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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7683/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7683/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLIVIGNARELLI Parte_1 C.F._1 ALFREDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GIACONA SANTI PIERPAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti di conto corrente intercorsi con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni, competenze, spese ed oneri connessi all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, applicata nel corso degli interi rapporti e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e costi di varia natura dei rapporti in esame;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418, degli addebiti in conto corrente per non convenute o, seppur convenute, commissioni sul massimo scoperto (maggior utilizzo dare o corrispettivo su accordato) e di qualsiasi altre competenze, spese ed oneri comunque, privi di causa negoziale, ingiustificati e successivamente variate in modo pagina 1 di 5 unilaterale. Ancora, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare e avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale tempo per tempo vigente, in subordine del tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto (maggior utilizzo dare o corrispettivo su accordato) e, se convenute prive di causa, competenze, spese ed oneri connessi all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia usura nel periodo trimestrale di riferimento e con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 e.e., per i "trimestri non affetti da usura", l'applicazione del disposto dell'art.644 c.p. di cui al comma 3°, in subordine dell'applicazione del tasso legale o al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B., senza capitalizzazione;
PER EFFETTO DELLE SUDDETTE VIOLAZIONI, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, secondo la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, oltre spese di perizia di parte (CTP);
CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione della somma di € 11.368,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui si è indebitamente appropriata in data 14.02.2008 a valere sul conto corrente d'investimento n. 11199.83;
ACCERTARE E DICHIARARE, previa rettifica del saldo contabile, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante e ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva CONDANNANDOLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
ACCERTARE e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che, in forza delle stesse nulla deve l'odierno attore;
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 e.e., da determinarsi in via equitativa;
”.
A sostegno delle domande il ha dedotto, quanto al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato Pt_1 631475.65) stipulato il 6 novembre 2001, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali ed usurari, c.m.s., spese non pattuite e valute fittizie;
quanto invece al “piano d'investimento” n.11199.83 dell'importo di
€ 30.000,00, asseritamente stipulato nel dicembre del 2001 attraverso un'apertura di credito in conto corrente, l'attore ha dedotto quanto segue: “All'atto della sottoscrizione del piano d'investimento, attesa la copiosità delle pagine che componevano la proposta contrattuale da sottoscrivere in loco, (la cui complessità richiedeva quantomeno l'ipotesi di ritirare copia e, solo dopo presa visione in proprio, se ritenuta valida restituita debitamente firmata. Stante la regolare prassi applicata dalla totalità degli istituti di credito, l'istante “ ” che ciò che dovesse rappresentare una semplice polizza vita Pt_2
(pur con i suoi rischi per rendimento e capitale tempo per tempo accumulati considerati gli investimenti misti in titoli azionari ed obbligazionari) in realtà fosse un'apertura di credito in conto pagina 2 di 5 corrente di € 30.000,00 complessivamente utilizzati dalla convenuta per essere investiti nel mercato dei titoli. L'eventuale accumulo mensile in favore dell'esponente era rappresentato dalla differenza tra quanto ricavato dall'istituto nell'investimento di detta somma di € 30.000,00 e quanto dovuto sempre sulla medesima somma per interessi passivi trimestrali maturati sul conto corrente d'investimento con fido di € 30.000,00 aperto a tal fine. Inoltre, ma non in ultimo, la convenuta effettuava ai danni dell'attore, del tutto inconsapevole, una segnalazione alla Centrale Rischi (Crif) per l'esposizione in conto corrente di € 30.000,00 SOMMA QUESTA MAI STATA NELLA DISPONIBILITA' DELL'ESPONENTE, COME NORMALMENTE ACCADE QUANTO SI CONCEDE UNA LINEA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. Infine, in maniera del tutto ILLEGITTIMA ED ILLEGALE, VERSANDOSI IN UNA SITUAZIONE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, la convenuta in data 14.02.2008 provvede allo SVINCOLO DEL PIANO D'INVESTIMENTO realizzando la somma di € 11.368,41…”.
La banca convenuta si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la formazione del giudicato sul rapporto di conto corrente, per effetto della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26/12 emesso da questo Tribunale su ricorso della stessa banca, ed in ogni caso la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'attore; nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Orbene, quanto al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato 631475.65), è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla banca.
Infatti, l'accertamento richiesto dall'attore è inammissibile per il divieto di bis in idem, risultando precluso dal giudicato sostanziale formatosi sul contenuto del decreto ingiuntivo n. 26/2012 emesso il 3-13/1/2012 da questo Tribunale, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione con decreto del Contr 26/4-4/5/2012, con il quale è stato ingiunto al di pagare in favore di la somma di € Pt_1
54.001,56, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del c.c. 16030 (poi 631475.65) e delle linee di credito ad esso collegate.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. ex plurimis Cass. ord. 18-07-2018, n. 19113, Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628, Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
In ordine al “piano d'investimento” n.11199.83 stipulato nel dicembre 2001, va invece rilevato che l'attore non ha prodotto nè il contratto né gli estratti conto relativi al rapporto.
L'inottemperanza della all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non può essere CP_1 valutato come elemento indiziario a sfavore dello stesso istituto di credito, operando nel caso di specie il limite decennale di conservazione dei documenti previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119 TUB.
Secondo la Suprema Corte “deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale” (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), “di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni”. Infatti, è vero che “l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazioni eseguite in tale pagina 3 di 5 ambito, fornendo, a richiesta dello stesso cliente, documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, anche in base a quanto previsto dall'art. 1713 cod. civ.”; nondimeno, “occorre fare riferimento alle disposizioni specifiche contenute nel cosiddetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) all'art. 119”, la cui disposizione normativa circoscrive la pretesa del cliente-correntista ad ottenere l'esibizione della copia di siffatta documentazione entro il decennio, termine oltre il quale la banca non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di dette scritture. Ed ancora, “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ) che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa”, non potendo “esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine”. (Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039).
Il limite del decennio stabilito dal legislatore risponde a una scelta di contenere nel tempo un diritto sostanziale attribuito al cliente della banca, contenimento che, nel caso di contenzioso tra il cliente e la banca stessa, finisce con il circoscrivere l'operatività di una norma che incide di fatto sul principio processuale e sostanziale del riparto dell'onere probatorio.
In relazione a tali contenziosi, infatti, la previsione dell'art. 119 TUB di fatto comporta la legittimazione della pretesa a che una parte (il cliente della banca) ottenga dalla controparte la prova documentale dei diritti che intende far valere;
tale sovvertimento, ancor più radicale e netto rispetto ai casi tradizionali di inversione dell'onere della prova, è stato limitato per scelta del legislatore al decennio, implicitamente evidenziando in tal modo che, oltre tale soglia temporale, il cliente della banca che intenda far valere diritti nei confronti dell'istituto di credito fondati sui rapporti negoziali intercorsi deve, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, fornire autonomamente le prove a sostegno delle proprie pretese, senza poter contare sulla “collaborazione” della controparte.
La portata applicativa dell'art. 119 TUB deve intendersi estesa anche ai contratti, con l'effetto che anche per il documento negoziale opera il predetto limite temporale decennale. Tale soluzione interpretativa, lungi dal risultare sfavorevole al cliente dell'istituto di credito (come ritenuto in alcuni precedenti giurisprudenziali, i quali hanno sostenuto come la falcidia decennale non operasse per il contratto, in quanto atto negoziale costituente la genesi del rapporto, in forza del quale vengono poi poste in essere le singole operazioni di cui parla espressamente l'ultimo comma dell'art. 119 TUB), appare la scelta ermeneutica più fedele al dato normativo e, allo stesso tempo, più coerente con il favor riconosciuto dal legislatore al cliente della banca attraverso la disposizione in esame. Infatti, se l'espressione “singole operazioni” di cui all'art. 119 TUB fosse intesa in senso restrittivo, ossia riferita solo alle operazioni poste in essere, ciò implicherebbe quale conseguenza pratica l'esclusione della possibilità per il cliente di ottenere dalla banca il documento negoziale, anche nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta.
La domanda attorea relativa al rapporto n. n.11199.83 va pertanto rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore.
La mancata produzione del titolo contrattuale e degli estratti conto osta all'utile esperimento di una c.t.u. contabile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibili le domande relative al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato ); P.IVA_2
rigetta nel resto le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7683/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLIVIGNARELLI Parte_1 C.F._1 ALFREDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GIACONA SANTI PIERPAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei complessi rapporti di conto corrente intercorsi con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni, competenze, spese ed oneri connessi all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, applicata nel corso degli interi rapporti e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e costi di varia natura dei rapporti in esame;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418, degli addebiti in conto corrente per non convenute o, seppur convenute, commissioni sul massimo scoperto (maggior utilizzo dare o corrispettivo su accordato) e di qualsiasi altre competenze, spese ed oneri comunque, privi di causa negoziale, ingiustificati e successivamente variate in modo pagina 1 di 5 unilaterale. Ancora, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare e avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale tempo per tempo vigente, in subordine del tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto (maggior utilizzo dare o corrispettivo su accordato) e, se convenute prive di causa, competenze, spese ed oneri connessi all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia usura nel periodo trimestrale di riferimento e con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 e.e., per i "trimestri non affetti da usura", l'applicazione del disposto dell'art.644 c.p. di cui al comma 3°, in subordine dell'applicazione del tasso legale o al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B., senza capitalizzazione;
PER EFFETTO DELLE SUDDETTE VIOLAZIONI, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, secondo la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, oltre spese di perizia di parte (CTP);
CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione della somma di € 11.368,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui si è indebitamente appropriata in data 14.02.2008 a valere sul conto corrente d'investimento n. 11199.83;
ACCERTARE E DICHIARARE, previa rettifica del saldo contabile, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante e ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva CONDANNANDOLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
ACCERTARE e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che, in forza delle stesse nulla deve l'odierno attore;
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 e.e., da determinarsi in via equitativa;
”.
A sostegno delle domande il ha dedotto, quanto al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato Pt_1 631475.65) stipulato il 6 novembre 2001, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali ed usurari, c.m.s., spese non pattuite e valute fittizie;
quanto invece al “piano d'investimento” n.11199.83 dell'importo di
€ 30.000,00, asseritamente stipulato nel dicembre del 2001 attraverso un'apertura di credito in conto corrente, l'attore ha dedotto quanto segue: “All'atto della sottoscrizione del piano d'investimento, attesa la copiosità delle pagine che componevano la proposta contrattuale da sottoscrivere in loco, (la cui complessità richiedeva quantomeno l'ipotesi di ritirare copia e, solo dopo presa visione in proprio, se ritenuta valida restituita debitamente firmata. Stante la regolare prassi applicata dalla totalità degli istituti di credito, l'istante “ ” che ciò che dovesse rappresentare una semplice polizza vita Pt_2
(pur con i suoi rischi per rendimento e capitale tempo per tempo accumulati considerati gli investimenti misti in titoli azionari ed obbligazionari) in realtà fosse un'apertura di credito in conto pagina 2 di 5 corrente di € 30.000,00 complessivamente utilizzati dalla convenuta per essere investiti nel mercato dei titoli. L'eventuale accumulo mensile in favore dell'esponente era rappresentato dalla differenza tra quanto ricavato dall'istituto nell'investimento di detta somma di € 30.000,00 e quanto dovuto sempre sulla medesima somma per interessi passivi trimestrali maturati sul conto corrente d'investimento con fido di € 30.000,00 aperto a tal fine. Inoltre, ma non in ultimo, la convenuta effettuava ai danni dell'attore, del tutto inconsapevole, una segnalazione alla Centrale Rischi (Crif) per l'esposizione in conto corrente di € 30.000,00 SOMMA QUESTA MAI STATA NELLA DISPONIBILITA' DELL'ESPONENTE, COME NORMALMENTE ACCADE QUANTO SI CONCEDE UNA LINEA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. Infine, in maniera del tutto ILLEGITTIMA ED ILLEGALE, VERSANDOSI IN UNA SITUAZIONE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, la convenuta in data 14.02.2008 provvede allo SVINCOLO DEL PIANO D'INVESTIMENTO realizzando la somma di € 11.368,41…”.
La banca convenuta si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la formazione del giudicato sul rapporto di conto corrente, per effetto della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26/12 emesso da questo Tribunale su ricorso della stessa banca, ed in ogni caso la prescrizione del credito restitutorio vantato dall'attore; nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Orbene, quanto al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato 631475.65), è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla banca.
Infatti, l'accertamento richiesto dall'attore è inammissibile per il divieto di bis in idem, risultando precluso dal giudicato sostanziale formatosi sul contenuto del decreto ingiuntivo n. 26/2012 emesso il 3-13/1/2012 da questo Tribunale, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione con decreto del Contr 26/4-4/5/2012, con il quale è stato ingiunto al di pagare in favore di la somma di € Pt_1
54.001,56, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del c.c. 16030 (poi 631475.65) e delle linee di credito ad esso collegate.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. ex plurimis Cass. ord. 18-07-2018, n. 19113, Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628, Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
In ordine al “piano d'investimento” n.11199.83 stipulato nel dicembre 2001, va invece rilevato che l'attore non ha prodotto nè il contratto né gli estratti conto relativi al rapporto.
L'inottemperanza della all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non può essere CP_1 valutato come elemento indiziario a sfavore dello stesso istituto di credito, operando nel caso di specie il limite decennale di conservazione dei documenti previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119 TUB.
Secondo la Suprema Corte “deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale” (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), “di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni”. Infatti, è vero che “l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazioni eseguite in tale pagina 3 di 5 ambito, fornendo, a richiesta dello stesso cliente, documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, anche in base a quanto previsto dall'art. 1713 cod. civ.”; nondimeno, “occorre fare riferimento alle disposizioni specifiche contenute nel cosiddetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) all'art. 119”, la cui disposizione normativa circoscrive la pretesa del cliente-correntista ad ottenere l'esibizione della copia di siffatta documentazione entro il decennio, termine oltre il quale la banca non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di dette scritture. Ed ancora, “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ) che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa”, non potendo “esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine”. (Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039).
Il limite del decennio stabilito dal legislatore risponde a una scelta di contenere nel tempo un diritto sostanziale attribuito al cliente della banca, contenimento che, nel caso di contenzioso tra il cliente e la banca stessa, finisce con il circoscrivere l'operatività di una norma che incide di fatto sul principio processuale e sostanziale del riparto dell'onere probatorio.
In relazione a tali contenziosi, infatti, la previsione dell'art. 119 TUB di fatto comporta la legittimazione della pretesa a che una parte (il cliente della banca) ottenga dalla controparte la prova documentale dei diritti che intende far valere;
tale sovvertimento, ancor più radicale e netto rispetto ai casi tradizionali di inversione dell'onere della prova, è stato limitato per scelta del legislatore al decennio, implicitamente evidenziando in tal modo che, oltre tale soglia temporale, il cliente della banca che intenda far valere diritti nei confronti dell'istituto di credito fondati sui rapporti negoziali intercorsi deve, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, fornire autonomamente le prove a sostegno delle proprie pretese, senza poter contare sulla “collaborazione” della controparte.
La portata applicativa dell'art. 119 TUB deve intendersi estesa anche ai contratti, con l'effetto che anche per il documento negoziale opera il predetto limite temporale decennale. Tale soluzione interpretativa, lungi dal risultare sfavorevole al cliente dell'istituto di credito (come ritenuto in alcuni precedenti giurisprudenziali, i quali hanno sostenuto come la falcidia decennale non operasse per il contratto, in quanto atto negoziale costituente la genesi del rapporto, in forza del quale vengono poi poste in essere le singole operazioni di cui parla espressamente l'ultimo comma dell'art. 119 TUB), appare la scelta ermeneutica più fedele al dato normativo e, allo stesso tempo, più coerente con il favor riconosciuto dal legislatore al cliente della banca attraverso la disposizione in esame. Infatti, se l'espressione “singole operazioni” di cui all'art. 119 TUB fosse intesa in senso restrittivo, ossia riferita solo alle operazioni poste in essere, ciò implicherebbe quale conseguenza pratica l'esclusione della possibilità per il cliente di ottenere dalla banca il documento negoziale, anche nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta.
La domanda attorea relativa al rapporto n. n.11199.83 va pertanto rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore.
La mancata produzione del titolo contrattuale e degli estratti conto osta all'utile esperimento di una c.t.u. contabile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibili le domande relative al c.c. ordinario n. 16030 (poi rinumerato ); P.IVA_2
rigetta nel resto le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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