di tali giudizi era consapevole per esserne parte.
5.2- Tali ultime considerazioni impongono analoga declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall' (RG 552/2023). Parte_1
Va premesso che, come osservato dal giudice di prime cure, la controversia in esame ha ad oggetto unicamente l'applicazione del regime tariffario e ha contenuto meramente patrimoniale (pur essendo in contestazione le modalità di rideterminazione del canone adottate dal con riguardo all'intero CP_3 rapporto patrimoniale).
La Suprema Corte, proprio in una pronuncia richiamata dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto di appello (Cass.n. 28639/2021) avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga in analoga fattispecie ha affermato che sussiste indubbiamente “la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla parte della domanda concernente l'esatta determinazione dell'annualità relativa al 2018 del canone di concessione demaniale e della misura, in generale, dei canoni inerenti l'intero rapporto avente origine nella stessa concessione alla stregua del ricalcolo conseguente alla nuova disciplina introdotta dalla c.d. legge finanziaria 2007” aggiungendo che
“Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., tra le tante, Cass. SU n.
21597/2018 e, da ultimo, Cass. SU n. 16459/2020 e Cass. SU n. 23591/2020), avuto riguardo al criterio pagina 10 di 12 discretivo contemplato dal disposto dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 104/2010 (e, in particolare, all'eccezione in esso specificata), le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario si identificano con quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali e solo quando la controversia coinvolge la verifica dell'azione autorìtativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Nella specifica fattispecie che qui rileva è da escludere che il ...abbia adottato provvedimenti autoritativi involgentì CP_3
l'esercizio di poteri pubblicistici ponendo in essere un'attività discrezionale (nemmeno riconducibile a quella di tipo tecnico), essendosi limitato ad applicare una normativa di ricalcolo della somme dovute a titolo di canoni correlati a concessione demaniale, avverso la cui determinazione gli odierni ricorrenti hanno contrapposto - con l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale civile ... - la loro azione diretta alla contestazione dei criteri applicati e della conseguente misura quantificata dei canoni (in ordine all'annualità già precisata e all'intero rapporto per effetto del ricalcolo dipendente dall'applicazione del criteri dì cui alla citata legge finanziaria) in dipendenza della prospettata erroneità della valutazione oggettiva dei beni oggetto di concessione demaniale”.
Tanto premesso, va in ogni caso osservato che l'amministrazione statale (indicata anche nella cartella esattoriale, emessa su incarico dell' , quale “Ente creditore”), titolare del credito e Parte_1 delle funzioni riservate allo Stato, in particolare di vigilanza, coordinamento e d'impulso, e perciò interlocutore necessario del comune, al quale compete la quantificazione del canone (per cui entrambe le Amministrazioni sono parti del presente giudizio), nulla ha eccepito in ordine alla necessaria applicazione della normativa sopravvenuta ed alla rideterminazione delle somme ad opera dell'ente locale e al venir meno dell'originario importo e della cartella che ne ha ingiunto il pagamento nel suo interesse, non avendo impugnato sul punto la sentenza del Tribunale di Rimini, né ha svolto difese successive all'atto di appello.
Per quanto sopra detto restano assorbite le restanti questioni sollevate, anche relative alla qualificazione della concessione di cui trattasi, non potendo questa Corte addentrarsi nel merito della controversia.
Anche l'appello dell' deve quindi essere respinto. Parte_1
6 - La complessità e la molteplicità delle questioni trattate e il sovrapporsi di regolamentazioni normative diverse in corso di causa consentono di ravvisare la sussistenza di eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità di entrambi gli appelli riuniti;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
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