Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2024, proposto da
LM IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli, Edoardo Marco Andrea Piva, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisa Vannucci Zauli in Firenze, viale dei Mille 50;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di CA, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
S.G.M. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 16688 del 26.03.2024 emesso dalla Prefettura di CA (conosciuto dal ricorrente solo in data 1.10.2024) con cui è stato disposto il passaggio di proprietà dell’autovettura Porsche tg. FV923LH, dal sig. IG LM alla società custode SGM S.r.l.;
nonché, per quanto occorrer possa, del verbale di sequestro del mezzo del 29.01.2024 notificato in allegato al verbale di accertamento e contestazione n. 4140095036 del 29.01.2024, ove interpretato in senso contrario alla interpretazione dedotta nel ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di CA e del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della S.G.M. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Nicola Fenicia;
Premesso che:
- il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di CA del 26 marzo 2024, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 (C.d.s.), il passaggio di proprietà della sua autovettura alla società custode S.G.M. s.r.l., oltre al verbale di sequestro del mezzo del 29 gennaio 2024;
- in tale giorno era stato infatti accertato che il suddetto veicolo sostava su area pubblica privo di copertura assicurativa, e ne erano stati pertanto disposti, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del C.d.s., il sequestro, la rimozione e il deposito presso il detto affidatario del servizio di custodia;
- del deposito del veicolo era stata data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Prefettura, con contestuale avviso che, se l’avente diritto non avesse assunto la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarebbe stato alienato;
- essendo decorso inutilmente il detto termine, la Prefettura ha adottato l’impugnato decreto di trasferimento della proprietà del veicolo;
Osservato che:
- il ricorrente lamenta, in particolare e fra l’altro, la violazione del citato art. 193 del C.d.s., non essendogli stata data la possibilità di: a) pagare la sanzione amministrativa entro il termine massimo di 60 gg. di cui all’art. 202 del C.d.s.; b) pagare il premio assicurativo per almeno un semestre entro il termine definito dalla Prefettura (o altra autorità competente) con ordinanza ingiunzione (assimilabile a quella di cui all’art. 21, L. 689/81); c) pagare le complessive spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo. Solo l’inottemperanza a tali adempimenti, e dunque il vano decorso dei termini per il pagamento della sanzione, del premio assicurativo e delle spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo, avrebbe consentito l’applicazione della procedura di cui all’art. 213 del C.d.s.;
- si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di CA, il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’arma dei carabinieri, nonché la società S.G.M., chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- all’udienza in camera di consiglio del 16 gennaio 2025 il Collegio ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del possibile difetto di giurisdizione; quindi con ordinanza n. 31 del medesimo 16 gennaio 2025 – “ riservata alla successiva fase la delibazione della questione di giurisdizione ” - è stata accolta l’istanza cautelare;
- le parti nelle memorie conclusive hanno preso posizione anche sulla questione di giurisdizione, l’Avvocatura eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- all’udienza pubblica del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti;
Ritenuto che:
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione, dopo aver disposto l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo in relazione alla contestata violazione dell'art. 193 del Codice della strada, ha dichiarato l’avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente, e ciò dunque a termine della sopra descritta procedura forzata di vendita del veicolo interessato;
- in base ad una interpretazione necessariamente estensiva del disposto dell’art. 205 del Codice della strada (“ contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria …” ) la presente controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, come del resto già previsto in generale dall’art. 22 della legge 1981 n. 689 (“ contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria …)”;
- infatti, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex multis , sez. un., 2221/2017; ma anche Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II, 4775/2020; TAR Campania, Napoli, 2 dicembre 2024, n. 6727; TAR Campania, Napoli, 8 ottobre 2020, n. 4353; TAR Lazio, Roma I- bis , n. 4801/2020), “ in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori ...”;
- il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse, ivi inclusi quindi il sequestro o la confisca del veicolo e il suo successivo e conseguente trasferimento in esito a procedura forzata;
- in un caso per certi versi analogo il TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 101 del 2014) ha condivisibilmente ritenuto che: “ il sequestro disposto dall’Autorità amministrativa costituisce misura accessoria alla sanzione amministrativa irrogata per violazione dell’obbligo assicurativo. Per quanto attiene la sanzione principale, il legislatore ha attribuito la tutela giudiziale al Giudice ordinario (cfr. articolo 204-bis D.Lgs. n. 285/1992). Ora, stante il principio di unicità della giurisdizione, a garanzia anche dell’effettività del diritto costituzionale di difesa, deve ritenersi che spetti sempre al Giudice ordinario conoscere anche delle misure accessorie (cfr. CdS, Sez. I^, parere n. 4364/2013), quale per l’appunto il sequestro amministrativo ”;
- nella fattispecie, l’alienazione forzata del veicolo sottoposto a sequestro e affidato al custode-acquirente, costituisce la fase terminale della medesima serie procedimentale originata dalla contestazione della violazione dell’art. 193 del C.d.s., e riflette la medesima natura sanzionatoria degli atti ad essa prodromici, costituendo un’implicazione del medesimo meccanismo sanzionatorio;
Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; mentre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo: “ Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione ”;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed individua nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO