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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1114 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PEDRETTI FEDERICA
- RICORRENTE contro
CP_1
con l'avv. CALIO'MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2024, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
OI-001460697, relativa all'atto di accertamento .1500.10/10/2018.0347611 del 10/10/2018, CP_1 riferito all'anno 2017 (doc.1) e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001080078, relativa all'atto di accertamento .1500.09/05/2018.0162968 del 09/05/2018, riferito all'anno 2016 (doc.n.2), CP_1
1 entrambe notificate in data 10.04.2024, con le quali le veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 10.010,00 e di € 858,00, a titolo sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società SISTEMA 93 SRL.
A sostegno deduceva: a) l'omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzioni opposte;
b) la violazione del termine di notifica di novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/1981tanto degli atti di accertamento, quanto delle ordinanze ingiunzione opposte;
c) il vizio di motivazione stante l'assoluta genericità e indeterminatezza del contenuto delle ordinanze impugnate anche in relazione alla misura della sanzione irrogata;
d) la prescrizione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale, posto le contestazioni si riferivano agli anni 2016 e 2017, gli atti di accertamento sarebbero stati notificati rispettivamente il 9 maggio e il 10 ottobre 2018 (in assenza di successivi atti interruttivi) e le ordinanze opposte erano state notificate solamente in data
10.04.2024.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni irrogate al minimo edittale;
in via ulteriormente subordinata, proponeva istanza di rateizzazione stante l'entità delle sanzioni in relazione alle condizioni economiche dell'opponente; in ogni caso, con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
2. Nessuno si costituiva per e all'udienza del 16 gennaio 2025 ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia. Alla medesima udienza, confermata la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati già disposta con il decreto di fissazione udienza, veniva ordinata ex artt. 213 e 421 c.p.c. all' la trasmissione di tutte la documentazione afferente all'attività di accertamento svolta nei CP_1
confronti della ricorrente e la copia della relata di notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte. Nessuna documentazione veniva deposita dall' nel termine CP_2
assegnato.
3. In data 25 marzo 2025 si costituiva tardivamente dando atto di aver provveduto in data 21 CP_1
marzo 2025 all'annullamento in via di autotutela dell'OI-001460697, chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
4. All'odierna udienza le parti all'esito della discussione orale, concludevano come da verbale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2 5.1. Parte convenuta si è costituita tardivamente solo in data 25 marzo 2025 e, senza ottemperare alla richiesta di informazioni disposta già disposta con ordinanza del 16 gennaio 2024, ha chiesto la cessazione della materia del contendere adducendo l'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001460697, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno.
Pertanto, non avendo prodotto alcun atto attestante il dedotto annullamento che sarebbe CP_1
comunque avvenuto in data 21 marzo 2025 e dunque in tempo utile per chiederne la produzione in data odierna, stima il Tribunale che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (limitatamente peraltro alla sola ordinanza n. OI-001460697) a cui la stessa parte ricorrente si è opposta.
5.2. Ciò premesso, si osserva che è pacifico che le omissioni contributive sottese alle ordinanze ingiunzione opposte si riferiscano agli anni 2016 e 2017 e che, dunque, la condotta illecita, integrata il 16 dicembre di ciascun anno, fosse a conoscenza dell' fin dalle denunce contributive CP_2 trasmesse dall'azienda.
È contestato che gli atti di accertamento siano stati notificati a parte ricorrente in data 10.10.2018 e
9.05.2018.
Ebbene, costituito tardivamente e senza ottemperando alla richiesta di informazioni di cui CP_1
all'ordinanza del 16 gennaio 2025, non ha fornito alcuna documentazione atta a dimostrare l'effettiva recezione da parte della di tali atti, pertanto già solo per questo motivo, va Pt_1 ritenuta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni di cui alle ordinanza ingiunzione opposte, mancando in atti la prova che la ricorrente abbia mai avuto notizia dell'omissione contributiva ad esse sottese.
Ma anche ammettendo che le notifiche fossero valide e che gli atti di accertamento possano integrare contestazioni ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 689/81, è del tutto evidente, da un mero raffronto delle date, che avrebbe comunque violato il termine di 90 giorni previsto a pena di CP_1
decadenza dallo stesso art. 14, tanto per la notificazione degli estremi della violazione amministrativa, quanto per la notifica della consequenziale ordinanza ingiunzione (notificata solo in data 10.04.2024).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara che nulla è dovuto in base alle ordinanze ingiunzione opposte;
3 3. condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.500,00 per compensi e in € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PEDRETTI FEDERICA
- RICORRENTE contro
CP_1
con l'avv. CALIO'MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2024, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
OI-001460697, relativa all'atto di accertamento .1500.10/10/2018.0347611 del 10/10/2018, CP_1 riferito all'anno 2017 (doc.1) e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001080078, relativa all'atto di accertamento .1500.09/05/2018.0162968 del 09/05/2018, riferito all'anno 2016 (doc.n.2), CP_1
1 entrambe notificate in data 10.04.2024, con le quali le veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 10.010,00 e di € 858,00, a titolo sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società SISTEMA 93 SRL.
A sostegno deduceva: a) l'omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzioni opposte;
b) la violazione del termine di notifica di novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/1981tanto degli atti di accertamento, quanto delle ordinanze ingiunzione opposte;
c) il vizio di motivazione stante l'assoluta genericità e indeterminatezza del contenuto delle ordinanze impugnate anche in relazione alla misura della sanzione irrogata;
d) la prescrizione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale, posto le contestazioni si riferivano agli anni 2016 e 2017, gli atti di accertamento sarebbero stati notificati rispettivamente il 9 maggio e il 10 ottobre 2018 (in assenza di successivi atti interruttivi) e le ordinanze opposte erano state notificate solamente in data
10.04.2024.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni irrogate al minimo edittale;
in via ulteriormente subordinata, proponeva istanza di rateizzazione stante l'entità delle sanzioni in relazione alle condizioni economiche dell'opponente; in ogni caso, con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
2. Nessuno si costituiva per e all'udienza del 16 gennaio 2025 ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia. Alla medesima udienza, confermata la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati già disposta con il decreto di fissazione udienza, veniva ordinata ex artt. 213 e 421 c.p.c. all' la trasmissione di tutte la documentazione afferente all'attività di accertamento svolta nei CP_1
confronti della ricorrente e la copia della relata di notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte. Nessuna documentazione veniva deposita dall' nel termine CP_2
assegnato.
3. In data 25 marzo 2025 si costituiva tardivamente dando atto di aver provveduto in data 21 CP_1
marzo 2025 all'annullamento in via di autotutela dell'OI-001460697, chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
4. All'odierna udienza le parti all'esito della discussione orale, concludevano come da verbale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2 5.1. Parte convenuta si è costituita tardivamente solo in data 25 marzo 2025 e, senza ottemperare alla richiesta di informazioni disposta già disposta con ordinanza del 16 gennaio 2024, ha chiesto la cessazione della materia del contendere adducendo l'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001460697, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno.
Pertanto, non avendo prodotto alcun atto attestante il dedotto annullamento che sarebbe CP_1
comunque avvenuto in data 21 marzo 2025 e dunque in tempo utile per chiederne la produzione in data odierna, stima il Tribunale che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (limitatamente peraltro alla sola ordinanza n. OI-001460697) a cui la stessa parte ricorrente si è opposta.
5.2. Ciò premesso, si osserva che è pacifico che le omissioni contributive sottese alle ordinanze ingiunzione opposte si riferiscano agli anni 2016 e 2017 e che, dunque, la condotta illecita, integrata il 16 dicembre di ciascun anno, fosse a conoscenza dell' fin dalle denunce contributive CP_2 trasmesse dall'azienda.
È contestato che gli atti di accertamento siano stati notificati a parte ricorrente in data 10.10.2018 e
9.05.2018.
Ebbene, costituito tardivamente e senza ottemperando alla richiesta di informazioni di cui CP_1
all'ordinanza del 16 gennaio 2025, non ha fornito alcuna documentazione atta a dimostrare l'effettiva recezione da parte della di tali atti, pertanto già solo per questo motivo, va Pt_1 ritenuta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni di cui alle ordinanza ingiunzione opposte, mancando in atti la prova che la ricorrente abbia mai avuto notizia dell'omissione contributiva ad esse sottese.
Ma anche ammettendo che le notifiche fossero valide e che gli atti di accertamento possano integrare contestazioni ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 689/81, è del tutto evidente, da un mero raffronto delle date, che avrebbe comunque violato il termine di 90 giorni previsto a pena di CP_1
decadenza dallo stesso art. 14, tanto per la notificazione degli estremi della violazione amministrativa, quanto per la notifica della consequenziale ordinanza ingiunzione (notificata solo in data 10.04.2024).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara che nulla è dovuto in base alle ordinanze ingiunzione opposte;
3 3. condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.500,00 per compensi e in € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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