Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 310 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/03/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. SALVO FRANCESCO il quale ha dedotto “ci si riporta al contenuto dei propri atti ed in particolare, il ricorso introduttivo e le note di trattazione scritta del 2.04.2024, nonché alla documentazione versata in atti e si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nelle conclusioni della memoria di costituzione contestando le conclusioni formulate da consulente d'ufficio visti gli atti del fascicolo, preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 310 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. SALVO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
CP_
“Preliminarmente, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento prot. n.
8200.20/08/2023.0236636 di reiezione della domanda di pensione indiretta;
Accertare e dichiarare il CP_1
diritto del sig. a percepire la pensione indiretta, per i motivi sopra esposti;
Per l'effetto, Parte_1
condannare l all'erogazione del relativo trattamento in favore del sig. e a versare gli CP_1 Parte_1
arretrati della pensione a far data dalla domanda (24.05.2023) e fino ad oggi”.
Premetteva a dette conclusioni di aver presentato in data 24.5.2023 domanda per il riconoscimento da parte dell' della pensione indiretta quale coniuge della de cuius CP_1 [...]
rigettata dall per mancanza del requisito contributivo. Per_1 CP_1
Evidenziava di aver proposto avverso detto rigetto ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro.
Allegando la sussistenza del requisito de quo e depositando relativa documentazione a sostegno incardinava il presente giudizio.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato quanto dedotto ed allegato dal ricorrente CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso allegando a sostegno delle formulate conclusioni un unico motivo costituito dalla mancanza di prova della sussistenza del requisito contributivo.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti ed il Tribunale ha ritenuto altresì opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 22.5.2024.
Solo all'udienza odierna è stato possibile porre in decisione la causa attesi i molteplici rinvii disposti a causa della difficoltà di reperire un Consulente tecnico che accettasse l'incarico.
Va preliminarmente esaminata la eccepita non utilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente il 2.4.2024 (dopo quindi il deposito del ricorso) e di quella acquisita dal CTU in sede di operazioni peritali.
Sul punto si osserva quanto segue.
L'art. 421 c.p.c., attribuisce al giudice rilevanti poteri istruttori esercitabili d'ufficio pur in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi.
Nel senso che nel rito del lavoro il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove si sono pronunciate Cass. 5 novembre 2012, n. 18924;
Cass. 5 febbraio 2007, n. 2379 e più di recente, Cass. 25 agosto 2020, n. 17683.
In tale prospettiva va richiamato il principio secondo cui l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un poteredovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto, anche se, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio ( Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374; Cass. 26 giugno 2006, n. 14731).
Nel rito del lavoro quindi, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020, Rv. 658623 - 01).
Nel caso di specie il deposito dei documenti effettuato dal ricorrente il 2.4.2024 pare diretta conseguenza del contenuto della memoria di costituzione del resistente nella parte in cui si afferma
“Quale sia la mancanza del conteggio fatto dall' il ricorrente si guarda ben dall'indicarlo, CP_1
posto che tutto è affidato al calcolo fatto dal Patronato” ed ancora “l'analisi del tanto decantato calcolo del Patronato evidenzia che non sia un estratto contributivo né comunque un conteggio analitico indicante le settimane di lavoro utili, la loro collocazione nel tempo, la retribuzione utile”.
Di detta documentazione va quindi dichiarata la utilizzabilità ai fini della decisione risultando essa mera specificazione del ricorso introduttivo a chiarimento delle contestazioni del resistente.
Di essa in ogni caso andrebbe disposta l'acquisizione ai sensi dell'art 421 cpc esseno funzionali all'accertamento della verità materiale.
La circostanza poi che i maggiori periodi contributivi non fossero noti all' non può CP_1
risolversi in un pregiudizio in danno del ricorrente non gravando sullo stesso l'onere della relativa comunicazione.
Medesima conclusione va formulata con riferimento ai documenti acquisiti dal CTU.
Ed invero il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (cass. Sez. L, Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 Rv.
667648 - 01).
La recente pronuncia delle S.U. n. 3086 del 2022, superando l'orientamento espresso da Cass.
n. 31886 del 2019 ha affermato i seguenti principi di diritto: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” e può “accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
I principi enunciati dalle Sezioni Unite devono trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecnico scientifiche, al fine dell'accertamento della verità (v. Cass. n. 24024 del 2021), senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni poste dagli artt. 414, 416 e 418 c.p.c. (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023, Rv. 667648 - 01)
Non ultroneo appare in ogni caso osservare con riferimento alle operazioni peritali che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n.32965 del
17/12/2024, Rv. 673284 - 01).
Non risulta che l' ricevuta la relazione di perizia, abbia formulato nel termine a tal fine CP_1
assegnato osservazioni in ordine alla utilizzabilità della documentazione acquisita dal consulente con la conseguenza che l'eventuale nullità dele operazioni peritali risulterebbe comunque sanata. Ciò posto ancora in rito, appare non utilmente posta l'eccezione di decadenza atteso che essa può al più interessare i singoli ratei della pensione ma non anche il diritto alla prestazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il nostro ordinamento prevede per il caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità)
o dell'assicurato (pensione indiretta) un trattamento pensionistico in favore dei familiari superstiti.
Il primo (La pensione di reversibilità) corrisponde ad una quota percentuale della pensione già erogata al de cuius: la seconda (la pensione indiretta) è invece riconosciuta nel caso in cui l'assicurato deceduto abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Nel caso in esame è contestato la titolarità in capo all'assicurata (coniuge Persona_1
deceduta dell'odierno ricorrente) di detti periodi contributi.
Sul punto il Tribunale ritiene di dover far proprie le conclusioni formulate dal nominato consulente in quanto frutto di un ragionamento privo di errori logico-giuridici e/o metodologici e scientifici.
In particolare l'ausiliare del giudice, esaminati gli atti del fascicolo e richiesti alle parti i chiarimenti ritenuti necessari, dopo aver premesso che ai fini “della determinazione della contribuzione settimanale si devono considerare tutti i contributi accreditati anche quelli figurativi come disposto dalla L.335/95 art. 1 cc. 39-40,” e quindi nel caso di specie “si devono considerare i periodi in cui ha percepito l'indennità di disoccupazione e il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro, a questa contribuzione figurativa si devono sommare le settimane accreditate per il periodo di lavoro dipendente iscritta al FPLD” precisato che “per quanto riguarda il riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro come disposto dall'art.25 cc.
1-2 D.lgs 151/2001 che recita: “1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.” e che “l' con circolare n.61 del 26 marzo 2003 al punto 3 CP_1
chiarisce il requisito dei 5 anni di contribuzione: Per quanto concerne la verifica del requisito contributivo richiesto ai fini dell'accredito figurativo degli eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all'accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro domestico, ecc.),considerato che l' art. 25, comma 2, prevede esclusivamente la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro....” ed accertato quindi il diritto della alla contribuzione Per_1
figurativa per il periodo di maternità, ha rilevato che per il periodo dal 01/01/1988 al 15/09/2015
è possibile riconoscere alla de cuius 816 contributi settimanali essendo stata documentata l'esistenza “di periodi di attività svolta non accreditata ai fini pensionistici ma certificati”
Ha altresì rilevato che effettuato il calcolo dei contributi settimanali degli ultimi 5 anni -e quindi dal 14/09/2010 al 15/09/2015- sono risultati in favore della 186 contributi Per_1
settimanali.
La domanda va quindi accolta e riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione indiretta essendo provata in capo alla la sussistenza del requisito contributivo, unico ad essere Per_1
contestato dal resistente.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto che è stato possibile accertare la sussistenza del requisito contestato solo nel corso del presente giudizio e ad esito di acquisizioni di documenti che parte ricorrente a fronte della contestazione del resistente- non ha provato di aver in sede amministrativa trasmessa all' , vanno compensate. CP_1
Vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc vanno invece poste a carico dell' le spese di CTU come liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- accerta e dichiara il diritto di al diritto alla pensione indiretta a seguito del Parte_1
decesso della coniuge;
Persona_1
- condanna l al pagamento della relativa prestazione con la decorrenza e l'importo di CP_1
legge;
- pone a carico dell' le spese di CTU come liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo