Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 19/06/2025 nella causa n. 358/2023 avente ad oggetto “Opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), col ministero/assistenza dell'avv. GENSINI C.F._1
GABRIELLA
opponente- e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. DI MEO FERDINANDO GIOVANNI
- opposta – Conclusioni All'udienza del 19/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data
[...]
02/01/2023 ad istanza di per la somma complessiva Controparte_1 di € 4.045,83, di cui 169,83 a titolo di compenso di precetto ex DM55/2014 e ss., oltre interessi e spese, quale credito portato dal decreto di omologa di separazione R.g.1732/2021 cron. 2916/2021 del 21/09/2021, reso dal Tribunale di Avellino e munito di formula esecutiva in data 29/11/2021, con il quale veniva convenuto che il SI. si obbligava a versare a titolo di Pt_1 mantenimento la complessiva somma mensile di € 1200,00 (di cui € 600,00 a favore della SI.ra e € 600,00 a favore della IG , rispetto al quale P_ Per_1 sarebbe rimasto inadempiente in quanto lo stesso a partire dal mese di marzo 2022 avrebbe corrisposto la parziale somma di € 800,00 mensili. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: MANCATA PROVA DELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELLA RICORRENTE […] Orbene la SI.ra ha promosso un'azione giudiziaria che trova il suo P_ fondamento negli accordi di separazione confluiti nell'omologa emessa dal
2 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale di Avellino cron. 2916/2021 del 21.09.2021 RG. 1732/2021 alla quale, lei per prima non ha adempiuto. Il SI. si è attenuto pedissequamente agli Pt_1 accordi di separazione sin dalla data di pubblicazione della stessa 21.09.2021 e solo in seguito al persistente inadempimento della SI.ra , solo a partire dal P_
05.04.2022 ha iniziato a ridurre la misura del mantenimento dovuta alla stessa.
Inoltre è da porre in evidenza che, quando le fu comunicato che a titolo forfettario le sarebbero stati trattenuti, a parziale compensazione €400,00, fintanto che non avesse trovato una nuova abitazione, nessuna contestazione fu sollevata, accettando tacitamente la modifica, momentanea, delle condizioni di separazione.
[…]; ILLEGITTIMITÀ DEL PRECETTO PER INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI ALLA BASE DELL'AZIONE ESECUTIVA. Il precetto è un atto prodromico del processo esecutivo, volto a realizzare l'esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito. Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che alcun credito è vantato dalla SI.ra . Orbene, appare quanto mai inopportuno notificare un atto di P_ precetto nei confronti di un soggetto che si sia reso, sin da subito, disponibile al pagamento delle sue obbligazioni. Il SI. ha sin da subito ottemperato a Pt_1 quanto statuito nell'omologa di separazione. Solo in seguito al comportamento reticente della SI. al rilascio dell'immobile si è visto costretto a decurtare le P_ spese da lui sostenute in prima persona per le utenze dalla stessa usufruite, nonché l'indennità di indebita occupazione e la riparazione dei danni arrecati all'immobile. Gli Ermellini, nella recentissima Sentenza a Sezioni Unite 33645/22, pubblicata il 15 novembre 2022, hanno stabilito che per l'occupazione senza titolo dell'immobile il risarcimento al proprietario è liquidato in base al canone di mercato, utilizzato come parametro per la liquidazione equitativa quando il danno da perdita subita non può essere provato nel suo preciso ammontare. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario, infatti, è la concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento del bene, diretto o indiretto, dunque cedendolo a terzi dietro corrispettivo: una possibilità che è andata perduta per l'occupazione. Alla luce degli elementi analizzati è evidente che, la compensazione applicata in via bonaria dal SI. e non contestata dalla SI.ra , sia a suo esclusivo Pt_1 Pt_2 vantaggio. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante dovesse decidere per la legittimità del presente precetto, si chiede sin da ora che vengano computati anche tutti i capitoli di spesa sostenuti dal SI. , oltre alla determinazione, Pt_1 in via equitativa, dell'indennità di illecita occupazione, da calcolarsi sin dalla pubblicazione dell'omologa di separazione. […]; ABUSO DEL DIRITTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA, E DILIGENZA EX ART 1175, 1176
C.C. E MORA CREDENDI EX ART.1206 C.C. E SS. Il comportamento posto in essere dall'odierna convenuta, alla luce dei fatti narrati, sembrerebbe essere in violazione dei più elementari principi di correttezza e buonafede. […] Invero la SI.ra P_ non solo non ha ottemperato a quanto sottoscritto negli accordi di separazione ma
3 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi ha cercato di trarre un ingiusto profitto non rilasciando l'immobile. Costringendo il SI. ad attendere sine die di poter occupare il suo appartamento e a Pt_1 dover sostenere le spese delle utenze, notoriamente aumentate. Non solo, ma la stessa si è resa protagonista di una serie di episodi incresciosi, nei quali oltre a insultare e esercitare violenza nei confronti dei membri della famiglia , ha Pt_1 danneggiato anche oggetti quali, il videocitofono, le finestre etc. Preme sottolineare che, in tema di obbligazioni, il dovere di correttezza e diligenza sancito dagli art.1175 e 1176 c.c., si fondano sul principio di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. che impone ai soggetti dell'obbligazione un dovere reciproco di collaborazione e l'utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso che qui ci occupa, non vi è dubbio che il SI. abbia sin da subito ottemperato Pt_1
a tutte le condizioni pattuite nella separazione. Difatti lo stesso ha provveduto a versare regolarmente la quota di mantenimento concordata, a rimborsare le spese extra per la IG minore , nonché a versare la somma pari ad €36.000,00 Per_1 entro il 31.07.2021. Egli, inoltre si è mostrato comprensivo e paziente nei confronti della moglie, aspettando anche la “primavera”, periodo indicato dalla legale della SI. , quale periodo ultimo per la consegna dell'immobile e solo in seguito, a P_ partire dal mese di aprile 2022 ha iniziato a compensare parte delle spese con il mantenimento dovuto per la moglie. Non può dirsi lo stesso per l'odierna convenuta che, non solo a tutt'oggi occupa la casa coniugale, ma che al tempo stesso lo ha convenuto in un giudizio privo di fondamento al solo fine di poter introitare un processo esecutivo ai danni del malcapitato. Va evidenziato, che la SI.ra non si è opposta alla compensazione forfettaria proposta e posta in P_ essere dal SI. , nonché comunicata anche a mezzo del suo difensore con Pt_1 pec del 05.04.2022. Infatti, in linea con il principio di correttezza e dell'obbligo di cooperazione del creditore, sarebbe bastato eseguire la prestazione, liberare l'abitazione coniugale e il SI. avrebbe ripreso a corrispondere quanto Pt_1 stabilito. Tale modus operandi, è tipizzabile nell'art. 1206c.c. mora del creditore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si può con chiarezza affermare che il Sig.
non può essere considerato inadempiente e non può essere messo in Pt_1 mora a sua volta, ragion per cui non gli poteva essere notificato alcun atto di precetto. In più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, le norme sulla mora credendi, nascono dall'eSIenza di non aggravare la posizione del debitore a causa di un comportamento che sia ascrivibile al solo creditore. Difatti, pur essendovi divergenti tesi in dottrina circa il valore da attribuire all'“obbligo di collaborazione del creditore”, tutte convergono nel conferire alle norme sulla mora del creditore un potere sanzionatorio, volto a scoraggiare tali comportamenti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III,
26/05/2020, n. 9686) le somme dovute a titolo di mantenimento possono essere compensate, anche per intero, con un credito dovuto al coniuge obbligato, perché
4 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi non hanno natura alimentare “l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare”. Nel caso di specie, dunque, il SI.
ben poteva compensare i crediti vantati nei confronti della moglie, e Pt_1 precisamente l'indennità di indebita occupazione, l'esborso per il ripristino degli oggetti danneggiati, nonché per aver anticipato le spese per il pagamento delle utenze (acqua, luce e gas) da questa usufruite. […]; ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE. VIOLAZIONE ART. 96 C.P.C 3 CO. LITE TEMERARIA. Dalla narrazione degli eventi è emerso con chiarezza che, sussiste in capo all'odierna convenuta, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 3 co c.p.c. per aver introitato un giudizio con colpa grave e/o malafede e senza l'uso della normale prudenza, anziché risolvere la questione de quo in via stragiudiziale. […] Ella non solo non ha rilasciato l'immobile, ha continuato ad usufruire delle utenze senza corrisponderne il corrispettivo, ha prestato l'acquiescenza a questo nuovo regime, temporaneo, di accordi. Fermo poi notificare direttamente un atto di precetto senza alcuna pregressa comunicazione stragiudiziale. […]; INFINE, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI, CORRE L'OBBLIGO DI
CHIEDERE LA CONDANNA DELL'OPPOSTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI PER L'UTILIZZO IMPROPRIO DELLO STRUMENTO GIUDIZIALE AI
SENSI E PER GLI AFFETTI DELL'ART.91 C.P.C., DELLA L.134/2012 E DEL D.M. DELLA
GIUSTIZIA N°140/2010. La lealtà processuale avrebbe dovuto indurre la SI.ra a rendersi adempiente e consegnare la casa coniugale al SI. come P_ Pt_1 pattuito in sede di separazione. In subordine, qualora avesse avuto effettivamente le difficoltà lamentate nel trovare una nuova abitazione, ben avrebbe potuto concordare con il SI. tempi e modalità; infine, avrebbe potuto mostrare Pt_1
l'eventuale dissenso alla proposta forfettaria del SI. piuttosto che Pt_1 acconsentire tacitamente e poi, senza alcun preavviso notificare un atto di precetto privo dei presupposti di fatto e di diritto. È fatto divieto all'indiscriminato ricorso al processo esecutivo. […]; SOSPENSIONE ESECUTORIETÀ. Ai sensi e per gli effetti del D.L.35/2005 convertito in L.80/2005 anche il giudice dell'opposizione a precetto può sospendere a istanza di parte e concorrendo gravi motivi l'efficacia esecutiva del titolo - fumus boni juris: Tutto quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito documenta la sussistenza del fumus boni juris, inteso quale fondatezza della spiegata opposizione. Ed infatti, come si è avuto modo di esporre e documentare, il Sig. ha posto in essere, nella totale buonafede, tutti i Pt_1 comportamenti necessari all'adempimento dell'obbligazione; - periculum in mora:
Il Sig. ha già dovuto sostenere il disagio di non poter avere una propria Pt_1 collocazione, in attesa del rilascio della casa coniugale, le spese per le utenze, nonché quelle volte alla tutela dall'aggressione giudiziale subita. Si ritiene che sia
5 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi da considerarsi ulteriormente gravoso l'addebito di spese a lui non dovute, per un processo esecutivo che poteva e doveva essere ampiamente evitato. […]; LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE OPPONENTE, GENERICITA' CRONICA DEL
PRECETTO E NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DEL CREDITO VANTATO. Il ricorso per decreto ingiuntivo si fondava sugli accordi stipulati in sede di separazione. Dal calcolo presentato avrebbe dovuto essere decurtata una quota pari all'indennità di occupazione, per non aver rilasciato l'immobile, e una quota pari ai consumi delle utenze, usufruiti e non pagati, nonché le spese sostenute per il ripristino dei danni causati. Il calcolo del capitale e degli interessi, così come presentato, è assolutamente generico, incompleto e ciò pone una questione sull'effettiva consistenza del credito vantato, sulla legittimità dell'importo dovuto e sulla corretta attuazione della normativa della l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, nonché dal d.l. 29.12.2000, n. 394, Interpretazione autentica della l.
7.3.1996, n. 108, convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24. Affinché possa adirsi la tutela monitoria, occorre che il credito sia certo, liquido ed eSIibile.
Nel caso di specie non avendo contezza del capitale dovuto, né delle decurtazioni che allo stesso andavano applicate, vi è la necessità, qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistente un diritto di credito nei confronti della SI.ra , P_ che vengano esaminati tutti i documenti, sui quali presumibilmente si fonda tale credito ed effettuati tutti i calcoli necessari per verificare l'effettività e la consistenza del credito vantato. […].
Costituitasi in giudizio, , concludeva per Controparte_1
l'integrale rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa. In particolare, eccepiva: 1) PREGIUDIZIALMENTE: INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO. Posto che il presente giudizio è un'opposizione a precetto, ex art. 615, 1° comma cpc la competenza per la domanda in questione appartiene al Giudice “competente per materia o valore”: ex art. 7 cpc è il giudice di pace ad essere competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00. Poiché nel caso in esame l'opposizione ha ad oggetto un precetto che porta la somma complessiva di €
4.045,83, comprese le competenze di precetto per € 169,83, la competenza per valore è del Giudice di Pace di Avellino laddove la competenza territoriale è determinata tenuto conto della residenza dell'opposta che è ER (AV). Voglia il
Giudice adito adottare i provvedimenti conseguenti compresa la liquidazione delle spese di lite che devono seguire la soccombenza;
2) IN VIA PRELIMINARE:
SULL'ASSOLUTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'OPPONENTE. […] poiché è pacifico ed incontestato che la casa familiare è di proprietà del SI.
[...]
, padre dell'opponente, quest'ultimo non ha nessun diritto a richiedere e CP_2 ancor meno a riscuotere, sebbene con compensazione mediante il mancato pagamento dell'intero assegno di mantenimento mensile, né l'indennità di
6 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi occupazione né la somma asseritamente dovuta a titolo di ristoro per i danni che sarebbero stati arrecati all'immobile. Infatti: a) quanto all'indennità di occupazione, la legittimazione attiva a richiederla è solo del proprietario dell'immobile che sia stato asseritamente occupato sine titulo. È infatti pacifico che l'indennità di occupazione rappresenti il risarcimento del danno da perdita subita che spetta solo al proprietario dell'immobile. E a questi che si riferisce integralmente la giurisprudenza: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.” (Cass. SSUU 33645/2022, richiamata peraltro anche ex adverso, cfr. pag. 3, 8° cpv. atto di citazione: e anche la controparte riferisce del diritto del proprietario), “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario …” (Cass. 39/2021), “Il danno derivante dall'avere continuato ad occupare senza titolo un immobile, pur dopo la cessazione dell'originario contratto di comodato, non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da parte del proprietario …” (Cass. 13071/2018). Nel caso in esame, dove si assiste alla classica ipotesi di un'unità immobiliare di proprietà dei suoceri concessa in comodato alla costituita famiglia del figlio, la circostanza che le parti abbiano stabilito nelle condizioni di separazione che “La casa coniugale, sita in ER di proprietà del padre del SI. resterà nella disponibilità di quest'ultimo …” (doc. 2, art. 2) Pt_1 non modifica la titolarità della proprietà e, quindi, astrattamente, la legittimazione a richiedere la corresponsione dell'indennità di occupazione che è e resta del SI.
unico proprietario dell'immobile. La controparte sottace, questa Controparte_2 volta effettivamente, che questa contestazione afferente la carenza di legittimazione attiva di è stata immediatamente Parte_1 sollevata da questa difesa: prova ne è la comunicazione PEC a firma del sottoscritto difensore del 22-25/01/2022 (doc. 4) laddove è espressamente scritto
“… Non posso non rilevare formalmente l'assoluta carenza di legittimazione attiva del Suo assistito a qualunque iniziativa sulla questione, compresa la richiesta da Lei formulata.” ovvero alla richiesta contenuta nella precedente missiva a firma del difensore del , pari data, laddove è scritto “… Si invita pertanto, a Pt_1 concordare una data per il rilascio dell'immobile entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.” (doc. 5); b) del pari deve essere rigettata qualunque istanza risarcitoria avente ad oggetto i presunti danni che sarebbero stati cagionati all'immobile dall'intimante: tralasciando ma solo per il momento l'infondatezza di siffatta contestazione sulla quale meglio sub n. 10 che segue, anche questo risarcimento danni può essere invocato solo dal proprietario del bene che si ritiene danneggiato ma solo dopo che ne abbia dimostrato il fatto illecito, i danni e il
7 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi nesso causale. Sussiste l'assoluta carenza di legittimazione attiva dell'intimato a richiedere tali prestazioni, indennità di occupazione e risarcimento per danni:
l'opponente, pertanto, non ha neanche astrattamente il diritto né a chiedere né ad opporre in compensazione tali voci di risarcimento. […]; 3) SULL'INFONDATEZZA,
INAMMISSIBILITA' E GENERICITA' DELLE DOMANDE AVVERSE. […] a) negli accordi di separazione a proposito della casa familiare è scritto che “… la SI.ra , P_ unitamente alla IG , andrà a vivere in altra abitazione …” (cfr. doc. 2 art. Per_1
2): ebbene non è stato mai stabilito nessun termine entro il quale la SI.ra P_ avrebbe dovuto provvedere a ciò. Non esiste, pertanto, nessuna
“inottemperanza”: la correlativa domanda, quindi, è inammissibile oltre che infondata. Il Giudice vorrà rigettarla;
b) quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, valga quanto sopra osservato: il non ha legittimazione attiva per proporre questa domanda che, Pt_1 pertanto, è inammissibile;
c) quanto alla domanda di ripetizione della metà delle spese asseritamente sostenute per le utenze, si eccepisce la loro infondatezza, atteso che l'opponente non ha dimostrato di averle pagate, e la loro genericità poiché l'opponente non fornisce neanche per presunzioni la prova della quantità del consumo totale e quindi del costo totale, che avrebbe potuto essere imputato all'opposta. Ed infatti, relativamente a queste si osserva che la controparte ha depositato nelle sue produzioni solo le quietanze di pagamento delle fatture relative all'utenza del gas e precisamente quelle pagate -il 09/02/2021 per € 35,56,
-il 19/04/2021 per € 56,61 e -il 23/04/2021 per € 249,49. Ebbene, preliminarmente si osserva che si tratta di fatture tutte antecedenti l'omologa della separazione che
è intervenuta solo il 21/09/2021 e, quindi a spese afferenti un periodo in cui la famiglia non si era ancora dissolta e in secondo luogo si eccepisce che queste fatture si riferiscono ad utenza intestata alla SI.ra : questi Controparte_1 documenti, quindi, non dimostrano l'assunto avverso, ovvero che il Pt_1 avrebbe pagato le utenze domestiche utilizzate anche dalla SI.ra dopo la P_ separazione né legittimano la loro compensazione, salve la precedente eccezione, con il credito derivante dall'assegno di mantenimento. Ancora: in quest'ultimo periodo, contrariamente all'assunto avverso, il non ha pagato le utenze Pt_1 nonostante la trattenuta illegittimamente operata in danno dell'opposta. La prova
è l'invito al loro pagamento recentemente recapitato proprio alla SI.ra ad P_ iniziativa del fornitore;
d) quanto alla domanda di risarcimento del danno anche questa, per quanto meglio infra sub n. 7 che segue, è inammissibile e infondata.
[…]; 4) SULLA NON COMPENSABILITA' CON L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
CONSEGUENTE LA SEPARAZIONE. Fermo l'effetto assorbente dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opponente, si contesta anche il diritto alla compensazione invocato dall'intimato. Infatti, come recentemente affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. 9686/2020) proprio a proposito dell'assegno di
8 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi mantenimento conseguente la separazione, sebbene sia astrattamente possibile la compensazione di questo con un controcredito è tuttavia stato precisato che a) la compensazione è esclusa categoricamente per quanto riguarda l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minorenni o economicamente non autosufficienti attesa la sua natura “propriamente alimentare”: e la IG della coppia, per la quale l'intimato si è obbligato al mantenimento, sebbene appena diventata maggiorenne
(ha compiuto 18 anni il 17/05/2023) comunque non è economicamente autosufficiente poiché ancora studentessa, b) quanto alla compensazione opponibile all'assegno corrisposto a favore dell'ex coniuge “… è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito: “… 1) certo perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato (Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225), …; 2) che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Cass., 21/11/2019, n. 30323, Cass.,
23/07/2003, n. 11449);…” (Cass. cit.). Ebbene nel caso in esame l'asserito controcredito eccepito in compensazione dall'intimato non è certo poiché ne è stata contestata finanche la titolarità ad agire oltre che la genericità e l'infondatezza. […] Tornando all'asserito controcredito eccepito in compensazione dall'intimato questo non è stato neanche giudizialmente accertato: non esiste infatti nessuna pronuncia ancor meno passata in giudicato che riconosca a il diritto all'indennità di occupazione, al risarcimento Parte_1 dei danni per asseriti danneggiamenti all'immobile e per la ripetizione delle somme asseritamente pagate per le utenze. Alla luce di quanto esposto, il controcredito opposto in compensazione non è certo né liquido ed eSIibile: non è possibile, quindi, nessuna compensazione legale. Del pari non è possibile neanche quella giudiziale perché tale controcredito è allo stato illiquido, non solo perché non esiste un titolo che lo giustifichi, ma lo stesso non è determinato né è determinabile nel suo ammontare: sul punto, tranciante è la circostanza che la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sia stata chiesta da soggetto privo di qualunque legittimazione attiva poiché non è il proprietario dell'immobile che si assume illegittimamente occupato. Difettando tale imprescindibile presupposto, quindi, il Giudice adito non può determinare l'ammontare di tale danno perché non può preliminarmente neanche pronunciarsi sull'esistenza o meno dello stesso. […]; 5) SULL'INAMMISSIBILITA' E INFONDATEZZA DELLA
DOMANDA CAUTELARE AVVERSA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA
ESECUTIVITA'. Precisato che il titolo azionato non è un provvedimento monitorio, al quale invece la controparte si riferisce nelle sue conclusioni, così aumentando la
9 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi genericità ed imprecisione dell'opposizione spiegata, ma il decreto di omologa delle condizioni di separazione, si eccepisce preliminarmente il difetto di competenza funzionale del Giudice adito in ordine all'istanza di sospensione del titolo esecutivo qui azionato. Infatti, per il combinato disposto degli artt. 50-bis, 1° comma n. 1, pre-novella, e 70, 1° comma n. 2 cpc, nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero: in tutte le cause in cui questo intervento è obbligatorio, giudica il Tribunale in composizione collegiale. Il provvedimento che disciplina la separazione personale dei coniugi, sia esso decreto di omologa che sentenza, è, pertanto attratto alla competenza funzionale del Tribunale collegiale: a quest'ultimo, quindi, spetta anche la competenza funzionale sulla disciplina dell'assegno di mantenimento. Il Tribunale in composizione monocratica, pertanto, non è competente ad assumere nessun provvedimento che incida sull'assegno di mantenimento, compresa la sospensione della sua provvisoria esecutività. Né il
Giudice ora adito può rimettere la causa al giudice competente della separazione per la valutazione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo atteso che a questa rimessione osta il disposto ex art. 50 cpc: il Tribunale in composizione collegiale non è competente per le cause di opposizione a precetto. A questo motivo si aggiunge che non sussistono i presupposti per la sospensione chiesta dalla controparte nelle proprie conclusioni atteso che la domanda è diretta ad ottenere la sospensione ex art 649 cpc che, è noto, afferisce al decreto ingiuntivo e non al decreto di omologa della separazione. Sebbene la controparte non abbia all'uopo formulato nessuna specifica domanda, e opponendosi fin da ora a tale eventuale successiva integrazione che costituirebbe nuova domanda non introducibile neanche ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 6° comma, cpc pre- novella, richiamato, pertanto, il disposto ex art. 112 cpc, solo per mero dovere di difesa si eccepisce che è infondata anche la eventuale e non proposta domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, 1° comma cpc, oltre che per l'incompetenza funzionale del Giudice adito, anche perché l'opponente non ha dedotto i gravi motivi che peraltro sostanzialmente non esistono tenuto conto delle dichiarazioni di quantità negative degli istituti di credito e positiva in minima parte di successiva al pignoramento presso terzi […]; 6) CP_3
SULL'INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DANNI. Con la quinta domanda delle sue conclusioni (cfr. pag. 9, atto di citazione) la controparte formula un'istanza risarcitoria: questa è generica, astratta, infondata e comunque inammissibile e, pertanto, merita l'integrale reiezione.
Preliminarmente, il tenore generico della conclusione appena richiamata non consente di comprendere quale sarebbe la causale di tale istanza risarcitoria.
Sempre in via preliminare, richiamato il disposto ex art. 163, 3° comma, 4) cpc pre- novella, nel caso in esame manca radicalmente nella narrativa dell'atto di citazione
10 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, …”: leggendo l'atto introduttivo avverso, infatti, non è stato rappresentato nessun fatto, e, quindi, a maggior ragione, nessun elemento di diritto che giustifichi siffatta domanda. L'atto di citazione, quindi, è nullo ex art. 164, 4° comma cpc pre-novella. Nel merito: in ogni caso manca qualunque prova che la SI.ra abbia arrecato un qualche danno al SI. . È l'opposta ad P_ Pt_1 essere danneggiata dal grave inadempimento, rectius, inosservanza dell'opponente che proditoriamente e illegittimamente sta decurtando dallo scorso mese di aprile 2022 l'assegno di mantenimento, dovuto per ella e per la IG della coppia, di ben un terzo del suo ammontare oltre a non corrisponderle l'adeguamento ISTAT dovuto per legge. E qui il danno è in re ipsa. Si insta affinché il Giudice adito voglia trasmettere gli atti del processo alla competente Procura della Repubblica affinché il SI. venga perseguito per il reato ex art. 570 Pt_1
c.p. […]; 7) SULL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI DA
LITE TEMERARIA. Il SI. per quanto sopra esposto non ha nessun credito Pt_1 nei confronti della SI.ra e, quindi, non ha nessun diritto alla compensazione. P_
Ne deriva che è infondata ogni avversa contestazione di lite temeraria: la SI.ra
, anche perché collocataria prevalente della IG minore della coppia e P_ percettrice dell'assegno di mantenimento erogato a favore della minore, mai compensabile con alcunché perché avente natura alimentare, aveva ed ha il diritto di agire esecutivamente in danno dell'obbligato al pagamento di tale mantenimento che non ha esattamente adempiuto alla sua obbligazione. Nessuna lite dilatoria, deflagrante o esplorativa né inesistenza del diritto all'esecuzione forzata: conseguentemente l'intimato non ha nessun diritto al risarcimento del danno da lite temeraria, domanda che, peraltro, al di là della narrativa dell'atto di citazione, non è stata mai formulata nelle conclusioni e, quindi, poiché comunque esposta in modo generico ed impreciso, non può ritenersi formulata neanche implicitamente. […]; 8) SULL'INVOCATA MORA DEL CREDITORE. […] Un'ulteriore conferma di ciò è data dal richiamo avverso all'art. 1206 Cod. Civ. La controparte richiama questa norma quasi a voler giustificare l'inadempimento del SI.
: in buona sostanza afferma che se la SI.ra avesse lasciato Pt_1 P_
l'immobile il SI. avrebbe iniziato nuovamente a corrispondere per intero Pt_1
l'assegno. Insomma se il debitore non ha adempiuto è perché la Pt_1 creditrice non avrebbe compiuto “quanto è necessario affinché il debitore P_ possa adempiere l'obbligazione”. Ebbene è evidente l'uso strumentale di tale disposizione atteso che, è noto, la mora credendi comprende o l'ipotesi di rifiuto a ricevere l'adempimento ovvero quella del rifiuto a fare quanto necessario a riceverlo: nel caso in esame non è stato dimostrato che la SI.ra abbia P_ rifiutato di ricevere l'adempimento o di fare quanto necessario per riceverlo poiché non esiste nessun nesso causale, sia sostanziale che in punto di diritto, tra
11 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'assegno di mantenimento dovuto e il godimento della casa familiare di proprietà di terzo soggetto. È evidente che il è inadempiente e che con questa Pt_1 opposizione ha solo tentato di giustificare la sua illegittima posizione: si reitera la richiesta di trasmissione degli atti del processo alla competente Procura della
Repubblica affinché il SI. venga perseguito per il reato ex art. 570 c.p.; 9) Pt_1
SULL'INFONDATEZZA DELLE ACCUSE RIVOLTE ALL'OPPOSTA. Il nel suo Pt_1 atto introduttivo ha accusato la SI.ra di aver insultato e esercitato “… P_ violenza nei confronti dei membri della famiglia , …” nonché di aver anche Pt_1
“… danneggiato anche oggetti quali, il videocitofono, le finestre etc. …” (cfr. pag. 4,
5° cpv. atto di citazione). A suffragio di tali affermazioni ha depositato delle denunce. Tuttavia la controparte ha sottaciuto che la denuncia presentata dalla madre del SI. , come si dimostrerà nei tempi e modi di legge, è stata Pt_1 rimessa in udienza anche in virtù del confronto tra i difensori dal quale è emersa la sua “inopportunità” anche in considerazione della pesante discrepanza che caratterizzava le dichiarazioni della querelante che denunciava un'aggressione che sarebbe avvenuta in mattinata e la certificazione dei sanitari del “118” intervenuti a soccorrerla solo in serata Delle altre non si conosce l'esito: ma atteso che al momento la SI.ra non ha ricevuto nessuna comunicazione al riguardo dagli P_
Uffici competenti, le stesse potrebbero anche essere state archiviate. Ciò dimostra l'infondatezza e pretestuosità anche di queste accuse. In ogni caso, mancando la prova dei danneggiamenti e delle violenze anche la correlativa domanda risarcitoria dovrà essere rigettata. […]. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, non concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 29/06/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Preliminarmente, giova precisare come, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione, che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (cfr. in termini Cass., Sez. 3, 20 marzo 2012, n. 4380) e nella quale, dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17441, Rv. 654355 - 02). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. tra le altre, la
12 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi citata Cass., 4380/2012, ma anche Cass., Sez. 3, 28 luglio 2011, n. 16541), tale che spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (di norma, fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. In tale ottica, non è escluso che nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato possa chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria. (Sez. 3, Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021). Di conseguenza, anche l'opposto (vale a dire il creditore procedente), che ha la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre, sia mediante domande riconvenzionali, ove intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione, nel rispetto delle preclusioni processuali previste per la relativa proposizione (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 3, 20 aprile 2007, n. 9494). In sostanza, il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ove spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito (cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5635). Ciò posto circa l'oggetto del giudizio, preliminarmente, giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
13 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle questioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. In tale prospettiva, infondata, per le seguenti ragioni di matrice assorbente, deve ritenersi l'opposizione così come proposta.
Preme difatti rilevare che il titolo sotteso al precetto in questa sede opposto è rappresentato dal decreto del 21/09/2021 con cui il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni di cui al verbale di udienza Parte_1 Controparte_1 del 14/09/2021 con annesso accordo tra i coniugi.
Detto accordo prevedeva in termini economici che […] Il SI. si Pt_1 obbliga a versare a titolo di mantenimento, a mezzo bonifico su una carta PostePay
Evolution che sarà accesa dalla SI.ra che ne comunicherà immediatamente P_
l'IBAN al SI. , la somma mensile di € 600,00 a favore della SI.ra e Pt_1 P_ la somma mensile di € 600,00 a favore della IG . Questi importi saranno Per_1 automaticamente adeguati annualmente in base agli indici ISTAT, a norma di legge.
[…]. L'accordo inoltre prevedeva che […] La casa coniugale, sita in ER di proprietà del padre del SI. resterà nella disponibilità di quest'ultimo: la Pt_1 SI.ra , unitamente alla IG , andrà a vivere in altra abitazione della P_ Per_1 quale comunicherà l'indirizzo al SI. . […]. Pt_1
La ha intimato al con l'atto di precetto opposto, il P_ Pt_1 pagamento dell'importo complessivo di € 4.045,83, di cui 169,83 a titolo di compenso di precetto ex DM55/2014 e ss., oltre interessi e spese, quale credito maturato nei confronti del SI. dal momento che lo stesso ex coniuge a Pt_1 decorrere dal mese di marzo 2022 non le corrispondeva più la somma complessiva mensile di € 1.200,00 ma quella inferiore di € 800,00 al mese, senza tenere conto nemmeno dell'adeguamento ISTAT.
Parte opponente ha contestato la debenza di detto importo, eccependo in compensazione il credito derivante dall'indennità d'indebita occupazione della casa coniugale, di proprietà del SI. , padre dell'opponente, che Controparte_2 la non liberava continuando ad occuparla sine titulo in violazione degli P_ accordi firmati in sede di separazione, e dal dedotto pagamento delle utenze e dalle spese sostenute per il ripristino dei danni arrecati all'immobile (infatti la SI.ra avrebbe divelto videocitofoni, scagliato pietre alle finestre, etc. Pt_1 con relativi interventi delle Forze dell'Ordine).
Sul punto, preme sin d'ora evidenziare come la compensazione sia fatto estintivo della cui cognizione possa essere investito il giudice dell'opposizione a precetto. Invero, come affermato ormai da tempo dalla giurisprudenza di
14 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. 21.11.2019 n. 30323), è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente. In tali casi, infatti, l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne la sussistenza e l'entità, ma ha il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di compensazione, e correlato risarcimento danni, proposta dall'opponente non possa comunque trovare accoglimento. Innanzitutto, per espressa ammissione dello stesso - come del resto riportato anche nel decreto di omologa (v. decreto in atti) - la casa persistentemente occupata dalla controparte opposta risulta proprietà del di lui padre, (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Controparte_2
Al di là di ogni altra questione, dunque, non si vede come riconoscere in compensazione un (asserito) controcredito a titolo di indennità da occupazione e/o risarcimento danni in capo ad un soggetto ( ) Parte_1 dichiaratamente diverso dal titolare del diritto (di proprietà), dalla cui conculcazione e/o lesione i predetti indennità e/o risarcimento dovrebbero derivare. Quanto invece agli ulteriori controcrediti (a titolo di utenze) dedotti in opposizione, giova precisare come in atti non risultino pagamenti univocamente riconducibili all'opponente medesimo (v. bollettini e fatture di cui in atti, mai intestati all'opponente, che non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione, in proprio, dei corrispondenti esborsi), ferma l'ulteriore e altrettanto dirimente considerazione secondo cui, trattandosi di utenze dichiaratamente promiscue (v. deduzioni dell'opponente circa la non autonomia dei contatori rispetto a quelli riferibili alla casa coniugale) non si vede in che modo e misura sia possibile distinguere la parte dei crediti in ipotesi compensabili (perché relativi al suddetto immobile) e quella residua, la cui incerta quantificazione ed identificazione non può che gravare, in applicazione dei principi esposti in apertura, sull'opponente medesimo.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, per il rilievo dirimente e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma, quanto all'avvenuta revoca del mandato dedotta dal procuratore dell'opposta, la pacifica operatività dell'art. 85 c.p.c. Sulle spese
15 Tribunale di Avellino n. 358/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta costituitasi delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto di cui in atti notificatogli ad istanza di , Controparte_1 respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, come proposta;
condanna parte opponente alla rifusione in Parte_1 favore di parte opposta delle spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 25/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
16