TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1964/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1964/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PALMARINI LETIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 14/12/2002 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in ROSCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del
matrimonio.
All'udienza del 29/10/2024 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12.02.2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
OMOLOGA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in ROSCIANO il 14/12/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
ROSCIANO, nell'anno 2002 atto numero 4 parte I, serie -, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 29/10/2024
• I coniugi vivranno in domicili separati, ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora;
• Restano immutate le condizioni stabilite in sede di separazione quanto al mantenimento concordato in favore delle figlie da parte del sig. Parte_2
ed ai tempi ed alle modalità di visita delle figlie;
[...]
• Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad entrambi della proprietà esclusiva di beni immobili descritti nei successivi articoli;
• In particolare, la sig.ra cod. fisc. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il 08.051984 e residente in [...] cede e trasferisce a titolo gratuito in favore del sig. , Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...] che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge l'intera sua quota del 50% della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
pagina 3 di 10 1. immobile sito in Rosciano (PE) alla via Cugnoli snc, piano S1-S2-T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al foglio 21,
Particella 1063 subalterno 2, rendita catastale Euro 480,82, Categoria
A/3, classe 1, consistenza 9,5 vani, superficie 225 mq, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar Persona_1
del 16.12.2003, Rep n.14044, Nota presentata con Modello
[...]
Unico n.12590.1/2003 Reparto PI di Pescara in atti dal 22.12.2003;
2. immobile sito in Rosciano (PE) alla via Cugnoli snc, piano T, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al foglio 21, Particella 1063 subalterno 3, rendita catastale Euro 71,99, Categoria C/6, classe 3, consistenza 34 mq, superficie 37 mq, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 16.12.2003, Rep Persona_1
n.14044, Nota presentata con Modello Unico n.12590.1/2003 Reparto PI di Pescara in atti dal 22.12.2003;
3. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 153, Partita 6986, redditi dominicale
Euro 5,33, agrario Euro 3,56, superficie 1.600 mq;
4. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 154, Partita 6986, redditi dominicale
Euro 13,54, agrario Euro 9,42, superficie 2.280 mq, seminativo di classe
2;
5. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 1061, redditi dominicale Euro 32,07, agrario Euro 22,31, superficie 5.400 mq, seminativo di classe 2;
• di converso il sig. , cod. fisc. , a Parte_2 C.F._2
Marsicovetere il 16.09.1980 e residente in [...] trasferisce a titolo gratuito in favore della sig.ra cod. Parte_1
pagina 4 di 10 fisc. nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
Rosciano alla via delle Betulle n.18 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge l'intera sua quota del 50% della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
6. immobile sito in Rosciano (PE) alla vie Delle Betulle snc Piano T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al fglio 9
Particella 1200 Subalterno 6, Categoria A/2, Classe 2 , consistenza 6,5 vani, superficie 136 mq, Rendita 419,62, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 18.12.2015, Persona_2
Rep n.37388 Nota presentata con Modello Unico n.10544.1/2015 Reparto
PI di Pescara in atti dal 30.12.2015; il predetto immobile risulta gravato da ipoteca volontaria di primo grado per la somma di €179.204,00= in favore della a garanzia dell'esatto e puntuale Controparte_1
adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione del mutuo per
€ 89.602,17=;
• Quanto sopra stabilito viene effettuato con espressa manifestazione del consenso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c.;
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 497 L. 266/05 il valore delle quote di proprietà cedute è di Euro 92.400,00 per la quota del 50% dell'immobile in
Rosciano, via delle Betulle snc e di Euro 40.000,00 per la quota del 50% del fabbricato e terreni in Rosciano, via Cugnoli snc;
• In relazione ai trasferimenti immobiliari di cui ai capitoli che precedono e per le causali indicate, si precisa che il trasferimento/cessione delle quote di proprietà a titolo gratuito, sopra espressamente indicate, si inseriscono nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti con causa
“conciliativa-solutoria- compensativa” così che i trasferimenti immobiliari de qua risultano invero strumentalmente collegati ad altri obblighi economico pagina 5 di 10 familiari, non rivestendo i connotati di semplice vendita, donazione e/o divisione di beni comuni;
• In relazione agli immobili sub 1) e sub 2), ai sensi della vigente normativa edilizia la parte cedente, sig.ra dichiara che le opere Parte_1
relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al 1 settembre 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali devono essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
si produce visura storica ventennale dell'Agenzia del
Territorio (doc. 5);
• In relazione all'immobile sub 6) ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente sig. dichiara: Parte_2
a) Che le opere relative all'abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Rosciano:
1) Convenzione edilizia (per cessione area) stipulata con il Comune di
Rosciano con atto a Rogito del Notaio in data 2 Persona_2
settembre 2005, rep n.20938/6241 registrata a Pescara il 7 detti al n.5585 ed ivi trascritto il 7 detti al n.5585 ed ivi trascritto il 7 stessi ai nn.15139/9097;
2) Convenzione edilizia stipulata con il di Rosciano, modificativa CP_2
della precedente, giusta atto a rogito del Notaio in data 5 Persona_3
novembre 2007, rep. 3567/2414, trascritta a Pescara il 29 detti ai nn.
23002/13975;
- Che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- Che per l'immobile suddetto non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della L. 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art. 13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art. 15 della L. 28 gennaio 1977
n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed pagina 6 di 10 integrazioni;
Si produce visura storica ventennale dell'agenzia del Territorio
(doc.5);
• In relazione ai terreni sub 3) sub 4) e sub 5) le parti producono certificato di destinazione urbanistica n. 30/2024 rilasciato dal Comune di Rosciano in data
30.4.2024 (doc. 6);
• Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti intestatari catastali ai sensi dell'art. 29 1° c. bis, Legge n.52/1985, come introdotto dall'art. 19, 14° c., decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, dichiarano:
1) Che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in Catasto con il protocollo n.
PE0101905 del 21.5.2008 per l'immobile in Rosciano, via delle Betulle snc
(ex via n. 5 da denominare) e con il protocollo PE0148517 del 16.10.2003;
2) Che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente pagina 7 di 10 all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero delle parti cedenti da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico delle rispettive parti cessionarie ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti pe la loro messa a norma.
• In conformità all'art. 6 c.3 D.Lgs n.192/2005, i cessionari rispettivamente danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo all'immobile identificato al sub 1) del presente atto redatto in data 27.5.2024 dal Geom.
che si allega, in originale al presente atto, formandone parte Controparte_3 integrante (doc. 7) e relativo all'immobile identificato al sub 6) del presente atto redatto in data 10.11.2015 dal geom. , che si allega, in Controparte_4
originale al presente atto formandone parte integrante (doc. 8).
Le parti cessionarie rispettivamente dichiarano altresì di essere edotte che i suddetti attestati hanno una validità massima di dieci anni a partire dal loro rilascio e devono essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. Le parti cedenti rispettivamente dichiarano che i detti Attestati di
Prestazione Energetica sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti, stante l'assenza di cause sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
• In relazione all'immobile sito in Rosciano (PE) alla vie Delle Betulle snc
Piano T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al fglio 9
Particella 1200 Subalterno 6, Categoria A/2, Classe 2 , consistenza 6,5 vani,
pagina 8 di 10 superficie 136 mq, Rendita 419,62, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 18.12.2015, Rep n.37388 Persona_2
Nota presentata con Modello Unico n.10544.1/2015 Reparto PI di Pescara in atti dal 30.12.2015, immobile al sub 6) del presente atto, le parti convengono che la sig.ra a fronte del trasferimento in suo favore da Parte_1
parte del sig. della quota del 50 % della piena proprietà, si Parte_2
accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi ad € 49.605,47=) che i coniugi hanno verso la Controparte_1
per un mutuo di originari 89.602,17=, di cui al contratto in data
[...]
18.12.2015 a rogito notaio dott. registrato a Persona_2
Pescara il 29.12.2015 al n.14166 serie 1T, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Pescara in data 30.12.2015 al n. 15684 R.G. e al n.2518 R.P. che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una Parte_1
volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la sig.ra Parte_1
unitamente al fideiussore riconosce di subentrare al sig. Controparte_5
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare Parte_2
puntualmente unitamente al fideiussore le singole rate Controparte_5
residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola (doc. 9).
• Le parti alienanti rispettivamente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi ai trasferimenti immobiliari (doc.10), rilasciano sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
• Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i presenti trasferimenti sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19
pagina 9 di 10 L. 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte costituzionale n.154/1999 e che il trasferimento dei beni immobili in oggetto trova causa negli accordi inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Le parti si obbligano a curare la trascrizione del presente verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30.10.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1964/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PALMARINI LETIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 14/12/2002 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in ROSCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del
matrimonio.
All'udienza del 29/10/2024 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12.02.2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
OMOLOGA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in ROSCIANO il 14/12/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
ROSCIANO, nell'anno 2002 atto numero 4 parte I, serie -, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 29/10/2024
• I coniugi vivranno in domicili separati, ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora;
• Restano immutate le condizioni stabilite in sede di separazione quanto al mantenimento concordato in favore delle figlie da parte del sig. Parte_2
ed ai tempi ed alle modalità di visita delle figlie;
[...]
• Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad entrambi della proprietà esclusiva di beni immobili descritti nei successivi articoli;
• In particolare, la sig.ra cod. fisc. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il 08.051984 e residente in [...] cede e trasferisce a titolo gratuito in favore del sig. , Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...] che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge l'intera sua quota del 50% della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
pagina 3 di 10 1. immobile sito in Rosciano (PE) alla via Cugnoli snc, piano S1-S2-T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al foglio 21,
Particella 1063 subalterno 2, rendita catastale Euro 480,82, Categoria
A/3, classe 1, consistenza 9,5 vani, superficie 225 mq, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar Persona_1
del 16.12.2003, Rep n.14044, Nota presentata con Modello
[...]
Unico n.12590.1/2003 Reparto PI di Pescara in atti dal 22.12.2003;
2. immobile sito in Rosciano (PE) alla via Cugnoli snc, piano T, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al foglio 21, Particella 1063 subalterno 3, rendita catastale Euro 71,99, Categoria C/6, classe 3, consistenza 34 mq, superficie 37 mq, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 16.12.2003, Rep Persona_1
n.14044, Nota presentata con Modello Unico n.12590.1/2003 Reparto PI di Pescara in atti dal 22.12.2003;
3. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 153, Partita 6986, redditi dominicale
Euro 5,33, agrario Euro 3,56, superficie 1.600 mq;
4. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 154, Partita 6986, redditi dominicale
Euro 13,54, agrario Euro 9,42, superficie 2.280 mq, seminativo di classe
2;
5. terreno sito in Rosciano (PE), identificato al catasto terreni del Comune di
Rosciano al foglio 21, Particella 1061, redditi dominicale Euro 32,07, agrario Euro 22,31, superficie 5.400 mq, seminativo di classe 2;
• di converso il sig. , cod. fisc. , a Parte_2 C.F._2
Marsicovetere il 16.09.1980 e residente in [...] trasferisce a titolo gratuito in favore della sig.ra cod. Parte_1
pagina 4 di 10 fisc. nata a [...] il [...] e residente in C.F._1
Rosciano alla via delle Betulle n.18 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge l'intera sua quota del 50% della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
6. immobile sito in Rosciano (PE) alla vie Delle Betulle snc Piano T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al fglio 9
Particella 1200 Subalterno 6, Categoria A/2, Classe 2 , consistenza 6,5 vani, superficie 136 mq, Rendita 419,62, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 18.12.2015, Persona_2
Rep n.37388 Nota presentata con Modello Unico n.10544.1/2015 Reparto
PI di Pescara in atti dal 30.12.2015; il predetto immobile risulta gravato da ipoteca volontaria di primo grado per la somma di €179.204,00= in favore della a garanzia dell'esatto e puntuale Controparte_1
adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione del mutuo per
€ 89.602,17=;
• Quanto sopra stabilito viene effettuato con espressa manifestazione del consenso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c.;
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 497 L. 266/05 il valore delle quote di proprietà cedute è di Euro 92.400,00 per la quota del 50% dell'immobile in
Rosciano, via delle Betulle snc e di Euro 40.000,00 per la quota del 50% del fabbricato e terreni in Rosciano, via Cugnoli snc;
• In relazione ai trasferimenti immobiliari di cui ai capitoli che precedono e per le causali indicate, si precisa che il trasferimento/cessione delle quote di proprietà a titolo gratuito, sopra espressamente indicate, si inseriscono nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti con causa
“conciliativa-solutoria- compensativa” così che i trasferimenti immobiliari de qua risultano invero strumentalmente collegati ad altri obblighi economico pagina 5 di 10 familiari, non rivestendo i connotati di semplice vendita, donazione e/o divisione di beni comuni;
• In relazione agli immobili sub 1) e sub 2), ai sensi della vigente normativa edilizia la parte cedente, sig.ra dichiara che le opere Parte_1
relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al 1 settembre 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali devono essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
si produce visura storica ventennale dell'Agenzia del
Territorio (doc. 5);
• In relazione all'immobile sub 6) ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente sig. dichiara: Parte_2
a) Che le opere relative all'abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Rosciano:
1) Convenzione edilizia (per cessione area) stipulata con il Comune di
Rosciano con atto a Rogito del Notaio in data 2 Persona_2
settembre 2005, rep n.20938/6241 registrata a Pescara il 7 detti al n.5585 ed ivi trascritto il 7 detti al n.5585 ed ivi trascritto il 7 stessi ai nn.15139/9097;
2) Convenzione edilizia stipulata con il di Rosciano, modificativa CP_2
della precedente, giusta atto a rogito del Notaio in data 5 Persona_3
novembre 2007, rep. 3567/2414, trascritta a Pescara il 29 detti ai nn.
23002/13975;
- Che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- Che per l'immobile suddetto non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della L. 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art. 13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art. 15 della L. 28 gennaio 1977
n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed pagina 6 di 10 integrazioni;
Si produce visura storica ventennale dell'agenzia del Territorio
(doc.5);
• In relazione ai terreni sub 3) sub 4) e sub 5) le parti producono certificato di destinazione urbanistica n. 30/2024 rilasciato dal Comune di Rosciano in data
30.4.2024 (doc. 6);
• Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I cedenti intestatari catastali ai sensi dell'art. 29 1° c. bis, Legge n.52/1985, come introdotto dall'art. 19, 14° c., decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, dichiarano:
1) Che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in Catasto con il protocollo n.
PE0101905 del 21.5.2008 per l'immobile in Rosciano, via delle Betulle snc
(ex via n. 5 da denominare) e con il protocollo PE0148517 del 16.10.2003;
2) Che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente pagina 7 di 10 all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero delle parti cedenti da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico delle rispettive parti cessionarie ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti pe la loro messa a norma.
• In conformità all'art. 6 c.3 D.Lgs n.192/2005, i cessionari rispettivamente danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo all'immobile identificato al sub 1) del presente atto redatto in data 27.5.2024 dal Geom.
che si allega, in originale al presente atto, formandone parte Controparte_3 integrante (doc. 7) e relativo all'immobile identificato al sub 6) del presente atto redatto in data 10.11.2015 dal geom. , che si allega, in Controparte_4
originale al presente atto formandone parte integrante (doc. 8).
Le parti cessionarie rispettivamente dichiarano altresì di essere edotte che i suddetti attestati hanno una validità massima di dieci anni a partire dal loro rilascio e devono essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. Le parti cedenti rispettivamente dichiarano che i detti Attestati di
Prestazione Energetica sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti, stante l'assenza di cause sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente atto.
• In relazione all'immobile sito in Rosciano (PE) alla vie Delle Betulle snc
Piano T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Rosciano al fglio 9
Particella 1200 Subalterno 6, Categoria A/2, Classe 2 , consistenza 6,5 vani,
pagina 8 di 10 superficie 136 mq, Rendita 419,62, immobile pervenuto ai coniugi con atto di acquisto per Notar del 18.12.2015, Rep n.37388 Persona_2
Nota presentata con Modello Unico n.10544.1/2015 Reparto PI di Pescara in atti dal 30.12.2015, immobile al sub 6) del presente atto, le parti convengono che la sig.ra a fronte del trasferimento in suo favore da Parte_1
parte del sig. della quota del 50 % della piena proprietà, si Parte_2
accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi ad € 49.605,47=) che i coniugi hanno verso la Controparte_1
per un mutuo di originari 89.602,17=, di cui al contratto in data
[...]
18.12.2015 a rogito notaio dott. registrato a Persona_2
Pescara il 29.12.2015 al n.14166 serie 1T, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Pescara in data 30.12.2015 al n. 15684 R.G. e al n.2518 R.P. che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una Parte_1
volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la sig.ra Parte_1
unitamente al fideiussore riconosce di subentrare al sig. Controparte_5
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare Parte_2
puntualmente unitamente al fideiussore le singole rate Controparte_5
residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola (doc. 9).
• Le parti alienanti rispettivamente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi ai trasferimenti immobiliari (doc.10), rilasciano sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
• Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i presenti trasferimenti sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19
pagina 9 di 10 L. 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte costituzionale n.154/1999 e che il trasferimento dei beni immobili in oggetto trova causa negli accordi inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Le parti si obbligano a curare la trascrizione del presente verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30.10.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10