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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7698/2022 di R.G., promossa da:
, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1935; , , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
, , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dalle Avvocate Luciana Dessì ( - p.e.c. CodiceFiscale_4
e Felicina Perra ( - Email_1 C.F._5
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Email_2 quest'ultima in Sestu (CA), nella Via Giulio Cesare al civico 25, giusta procura speciale in calce alla citazione,
ATTRICI,
CONTRO
fu , fu CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_1 [...]
fu , , CP_4 Per_1 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
e , tutti fu , fu e CP_8 CP_9 Per_2 CP_10 CP_6
fu fu , CP_11 Per_3 CP_12 Per_4 CP_13
fu , fu ed
[...] Per_4 Controparte_14 Per_4 [...]
fu CP_14 CP_6
CONVENUTI PER PUBBLICI PROCLAMI - CONTUMACI.
1 CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, e quindi dichiarare l'acquisto, a titolo originario, da parte delle Sigg.re , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
sopra generalizzate, della piena ed esclusiva proprietà della quota pari ai 2/12
[...]
del seguente immobile: casa per civile abitazione, sita in Comune di Sestu, avente accesso dalla Via Canonico Murgia n. 23, composta da nove vani e mezzo, e da cortile circostante, confinante con proprietà e , proprietà Persona_5 CP_15 [...]
o suoi aventi causa, palestra comunale e strada, distinta nel Controparte_16
Catasto Fabbricati al foglio 35 mappale 3879 sub 3 cat. A2, Classe 7, vani 9,5, rendita euro 637,82, edificata su area censita in Catasto Terreni al foglio 35, mappale 3879 di are 12.05, ex 3163 di are 12.05 - tipo mappale n. 61/1982 - ex 3608 di are 12.05, originato dalla fusione dei mappali:3608 (doc. n. 4) di are 9.82, ex 2648 di are 10.69, ex 10 di are 11.75, e 2626 (doc. n. 5) di are 2.23, ex 767 di are 4.40; 2. Condannare quelli tra i convenuti che dovessero opporsi alla domanda attorea al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con citazione ritualmente notificata per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 11.10.2022 in atti (V.G. n. 4997/2022) le attrici, in qualità di eredi di
[...]
(rispettivamente moglie e figlie) per la quota indivisa di 10/12 del diritto di Per_6 proprietà sull'immobile oggetto di domanda (come da certificato notarile doc. 10 attoreo), hanno adito questo Tribunale assumendo di aver perfezionato l'acquisto, per usucapione ex art. 1158 c.c., della restante quota indivisa di 2/12 del predetto diritto.
In particolare, è stato allegato da parte attrice che:
- in data 01.02.1965 il predetto de cuius ed il fratello acquistarono, CP_17 ciascuno, i 5/12 indivisi dei terreni costituenti area di sedime del fabbricato oggetto di domanda;
- in data 24.01.1982, col decesso di , ha acquisito, per CP_17 Persona_6 successione, i 5/12 del fratello (sommandoli ai propri 5/12) ed ha iniziato a possedere in modo esclusivo detto immobile, dapprima concedendolo in comodato e quindi utilizzandolo personalmente fino alla propria morte;
2 - col decesso di , avvenuto il 17.01.2002, le attrici hanno acquisito Persona_6 detti 10/12 nonché continuato, ex art. 1146, comma I, c.c. il possesso esclusivo fino ad allora esercitato dal de cuius sull'intero immobile predetto, occupandosi della manutenzione ordinaria del fabbricato nonché della cura e pulizia del relativo giardino.
La contumacia dei convenuti è stata dichiarata a verbale dell'udienza di prima comparizione del 22.03.2023.
Con memoria attorea ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., tempestivamente depositata il 16.05.2023, è stata dedotta prova per testi sulle circostanze predette, ammessa nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata il 19.07.2023.
L'esame dei 4 testi ammessi è stato integralmente espletato nelle udienze del:
07.12.2023 ( e , 15.02.2024 ( Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e 28.10.2024 . Testimone_4
Con rituali note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2024, in relazione all'assegnato termine del 02.12.2024, le attrici hanno confermato le conclusioni sopra trascritte, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata quindi tenuta a decisione con ordinanza ex art. 127 ter, comma III,
c.p.c. del 30.12.2024.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte:
- l'attore in usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus, ossia dell'elemento psicologico che consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che
3 rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06);
- ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi, in capo alle attrici, l'avvenuto acquisto per usucapione, ciascuna in ragione di 1/18 pro indiviso (2/12 : 3), del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità della testimonianza resa.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
Il certificato notarile in atti (doc. 10) conferma gli assunti attorei in merito alla titolarità in capo al de cuius dei 10/12 del diritto di proprietà Persona_6 sull'immobile oggetto di domanda ed alla sussistenza, in capo alle attrici, della qualità di eredi universali dello stesso.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario alle risultanze di prova che precedono.
§
4 Deve, pertanto, ritenersi che le attrici abbiano fornito la prova di aver esercitato sull'immobile oggetto di domanda un possesso ultraventennale, in continuazione del possesso del de cuius (ex art. 1146, comma I, c.c.), mediante esercizio di un potere di fatto (ex art. 1140 c.c.) continuativo, pubblico e pacifico sul predetto immobile, con l'animo di disporne come proprietarie, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
In accoglimento delle conclusioni attoree, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del giudizio, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e
DICHIARA le attrici ( nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(CA) il 20.03.1935), ( , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/11/1974) e ( , nata a [...] il [...]), Parte_3 C.F._3
proprietarie, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuna per la quota indivisa di
1/18 (un diciottesimo), del fabbricato sito in SESTU (CA) e censito in catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 35, Mappale 3879, Subalterno 3 (edificato su area censita in catasto terreni al Foglio 35, Mappale 3879 - Ente Urbano).
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 2 gennaio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7698/2022 di R.G., promossa da:
, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1935; , , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
, , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dalle Avvocate Luciana Dessì ( - p.e.c. CodiceFiscale_4
e Felicina Perra ( - Email_1 C.F._5
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Email_2 quest'ultima in Sestu (CA), nella Via Giulio Cesare al civico 25, giusta procura speciale in calce alla citazione,
ATTRICI,
CONTRO
fu , fu CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_1 [...]
fu , , CP_4 Per_1 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
e , tutti fu , fu e CP_8 CP_9 Per_2 CP_10 CP_6
fu fu , CP_11 Per_3 CP_12 Per_4 CP_13
fu , fu ed
[...] Per_4 Controparte_14 Per_4 [...]
fu CP_14 CP_6
CONVENUTI PER PUBBLICI PROCLAMI - CONTUMACI.
1 CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, e quindi dichiarare l'acquisto, a titolo originario, da parte delle Sigg.re , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
sopra generalizzate, della piena ed esclusiva proprietà della quota pari ai 2/12
[...]
del seguente immobile: casa per civile abitazione, sita in Comune di Sestu, avente accesso dalla Via Canonico Murgia n. 23, composta da nove vani e mezzo, e da cortile circostante, confinante con proprietà e , proprietà Persona_5 CP_15 [...]
o suoi aventi causa, palestra comunale e strada, distinta nel Controparte_16
Catasto Fabbricati al foglio 35 mappale 3879 sub 3 cat. A2, Classe 7, vani 9,5, rendita euro 637,82, edificata su area censita in Catasto Terreni al foglio 35, mappale 3879 di are 12.05, ex 3163 di are 12.05 - tipo mappale n. 61/1982 - ex 3608 di are 12.05, originato dalla fusione dei mappali:3608 (doc. n. 4) di are 9.82, ex 2648 di are 10.69, ex 10 di are 11.75, e 2626 (doc. n. 5) di are 2.23, ex 767 di are 4.40; 2. Condannare quelli tra i convenuti che dovessero opporsi alla domanda attorea al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con citazione ritualmente notificata per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 11.10.2022 in atti (V.G. n. 4997/2022) le attrici, in qualità di eredi di
[...]
(rispettivamente moglie e figlie) per la quota indivisa di 10/12 del diritto di Per_6 proprietà sull'immobile oggetto di domanda (come da certificato notarile doc. 10 attoreo), hanno adito questo Tribunale assumendo di aver perfezionato l'acquisto, per usucapione ex art. 1158 c.c., della restante quota indivisa di 2/12 del predetto diritto.
In particolare, è stato allegato da parte attrice che:
- in data 01.02.1965 il predetto de cuius ed il fratello acquistarono, CP_17 ciascuno, i 5/12 indivisi dei terreni costituenti area di sedime del fabbricato oggetto di domanda;
- in data 24.01.1982, col decesso di , ha acquisito, per CP_17 Persona_6 successione, i 5/12 del fratello (sommandoli ai propri 5/12) ed ha iniziato a possedere in modo esclusivo detto immobile, dapprima concedendolo in comodato e quindi utilizzandolo personalmente fino alla propria morte;
2 - col decesso di , avvenuto il 17.01.2002, le attrici hanno acquisito Persona_6 detti 10/12 nonché continuato, ex art. 1146, comma I, c.c. il possesso esclusivo fino ad allora esercitato dal de cuius sull'intero immobile predetto, occupandosi della manutenzione ordinaria del fabbricato nonché della cura e pulizia del relativo giardino.
La contumacia dei convenuti è stata dichiarata a verbale dell'udienza di prima comparizione del 22.03.2023.
Con memoria attorea ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., tempestivamente depositata il 16.05.2023, è stata dedotta prova per testi sulle circostanze predette, ammessa nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata il 19.07.2023.
L'esame dei 4 testi ammessi è stato integralmente espletato nelle udienze del:
07.12.2023 ( e , 15.02.2024 ( Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e 28.10.2024 . Testimone_4
Con rituali note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2024, in relazione all'assegnato termine del 02.12.2024, le attrici hanno confermato le conclusioni sopra trascritte, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata quindi tenuta a decisione con ordinanza ex art. 127 ter, comma III,
c.p.c. del 30.12.2024.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte:
- l'attore in usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus, ossia dell'elemento psicologico che consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che
3 rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06);
- ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, comma I, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi, in capo alle attrici, l'avvenuto acquisto per usucapione, ciascuna in ragione di 1/18 pro indiviso (2/12 : 3), del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità della testimonianza resa.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
Il certificato notarile in atti (doc. 10) conferma gli assunti attorei in merito alla titolarità in capo al de cuius dei 10/12 del diritto di proprietà Persona_6 sull'immobile oggetto di domanda ed alla sussistenza, in capo alle attrici, della qualità di eredi universali dello stesso.
Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario alle risultanze di prova che precedono.
§
4 Deve, pertanto, ritenersi che le attrici abbiano fornito la prova di aver esercitato sull'immobile oggetto di domanda un possesso ultraventennale, in continuazione del possesso del de cuius (ex art. 1146, comma I, c.c.), mediante esercizio di un potere di fatto (ex art. 1140 c.c.) continuativo, pubblico e pacifico sul predetto immobile, con l'animo di disporne come proprietarie, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
In accoglimento delle conclusioni attoree, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del giudizio, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e
DICHIARA le attrici ( nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(CA) il 20.03.1935), ( , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/11/1974) e ( , nata a [...] il [...]), Parte_3 C.F._3
proprietarie, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuna per la quota indivisa di
1/18 (un diciottesimo), del fabbricato sito in SESTU (CA) e censito in catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 35, Mappale 3879, Subalterno 3 (edificato su area censita in catasto terreni al Foglio 35, Mappale 3879 - Ente Urbano).
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 2 gennaio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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