Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 4528
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso

    I giudici di merito hanno ritenuto che la tempistica e il movente del reato, unitamente alle difficoltà della vittima nel collegare l'evento al rifiuto della riparazione, indicassero l'utilizzo di una condizione ambientale legata al potere intimidatorio mafioso. La reazione della vittima è interpretata come espressione dell'intimidazione subita.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso e sul coefficiente psicologico

    I giudici di merito hanno ritenuto che la tempistica e il movente del reato, unitamente alle difficoltà della vittima nel collegare l'evento al rifiuto della riparazione, indicassero l'utilizzo di una condizione ambientale legata al potere intimidatorio mafioso. La reazione della vittima è interpretata come espressione dell'intimidazione subita.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso e sul coefficiente psicologico

    I giudici di merito hanno ritenuto che la tempistica e il movente del reato, unitamente alle difficoltà della vittima nel collegare l'evento al rifiuto della riparazione, indicassero l'utilizzo di una condizione ambientale legata al potere intimidatorio mafioso. La reazione della vittima è interpretata come espressione dell'intimidazione subita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 4528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4528
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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