CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1094/2020
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1094/2020 promossa con atto di citazione notificato via PEC in data 14 dicembre 2020 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 20 novembre 2024
OGGETTO: d a
[...]
(C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
140039 a Chiari (BS), Via Orti n. 23,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Benedetto Carleschi del Foro di
IA (Cod. Fisc. ), con domicilio eletto presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo in IA, alla via Vittorio Emanuele II n. 43,
giusta procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o P.IVA – C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Chiari (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 26, in persona del
Sindaco pro tempore avv. Massimo Vizzardi,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani (C.F.
), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
IA, via Romanino 16, giusta procura in atti
APPELLATO
N o n c h è c o n t r o
(C.F. e P. IVA , ora Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_4
ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società
del Gruppo (C.F. e P. IVA , in persona del suo CP_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore e per esso Il Dott. con sede CP_4
in Roma, Via G. Grezar, 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dall'Asta (c.f.
) del Foro di IA, con domicilio eletto presso il C.F._4
suo studio in IA, Via Pietro Bulloni, 12, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di IA, sezione III civile, n.
825/2020, pubblicata in data 5 maggio 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“1) Nel merito:
- qualora venisse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di transazione sottoscritto in data 08.11.2010, dichiarare l'illegittimità o l'invalidità e comunque l'inefficacia, nonché la revoca, dell'ingiunzione fiscale emessa in data 01/04/2015 dal (nella persona del Dirigente del Controparte_1
Settore territorio;
prot. Nr. 9203 del 13.04.2015);
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento del
[...]
in persona del legale rappresentante - Sindaco pro tempore, CP_5
in ordine alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo sottoscritto inter partes l'8 novembre 2010 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità o invalidità e comunque l'inefficacia nonché la revoca dell'ingiunzione fiscale emessa in data 01/4/2015 dal (nella persona del Controparte_1
Dirigente del Settore territorio;
prot. Nr. 9203 del 13.04.2015);
- dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia, invalidità e comunque l'illegittimità degli atti posti in essere dal direttamente CP_1 CP_1
e/o per il tramite del concessionario (già Controparte_3
, in esecuzione del predetto titolo;
Controparte_2
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovute al CP_1
e/o ad (già
[...] Controparte_3 Controparte_2
le somme ingiunte, mediante la cartella esattoriale emessa da
[...]
(già , nei confronti del Sig. Controparte_3 Controparte_2
ed in qualità di coobbligato in solido con i signori Parte_1
e a titolo di: Parte_2 Parte_3
- 1) compensi richiesti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 112/1999, pari a totali € 26.022,06 alla data della notifica dell'atto ex art. 72 bis DPR n.
602/1973 e successivi maturati;
- 2) di interessi di mora ex art. 30 del DPR n. 602/1973;
- 3) di spese esecutive ex art. 17 D.Lgs. n. 112/1999;
- 4) nonché le ulteriori somme intimate successivamente da
[...]
(già Controparte_3 Controparte_2
2) In via istruttoria, previa eventuale revoca di precedente ordinanza istruttoria:
si chiede che, ex art. 210 c.p.c., che venga ordinata al comune di CP_1
l'esibizione della seguente documentazione:
a) estratto P.G.T. relativo agli immobili siti in – Via Orti n. 23 (ex CP_1
civico n. 5) di cui si tratta, identificato al NCT foglio 5, part. 223, con variazione dell'azzonamento;
b) eventuale delibera Comunale di approvazione della variante al P.G.T.,
qualora adottata;
c) delibera Regionale (qualora necessaria) di approvazione della variante al P.G.T., qualora dottata.
In subordine, si chiede che venga disposta CTU al fine di descrivere lo stato dei luoghi ed in particolare, consentito al Consulente l'accesso ai pubblici uffici, la situazione urbanistica amministrativa degli immobili di proprietà siti in Chiari (BS) alla via Orti n. 23 oggetto di causa. Pt_1
3) Con integrale rifusione di spese e compensi professionali di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.”
Degli appellati:
“- In via preliminare, rigettare la richiesta di Controparte_1
sospensione ex art. 283 c.p.c.; - Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione proposta in I grado e perciò del presente appello;
- Nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
- In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili alla luce di quanto dedotto in narrativa. Solo in subordine ed all'occorrenza, laddove ritenute ammissibili e rilevanti, si reiterano le istanze istruttorie svolte in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
AE: “La Corte d'Appello di IA confermi integralmente la sentenza n. 825/2020 del Tribunale di IA, pubblicata il 6.5.2020, e respinga l'impugnazione proposta dal Sig. ed ogni domanda da Parte_4
questi proposta nei confronti dell'agente della riscossione Controparte_2
ora , perché inammissibile e,
[...] Controparte_3
comunque,
nel merito, infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge,
anche in ordine alle spese, di cui si chiede la rifusione integrale.
Con ogni più ampia riserva consentita dalla legge.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande,
istanze od eccezioni nuove eventualmente formulate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.03.2016, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del
RD n. 639/1910 dal e la relativa cartella esattoriale Controparte_1
emessa dall' . Controparte_3 L'opponente ha riferito che il credito azionato ha trovato la propria origine in una vicenda precedente che qui si sintetizza, per quanto ancora di interesse:
- a partire dall'anno 2004, nella loro qualità di proprietari di due capannoni a destinazione d'uso agricola siti nel territorio del Comune di CP_1
e il di lui padre (deceduto, nella cui Parte_1 Persona_1
posizione giuridica-patrimoniale sono subentrate la figlia e la Parte_2
moglie avevano ricevuto vari provvedimenti Parte_3
amministrativi emessi dal predetto Comune per la realizzazione di opere edilizie con cambio di destinazione d'uso in assenza delle dovute autorizzazioni (un'ordinanza di demolizione in data 01.02.2004;
un'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino in data 10.03.2008;
un provvedimento di applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di demolizione pari all'importo di € 358.130,00);
- i tre provvedimenti amministrativi era stati impugnati avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale di IA (R.G. 488/2004, 572/2008 e
878/2009);
- a seguito di delibera della Giunta Comunale del 08.11.2010 Parte_1
e il di lui padre, da un parte, ed il dall'altra,
[...] Controparte_1
avevano sottoscritto un atto transattivo del 8.11.2010, a tacitazione di ogni rispettiva precedente pretesa derivante dai fatti suddetti nonché a definizione dei tre citati giudizi, con cui le parti avevano convenuto che il disponesse il mutamento di destinazione d'uso da Controparte_1
agricolo ad artigianale degli immobili di proprietà dei , a fronte del Pt_1 pagamento della minor somma complessiva di € 315.000,00, mediante versamento di nr. 8 rate a scadenza semestrale da parte dei;
Pt_1
- i avevano corrisposto al solo la minor somma Pt_1 Controparte_1
complessiva di € 70.356,85;
- in data 01.04.2015, il aveva emesso ingiunzione di Controparte_1
pagamento ex R.D. del 14.04.1910 n. 639 nei confronti di Parte_1
, di e di per l'importo totale di €
[...] Parte_2 Parte_3
257.868,45, di cui 245.000,00 € in linea capitale e la restante somma a titolo di interessi, ingiunzione notificata in data 16.04.2015;
- a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito da parte del CP_1
la società aveva emesso la cartella di
[...] Controparte_2
pagamento n. 022 2015 00147505 64 002, notificandola a Parte_1
in data 14.10.2015 per l'importo di complessivi € 269.867,39, se
[...]
pagato “entro le scadenze”, ovvero per l'importo complessivo di €
283.663,77 se “pagato oltre le scadenze” (cfr. doc.5, fascicolo I° grado difesa ); Pt_1
- in seguito, l' , incaricato dal Comune di Controparte_6
procedere in executivis mediante il ruolo, aveva intrapreso l'azione esecutiva notificando, in data 07.01.2016, all'istituto Banca Monte dei
Paschi di Siena, atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis,
D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (cfr. doc.6, fascicolo I° grado difesa ); Pt_1
- in data 21/03/2016, il medesimo Concessionario della riscossione pubblica aveva provveduto a notificare a Parte_1
'comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria' (cfr. doc.7 fascicolo I° grado difesa ), dando conto di voler intraprendere azioni esecutive Pt_1
anche in ordine agli immobili ed esponendo un importo totale asseritamente dovuto all'Ente pubblico nella misura di € 288.048,12.
Tanto premesso, il ha eccepito: il carattere novativo della Pt_1
transazione intervenuta tra le parti in data 08.11.2010 ed assunta a presupposto dell'ingiunzione fiscale emessa nei suoi confronti;
l'inadempimento da parte del in relazione all'obbligo Controparte_1
assunto nell'atto di transazione in merito al cambio di destinazione d'uso,
con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti;
l'inesigibilità e l'illegittimità della pretesa creditoria del CP_1
specialmente con riferimento agli interessi calcolati in misura
[...]
superiore a quella legale;
l'illegittimità della procedura di riscossione mediante il cd. 'ruolo' ai sensi del D.P.R. 602/1973, nonché l'illegittima quantificazione degli importi richiesti a titolo di interessi e di aggio a favore del per la riscossione. CP_7
Ha chiesto, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito ha chiesto accertarsi l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con Controparte_1
l'accordo transattivo e, conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità degli atti posti in essere da questo;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovute al e/o Controparte_1
le somme ingiunte con la cartella esattoriale Controparte_2
notificata e con gli atti di esecuzione esattoriale intrapresi da quest'ultima;
in via istruttoria ha richiesto ordine di esibizione dell'estratto P.G.T. relativo agli immobili oggetto di causa, dell'eventuale delibera Comunale
di approvazione della variante al P.G.T., della delibera Regionale (qualora necessaria) di approvazione della variante al P.G.T. e, in subordine,
disporsi CTU per valutare lo stato dei luoghi;
il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente costituito in giudizio, il ha eccepito: la Controparte_1
tardività dell'opposizione; l'assenza di una condotta inadempiente da parte del perché l'obbligazione di mutare la destinazione Controparte_1
d'uso dell'immobile di proprietà dell'attore era subordinata all'integrale pagamento della sanzione da parte dei;
l'ulteriore inadempimento Pt_1
dell'attore, che avrebbe omesso di prestare le garanzie previste nell'atto di transazione (ipoteca di primo grado o, in alternativa, fideiussione); la corretta applicazione degli interessi e la regolarità del procedimento esecutivo mediante “ruolo”, con l'ausilio del concessionario
[...]
CP_2
Ha chiesto, dunque, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione,
dichiararsi tardiva e inammissibile l'opposizione proposta, e in ogni caso dichiararsi tardive e irrituali le censure aventi ad oggetto la cartella di pagamento notificata;
nel merito rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, dichiararsi l'ingiunzione definitiva nei confronti di e , le quali non Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione;
il tutto con vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita (ora Controparte_2 [...]
, deducendo a propria volta: la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione ai titoli esattoriali, la validità della procedura e dei titoli di riscossione e la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto alla domanda di inadempimento delle obbligazioni di cui all'atto di transazione.
Ha chiesto, dunque, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 04.08.2016, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha dichiarato la tempestività dell'opposizione e ha concesso i termini di legge per il deposito degli atti previsti dall'art. 183, c. 6, c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 23.01.2017.
Nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la difesa del ha dedotto Pt_1
un ulteriore motivo di illegittimità della pretesa creditoria, eccependo la nullità dell'accordo transattivo poiché con esso l'Ente comunale aveva ridotto la pretesa sanzionatoria, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 33 e 38 del Testo Unico Edilizia che non consentono alla P.A. il potere di ridurre le sanzioni in sede transattiva, ma solo di regolarne i tempi e le modalità di pagamento.
All'udienza del 17.10.2019 le parti hanno precisato le conclusioni ed il
Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato i loro termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Il Tribunale di IA con sentenza n. 825/2020 pubblicata il 06.05.2020:
- in via preliminare ha confermato il rigetto dell'eccezione, sollevata dall' e dal di tardività Controparte_3 Controparte_1 dell'opposizione proposta da per le ragioni già esposte con la Parte_1
precedente ordinanza del 4.08.2016;
- in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' ha Controparte_3
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa con riferimento alle domande formulate dal non afferenti all'attività di riscossione, Pt_1
stante l'estraneità del predetto ente ai fatti generatori dell'ingiunzione di pagamento;
-ha premesso che la riscossione delle sanzioni non è rinunciabile da parte dell'Amministrazione trattandosi di diritti disponibili, non suscettibili di transazione ex art 1966 c.c., potendo dunque l'accordo transattivo regolare soltanto modalità e tempi di riscossione senza incidere sull'an e sul
quantum della sanzione;
- ha qualificato la transazione dell'8.11.2010 come accordo di tipo conservativo teso a regolamentare tempi e modalità del pagamento della sanzione inflitta dal ai con ordinanza del Controparte_1 Pt_1
13.06.2009, dal momento che i contraenti non hanno convenuto la sostituzione della sanzione con una precedente obbligazione, come desumibile dal dettato letterale dell' art. 2 dell'atto di transazione
(“L'Amministrazione del dà atto che con il pagamento Controparte_1
della sanzione… è intervenuto il mutamento di destinazione d'uso”), dalla comunicazione inviata dai al in data 2.11.2009, in cui si Pt_1 CP_1
proponeva “Il versamento della somma di € 200.000 a titolo di sanzione
pecuniaria con conseguente mutamento di destinazione d'uso degli
immobili”) e dall'esplicito riferimento al momento del pagamento della sanzione nella delibera della Giunta del del 25.10.2010 Controparte_1
avente ad oggetto “Modifiche ed integrazione accordo bozza Transattiva
tra il e sigg.ri approvato con delibera GC n. 52 Controparte_1 Pt_1
del 16.04.2010”;
-ha escluso che la natura novativa dell'accordo possa essere desunta dalla riduzione dell'importo della sanzione avendo le parti piuttosto rimodulato il quantum dell'originaria prestazione pecuniaria alla luce delle medesime sopravvenienze giudiziarie (ordinanza Tar IA n. 597/09), che avevano spinto la parte privata ad avanzare al comune la proposta di accordo del 2.11.2009;
- ha rilevato che la circostanza che le parti dell'accordo transattivo avessero ricondotto la sanzione dovuta dai esattamente all'importo Pt_1
oltre il quale il Tar aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è sintomatica della volontà contrattuale di adeguare l'impegno pecuniario della parte privata alla decisione cautelare del Tar, fondata sulla valutazione della sussistenza del fumus boni iuris della domanda di annullamento oltre il suddetto limite quantitativo della sanzione inflitta, affinché l'impegno sanzionatorio dei fosse Pt_1
uniforme alle probabili risultanze del giudizio impugnatorio, evitando uno dispendio di risorse;
- ha dedotto che la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre l'ammontare risponde, dunque, al perseguimento di un interesse pubblico,
preminente al pari dell'interesse alla riscossione di sanzioni;
- ha quindi ritenuto che la transazione non risulti inficiata da vizi di nullità; - ha disatteso l'eccezione di inadempimento del per non Controparte_1
avere provveduto al cambio di destinazione d'uso, in quanto tale condizione contrasterebbe con l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico e dalla lettura dell'artt. 2 e 3 dell'accordo emerge che le parti private avessero coscientemente accettato che il perfezionamento del cambio di destinazione avvenisse solo all'esito del pagamento rateale,
come confermato alla comunicazione pervenuta al il Controparte_1
7.05.2015, nella quale i avevano dichiarato di non essere in grado di Pt_1
ottemperare al pagamento entro il termine ingiunto, proponendo all'amministrazione la decadenza dell'accordo transattivo e l'impegno a demolire opere realizzare e ad effettuare il ripristino degli immobili come da ordinanze del Controparte_1
- ha evidenziato che, al contrario, i hanno omesso di prestare idonea Pt_1
garanzia al pagamento della sanzione, come richiesto da una clausola dell'accordo (“mediante ipoteca di primo grado o, in alternativa,
fideiussione”)
- ha ritenuto che gli interessi dall'Ente conteggiati nell'ingiunzione fiscale traggano origine da specifica previsione dell'accordo transattivo e risultino calcolati dalla scadenza di ogni singola rata e non sull'intera somma dovuta tanto da essere privo di pregio il rilievo afferente all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
- ha affermato che gli interessi moratori sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 30 DPR 602/1973, e che quelli successivi alla formazione del ruolo sono calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze (4,88% annuo, in base al provvedimento del
Direttore dell' pubblicato sul sito ex lege); Controparte_3
- ha ritenuto che la procedura di riscossione risulti validamente azionata mediante l'iscrizione a ruolo del reddito fondato su ingiunzione fiscale regolarmente emessa ai sensi di legge e, dunque, mediante l'emissione e la notificazione della cartella esattoriale e che gli oneri e gli interessi connessi siano legittimi posto che, a prescindere dalla natura nazionale del servizio di riscossione e dalla natura del credito da recuperare, una volta che i ruoli sono stati legittimamente formati dall'ente creditore e da esso consegnati al concessionario, l'art. 17 D. lgs. 112/1999 stabilisce che agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di IA
ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. 9203 del 13.04.2015, emessa dal a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
anche in qualità di eredi del defunto
[...] Persona_1
condannando la società a rifondere a le spese di lite, Controparte_8
liquidate in € 4.076,75 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
la riforma della pronuncia sulla scorta di sei motivi di gravame e riproponendo le domande e le richieste istruttorie già formulate in primo grado. Si è costituito il e ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello chiedendone il rigetto;
si è parimenti costituita l'
[...]
, contestando tutto quando ex adverso dedotto Controparte_9
ed eccepito rispetto alla propria posizione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'erroneità, illogicità Parte_1
ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto conservativa e non novativa la natura dell'atto di transazione sottoscritto in data 08.11.2010, concludendo che esso avrebbe avuto per contenuto <> e che il pagamento delle somme in esso pattuite non sarebbe stato <
alla variazione di destinazione d'uso e agli ulteriori incombenti da parte dell' , in violazione degli artt. 1965, 1966 c.c. e art. 1460 Parte_5
c.c.
Lamenta, in particolare, come il giudice di prime cure, pur partendo dalla corretta premessa che non sia ammissibile alcun accordo sul quantum
dell'obbligazione tributaria, ma soltanto sulla regolamentazione “tempi e
modalità del pagamento”, di fatto riconosca che nella fattispecie è
intervenuta una riduzione della pretesa creditoria tributaria del CP_1
riconducendola però ad un mero aggiornamento dell'originaria sanzione. Sostiene che, al contrario, la natura novativa si desumerebbe dalla stessa ingiunzione di pagamento opposta che si fonda soltanto su detta transazione e non sui precedenti atti amministrativi sanzionatori, nonché
dalla lettura dell'atto di transazione con il quale i si sono impegnati Pt_1
a versare la minor somma a fronte dell'impegno dell'amministrazione a disporre il contestuale cambio di destinazione d'uso e a non dare seguito alle demolizioni, il ha accettato la somma inferiore Controparte_1
rispetto al maggiore importo sanzionato ed entrambe le parti hanno rinunciato agli atti dei tre giudizi amministrativi abbandonando le reciproche contrapposte pretese
L'appellante aggiunge di voler censurare la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che non “può darsi ingresso
alla tesi secondo cui l'inadempimento dei sarebbe stato legittimato Pt_1
dell'inadempimento del in quanto il pagamento rateale della CP_1
sanzione sarebbe stato condizionato alla variazione di destinazione d'uso
e agli ulteriori incombenti da parte dell'Ente stesso”.
Lamenta che tale deduzione deriva dall'erronea interpretazione dell'accordo transattivo da parte del giudice di primo grado in quanto già
dal tenore letterale dell'accordo transattivo in esame si evince che il aveva dato atto del già intervenuto mutamento di destinazione CP_1
d'uso degli immobili e avrebbe dovuto adempiere immediatamente al proprio obbligo di variazione della destinazione urbanistica (art. 2 e clausola n. 3, art. 3 della transazione)
Con il secondo motivo, si duole dell'erroneità, ingiustizia nonché Pt_1 illogicità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale ritenuto che dalla riduzione della sanzione accordata in sede transattiva dal CP_1
ai signori , vertendo essa in materia di diritti indisponibili,
[...] Pt_1
potesse derivare la nullità dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti,
in violazione dell'art. 1966 c.c., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia della procedura di riscossione mediante Concessionario in relazione ad un credito inesigibile del Controparte_1
Si duole, altresì delle affermazioni, a suo dire contraddittorie, del giudice di primo grado, il quale, pur ricordando correttamente che la riscossione delle sanzioni non sia rinunciabile da parte dell'amministrazione trattandosi di diritti indisponibili, come tali non suscettibili di transazione ex art. 1966 c.c., richiamando in questo senso la pronuncia della Corte dei
Conti, delibera n. 1116/2009, ha comunque giustificato la riduzione in sede transattiva, riconducendola all'accoglimento dell'istanza cautelare del TAR IA, il quale aveva parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Lamenta anche l'inversione logica compiuta dal Tribunale, il quale sembra far dipendere l'avvenuta definizione del contenuto pecuniario dell'accordo transattivo de quo dalla sola decisione cautelare intervenuta in sede giurisdizionale amministrativa, benché la giurisprudenza dallo stesso tribunale invocata affermi che non sia possibile alcun tipo di accordo transattivo sul punto.
Il rammenta, poi, che la nullità dell'accordo transattivo relativo alla Pt_1
sanzione avrebbe dovuto investire anche l'ingiunzione fiscale che ha come proprio presupposto il medesimo atto di transazione, così come la cartella esattoriale che ne costituisce l'ulteriore effetto.
Contesta, infine, l'argomentazione con la quale il Tribunale ha giustificato il siffatto accordo transattivo in virtù dell'interesse pubblico, atteso che
“mai la difesa del ha dichiarato in giudizio di aver Controparte_1
voluto perseguire l'interesse pubblico volgendo alla definizione
transattiva delle controversie amministrative, né è stato documentato o
quantificato in giudizio il risparmio di risorse derivante dall'abbandono
dei giudizi, né la proporzione tra l'eventuale detto risparmio e l'importo
rinunciato.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità, illogicità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il e l'agente della riscossione hanno CP_1
richiesto legittimamente tipologie di interessi in misura maggiore al tasso legale, pur in difetto di valida e previa costituzione in mora degli obbligati e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e 25 e 30 del DPR nr.
602/1973.
In particolare, rileva che la pretesa creditoria dell'Ente pubblico convenuto si fonda su un accordo transattivo novativo, il quale ha ad oggetto un credito riferito ad un'entrata patrimoniale di carattere extratributario, e il si è reso inadempiente agli obblighi assunti in sede Controparte_1
transattiva. Aggiunge che l'importo richiesto a titolo di interessi non è
dovuto, né se questi sono qualificati come moratori, dal momento che l'Ente avrebbe dovuto costituire previamente in mora i e avrebbe Pt_1
dovuto provare l'inadempimento colpevole da parte di questi ultimi ex art. 1224 c.c., né se questi fossero intesi come interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., poiché ne è stato comunque ingiunto il pagamento nonostante essi non fossero immediatamente esigibili.
Rispetto agli interessi moratori richiesti tramite il Concessionario della riscossione, l'appellante ribadisce la non debenza degli stessi perché
calcolati ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973 al tasso moratorio del
4,88% a partire dalla scadenza del termine di pagamento posto con la notifica della cartella esattoriale, mentre l'accordo transattivo novativo prevede soltanto la possibilità di maturazione degli interessi al tasso legale corrente.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe quindi errato ritenendo che per il solo fatto che la riscossione sia stata affidata al , CP_7
quest'ultimo fosse legittimato ad applicare il tasso previsto ex lege per la riscossione tributaria indipendentemente dal titolo sul quale la riscossione si fonda.
Con il quarto motivo, si duole dell'accoglimento della eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta Controparte_2
assumendo che le domande attoree non afferiscono all'attività di
[...]
riscossione.
In particolare, rileva la sussistenza della legittimità della chiamata in giudizio dell' per le seguenti ragioni: essa ha notificato la cartella CP_3
esattoriale impugnata, ha richiesto interesse e spese che trovano ragione nell'azione esecutiva intrapresa, le decisioni da assumere in sede giudiziale dovranno fare stato anche nei suoi confronti.
Con il quinto motivo, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1
legittima la procedura esecutiva mediante ruolo rispetto al titolo costituito dall'ingiunzione ex R.D. 639/1919 opposta.
In particolare, l'appellante evidenzia che l'Ente pubblico territoriale è
ricorso allo strumento dell'esecuzione coattiva mediante il sistema dell'iscrizione a ruolo dei crediti, anziché procedere direttamente secondo gli ordinari strumenti dell'esecuzione civile.
Precisa che in caso di riscossione delle entrate patrimoniali extratributarie degli enti locali, non si possono applicare le norme sull'aggio, in quanto trattasi di norme riferite unicamente al servizio nazionale di riscossione,
atteso che, in caso contrario si verificherebbe una duplicazione del titolo di riscossione sovrapponendo all'ingiunzione di pagamento l'iscrizione a ruolo, in violazione del principio di non aggravio dei costi a carico del contribuente (CDS n. 3413/2012).
Con il sesto motivo, si duole della condanna al pagamento delle Pt_1
spese di lite sia a favore del sia a favore del Controparte_1
concessionario per la riscossione.
L'appellante chiede, dunque, in via principale, nel caso di accoglimento dei motivi di appello, che non gli vengano poste a carico le spese di lite,
in via subordinata, che le spese di lite siano compensate alla luce della novità e complessità delle questioni trattate;
in ulteriore subordine, chiede la riduzione del compenso liquidato a favore del a fronte Controparte_1 della ridotta attività della fase istruttoria.
*****
Preliminarmente va rilevato che il costituendosi nel Controparte_1
presente giudizio, ha riproposto in appello ai sensi dell'art 346 c.p.c. (cfr.
pagg. 15 e segg.) l'eccezione di tardività dell'opposizione, già proposta nel precedente grado (unitamente ad ) e respinta dal Controparte_2
Tribunale mediante rinvio alle ragioni già espresse nell'ordinanza del
4.8.2016.
L'esame, anche in via officiosa, della predetta eccezione, espressamente rigettata in primo grado, è precluso dalla formazione del giudicato interno.
Come, infatti, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
quando un'eccezione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso
(come nella specie) o anche solo attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite,
esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr.
Cass. ord. 25876 del 27.09.2024; Cass. ord. 24677 del 13.09.2024; Cas.
Ord.
9.4.2024 n. 9505; Cass. ord. 24658 del 19.10.2017; Cass. sent 11799
del 12.05.2017).
Ciò posto, per ragioni di priorità logico-giuridica occorre iniziare dall'esame del secondo motivo di appello, il cui eventuale accoglimento rende superfluo scrutinare le altre censure mosse alla sentenza impugnata.
Il secondo motivo è fondato.
Correttamente il Tribunale ha affermato che <la riscossione delle
sanzioni non è rinunciabile da parte dell'Amministrazione trattandosi di
diritti indisponibili, come tali non suscettibili di Transazione ex art 1966
c.c.>> e ha sottolineato, richiamando alcune pronunce della Corte di Conti
(sez. Lombardia 116/2009, e sez. Piemonte n. 344/2013), che <non può
invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si
contrapponga la legittima pretesa di un'amministrazione pubblica di
esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e
l'atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche.
Potrebbe semmai ipotizzarsi una proposta di accordo che investa
modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto
dilatorio, ma è senz'altro da escludere l'ammissibilità di pattuizioni, in
corso di giudizio, che comportino una decurtazione del quantum dovuto
e, quindi, una riduzione dell'entità delle sanzioni inflitte con l'ulteriore
possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio>>. Ha
ribadito che <l'accordo transattivo, quindi, può soltanto regolare
modalità e tempi di riscossione senza incidere sull'an e sul quantum della
sanzione>>.
Tale principio, peraltro non contestato dalle parti, è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, seppure con riferimento alla riscossione tributaria (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016 -Rv. 641213 – 01: “il principio di indisponibilità della pretesa tributaria,
espressione di quello di legalità che permea l'intera materia, impone di
ritenere non negoziabile la pretesa fiscale, salvi i casi espressamente
previsti dalla legge”; nello stesso senso Cass Sez. 1, Sentenza n. 1276 del
27/02/1979 - Rv. 397520 – 01, secondo cui: “…l'accordo con il quale
viene definita ogni pendenza con il versamento di una determinata somma
da parte del contribuente da luogo non già ad un "concordato", bensì ad
una vera e propria transazione, la quale, avendo a oggetto il credito
tributario, e quindi diritti indisponibili, è radicalmente nulla a norma
dell'art 1966 cod civ.”; conforme anche Cass. sez. V 883/75, mass n
374267).
Pur partendo, dunque, da una corretta premessa, il Tribunale non ha tuttavia fatto buon uso del principio esposto. Nonostante abbia dato atto che con la transazione era stata prevista la riduzione dell'importo della sanzione – ciò integrando l'ipotesi di nullità sanzionata dall'art. 1966 c.c.
- ha però ritenuto che non si trattasse di una riduzione <avendo le parti
piuttosto rimodulato il quantum dell'originaria prestazione pecuniaria
alla luce delle sopravvenienze giudiziarie (ordinanza Tar IA n.
597/09)>>, essendo <evidente come i contraenti, regolando il
preesistente rapporto mediante reciproche concessioni secondo lo schema
tipico della transazione conservativa, avessero voluto aggiornare
l'originaria sanzione (irrogata ex art 33 T.U.E. ai signori , per non Pt_1
aver ottemperato all'ordine di demolizione degli abusi edilizi accertati
con ordinanza di rimessa in pristino del 11.3.2008, di euro 358.130,00), alla luce dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Tar
IA>>.
Il primo giudice ha giustificato tale affermazione rilevando che <La
circostanza che le parti dell'accordo transattivo avessero ricondotto la
sanzione dovuta dai esattamente all'importo oltre il quale il Tar Pt_1
aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
è palesemente sintomatica della volontà contrattuale di adeguare, nella
regolamentazione dei reciproci interessi sottesi alla definizioni transattiva
delle contese giudiziarie amministrative in atto, l'impegno pecuniario
della parte privata alla decisione cautelare del Tar, fondata sulla
valutazione della sussistenza del fumus boni iuris della domanda di
annullamento appunto oltre il suddetto limite quantitativo della sanzione
inflitta>>. Ha poi aggiunto che <la previsione dell'esito del giudizio
amministrativo, cioè, indirizzava l'interesse reciproco delle parti verso
l'adeguamento degli accordi conciliativi alle indicazioni rese in via
cautelare dal Tar affinché l'impegno sanzionatorio dei fosse Pt_1
uniforme alle probabili risultanze del giudizio impugnatorio, così
evitando il dispendio di risorse che inevitabilmente sarebbe derivato dalla
prosecuzione dei tre contenziosi amministrativi all'epoca pendenti>>,
interesse ritenuto <preminente al pari dell'interesse alla riscossione di
sanzioni>>.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Il Tar, investito del ricorso dei Festa avverso le ordinanze di demolizione e riduzione in pristino e di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 358.130,00, ha in via cautelare sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui era stata irrogata una sanzione, per ciascun trasgressore,
superiore ad euro 157.700,00, rimettendo alla futura istruttoria la determinazione dell'importo effettivo della sanzione.
Non è dunque intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia ridotto o rideterminato l'effettivo importo della sanzione dovuta a cui il avrebbe dovuto adeguarsi. CP_1
Né a seguito dell'ordinanza di sospensione è intervenuto l'annullamento o riduzione della sanzione in via di autotutela da parte del Controparte_1
come sostenuto, invece, dalla difesa dell'Ente che a sostegno di tale assunto richiama genericamente il doc. 3, senza tuttavia alcuna altra indicazione. Ciò non permette di individuare con certezza di quale provvedimento si tratti in quanto agli atti non è presente il fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell'Ente né alcun documento risulta prodotto telematicamente nel fascicolo telematico di primo grado, mentre nel presente grado il doc. 3 corrisponde ad un “macrodocumento” di 105
pagine contenente tutti gli atti e documenti relativi al primo grado del giudizio e privo di indice che ne renda agevole l'esame (in violazione delle analitiche indicazioni fornite dalla Corte in ordine alle modalità di deposito telematico dei documenti).
Laddove, peraltro, il richiamo si riferisca alla lettera del 7 ottobre 2009
(prot. 29911 del 13.10.2009) del con cui si ordinava ai Controparte_1
di pagare, ognuno, la somma di euro 157.500,00 non oggetto di Pt_1
sospensione, rileva la Corte che in tale documento non solo non vi è menzione di alcun provvedimento emesso in via di autotutela da parte del di riduzione della sanzione di ben euro 43.130,00, ma ciò è CP_1
smentito dal fatto che in esso si legge che il procedeva CP_1
immediatamente alla riscossione della somma di euro 157.500,00 in quanto la pretesa relativa all'importo eccedente era stata sospesa con ordinanza del Tar e non perché a seguito di tale sospensione il CP_1
aveva ridotto la sanzione in via di autotutela ritenendola errata per l'eccedenza.
Che non fosse affatto pacifico tra le parti che l'importo dovuto a titolo di sanzione fosse pari alla somma non oggetto di sospensione con le ordinanze del TAR è dimostrato dalla lettera inviata dai al Comune Pt_1
in data 2.11.2009 (prot. N. 32495) con cui gli stessi offrivano di versare la somma complessiva di euro 200.000,00 e non già di euro 315.000,00. Non
risponde quindi al vero l'affermazione dell'appellata secondo cui l'importo indicato nell'atto di transazione sarebbe stato riconosciuto
(dall'amministrazione comunale) ed accettato come dovuto (dai ) già Pt_1
prima dell'accordo transattivo e che con esso quindi le parti avessero inteso solo dilazionarne il pagamento.
Parimenti nessuna menzione alla riduzione della sanzione in autotutela è
contenuta nell' “Atto di transazione” stipulato tra le parti in data 8.11.2010
tra il e e . Controparte_1 Persona_1 Parte_1
Con tale accordo le parti, infatti, dato atto della pendenza dei tre procedimenti avanti il TAR IA avverso, tra gli altri, il provvedimento di irrogazione della sanzione di euro 358.130,00 e dell'intervenuta ordinanza di sospensione citata, hanno convenuto che i , a fronte del Pt_1
cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale degli immobili di loro proprietà, versassero la somma complessiva di euro 315.000,00 con pagamenti dilazionati e garantiti mediante ipoteca di primo grado o fideiussione, e che tale somma fosse “accettata dall'Amministrazione
Comunale rispetto al maggior importo sanzionato di cui agli atti
impugnati”, con conseguente abbandono delle “reciproche contrapposte
pretese” e l'impegno dell'amministrazione comunale di “nulla avere più
a pretendere dai sig. e né dai loro aventi Persona_1 Parte_1
causa, relativamente alle somme pretese”, segno che nessuna riduzione dell'importo della sanzione era in precedenza intervenuto e che tale ridotta pretesa deriva esclusivamente dalle reciproche concessioni e rinunce attuate con la transazione (riduzione dell'importo della sanzione con dilazione di pagamento e mutamento della destinazione d'uso da parte del e riconoscimento della debenza della sanzione nella predetta CP_1
misura con obbligo di pagamento del complessivo importo, seppure ratealmente, da parte dei ). Pt_1
E' evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, con l'atto di transazione il ha rinunciato ad una parte CP_1
della sanzione inizialmente irrogata, pari ad euro 358.130,00, a fronte dell'impegno assunto dai , che l'intero importo avevano contestato Pt_1
con l'impugnazione avanti al Tar, al pagamento, seppure rateale, del complessivo minore importo di euro 315.000,00, riconosciuto, quindi,
implicitamente come dovuto. Non è vero dunque, come sostiene la difesa del comune appellato, che l'accordo transattivo abbia riguardato solo le modalità ed i termini di pagamento della sanzione irrogata e che l'importo dovuto a titolo di sanzione non sia stato oggetto di alcuna pattuizione transattiva a ribasso,
sanzione che, come essa stessa ammette, non avrebbe potuto essere ridotta
(cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 7).
La circostanza che con la stipula della transazione l'amministrazione comunale abbia voluto perseguire l'interesse pubblico di estinguere i tre contenziosi amministrativi pendenti onde evitare l'inutile dispendio di risorse non vale a superare il divieto, sancito dall'art 1966 cc e valevole anche per la PA, di potere stipulare accordi transattivi con la parte privata destinataria di un provvedimento sanzionatorio. Ciò ha, invece, fatto nella specie l'amministrazione comunale, riducendo il quantum della sanzione pecuniaria irrogata in sostituzione dell'ordine di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive eseguite dai , il cui pagamento tiene Pt_1
luogo del permesso di costruire e comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, altrimenti non ammesso.
La sentenza va, quindi, riformata, dovendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione stipulato tra e ed il Parte_1 Persona_1
in data 8.11.2010. Controparte_1
Il primo motivo, relativo alla natura conservativa o novativa del predetto accordo transattivo rimane quindi assorbito.
La dichiarazione di nullità del titolo comporta la caducazione di tutti gli atti di esecuzione del e di , in quanto Controparte_1 Controparte_2 posti in essere in forza di tale accordo transattivo, ed investe quindi l'ingiunzione di pagamento opposta che a tale accordo fa espresso riferimento e la cartella esattoriale n. 022/2015/0014705/64/002
successivamente emessa.
Il terzo, quarto e quinto motivo di appello relativi alla legittimazione passiva di e alla legittimità dell'applicazione di Controparte_2
interessi ultralegali e della intrapresa procedura esecutiva mediante ruolo rimangono, quindi, assorbiti nell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
Anche il sesto motivo in punto spese resta assorbito in quanto, alla stregua dell'esito complessivo della lite, che ha portato all'accoglimento dell'opposizione proposta dal e alla conseguente riforma della Pt_1
sentenza impugnata, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle spese, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità
consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali,
il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio,
ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 27606/2019, Cass. civ.
sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass. 30/12/2013 n. 28718; Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò premesso, va disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del processo tra e le parti appellate, Parte_1
e , in quanto solo in sede di precisazione Controparte_1 CP_2
delle conclusioni nel giudizio di primo grado il ha sollevato la Pt_1
questione relativa alla nullità dell'atto di transazione posto a base dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, così impedendo che potesse svolgersi un contraddittorio completo sulla questione e rendendo necessario anche il presente grado.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di IA, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di IA n.
825/2020 del 14 aprile 2020, appellata da : Parte_1
-in accoglimento dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa dal in data 01.04.2010 (prot n. 9203 del 13.4.2015), Controparte_1
dichiara la nullità dell'atto di transazione stipulato tra il Controparte_1
e e in data 8 novembre 2010, e, per Persona_1 Parte_1
l'effetto, l'illegittimità degli atti di esecuzione emessi in forza di esso dal e da Controparte_1 Controparte_2
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante ed il
Controparte_1
-compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante ed
Controparte_2 Così deciso in IA nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1094/2020
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1094/2020 promossa con atto di citazione notificato via PEC in data 14 dicembre 2020 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 20 novembre 2024
OGGETTO: d a
[...]
(C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
140039 a Chiari (BS), Via Orti n. 23,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Benedetto Carleschi del Foro di
IA (Cod. Fisc. ), con domicilio eletto presso C.F._2
lo studio di quest'ultimo in IA, alla via Vittorio Emanuele II n. 43,
giusta procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o P.IVA – C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Chiari (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 26, in persona del
Sindaco pro tempore avv. Massimo Vizzardi,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani (C.F.
), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
IA, via Romanino 16, giusta procura in atti
APPELLATO
N o n c h è c o n t r o
(C.F. e P. IVA , ora Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_4
ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società
del Gruppo (C.F. e P. IVA , in persona del suo CP_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore e per esso Il Dott. con sede CP_4
in Roma, Via G. Grezar, 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dall'Asta (c.f.
) del Foro di IA, con domicilio eletto presso il C.F._4
suo studio in IA, Via Pietro Bulloni, 12, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di IA, sezione III civile, n.
825/2020, pubblicata in data 5 maggio 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“1) Nel merito:
- qualora venisse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di transazione sottoscritto in data 08.11.2010, dichiarare l'illegittimità o l'invalidità e comunque l'inefficacia, nonché la revoca, dell'ingiunzione fiscale emessa in data 01/04/2015 dal (nella persona del Dirigente del Controparte_1
Settore territorio;
prot. Nr. 9203 del 13.04.2015);
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento del
[...]
in persona del legale rappresentante - Sindaco pro tempore, CP_5
in ordine alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo sottoscritto inter partes l'8 novembre 2010 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità o invalidità e comunque l'inefficacia nonché la revoca dell'ingiunzione fiscale emessa in data 01/4/2015 dal (nella persona del Controparte_1
Dirigente del Settore territorio;
prot. Nr. 9203 del 13.04.2015);
- dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia, invalidità e comunque l'illegittimità degli atti posti in essere dal direttamente CP_1 CP_1
e/o per il tramite del concessionario (già Controparte_3
, in esecuzione del predetto titolo;
Controparte_2
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovute al CP_1
e/o ad (già
[...] Controparte_3 Controparte_2
le somme ingiunte, mediante la cartella esattoriale emessa da
[...]
(già , nei confronti del Sig. Controparte_3 Controparte_2
ed in qualità di coobbligato in solido con i signori Parte_1
e a titolo di: Parte_2 Parte_3
- 1) compensi richiesti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 112/1999, pari a totali € 26.022,06 alla data della notifica dell'atto ex art. 72 bis DPR n.
602/1973 e successivi maturati;
- 2) di interessi di mora ex art. 30 del DPR n. 602/1973;
- 3) di spese esecutive ex art. 17 D.Lgs. n. 112/1999;
- 4) nonché le ulteriori somme intimate successivamente da
[...]
(già Controparte_3 Controparte_2
2) In via istruttoria, previa eventuale revoca di precedente ordinanza istruttoria:
si chiede che, ex art. 210 c.p.c., che venga ordinata al comune di CP_1
l'esibizione della seguente documentazione:
a) estratto P.G.T. relativo agli immobili siti in – Via Orti n. 23 (ex CP_1
civico n. 5) di cui si tratta, identificato al NCT foglio 5, part. 223, con variazione dell'azzonamento;
b) eventuale delibera Comunale di approvazione della variante al P.G.T.,
qualora adottata;
c) delibera Regionale (qualora necessaria) di approvazione della variante al P.G.T., qualora dottata.
In subordine, si chiede che venga disposta CTU al fine di descrivere lo stato dei luoghi ed in particolare, consentito al Consulente l'accesso ai pubblici uffici, la situazione urbanistica amministrativa degli immobili di proprietà siti in Chiari (BS) alla via Orti n. 23 oggetto di causa. Pt_1
3) Con integrale rifusione di spese e compensi professionali di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.”
Degli appellati:
“- In via preliminare, rigettare la richiesta di Controparte_1
sospensione ex art. 283 c.p.c.; - Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione proposta in I grado e perciò del presente appello;
- Nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
- In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili alla luce di quanto dedotto in narrativa. Solo in subordine ed all'occorrenza, laddove ritenute ammissibili e rilevanti, si reiterano le istanze istruttorie svolte in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
AE: “La Corte d'Appello di IA confermi integralmente la sentenza n. 825/2020 del Tribunale di IA, pubblicata il 6.5.2020, e respinga l'impugnazione proposta dal Sig. ed ogni domanda da Parte_4
questi proposta nei confronti dell'agente della riscossione Controparte_2
ora , perché inammissibile e,
[...] Controparte_3
comunque,
nel merito, infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge,
anche in ordine alle spese, di cui si chiede la rifusione integrale.
Con ogni più ampia riserva consentita dalla legge.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande,
istanze od eccezioni nuove eventualmente formulate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.03.2016, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del
RD n. 639/1910 dal e la relativa cartella esattoriale Controparte_1
emessa dall' . Controparte_3 L'opponente ha riferito che il credito azionato ha trovato la propria origine in una vicenda precedente che qui si sintetizza, per quanto ancora di interesse:
- a partire dall'anno 2004, nella loro qualità di proprietari di due capannoni a destinazione d'uso agricola siti nel territorio del Comune di CP_1
e il di lui padre (deceduto, nella cui Parte_1 Persona_1
posizione giuridica-patrimoniale sono subentrate la figlia e la Parte_2
moglie avevano ricevuto vari provvedimenti Parte_3
amministrativi emessi dal predetto Comune per la realizzazione di opere edilizie con cambio di destinazione d'uso in assenza delle dovute autorizzazioni (un'ordinanza di demolizione in data 01.02.2004;
un'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino in data 10.03.2008;
un provvedimento di applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di demolizione pari all'importo di € 358.130,00);
- i tre provvedimenti amministrativi era stati impugnati avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale di IA (R.G. 488/2004, 572/2008 e
878/2009);
- a seguito di delibera della Giunta Comunale del 08.11.2010 Parte_1
e il di lui padre, da un parte, ed il dall'altra,
[...] Controparte_1
avevano sottoscritto un atto transattivo del 8.11.2010, a tacitazione di ogni rispettiva precedente pretesa derivante dai fatti suddetti nonché a definizione dei tre citati giudizi, con cui le parti avevano convenuto che il disponesse il mutamento di destinazione d'uso da Controparte_1
agricolo ad artigianale degli immobili di proprietà dei , a fronte del Pt_1 pagamento della minor somma complessiva di € 315.000,00, mediante versamento di nr. 8 rate a scadenza semestrale da parte dei;
Pt_1
- i avevano corrisposto al solo la minor somma Pt_1 Controparte_1
complessiva di € 70.356,85;
- in data 01.04.2015, il aveva emesso ingiunzione di Controparte_1
pagamento ex R.D. del 14.04.1910 n. 639 nei confronti di Parte_1
, di e di per l'importo totale di €
[...] Parte_2 Parte_3
257.868,45, di cui 245.000,00 € in linea capitale e la restante somma a titolo di interessi, ingiunzione notificata in data 16.04.2015;
- a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito da parte del CP_1
la società aveva emesso la cartella di
[...] Controparte_2
pagamento n. 022 2015 00147505 64 002, notificandola a Parte_1
in data 14.10.2015 per l'importo di complessivi € 269.867,39, se
[...]
pagato “entro le scadenze”, ovvero per l'importo complessivo di €
283.663,77 se “pagato oltre le scadenze” (cfr. doc.5, fascicolo I° grado difesa ); Pt_1
- in seguito, l' , incaricato dal Comune di Controparte_6
procedere in executivis mediante il ruolo, aveva intrapreso l'azione esecutiva notificando, in data 07.01.2016, all'istituto Banca Monte dei
Paschi di Siena, atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis,
D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (cfr. doc.6, fascicolo I° grado difesa ); Pt_1
- in data 21/03/2016, il medesimo Concessionario della riscossione pubblica aveva provveduto a notificare a Parte_1
'comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria' (cfr. doc.7 fascicolo I° grado difesa ), dando conto di voler intraprendere azioni esecutive Pt_1
anche in ordine agli immobili ed esponendo un importo totale asseritamente dovuto all'Ente pubblico nella misura di € 288.048,12.
Tanto premesso, il ha eccepito: il carattere novativo della Pt_1
transazione intervenuta tra le parti in data 08.11.2010 ed assunta a presupposto dell'ingiunzione fiscale emessa nei suoi confronti;
l'inadempimento da parte del in relazione all'obbligo Controparte_1
assunto nell'atto di transazione in merito al cambio di destinazione d'uso,
con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti;
l'inesigibilità e l'illegittimità della pretesa creditoria del CP_1
specialmente con riferimento agli interessi calcolati in misura
[...]
superiore a quella legale;
l'illegittimità della procedura di riscossione mediante il cd. 'ruolo' ai sensi del D.P.R. 602/1973, nonché l'illegittima quantificazione degli importi richiesti a titolo di interessi e di aggio a favore del per la riscossione. CP_7
Ha chiesto, quindi, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito ha chiesto accertarsi l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con Controparte_1
l'accordo transattivo e, conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità degli atti posti in essere da questo;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovute al e/o Controparte_1
le somme ingiunte con la cartella esattoriale Controparte_2
notificata e con gli atti di esecuzione esattoriale intrapresi da quest'ultima;
in via istruttoria ha richiesto ordine di esibizione dell'estratto P.G.T. relativo agli immobili oggetto di causa, dell'eventuale delibera Comunale
di approvazione della variante al P.G.T., della delibera Regionale (qualora necessaria) di approvazione della variante al P.G.T. e, in subordine,
disporsi CTU per valutare lo stato dei luoghi;
il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente costituito in giudizio, il ha eccepito: la Controparte_1
tardività dell'opposizione; l'assenza di una condotta inadempiente da parte del perché l'obbligazione di mutare la destinazione Controparte_1
d'uso dell'immobile di proprietà dell'attore era subordinata all'integrale pagamento della sanzione da parte dei;
l'ulteriore inadempimento Pt_1
dell'attore, che avrebbe omesso di prestare le garanzie previste nell'atto di transazione (ipoteca di primo grado o, in alternativa, fideiussione); la corretta applicazione degli interessi e la regolarità del procedimento esecutivo mediante “ruolo”, con l'ausilio del concessionario
[...]
CP_2
Ha chiesto, dunque, in via preliminare, rigettarsi l'istanza di sospensione,
dichiararsi tardiva e inammissibile l'opposizione proposta, e in ogni caso dichiararsi tardive e irrituali le censure aventi ad oggetto la cartella di pagamento notificata;
nel merito rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, dichiararsi l'ingiunzione definitiva nei confronti di e , le quali non Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione;
il tutto con vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita (ora Controparte_2 [...]
, deducendo a propria volta: la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione ai titoli esattoriali, la validità della procedura e dei titoli di riscossione e la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto alla domanda di inadempimento delle obbligazioni di cui all'atto di transazione.
Ha chiesto, dunque, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 04.08.2016, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha dichiarato la tempestività dell'opposizione e ha concesso i termini di legge per il deposito degli atti previsti dall'art. 183, c. 6, c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 23.01.2017.
Nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la difesa del ha dedotto Pt_1
un ulteriore motivo di illegittimità della pretesa creditoria, eccependo la nullità dell'accordo transattivo poiché con esso l'Ente comunale aveva ridotto la pretesa sanzionatoria, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 33 e 38 del Testo Unico Edilizia che non consentono alla P.A. il potere di ridurre le sanzioni in sede transattiva, ma solo di regolarne i tempi e le modalità di pagamento.
All'udienza del 17.10.2019 le parti hanno precisato le conclusioni ed il
Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato i loro termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Il Tribunale di IA con sentenza n. 825/2020 pubblicata il 06.05.2020:
- in via preliminare ha confermato il rigetto dell'eccezione, sollevata dall' e dal di tardività Controparte_3 Controparte_1 dell'opposizione proposta da per le ragioni già esposte con la Parte_1
precedente ordinanza del 4.08.2016;
- in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' ha Controparte_3
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa con riferimento alle domande formulate dal non afferenti all'attività di riscossione, Pt_1
stante l'estraneità del predetto ente ai fatti generatori dell'ingiunzione di pagamento;
-ha premesso che la riscossione delle sanzioni non è rinunciabile da parte dell'Amministrazione trattandosi di diritti disponibili, non suscettibili di transazione ex art 1966 c.c., potendo dunque l'accordo transattivo regolare soltanto modalità e tempi di riscossione senza incidere sull'an e sul
quantum della sanzione;
- ha qualificato la transazione dell'8.11.2010 come accordo di tipo conservativo teso a regolamentare tempi e modalità del pagamento della sanzione inflitta dal ai con ordinanza del Controparte_1 Pt_1
13.06.2009, dal momento che i contraenti non hanno convenuto la sostituzione della sanzione con una precedente obbligazione, come desumibile dal dettato letterale dell' art. 2 dell'atto di transazione
(“L'Amministrazione del dà atto che con il pagamento Controparte_1
della sanzione… è intervenuto il mutamento di destinazione d'uso”), dalla comunicazione inviata dai al in data 2.11.2009, in cui si Pt_1 CP_1
proponeva “Il versamento della somma di € 200.000 a titolo di sanzione
pecuniaria con conseguente mutamento di destinazione d'uso degli
immobili”) e dall'esplicito riferimento al momento del pagamento della sanzione nella delibera della Giunta del del 25.10.2010 Controparte_1
avente ad oggetto “Modifiche ed integrazione accordo bozza Transattiva
tra il e sigg.ri approvato con delibera GC n. 52 Controparte_1 Pt_1
del 16.04.2010”;
-ha escluso che la natura novativa dell'accordo possa essere desunta dalla riduzione dell'importo della sanzione avendo le parti piuttosto rimodulato il quantum dell'originaria prestazione pecuniaria alla luce delle medesime sopravvenienze giudiziarie (ordinanza Tar IA n. 597/09), che avevano spinto la parte privata ad avanzare al comune la proposta di accordo del 2.11.2009;
- ha rilevato che la circostanza che le parti dell'accordo transattivo avessero ricondotto la sanzione dovuta dai esattamente all'importo Pt_1
oltre il quale il Tar aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è sintomatica della volontà contrattuale di adeguare l'impegno pecuniario della parte privata alla decisione cautelare del Tar, fondata sulla valutazione della sussistenza del fumus boni iuris della domanda di annullamento oltre il suddetto limite quantitativo della sanzione inflitta, affinché l'impegno sanzionatorio dei fosse Pt_1
uniforme alle probabili risultanze del giudizio impugnatorio, evitando uno dispendio di risorse;
- ha dedotto che la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre l'ammontare risponde, dunque, al perseguimento di un interesse pubblico,
preminente al pari dell'interesse alla riscossione di sanzioni;
- ha quindi ritenuto che la transazione non risulti inficiata da vizi di nullità; - ha disatteso l'eccezione di inadempimento del per non Controparte_1
avere provveduto al cambio di destinazione d'uso, in quanto tale condizione contrasterebbe con l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico e dalla lettura dell'artt. 2 e 3 dell'accordo emerge che le parti private avessero coscientemente accettato che il perfezionamento del cambio di destinazione avvenisse solo all'esito del pagamento rateale,
come confermato alla comunicazione pervenuta al il Controparte_1
7.05.2015, nella quale i avevano dichiarato di non essere in grado di Pt_1
ottemperare al pagamento entro il termine ingiunto, proponendo all'amministrazione la decadenza dell'accordo transattivo e l'impegno a demolire opere realizzare e ad effettuare il ripristino degli immobili come da ordinanze del Controparte_1
- ha evidenziato che, al contrario, i hanno omesso di prestare idonea Pt_1
garanzia al pagamento della sanzione, come richiesto da una clausola dell'accordo (“mediante ipoteca di primo grado o, in alternativa,
fideiussione”)
- ha ritenuto che gli interessi dall'Ente conteggiati nell'ingiunzione fiscale traggano origine da specifica previsione dell'accordo transattivo e risultino calcolati dalla scadenza di ogni singola rata e non sull'intera somma dovuta tanto da essere privo di pregio il rilievo afferente all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
- ha affermato che gli interessi moratori sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 30 DPR 602/1973, e che quelli successivi alla formazione del ruolo sono calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze (4,88% annuo, in base al provvedimento del
Direttore dell' pubblicato sul sito ex lege); Controparte_3
- ha ritenuto che la procedura di riscossione risulti validamente azionata mediante l'iscrizione a ruolo del reddito fondato su ingiunzione fiscale regolarmente emessa ai sensi di legge e, dunque, mediante l'emissione e la notificazione della cartella esattoriale e che gli oneri e gli interessi connessi siano legittimi posto che, a prescindere dalla natura nazionale del servizio di riscossione e dalla natura del credito da recuperare, una volta che i ruoli sono stati legittimamente formati dall'ente creditore e da esso consegnati al concessionario, l'art. 17 D. lgs. 112/1999 stabilisce che agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di IA
ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. 9203 del 13.04.2015, emessa dal a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
anche in qualità di eredi del defunto
[...] Persona_1
condannando la società a rifondere a le spese di lite, Controparte_8
liquidate in € 4.076,75 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
la riforma della pronuncia sulla scorta di sei motivi di gravame e riproponendo le domande e le richieste istruttorie già formulate in primo grado. Si è costituito il e ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello chiedendone il rigetto;
si è parimenti costituita l'
[...]
, contestando tutto quando ex adverso dedotto Controparte_9
ed eccepito rispetto alla propria posizione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'erroneità, illogicità Parte_1
ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto conservativa e non novativa la natura dell'atto di transazione sottoscritto in data 08.11.2010, concludendo che esso avrebbe avuto per contenuto <> e che il pagamento delle somme in esso pattuite non sarebbe stato <
alla variazione di destinazione d'uso e agli ulteriori incombenti da parte dell' , in violazione degli artt. 1965, 1966 c.c. e art. 1460 Parte_5
c.c.
Lamenta, in particolare, come il giudice di prime cure, pur partendo dalla corretta premessa che non sia ammissibile alcun accordo sul quantum
dell'obbligazione tributaria, ma soltanto sulla regolamentazione “tempi e
modalità del pagamento”, di fatto riconosca che nella fattispecie è
intervenuta una riduzione della pretesa creditoria tributaria del CP_1
riconducendola però ad un mero aggiornamento dell'originaria sanzione. Sostiene che, al contrario, la natura novativa si desumerebbe dalla stessa ingiunzione di pagamento opposta che si fonda soltanto su detta transazione e non sui precedenti atti amministrativi sanzionatori, nonché
dalla lettura dell'atto di transazione con il quale i si sono impegnati Pt_1
a versare la minor somma a fronte dell'impegno dell'amministrazione a disporre il contestuale cambio di destinazione d'uso e a non dare seguito alle demolizioni, il ha accettato la somma inferiore Controparte_1
rispetto al maggiore importo sanzionato ed entrambe le parti hanno rinunciato agli atti dei tre giudizi amministrativi abbandonando le reciproche contrapposte pretese
L'appellante aggiunge di voler censurare la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che non “può darsi ingresso
alla tesi secondo cui l'inadempimento dei sarebbe stato legittimato Pt_1
dell'inadempimento del in quanto il pagamento rateale della CP_1
sanzione sarebbe stato condizionato alla variazione di destinazione d'uso
e agli ulteriori incombenti da parte dell'Ente stesso”.
Lamenta che tale deduzione deriva dall'erronea interpretazione dell'accordo transattivo da parte del giudice di primo grado in quanto già
dal tenore letterale dell'accordo transattivo in esame si evince che il aveva dato atto del già intervenuto mutamento di destinazione CP_1
d'uso degli immobili e avrebbe dovuto adempiere immediatamente al proprio obbligo di variazione della destinazione urbanistica (art. 2 e clausola n. 3, art. 3 della transazione)
Con il secondo motivo, si duole dell'erroneità, ingiustizia nonché Pt_1 illogicità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale ritenuto che dalla riduzione della sanzione accordata in sede transattiva dal CP_1
ai signori , vertendo essa in materia di diritti indisponibili,
[...] Pt_1
potesse derivare la nullità dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti,
in violazione dell'art. 1966 c.c., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia della procedura di riscossione mediante Concessionario in relazione ad un credito inesigibile del Controparte_1
Si duole, altresì delle affermazioni, a suo dire contraddittorie, del giudice di primo grado, il quale, pur ricordando correttamente che la riscossione delle sanzioni non sia rinunciabile da parte dell'amministrazione trattandosi di diritti indisponibili, come tali non suscettibili di transazione ex art. 1966 c.c., richiamando in questo senso la pronuncia della Corte dei
Conti, delibera n. 1116/2009, ha comunque giustificato la riduzione in sede transattiva, riconducendola all'accoglimento dell'istanza cautelare del TAR IA, il quale aveva parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Lamenta anche l'inversione logica compiuta dal Tribunale, il quale sembra far dipendere l'avvenuta definizione del contenuto pecuniario dell'accordo transattivo de quo dalla sola decisione cautelare intervenuta in sede giurisdizionale amministrativa, benché la giurisprudenza dallo stesso tribunale invocata affermi che non sia possibile alcun tipo di accordo transattivo sul punto.
Il rammenta, poi, che la nullità dell'accordo transattivo relativo alla Pt_1
sanzione avrebbe dovuto investire anche l'ingiunzione fiscale che ha come proprio presupposto il medesimo atto di transazione, così come la cartella esattoriale che ne costituisce l'ulteriore effetto.
Contesta, infine, l'argomentazione con la quale il Tribunale ha giustificato il siffatto accordo transattivo in virtù dell'interesse pubblico, atteso che
“mai la difesa del ha dichiarato in giudizio di aver Controparte_1
voluto perseguire l'interesse pubblico volgendo alla definizione
transattiva delle controversie amministrative, né è stato documentato o
quantificato in giudizio il risparmio di risorse derivante dall'abbandono
dei giudizi, né la proporzione tra l'eventuale detto risparmio e l'importo
rinunciato.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità, illogicità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il e l'agente della riscossione hanno CP_1
richiesto legittimamente tipologie di interessi in misura maggiore al tasso legale, pur in difetto di valida e previa costituzione in mora degli obbligati e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e 25 e 30 del DPR nr.
602/1973.
In particolare, rileva che la pretesa creditoria dell'Ente pubblico convenuto si fonda su un accordo transattivo novativo, il quale ha ad oggetto un credito riferito ad un'entrata patrimoniale di carattere extratributario, e il si è reso inadempiente agli obblighi assunti in sede Controparte_1
transattiva. Aggiunge che l'importo richiesto a titolo di interessi non è
dovuto, né se questi sono qualificati come moratori, dal momento che l'Ente avrebbe dovuto costituire previamente in mora i e avrebbe Pt_1
dovuto provare l'inadempimento colpevole da parte di questi ultimi ex art. 1224 c.c., né se questi fossero intesi come interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., poiché ne è stato comunque ingiunto il pagamento nonostante essi non fossero immediatamente esigibili.
Rispetto agli interessi moratori richiesti tramite il Concessionario della riscossione, l'appellante ribadisce la non debenza degli stessi perché
calcolati ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973 al tasso moratorio del
4,88% a partire dalla scadenza del termine di pagamento posto con la notifica della cartella esattoriale, mentre l'accordo transattivo novativo prevede soltanto la possibilità di maturazione degli interessi al tasso legale corrente.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe quindi errato ritenendo che per il solo fatto che la riscossione sia stata affidata al , CP_7
quest'ultimo fosse legittimato ad applicare il tasso previsto ex lege per la riscossione tributaria indipendentemente dal titolo sul quale la riscossione si fonda.
Con il quarto motivo, si duole dell'accoglimento della eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta Controparte_2
assumendo che le domande attoree non afferiscono all'attività di
[...]
riscossione.
In particolare, rileva la sussistenza della legittimità della chiamata in giudizio dell' per le seguenti ragioni: essa ha notificato la cartella CP_3
esattoriale impugnata, ha richiesto interesse e spese che trovano ragione nell'azione esecutiva intrapresa, le decisioni da assumere in sede giudiziale dovranno fare stato anche nei suoi confronti.
Con il quinto motivo, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1
legittima la procedura esecutiva mediante ruolo rispetto al titolo costituito dall'ingiunzione ex R.D. 639/1919 opposta.
In particolare, l'appellante evidenzia che l'Ente pubblico territoriale è
ricorso allo strumento dell'esecuzione coattiva mediante il sistema dell'iscrizione a ruolo dei crediti, anziché procedere direttamente secondo gli ordinari strumenti dell'esecuzione civile.
Precisa che in caso di riscossione delle entrate patrimoniali extratributarie degli enti locali, non si possono applicare le norme sull'aggio, in quanto trattasi di norme riferite unicamente al servizio nazionale di riscossione,
atteso che, in caso contrario si verificherebbe una duplicazione del titolo di riscossione sovrapponendo all'ingiunzione di pagamento l'iscrizione a ruolo, in violazione del principio di non aggravio dei costi a carico del contribuente (CDS n. 3413/2012).
Con il sesto motivo, si duole della condanna al pagamento delle Pt_1
spese di lite sia a favore del sia a favore del Controparte_1
concessionario per la riscossione.
L'appellante chiede, dunque, in via principale, nel caso di accoglimento dei motivi di appello, che non gli vengano poste a carico le spese di lite,
in via subordinata, che le spese di lite siano compensate alla luce della novità e complessità delle questioni trattate;
in ulteriore subordine, chiede la riduzione del compenso liquidato a favore del a fronte Controparte_1 della ridotta attività della fase istruttoria.
*****
Preliminarmente va rilevato che il costituendosi nel Controparte_1
presente giudizio, ha riproposto in appello ai sensi dell'art 346 c.p.c. (cfr.
pagg. 15 e segg.) l'eccezione di tardività dell'opposizione, già proposta nel precedente grado (unitamente ad ) e respinta dal Controparte_2
Tribunale mediante rinvio alle ragioni già espresse nell'ordinanza del
4.8.2016.
L'esame, anche in via officiosa, della predetta eccezione, espressamente rigettata in primo grado, è precluso dalla formazione del giudicato interno.
Come, infatti, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
quando un'eccezione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso
(come nella specie) o anche solo attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite,
esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr.
Cass. ord. 25876 del 27.09.2024; Cass. ord. 24677 del 13.09.2024; Cas.
Ord.
9.4.2024 n. 9505; Cass. ord. 24658 del 19.10.2017; Cass. sent 11799
del 12.05.2017).
Ciò posto, per ragioni di priorità logico-giuridica occorre iniziare dall'esame del secondo motivo di appello, il cui eventuale accoglimento rende superfluo scrutinare le altre censure mosse alla sentenza impugnata.
Il secondo motivo è fondato.
Correttamente il Tribunale ha affermato che <la riscossione delle
sanzioni non è rinunciabile da parte dell'Amministrazione trattandosi di
diritti indisponibili, come tali non suscettibili di Transazione ex art 1966
c.c.>> e ha sottolineato, richiamando alcune pronunce della Corte di Conti
(sez. Lombardia 116/2009, e sez. Piemonte n. 344/2013), che <non può
invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si
contrapponga la legittima pretesa di un'amministrazione pubblica di
esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e
l'atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche.
Potrebbe semmai ipotizzarsi una proposta di accordo che investa
modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto
dilatorio, ma è senz'altro da escludere l'ammissibilità di pattuizioni, in
corso di giudizio, che comportino una decurtazione del quantum dovuto
e, quindi, una riduzione dell'entità delle sanzioni inflitte con l'ulteriore
possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio>>. Ha
ribadito che <l'accordo transattivo, quindi, può soltanto regolare
modalità e tempi di riscossione senza incidere sull'an e sul quantum della
sanzione>>.
Tale principio, peraltro non contestato dalle parti, è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, seppure con riferimento alla riscossione tributaria (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016 -Rv. 641213 – 01: “il principio di indisponibilità della pretesa tributaria,
espressione di quello di legalità che permea l'intera materia, impone di
ritenere non negoziabile la pretesa fiscale, salvi i casi espressamente
previsti dalla legge”; nello stesso senso Cass Sez. 1, Sentenza n. 1276 del
27/02/1979 - Rv. 397520 – 01, secondo cui: “…l'accordo con il quale
viene definita ogni pendenza con il versamento di una determinata somma
da parte del contribuente da luogo non già ad un "concordato", bensì ad
una vera e propria transazione, la quale, avendo a oggetto il credito
tributario, e quindi diritti indisponibili, è radicalmente nulla a norma
dell'art 1966 cod civ.”; conforme anche Cass. sez. V 883/75, mass n
374267).
Pur partendo, dunque, da una corretta premessa, il Tribunale non ha tuttavia fatto buon uso del principio esposto. Nonostante abbia dato atto che con la transazione era stata prevista la riduzione dell'importo della sanzione – ciò integrando l'ipotesi di nullità sanzionata dall'art. 1966 c.c.
- ha però ritenuto che non si trattasse di una riduzione <avendo le parti
piuttosto rimodulato il quantum dell'originaria prestazione pecuniaria
alla luce delle sopravvenienze giudiziarie (ordinanza Tar IA n.
597/09)>>, essendo <evidente come i contraenti, regolando il
preesistente rapporto mediante reciproche concessioni secondo lo schema
tipico della transazione conservativa, avessero voluto aggiornare
l'originaria sanzione (irrogata ex art 33 T.U.E. ai signori , per non Pt_1
aver ottemperato all'ordine di demolizione degli abusi edilizi accertati
con ordinanza di rimessa in pristino del 11.3.2008, di euro 358.130,00), alla luce dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Tar
IA>>.
Il primo giudice ha giustificato tale affermazione rilevando che <La
circostanza che le parti dell'accordo transattivo avessero ricondotto la
sanzione dovuta dai esattamente all'importo oltre il quale il Tar Pt_1
aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
è palesemente sintomatica della volontà contrattuale di adeguare, nella
regolamentazione dei reciproci interessi sottesi alla definizioni transattiva
delle contese giudiziarie amministrative in atto, l'impegno pecuniario
della parte privata alla decisione cautelare del Tar, fondata sulla
valutazione della sussistenza del fumus boni iuris della domanda di
annullamento appunto oltre il suddetto limite quantitativo della sanzione
inflitta>>. Ha poi aggiunto che <la previsione dell'esito del giudizio
amministrativo, cioè, indirizzava l'interesse reciproco delle parti verso
l'adeguamento degli accordi conciliativi alle indicazioni rese in via
cautelare dal Tar affinché l'impegno sanzionatorio dei fosse Pt_1
uniforme alle probabili risultanze del giudizio impugnatorio, così
evitando il dispendio di risorse che inevitabilmente sarebbe derivato dalla
prosecuzione dei tre contenziosi amministrativi all'epoca pendenti>>,
interesse ritenuto <preminente al pari dell'interesse alla riscossione di
sanzioni>>.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Il Tar, investito del ricorso dei Festa avverso le ordinanze di demolizione e riduzione in pristino e di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 358.130,00, ha in via cautelare sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui era stata irrogata una sanzione, per ciascun trasgressore,
superiore ad euro 157.700,00, rimettendo alla futura istruttoria la determinazione dell'importo effettivo della sanzione.
Non è dunque intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia ridotto o rideterminato l'effettivo importo della sanzione dovuta a cui il avrebbe dovuto adeguarsi. CP_1
Né a seguito dell'ordinanza di sospensione è intervenuto l'annullamento o riduzione della sanzione in via di autotutela da parte del Controparte_1
come sostenuto, invece, dalla difesa dell'Ente che a sostegno di tale assunto richiama genericamente il doc. 3, senza tuttavia alcuna altra indicazione. Ciò non permette di individuare con certezza di quale provvedimento si tratti in quanto agli atti non è presente il fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell'Ente né alcun documento risulta prodotto telematicamente nel fascicolo telematico di primo grado, mentre nel presente grado il doc. 3 corrisponde ad un “macrodocumento” di 105
pagine contenente tutti gli atti e documenti relativi al primo grado del giudizio e privo di indice che ne renda agevole l'esame (in violazione delle analitiche indicazioni fornite dalla Corte in ordine alle modalità di deposito telematico dei documenti).
Laddove, peraltro, il richiamo si riferisca alla lettera del 7 ottobre 2009
(prot. 29911 del 13.10.2009) del con cui si ordinava ai Controparte_1
di pagare, ognuno, la somma di euro 157.500,00 non oggetto di Pt_1
sospensione, rileva la Corte che in tale documento non solo non vi è menzione di alcun provvedimento emesso in via di autotutela da parte del di riduzione della sanzione di ben euro 43.130,00, ma ciò è CP_1
smentito dal fatto che in esso si legge che il procedeva CP_1
immediatamente alla riscossione della somma di euro 157.500,00 in quanto la pretesa relativa all'importo eccedente era stata sospesa con ordinanza del Tar e non perché a seguito di tale sospensione il CP_1
aveva ridotto la sanzione in via di autotutela ritenendola errata per l'eccedenza.
Che non fosse affatto pacifico tra le parti che l'importo dovuto a titolo di sanzione fosse pari alla somma non oggetto di sospensione con le ordinanze del TAR è dimostrato dalla lettera inviata dai al Comune Pt_1
in data 2.11.2009 (prot. N. 32495) con cui gli stessi offrivano di versare la somma complessiva di euro 200.000,00 e non già di euro 315.000,00. Non
risponde quindi al vero l'affermazione dell'appellata secondo cui l'importo indicato nell'atto di transazione sarebbe stato riconosciuto
(dall'amministrazione comunale) ed accettato come dovuto (dai ) già Pt_1
prima dell'accordo transattivo e che con esso quindi le parti avessero inteso solo dilazionarne il pagamento.
Parimenti nessuna menzione alla riduzione della sanzione in autotutela è
contenuta nell' “Atto di transazione” stipulato tra le parti in data 8.11.2010
tra il e e . Controparte_1 Persona_1 Parte_1
Con tale accordo le parti, infatti, dato atto della pendenza dei tre procedimenti avanti il TAR IA avverso, tra gli altri, il provvedimento di irrogazione della sanzione di euro 358.130,00 e dell'intervenuta ordinanza di sospensione citata, hanno convenuto che i , a fronte del Pt_1
cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale degli immobili di loro proprietà, versassero la somma complessiva di euro 315.000,00 con pagamenti dilazionati e garantiti mediante ipoteca di primo grado o fideiussione, e che tale somma fosse “accettata dall'Amministrazione
Comunale rispetto al maggior importo sanzionato di cui agli atti
impugnati”, con conseguente abbandono delle “reciproche contrapposte
pretese” e l'impegno dell'amministrazione comunale di “nulla avere più
a pretendere dai sig. e né dai loro aventi Persona_1 Parte_1
causa, relativamente alle somme pretese”, segno che nessuna riduzione dell'importo della sanzione era in precedenza intervenuto e che tale ridotta pretesa deriva esclusivamente dalle reciproche concessioni e rinunce attuate con la transazione (riduzione dell'importo della sanzione con dilazione di pagamento e mutamento della destinazione d'uso da parte del e riconoscimento della debenza della sanzione nella predetta CP_1
misura con obbligo di pagamento del complessivo importo, seppure ratealmente, da parte dei ). Pt_1
E' evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, con l'atto di transazione il ha rinunciato ad una parte CP_1
della sanzione inizialmente irrogata, pari ad euro 358.130,00, a fronte dell'impegno assunto dai , che l'intero importo avevano contestato Pt_1
con l'impugnazione avanti al Tar, al pagamento, seppure rateale, del complessivo minore importo di euro 315.000,00, riconosciuto, quindi,
implicitamente come dovuto. Non è vero dunque, come sostiene la difesa del comune appellato, che l'accordo transattivo abbia riguardato solo le modalità ed i termini di pagamento della sanzione irrogata e che l'importo dovuto a titolo di sanzione non sia stato oggetto di alcuna pattuizione transattiva a ribasso,
sanzione che, come essa stessa ammette, non avrebbe potuto essere ridotta
(cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 7).
La circostanza che con la stipula della transazione l'amministrazione comunale abbia voluto perseguire l'interesse pubblico di estinguere i tre contenziosi amministrativi pendenti onde evitare l'inutile dispendio di risorse non vale a superare il divieto, sancito dall'art 1966 cc e valevole anche per la PA, di potere stipulare accordi transattivi con la parte privata destinataria di un provvedimento sanzionatorio. Ciò ha, invece, fatto nella specie l'amministrazione comunale, riducendo il quantum della sanzione pecuniaria irrogata in sostituzione dell'ordine di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive eseguite dai , il cui pagamento tiene Pt_1
luogo del permesso di costruire e comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, altrimenti non ammesso.
La sentenza va, quindi, riformata, dovendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione stipulato tra e ed il Parte_1 Persona_1
in data 8.11.2010. Controparte_1
Il primo motivo, relativo alla natura conservativa o novativa del predetto accordo transattivo rimane quindi assorbito.
La dichiarazione di nullità del titolo comporta la caducazione di tutti gli atti di esecuzione del e di , in quanto Controparte_1 Controparte_2 posti in essere in forza di tale accordo transattivo, ed investe quindi l'ingiunzione di pagamento opposta che a tale accordo fa espresso riferimento e la cartella esattoriale n. 022/2015/0014705/64/002
successivamente emessa.
Il terzo, quarto e quinto motivo di appello relativi alla legittimazione passiva di e alla legittimità dell'applicazione di Controparte_2
interessi ultralegali e della intrapresa procedura esecutiva mediante ruolo rimangono, quindi, assorbiti nell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
Anche il sesto motivo in punto spese resta assorbito in quanto, alla stregua dell'esito complessivo della lite, che ha portato all'accoglimento dell'opposizione proposta dal e alla conseguente riforma della Pt_1
sentenza impugnata, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle spese, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità
consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali,
il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio,
ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 27606/2019, Cass. civ.
sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass. 30/12/2013 n. 28718; Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò premesso, va disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del processo tra e le parti appellate, Parte_1
e , in quanto solo in sede di precisazione Controparte_1 CP_2
delle conclusioni nel giudizio di primo grado il ha sollevato la Pt_1
questione relativa alla nullità dell'atto di transazione posto a base dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, così impedendo che potesse svolgersi un contraddittorio completo sulla questione e rendendo necessario anche il presente grado.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di IA, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di IA n.
825/2020 del 14 aprile 2020, appellata da : Parte_1
-in accoglimento dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa dal in data 01.04.2010 (prot n. 9203 del 13.4.2015), Controparte_1
dichiara la nullità dell'atto di transazione stipulato tra il Controparte_1
e e in data 8 novembre 2010, e, per Persona_1 Parte_1
l'effetto, l'illegittimità degli atti di esecuzione emessi in forza di esso dal e da Controparte_1 Controparte_2
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante ed il
Controparte_1
-compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante ed
Controparte_2 Così deciso in IA nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli