Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1973, n. 876
Articolo 3
Versione
19 gennaio 1974
Art. 4.
All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1974