CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Massime • 1
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda pubblica che svolga mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato ai sensi degli art. 346 e 61, n. 11 cod. pen. la condotta appropriativa di gasolio da parte del dipendente di un'azienda di trasporto pubblico addetto alla distribuzione di carburante, ancorché tenuto ad annotare nei brogliacci interni le quantità erogate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2024, n. 38600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38600 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'RI FA, nato a [...] il [...] -i kM 1C22 avverso la sentenza emessa il dalla Corte di appello di Bari;
WI111/11,1111W visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv.ta Anna Chiara D'Atti, difensore della costituita parte civile, Ataf s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui D'RI FA è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato si contesta, in qualità di dipendente dell'Azienda pubblica Ataf s.p.a. , di essersi appropriato di un quantitativo non precisato di gasolio di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38600 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/07/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che, si assume, avrebbero dovuto essere ricondotti al reato di appropriazione indebita. Il tema attiene alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio dell'imputato che, si argomenta, non potrebbe farsi discendere dalla certificazione delle annotazioni sui brogliacci delle operazioni di rifornimento, trattandosi di documenti a valenza meramente interna. L'imputato sarebbe stato un operatore di manutenzione addetto alla pompa di rifornimento di carburante per i mezzi di trasporto pubblico e si sarebbe limitato ad annotare i rifornimenti effettuati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in caso di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente sul presupposto che questi non si occupasse solo di rifornimento di carburante, ma anche di registrazione della quantità di carburante erogato;
un attestazione "di dati di fondamentale rilievo per la gestione di una impresa soggetta a regole e controlli pubblici" (così la Corte di appello). 3. Si tratta di un ragionamento viziato. Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. Ciò che è necessario accertare, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di 2 carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu). Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita;
rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all'esercizio di fatto della pubblica funzione, purchè questo non sia usurpato, ma accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell'amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151). Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035 con riferimento all'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli). L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale. Si tratta, dunque, di un un'attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. 3 Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (cfr., Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). Rileva l'attività dell'ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. 4. In tale contesto, mentre la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano risultati titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (così, tra le molte, Sez. 6, n. 3932 del 14/12/2021, dep. 2022, Signorile, Rv. 282755; Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298; Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995), quella qualifica è stata invece negata in relazione alla posizione, come nel caso di specie, di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici. In tal senso, si è negata la qualifica di incaricato di servizio pubblico in capo al conducente di mezzi dell'ente provincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburante effettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli (Sez. 6, n.39434 del 26/03/2019, Paventi, Rv. 277366; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, D'Addetta, Rv. 284109). Nel caso di specie, l'attività di documentazione compiuta dal ricorrente - relativa alla annotazione del carburante irrogato - valorizzata dalla Corte di appello al fine di ritenere sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, non attiene al servizio, non riguarda l'attività propriamente amministrativa, non ha ad oggetto un'attività intellettiva, ma riguarda la verifica interna della regolare esecuzione dell'ordine di servizio e delle prescrizioni impartire dai superiori gerarchici: una documentazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro e che non riguarda manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica amministrazione (cfr., Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423). 4 5. Ne consegue che, esclusa la configurabilità del reato di peculato, i fatti devono essere riqualificati e ricondotti al delitto di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen. La sentenza deve dunque essere annullata;
la Corte di appello, in sede di rinvio, procederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024 Il Con gliere estensore Il Presidente
WI111/11,1111W visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv.ta Anna Chiara D'Atti, difensore della costituita parte civile, Ataf s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui D'RI FA è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato si contesta, in qualità di dipendente dell'Azienda pubblica Ataf s.p.a. , di essersi appropriato di un quantitativo non precisato di gasolio di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38600 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/07/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che, si assume, avrebbero dovuto essere ricondotti al reato di appropriazione indebita. Il tema attiene alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio dell'imputato che, si argomenta, non potrebbe farsi discendere dalla certificazione delle annotazioni sui brogliacci delle operazioni di rifornimento, trattandosi di documenti a valenza meramente interna. L'imputato sarebbe stato un operatore di manutenzione addetto alla pompa di rifornimento di carburante per i mezzi di trasporto pubblico e si sarebbe limitato ad annotare i rifornimenti effettuati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in caso di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente sul presupposto che questi non si occupasse solo di rifornimento di carburante, ma anche di registrazione della quantità di carburante erogato;
un attestazione "di dati di fondamentale rilievo per la gestione di una impresa soggetta a regole e controlli pubblici" (così la Corte di appello). 3. Si tratta di un ragionamento viziato. Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. Ciò che è necessario accertare, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di 2 carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu). Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita;
rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all'esercizio di fatto della pubblica funzione, purchè questo non sia usurpato, ma accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell'amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151). Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035 con riferimento all'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli). L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale. Si tratta, dunque, di un un'attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. 3 Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (cfr., Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). Rileva l'attività dell'ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. 4. In tale contesto, mentre la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano risultati titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (così, tra le molte, Sez. 6, n. 3932 del 14/12/2021, dep. 2022, Signorile, Rv. 282755; Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298; Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995), quella qualifica è stata invece negata in relazione alla posizione, come nel caso di specie, di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici. In tal senso, si è negata la qualifica di incaricato di servizio pubblico in capo al conducente di mezzi dell'ente provincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburante effettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli (Sez. 6, n.39434 del 26/03/2019, Paventi, Rv. 277366; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, D'Addetta, Rv. 284109). Nel caso di specie, l'attività di documentazione compiuta dal ricorrente - relativa alla annotazione del carburante irrogato - valorizzata dalla Corte di appello al fine di ritenere sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, non attiene al servizio, non riguarda l'attività propriamente amministrativa, non ha ad oggetto un'attività intellettiva, ma riguarda la verifica interna della regolare esecuzione dell'ordine di servizio e delle prescrizioni impartire dai superiori gerarchici: una documentazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro e che non riguarda manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica amministrazione (cfr., Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423). 4 5. Ne consegue che, esclusa la configurabilità del reato di peculato, i fatti devono essere riqualificati e ricondotti al delitto di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen. La sentenza deve dunque essere annullata;
la Corte di appello, in sede di rinvio, procederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024 Il Con gliere estensore Il Presidente